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Attac-riunione
- Subject: Attac-riunione
- From: Salvatore De Rosa <nautarea at libero.it> (by way of Alessandro Marescotti <a.marescotti at peacelink.it>)
- Date: Wed, 05 Dec 2001 16:31:33 +0100
-- Riunione di ATTAC il 7 dicembre 2001 a Taranto -- La nostra associazione si avvia a formulare il proprio statuto. Quella che vi invio è la terza versione (altre due sono state bocciate da un pronunciamento quasi unanime dei militanti) già molto diversa dallo statuto francese, ancora più attenta a garantire l'espressione della base. In tutte le sedi si discute per proporre eventuali, ulteriori modifiche e noi ovviamente non faremo eccezione, per cui sarebbe meglio aver letto la stesura proposta prima di venire alla riunione, segnando ciò che eventualmente vi lasci perplessi. Discuteremo poi della Tassa Tobin; in parlamento giacciono diverse proposte di legge a questo riguardo, poco differenti tra loro ma che mai, a causa della rivalità delle forze politiche che le propongono, troveranno una fusione. Attac proporrà una legge di iniziativa popolare. Oltre ai due suddetti argomenti cercheremo di stabilire le peculiarità dell'iniziativa politica di Attac nella nostra città. Tutto ciò giorno 7 dicembre 01 nella sede Cobas di via Monfalcone 27 (non me ne voglia il pastore Carri, la prossima volta potremmo stabilire di accettare la sua ospitalità) alle ore 19. Statuto di ATTAC Italia (seconda bozza di Statuto dopo avere raccolto i pareri e le proposte di cambiamento delle socie, dei soci e dei Comitati Locali) Titolo I Disposizioni generali Art. 1. - E' costituita una Associazione denominata ATTAC Italia (Associazione per la Tassazione delle Transazioni finanziarie d¹Aiuto ai Cittadini) L'Associazione ha sede in Bologna, Via San Carlo n.42. L'attività dell¹Associazione si fonda sull¹impegno diretto delle socie e dei soci che vi aderiscono. L¹Associazione partecipa all¹azione mondiale contro le politiche neoliberiste a partire dal legame con le altre associazioni ATTAC costituite in altri Paesi. L'Associazione non ha finalità di lucro. Art.2 L¹Associazione si propone di combattere le sempre maggiori forme di disuguaglianza sociale, il degrado ambientale e la negazione dei diritti dei popoli e dei più deboli, promovendo alternative concrete e sensibilizzando i cittadini. I valori fondanti dell¹Associazione ATTAC Italia sono il ripudio della guerra, l¹antirazzismo e l¹antifascismo. Essa si propone di: a. creare un movimento di autoeducazione popolare orientato all¹azione contro le politiche neoliberiste che sottopongono alla logica del mercato l¹accesso ai principali diritti e beni patrimonio dell¹umanità posti a fondamento della vita come l¹aria, l¹acqua, la salute, l¹istruzione, la sicurezza nella vecchiaia, il lavoro; b. promuovere l¹adozione della Tobin Tax. Questa misura fiscale sulle transazioni internazionali valutarie riuscirebbe a: * disincentivare gli investimenti di breve periodo e la speculazione; * rendere le transazioni trasparenti, attraverso il monitoraggio dei flussi di denaro, contribuendo così a combattere l¹evasione fiscale e il riciclaggio di denaro sporco; * favorire il ripristino del primato della politica sull¹economia poiché in un epoca in cui i governi hanno progressivamente abdicato dal controllo delle loro economie, questa proposta rappresenta un¹importante e significativa inversione di rotta; * ridistribuire il gettito fiscale in maniera più equa tra le diverse componenti sociali; * raccogliere risorse da destinarsi a politiche di accoglienza nei confronti dei migranti, di lotta alla povertà nazionali e internazionali a. costruire campagne internazionali per: colpire i paradisi fiscali, combattere la generalizzazione dei fondi pensione, promuovere il controllo dei lavoratori delle banche sulle operazioni finanziarie nell¹interesse dei cittadini, sostenere le mobilitazioni sociali per la tutela ambientale, l¹annullamento del debito, i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici contro lo strapotere delle multinazionali, la libera circolazione e i diritti dei migranti; b. contribuire a rinnovare la partecipazione politica democratica e favorire lo sviluppo di nuove forme organizzative della società civile. Titolo II Forma Associativa Art. 3 - Fanno parte di ATTAC Italia le persone fisiche ed i soggetti collettivi che aderiscono riconoscendo ed accettando i valori fondanti dell¹associazione e le norme del presente statuto. Non possono aderire ad ATTAC Italia i Partiti o altre espressioni di movimenti politici organizzati nella forma partitica. Ciascun soggetto collettivo sarà rappresentato da una persona fisica. Art. 4. L¹Associazione è formata da due categorie di soci: soci fondatori e soci ordinari. I soci fondatori sono le persone fisiche e/o i soggetti collettivi che hanno creato l¹Associazione. La presenza ed azione dei soci fondatori sono regolate dall¹articolo 30. I soci ordinari sono tutti gli altri soci e le altre socie che aderiscono all¹associazione. Art. 5 - L¹adesione ad ATTAC Italia è individuale e su base nazionale; questa avviene previo il versamento della quota associativa che dà diritto alla consegna della tessera. Tutti i soci e tutte le socie sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua il cui importo è fissato dall¹Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Nazionale dell'Associazione. Art.6 - I soci e le socie: * concorrono alla vita dell¹Associazione decidendo il programma di attività della stessa; * promuovono campagne, azioni, incontri culturali e di riflessione nel rispetto dei principi democratici, delle finalità e degli scopi della stessa; * possono proporre la costituzione e partecipare ai lavori delle Commissioni nazionali di lavoro; * possono costituire Comitati Locali di ATTAC; * partecipano alla elezione del Consiglio Nazionale della Associazione; * approvano i bilanci consuntivi e preventivi. Art. 7. Fatto salvo il diritto di recesso, la decadenza dei soci (persona fisica o persona giuridica) avviene per il mancato rinnovo dell¹adesione annuale o del pagamento della quota associativa. Le socie ed i soci sono tenuti ad osservare lo statuto dell¹Associazione ed a rispettarne i valori costitutivi. Il mancato rispetto dello Statuto è motivo di decadenza dall¹Associazione; la decadenza viene deliberata dal Consiglio Nazionale sulla base di atti o di partecipazioni ad associazioni in evidente contraddizione con i principi ed i valori fondanti di ATTAC Italia. Art. 8 Gli organismi dell¹Associazione sono: a. l¹Assemblea delle socie e dei soci: territoriale e nazionale; b. il Consiglio Nazionale; c. la Conferenza dei soci fondatori, per il periodo previsto dall¹articolo 30; d. il Consiglio Scientifico; e. il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 9 per rafforzare la partecipazione e per rendere più efficace l¹azione dell¹Associazione, le socie ed i soci possono dare vita ad aggregazioni collettive: * a conclusione della Assemblea Nazionale, anche in riferimento al programma approvato, costituendo delle Commissioni di Lavoro Nazionali; * a livello territoriale, comunale o intercomunale per piccoli comuni, costituendo i Comitati Locali di ATTAC Italia. Titolo III Lo svolgimento della vita associativa Art. 10. - L'Assemblea Ordinaria dei soci è il massimo organismo deliberativo dell¹Associazione. Si convoca nel mese di novembre di ogni anno su delibera del Consiglio Nazionale. Ogni socia ed ogni socio ne viene informato per scritto, almeno 8 settimane prima della data di convocazione dell¹assemblea, e riceve la convocazione con allegati: 1. il rendiconto annuale delle attività dell¹Associazione e la proposta di programma per l¹anno successivo predisposti dal Consiglio Nazionale uscente; 2. la proposta per la elezione del Consiglio Nazionale; 3. il rendiconto finanziario e sullo stato patrimoniale a cura del Collegio dei Revisori dei conti; 4. altri eventuali documenti a cura del Consiglio Scientifico o delle Commissioni di Lavoro. A questo scopo, il Consiglio Nazionale predispone in tempi congrui il regolamento per la preparazione e lo svolgimento della Assemblea Nazionale. Può essere convocata, nel corso dell¹anno, l¹assemblea straordinaria delle socie e dei soci: * per iniziativa del Consiglio Nazionale; * su richiesta sottoscritta dal 20% delle socie e soci. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci e le socie che si trovino in regola col pagamento della quota annuale di iscrizione. Art. 11. - L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci e le socie presenti una presidenza composta da un massimo di 7 componenti, dal segretario e dagli scrutatori. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dalla presidenza dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni. Art. 12. - I soci possono modificare il presente statuto, ma è necessario il consenso di quattro quinti dei partecipanti al voto. Art. 13. - Il Consiglio Nazionale è composto da un numero massimo di 24 membri. Per il periodo previsto all¹articolo 30, la Conferenza dei soci fondatori ne designa un numero non superiore ad un terzo. L¹assemblea annuale ordinaria delle socie e dei soci elegge gli altri due terzi del Consiglio Nazionale con le modalità previste all¹articolo 24. Art. 14. il Consiglio Nazionale ha il compito di: * applicare le decisioni dell¹assemblea per la parte di propria pertinenza; * proporre alle socie ed ai soci il programma di azione; * proporre i temi e le campagne nazionali; * convocare, almeno una volta all¹anno, le Conferenze dei Comitati Locali; * discutere e decidere su tutte le questioni d¹interesse dell¹associazione; * nominare il Presidente ed i membri del Consiglio scientifico. Art. 15. Il Consiglio Nazionale è regolarmente costituito alla presenza della metà più uno dei suoi membri. Le decisioni sono prese dalla maggioranza dei presenti. Il Consiglio Nazionale può nominare, con voto unanime, un gruppo di coordinamento. I componenti del gruppo di coordinamento che non fanno parte del Consiglio Nazionale sono invitati permanenti senza diritto di voto. Essi non possono svolgere tale funzione per più di tre anni consecutivi. Il Consiglio Nazionale nomina il Tesoriere con voto a maggioranza semplice. Il Consiglio Nazionale è convocato almeno una volta al mese mediante avviso scritto inviato a tutti i suoi membri contenente luogo, data, ora di convocazione e ordine del giorno. Art. 16. Il Consiglio Nazionale risponde delle obbligazioni da esso direttamente contratte. Il tesoriere svolge anche il compito di legale rappresentante. Art. 17. Non possono far parte del Consiglio Nazionale i soci e le socie che hanno cariche istituzionali e rivestono ruoli dirigenziali all¹interno di partiti o di movimenti politici organizzati nella forma partitica. Art. 18. - Il Collegio dei Revisori dei conti è l¹organo di controllo amministrativo ed è eletto dall¹Assemblea dei soci con le modalità previste all¹articolo 25. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di: * esprimere parere di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale; * controllare l¹andamento amministrativo dell¹associazione; * controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture. E¹ formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra coloro che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile. Ogni membro può partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Nazionale. Il Collegio dei Revisori elegge al suo interno un Presidente. Art. 19. L¹Associazione costituisce un Consiglio Scientifico. Il Presidente e i membri del consiglio scientifico sono nominati dal Consiglio Nazionale. Il Consiglio Scientifico propone al Consiglio Nazionale le linee di ricerca dell¹Associazione e concorre, con proprie indicazioni, alla formulazione della proposta di programma da sottoporre alle socie ed ai soci prima della Assemblea ordinaria annuale. Organizza i suoi lavori in completa autonomia. Può richiedere, sotto la sua responsabilità, competenze esterne all¹Associazione che esso giudica utili. E¹ garante del rigore scientifico degli studi prodotti e diffusi da ATTAC Italia. Il consiglio scientifico è convocato dal suo Presidente. Art. 20. L¹attività dell¹Associazione si articola in Commissioni di lavoro nazionali nelle quali tutti gli iscritti all¹associazione possono partecipare per definire e preparare documenti, incontri e campagne di ATTAC Italia. Le Commissioni sono il luogo in cui gli interessi, le passioni e le competenze dei singoli associati si incontrano e si confrontano per divenire patrimonio comune di tutta l¹Associazione. Le Commissioni si dividono per aree tematiche scelte dall¹Assemblea Ordinaria, anche in rapporto al programma d¹azione definito o dalla Conferenza dei soci fondatori o dalla Conferenza dei Comitati Locali. Possono essere coordinate da membri del Consiglio Nazionale o da altri associati su mandato della Assemblea Ordinaria. Art. 21. Le socie ed i soci possono, sulla base dell¹impegno personale a partecipare, costituire Comitati Locali, comunali o intercomunali per piccoli comuni dello stesso territorio. Le attività dei Comitati Locali sono rivolte a: * concorrere alla realizzazione del programma di attività deciso dalla Assemblea Ordinaria; * promuovere ed organizzare le adesioni ed il tesseramento ad ATTAC Italia; * mantenere un rapporto costante con le socie ed i soci aderenti; * organizzare le attività utili alla autoeducazione popolare; * promuovere le iniziative contro le politiche neoliberiste e l¹impatto di queste sul proprio territorio; * costituire gruppi di studio e di lavoro sugli stessi temi delle Commissioni nazionali o su quelli ritenuti utili per favorire la partecipazione e migliorare l¹efficacia della azione sul territorio. Art. 22. Annualmente, in un periodo intermedio tra lo svolgimento delle Assemblee Ordinarie, viene convocata dal Consiglio Nazionale la Conferenza dei Comitati Locali costituiti dalle socie e dei soci nel proprio territorio. Nella Conferenza devono essere esaminati e discussi: * l¹andamento delle attività per la realizzazione del programma di azione deciso dalla Assemblea Ordinaria; * l¹aggiornamento dei temi oggetto di campagne di azione da parte della Associazione; * l¹indicazione di problemi, obiettivi, ambiti di azione utili alla predisposizione della successiva Assemblea Ordinaria. Lo svolgimento della Conferenza dei Comitati Locali può avvenire anche attraverso una sua articolazione sul territorio nazionale, indicativamente a base pluriregionale. Art. 23. La definizione del programma di attività dell¹Associazione avviene sulla base del regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale, che deve rispettare i seguenti principi: * la garanzia della partecipazione diretta delle socie e dei soci; * la discussione ed il confronto collettivo sulle proposte nelle assemblee territoriali; * la rappresentazione degli orientamenti e delle volontà delle singole socie e soci; * la ricerca del consenso sulle scelte e sugli obiettivi che improntano il programma di attività che devono essere deliberati dai quattro quinti dei partecipanti al voto nelle assemblee territoriali o, per le proposte che non raggiungono il quorum nelle espressioni di voto in queste sedi, nella Assemblea Ordinaria nazionale. Art. 24. L¹elezione del Consiglio Nazionale avviene attraverso la ricerca dell¹unanimità dei consensi. Questa ricerca viene preparata sottoponendo a consultazione la proposta formulata dal Consiglio Nazionale a tutte le socie ed i soci e raccogliendo le indicazioni e le proposte che emergono nelle assemblee territoriali. Spetta alla Assemblea Ordinaria ricercare e ratificare una proposta definitiva che raggiunga l¹unanimità. Nel caso che ciò non avvenga, si ritorna al voto delle socie e dei soci costituendo collegi elettorali regionali o pluriregionali, con il voto segreto e l¹espressione di una unica preferenza tra le candidate ed i candidati. Art. 25. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto con le stesse modalità del Consiglio Nazionale. Art. 26. La relazione dei rendiconti finanziario e patrimoniale viene portata a conoscenza delle socie e dei soci e viene ratificata a voto palese ed a maggioranza semplice dai partecipanti all¹Assemblea Ordinaria. Titolo IV Patrimonio, Risorse, Amministrazione Art. 27. Il patrimonio dell¹Associazione è costituito da: * beni immobili ed immobili dell¹associazione; * eccedenze degli esercizi precedenti; * erogazioni, donazioni, lasciti. Art. 28. Le fonti di finanziamento dell¹Associazione sono: * le quote annuali di adesione e di tesseramento e altri contributi dei soci e delle socie, persone fisiche e soggetti collettivi. L¹ammontare delle quote di adesione e di tesseramento sono fissate dall¹Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Nazionale; * proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio; * proventi dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; * contributi pubblici e privati. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, neanche in forma indiretta. Gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti in favore di attività istituzionali dell¹Associazione. Art. 29. L¹esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo deve essere discusso ed approvato prima dell¹inizio dell¹esercizio cui si riferisce, il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Nazionale entro quattro mesi dal termine dell¹esercizio cui si riferisce. I bilanci consuntivo e preventivo e lo stato patrimoniale devono essere portati a conoscenza degli associati con mezzi idonei. Titolo V Norme finali e transitorie Art. 30. I soci fondatori costituiscono formalmente la Associazione ATTAC Italia e concorrono alla crescita delle adesioni ed alla attività della Associazione per un periodo di tre anni, al termine del quale assumono un ruolo uguale a quello dei soci ordinari. In questo periodo, operano attraverso la Conferenza dei soci fondatori che è composta dalle persone fisiche e dai soggetti collettivi che hanno creato l¹Associazione. I soggetti collettivi sono rappresentati da una persona fisica; nel caso questa decada, il soggetto collettivo designa un nuovo rappresentante. La Conferenza dei fondatori si riunisce una volta l¹anno, nella prima settimana di luglio, per: * esaminare l¹andamento della attività e della vita associativa; * designare i componenti nel Consiglio Nazionale di propria pertinenza; * formulare suggerimenti e proposte al Consiglio Nazionale nella fase di preparazione della Assemblea Ordinaria annuale; * interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione. La Conferenza dei fondatori, si può convocare in ogni momento su domanda scritta di uno dei suoi membri. Art. 31. Lo scioglimento dell¹Associazione può essere deliberato, solo da un¹assemblea appositamente convocata, con la maggioranza qualificata dei tre quinti degli aventi diritto al voto. In tal caso il patrimonio dell¹Associazione dedotte le passività sarà devoluto ad enti o associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle dell¹Associazione ATTAC Italia e comunque con le modalità stabilite da un collegio di liquidatori all¹uopo incaricato. Art. 32. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.
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