[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
Testo pressoche' definitivo del disegno di legge
A varie persone, associazioni, strutture e istituzioni che hanno espresso
attenzione e sostegno alla proposta di legge per la formazione delle forze
dell'ordine alla nonviolenza
Oggetto: invio testo pressoche' definitivo del disegno di legge
Egregi Signori,
vi inviamo copia del testo che dovrebbe essere pressoche' definitivo della
proposta di legge per la formazione e l'addestramento delle forze
dell'ordine alla conoscenza e all'uso dei valori, delle tecniche e delle
strategie della nonviolenza, cosi' come rivisto e "tradotto in termini
legislativi" dallo staff giuridico del senatore Achille Occhetto, che - come
e' noto - e' il primo firmatario del disegno di legge.
Noterete che rispetto alla prima bozza dell'agosto scorso vi sono varie
modifiche ed approfondimenti frutto di una attenta ricognizione
tecnico-legislativa, ed ovviamente anche del recepimento del punto di vista
di quanti hanno contribuito in questi mesi ad una piu' precisa definizione
del testo.
Per parte nostra, come "Centro di ricerca per la pace" di Viterbo, nel
merito dell'articolato risultante ci pare di poter rilevare come esso sia
tale da poter essere accolto e sostenuto da tutti i parlamentari della
legislatura che vogliano, fedeli al dettato costituzionale, adempiere al
compito assunto di rappresentanza democratica del paese e di funzione
legislativa ordinata al fine del pubblico bene.
Ringraziandovi nuovamente per l'attenzione e la disponibilita', e restando a
disposizione per ogni informazione, chiarimento, contributo critico e
propositivo, vogliate gradire i piu' cordiali saluti,
per il "Centro di ricerca per la pace" di Viterbo
Peppe Sini
Viterbo, 21 novembre 2001
Mitente: Centro di ricerca per la pace
strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo
tel. 0761353532, e-mail: nbawac@tin.it
* * *
Testo attuale del disegno di legge di iniziativa dei senatori Occhetto ed
altri recante "Norme di princpio e di indirizzo per l'istruzione, la
formazione e l'aggiornamento del personale delle forze di polizia"
Articolo 1 (Norme di principio)
1. L'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale
delle forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981,
n. 121 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolte mediante
programmi ed attivita' didattiche coerentemente ispirati ai valori della
Costituzione della Repubblica con particolare riferimento agli articoli 2 e
27 e ai principi contenuti nella "Carta dei Diritti fondamentali"
dell'Unione Europea.
Articolo 2 (Direttive del Ministro dell'Interno)
1. Il Ministro dell'Interno, nelle sue attribuzioni di responsabile della
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di autorita' nazionale di
pubblica sicurezza,
- impartisce annualmente le direttive generali per l'attivita' d'istruzione,
formazione e aggiornamento svolte dal sistema degli Istituti e delle
Accademie delle forze di polizia introducendo le metodologie didattiche piu'
idonee ad elevare la conoscenza e l'uso dei valori, delle tecniche, delle
modalita' di servizio e delle strategie della nonviolenza;
- fissa gli obiettivi generali da raggiungere sia annualmente e sia
nell'intero ciclo d'istruzione;
- vigila sugli indirizzi didattici e verifica la qualita' degli interventi
formativi realizzati, relativamente alla promozione della coscienza civica e
al rigoroso apprendimento di una deontologia professionale che sia conforme
alle funzioni difensive e nonviolente delle forze dell'ordine;
- fissa la durata inderogabile dei corsi di istruzione per le varie
qualifiche del personale di nuova assunzione in servizio;
- si avvale della consulenza di docenti e ricercatori esperti in materia di
formazione alla nonviolenza e dei responsabili delle strutture formative e
addestrative attualmente operanti nelle forze dell'ordine sia per
l'approntamento della specifica normativa che per la qualificazione dei
docenti.
Articolo 3 (Relazione annuale sull'attivita' d'istruzione, formazione e
aggiornamento)
1. Il Ministro dell'Interno inoltra annualmente alle Camere, prima della
scadenza dei termini di presentazione della Legge Finanziaria e della Legge
di Bilancio, una particolareggiata relazione sull'attivita' svolta dal
sistema degli istituti d'istruzione delle forze di polizia, nella quale
siano esposti:
- gli obiettivi didattici formulati all'inizio dell'anno di gestione;
- gli indirizzi seguiti per il miglioramento continuo della preparazione
professionale, nei profili deontologico-valoriale, tecnico operativo e
gestionale;
- i modelli di valutazione adottati sia per la programmazione
scientifico-didattica e sia per la verifica dei risultati;
- i risultati raggiunti in termini di preparazione del personale delle forze
di polizia di ogni ordine e grado ed in termini di miglioramento qualitativo
delle metodologie e delle tecniche di insegnamento, ivi comprese metodologie
di servizio nonviolento;
- gli obiettivi didattici per l'anno successivo e i programmi di studio e di
ricerca previsti a supporto dell'attivita' degli istituti e del
miglioramento continuo della qualita' dei curricula formativi.
2. La relazione, trasmessa ai Presidenti della Camera e del Senato, e'
inoltrata al Comitato di cui al successivo articolo 4 della presente legge.
Articolo 4 (Comitato parlamentare per l'istruzione, la formazione e
l'aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia)
1. Ai fini della promozione degli indirizzi formativi ispirati al
miglioramento continuo della qualita' delle forze di polizia, e' istituito
il Comitato parlamentare per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento
professionale del personale delle forze di polizia.
2. Il Comitato e' composto da cinque deputati e da cinque senatori, nominati
dai Presidenti della Camera e del Senato, sentiti i Presidenti dei Gruppi
Parlamentari.
3. Il Comitato
- elegge al suo interno il Presidente e resta in carica per tutta la
legislatura;
- svolge approfondimenti conoscitivi, mediante audizioni e sopralluoghi;
- discute e valuta la relazione annuale del Ministro dell'Interno, di cui
all'articolo 3 della presente legge;
- trasmette semestralmente una nota e annualmente una relazione su quanto
emerso dai relativi lavori alle Commissioni Affari Costituzionali della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
4. Il Comitato, ogni qualvolta si renda opportuno acquisire elementi e
valutazioni, delibera di audire il Ministro dell'Interno, o il
Sottosegretario di Stato delegato, i responsabili delle forze di polizia e
chiunque altri ricopra un incarico istituzionale nel campo dell'istruzione
del personale delle forze di polizia.
Articolo 5 (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati
complessivamente in ventimila milioni si provvede mediante l'utilizzo del
fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2001.
Articolo 6 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
* * *