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Genova - Ordinanza archiviazione Diaz



Ordinanza Archiviazione Diaz 2
TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

- art. 409/411 c.p.p. -
Il Giudice dr. Anna Ivaldi,

letti gli atti del procedimento penale sopraindicato, nei confronti di
Thomas Daniel ALBRECHT + 92 per il reato di cui all'art. 416 cp;

esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero
in data 8.1.04, rileva quanto segue: nella tarda serata del 21.7.01, la
polizia compiva un'irruzione nella scuola Diaz, edifìcio destinato ad
accogliere i manifestanti giunti a Genova per il vertice G8 che si sarebbe
concluso il giorno successivo, al fine di eseguire una perquisizione ai
sensi dell'art. 41 TULPS;

nell'occasione, gli indagati venivamo tratti in arresto, ipotizzandosi a
loro carico oltre ai reati previsti dagli art. 337 - 339, 56 - 61 n. 2 e 10
- 582 - 583 cp, 4 l. 110/75, 2 l. 895/67, anche il reato di cui all'art.
416 cp; successivamente il PM disponeva la separazione del procedimento
relativo a tale reato e formulava richiesta di archiviazione per le altre
ipotesi, richiesta che veniva accolta da questo giudice non soltanto per
l'impossibilità di attribuire agli indagati condotte specifiche, ma anche
per difetto di prova in ordine ai reati loro attribuiti;

il materiale sequestrato nel corso dell perquisizione (ai di là dei dubbi
circa l'acquisizione di parte di tale materiale originanti dall'attuale
pendenza di procedimenti nei confronti di chi eseguì la perquisizione,
pendenza cui si fa riferirmento nella richiesta di archiviazione oggi in
esame) non costituisce di per sé elemento sufficiente a fondare l'ipotesi
di sussistenza del reato associativo, attribuito ad un gruppo di 93
persone, di provenienza geografica diversa di età diversa, di appartenenza
ad associazioni politiche diverse;

né sono stati acquisti elementi ulteriori dai quali possa emergere la
partecipaziore degli indagati o di alcuni di essi ad un'associazione
finalizzata al compimento di atti di devastazione e saccheggio in Genova
nei giorni immediatamente precedenti il loro arresto;

il PM dà infatti conto delle indagini svolte, l'esito delle.quali lo porta
ad escludere la partecipazione degli indagati ad un sodalizio crimmoso,
sulla base di un duplice ordine di considerazioni:
a.. L'azione del Blocco Nero (in relazione al quale al momento dell'arresto
era stato ipotizzato il reato di cui all'art. 416 cp) non pare indicativa
dell esistenza di un sodalizio criminoso che con tale Blocco si
identifìchi, non essendo individuabile una struttura di riferimento ed
apparendo le condotte poste in essere in mode spontaneo da individui o da
associazioni;
b.. dalle indagini non sono emersi a carico degli indagati elementi che
facciano presumere la sussistenza di rapporti associativi coinvolgenti gli
indagati o alcuni tra essi e la partecipazione degli stessi a fatti di
devastazione e saccheggio;
tali conclusioni appaiono condivisibili.

Visti gli artt. 409 e ss. c.p.p. e 125 D.Lv. 271/89;

P.Q.M.

dispone l'archiviazione del procedimento, ordinando la restituzione degli
atti al Pubblico Ministero in sede

Genova, 3.2.04

IL GIUDICE (dr. A. Ivaldi)

da www.veritaegiustizia.it