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Che cosa penso dell'ONU e del suo CdS
Nel caso dovesse interessarti, ti mando le considerazioni con cui ho
respinto l'invito a solidarizzare con la mozione dei DS sulla guerra.
Ciao
Giorgio
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Al fine di realizzare gli scopi di pacifica convivenza tra i popoli
enunciati dallìart. 1, l'art 3 comma 3 della Carta dell'ONU dispone: "All
Members shall settle their international disputes by peaceful means in such
a manner that international peace and security, and justice, are not
endangered". Cioè: "Tutti i Membri regoleranno le loro controversie
internazionali con mezzi pacifici in maniera che non siano messe in pericolo
la pace e la sicurezza internazionali".
La sola eccezione ammessa al divieto della guerra è la legittima difesa da
un'aggressione in atto, prevista dall'art. 51 della Carta dell'Onu: "Nothing
in the present Charter shall impair the inherent right of individual or
collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the
United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to
maintain international peace and security. Measures taken by Members in the
exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the
Security Council and shall not in any way affect the authority and
responsibility of the Security Council under the present Charter to take at
any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore
international peace and security. Cioè: "Nessuna disposizione della presente
Carta esclude il diritto naturale di autodifesa individuale o collettiva
qualora un Membro delle Nazioni Unite sia oggetto di un'aggressione armata
fino a quando il Consiglio di sicurezza abbia preso le misure necessarie per
conservare la pace e la sicurezza internazionali. Le misure prese dai Membri
nell'esercizio di questo diritto di autodifesa saranno immediatamente
portate a conoscnza del Consiglio di sicurezza e non condizionano in alcun
modo il potere e il dovere che il Consiglio di sicurezza ha, in virtù della
presente Carta, di agire in ogni momento nella maniera che ritiene
necessaria per conservare o ristabilire la pace e la sicurezza
internazionali".
L'art.2, comma 4 della Carta dell'Onu vieta ai paesi membri non soltanto
«l'uso», ma anche «la minaccia» dell'uso della forza: "All Members shall
refrain in their international relations from the threat or use of force
against the territorial integrity or political independence of any state, or
in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations".
Cioè: "Tutti i Membri dell'Organizzazione si asterranno, nelle loro
relazioni internazionali, dalla minaccia o dall'uso della forza contro
l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di ciascuno stato o da
qualsiasi altra minaccia incompatibile con gli scopi delle Naxioni Unite".
Ne segue che neppure il Consiglio di sicurezza può autorizzare un paese
membro o una coalizione di paesi che non siano oggetto di un'aggressione
armata a impiegare o minacciare l'impiego della forza contro un altro
paese.
In determinate circostanze il Consiglio di sicurezza può tuttavia
intraprendere azioni che comportano l'impiego della forza ma sono
ontologicamente diverse dalla guerra che intendono scatenare gli Stati Uniti
col minacciato lancio di tremila bombe nei primi due giorni. Si tratta
infatti di "azioni coercitive internazionali" che debbono essere condotte
sotto l'egida del Consiglio di sicurezza. Le circostanze nelle quali il
Consiglio di sicurezza puà intraprendere dette azioni sono definite
dall'art. 39 della Carta: "The Security Council shall determine the
existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of
aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be
taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore
international peace and security". Cioè: "Il Consiglio di sicurezza
constaterà l'esistenza di una minaccia alla pace, di una rottura della pace
o di un atto di aggressione e farà delle raccomandazioni o deciderà quali
misure saranno prese conformemente agli articoli 41 e 42 per conservare la
pace e la sicurezza internazionali".
Del tutto evidente è che una tale minaccia non sussiste da parte dell'Iraq,
il cui possesso di armi di distruzione di massa non è stato finora
dimostrato e qualora lo fosse in futuro non lo porrebbe in una condizione
diversa da quella dei molti paesi che tali armi ufficialmente posseggono.
Non tiene l'obiezione secondo cui l'Iraq ne ha fatto uso in passato, perché
da allora sono passati dodici anni e, ammesso, e non concesso, che l'Iraq
possieda armi di distruzione di massa soltanto una folle vocazione suicida
(e Saddam è una carogna, ma non è né folle né suicida) potrebbe indurlo a
farne uso, mentre gli Stati Uniti non solo si sono serviti dell'arma atomica
a Hiroshima e Nagasachi, ma hanno apertamente minacciato di servirsene
contro l'Iraq sia pure a tittolo di ritorsione.
Qualora, in spregio della mancanza del presupposto, il Consiglio di
sicurezza dovesse decidere di ricorrere a un'azione coercitiva
internazionale - si ripete: non alla guerra e relativo sgancio di tremila
bombe in due giorni - non potrebbe affidarne la gestione all'autonoma
iniziativa degli Usa o della coalizione che a essi fa capo ma dovrebbe
conservarne la supervisione e il controllo. Infatti l'art. 47, cooma 3.
dispone: "The Military Staff Committee shall be responsible under the
Security Council for the strategic direction of any armed forces placed at
the disposal of the Security Council. Questions relating to the command of
such forces shall be worked out subsequently". Cioè: "Il Comitato di
Stato-maggiore sarà responsabile, sotto l'autorità del Consiglio di
sicurezza, della direzione strategica di tutte le forze armate messe a
disposizione del Consiglio. Le questioni relative al comando si queste forze
saranno regolate ulteriromene".
Poiché un tale comitato non è stato mai costituito e non lo sarà nemmeno in
questa circostanza, preso atto che dovrebbe comunque operare "under the
Security Council", vediamo che cosa dice l'art. 53, comma 1: "The Security
Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or
agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement
action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies
without the authorization of the Security Council, with the exception of
measures against any enemy state, as defined in paragraph 2 of this Article,
provided for pursuant to Article 107 or in regional arrangements directed
against renewal of aggressive policy on the part of any such state, until
such time as the Organization may, on request of the Governments concerned,
be charged with the responsibility for preventing further aggression by such
a state". Cioè: "Il Consiglio di sicurezza utilizza, se opportuno, tali
accordi o organismi regionali per l'applicazione delle misure coercitive
sotto la propria autorità. Tuttavia nessuna azione coercitiva sarà iniziata
in virtù di accordi regionali o da organismi regionali senza
la'autorizzazione del Consiglio di sicurezza con l'eccezione delle misure
contro qualsiasi stato nemico ai sensi della definizione data dal paragrafo
2 del presente articolo previste in applicazione dell'art. 107 o negli
accordi regionali diretti contro la ripresa, da parte di un tale stato, di
una politica d'aggressione, fino al momento in cui l'Organizzazione potrà,a
domanda dei Governi interessati, essare incaricata del compito di prevenire
ogni nuova aggressione da parte di un tale stato". Come chiarisce il comma
2, per "stato nemico" deve intendersi qualsiasi stato che durante la seconda
guerra mondiale sia stato nemico di uno qualsiasi degli stati firmatari
della Carta dell'ONU, La parte che ci interessa del primo comma è dunque
quella che chiarisce che le forze di cui il Consiglio di sicurezza può
decidere di servirsi debbono restare "under its authority".
Conclusione. Il Consiglio di sicurezza NON PUO' autorizzare la Nato a
muovere guerra all'Iraq, poiché la guerra è lecita solo come provvisoria
risposta a un'aggressione armata in attesa dell'intervento dell'ONU. Se
prendesse l'iniziativa di utilizzare le forze della Nato per un'operazione
coercitiva internazionale, queste dovrebbero restare sotto la sua
supervisione e il suo controllo e detta operazione non potrebbe in ogni caso
essere essere affidata all'autonoma gestione della Nato. Per questa
iniziativa continuerebbe in ogni caso a mancare il presupposto. Per tanto il
Consiglio di sicurezza NON PUO' lecitamente aderire alle richieste degli
Stati Uniti e ogni deliberazione in tal senso sarebbe ipso facto nulla.
Come estrema conseguenza l'azione della Nato continuerebbe a rappresentare
una gravissima infrazione del diritto internazionale e se ci sarà la guerra,
essa sarà, in ogni caso, un'aperta violazione della Carta dell'Onu. E, ove
l'Italia aderisse a tale guerra, o comunque la supportasse, a dispetto della
nostra Costituzione, sarà, sulla base dell'art.5, lettera d) dello Statuto
della Corte penale internazionale, entrato quest'anno in vigore, un «crimine
di aggressione» del quale dovrà rispondere.
Giorgio Cadoni