30 giorni x 30 articoli.
Verso il 10 dicembre 2008: leggiamo insieme ogni giorno un
articolo
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Art. 12
"Diritto alla
privacy"
La Tavola della pace rinnova
l'appello ai direttori dei TG della RAI:
bastano pochi secondi al giorno nei TG
Oggi, venerdì 21 novembre 2008, leggiamo insieme il dodicesimo articolo
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Articolo 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
"Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa,
nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua
reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge
contro tali interferenze o lesioni".
Segue il commento del prof. Antonio Papisca.
"E' qui riconosciuto il diritto alla riservatezza, alla cosiddetta privacy.
Non è sinonimo di diritto 'all'anonimato' o 'ad essere solo/a', bensì
come diritto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni quale
presupposto per l'esercizio di molti altri diritti di libertà.
E' un classico diritto "negativo", nel senso che lo stato (e qualunque
altro soggetto) deve astenersi dall'interferire in modo arbitrario o
illegale nella vita privata della persona. Non significa però 'inerzia'
delle istituzioni. Alla 'astensione' deve infatti accompagnarsi la
'protezione' del diritto fondamentale
L'articolo 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici
riprende integralmente l'articolo 12 della Dichiarazione. Ci sono vari
tipi di privacy. Uno riguarda la diffusione via Internet di
dati personali: la loro divulgazione potrebbe indurre a comportamenti
discriminatori o razzistici. C'è un diritto alla privacy in campo
medico e anche in campo politico. In questo secondo caso tra le
garanzie dei diritti democratici c'è quella della segretezza del voto.
Siamo in presenza di un diritto particolarmente complesso, difficile ed
esigente per una molteplicità di ragioni. Innanzitutto perché,
coinvolgendo onore e reputazione, tocca la sfera più intima e sensibile
della dignità umana, interpella cioè il valore dei valori dell'intera
costruzione giuridica dei diritti umani. Allo stesso tempo, la sua
protezione e la stessa interpretazione dei suoi contenuti deve
confrontarsi con l'evoluzione di una tecnologia sempre più pervasiva e
invasiva e con le esigenze, sempre più impellenti, della sicurezza
sociale e collettiva, interna e internazionale.
La protezione del diritto alla privacy comporta che ci siano
appropriate normative dei singoli stati, le quali dispongano per
l'istituzione di appositi organi di garanzia e la messa in opera di
adeguate procedure.
La Costituzione italiana è molto dettagliata al riguardo, ma in
presenza di una fenomenologia in costante evoluzione e
complessificazione, anch'essa ha bisogno di essere aggiornata e
integrata, in via continuativa, da una più specifica normativa, nonché
dalla giurisprudenza e dagli 'interventi' (sanzionatori) ad opera
dell'Autorità (indipendente) di garanzia dei dati personali (Garante
della privacy).
L'articolo 12 della Dichiarazione universale menziona luoghi ed ambiti
in cui il diritto alla riservatezza deve essere particolarmente
garantito: famiglia, casa, corrispondenza. Il concetto di famiglia è
quello definito dall'articolo 16 della stessa Dichiarazione, peraltro
da 'inculturare', senza snaturarne il senso, negli ordinamenti interni
degli stati. Il Comitato diritti umani (civili e politici) delle
Nazioni Unite ha stabilito che per 'casa' deve intendersi il luogo in
cui la persona risiede o realizza la sua abituale occupazione, e
sollecita gli stati a specificare, nei rapporti che sono obbligati a
presentargli periodicamente, il significato che nelle rispettive
società viene dato anche alla famiglia. Ma evidentemente l'onore e la
reputazione possono essere messi a repentaglio anche in altri ambienti
e situazioni.
Afferma lo stesso Comitato che "poiché tutte le persone vivono in
società, la protezione della privacy è necessariamente relativa". Anche
la privacy ha dunque dei limiti, a condizione però che siano
rigorosamente previsti e disciplinati dalla legge.
Certamente legittima è la video-sorveglianza nei luoghi pubblici.
Quanto legittima è in altri ambienti? Fin dove possono arrivare le
esigenze di intelligence ('cìmici' in case private,
intercettazioni telefoniche, pedinamenti)? La 'legittimità'
dell'interferenza può arrivare fino a denudare le persone con il
metaldetector nei posti di controllo di polizia all'imbarco negli
aeroporti (non in cabine riservate)?
E c'è la privacy di soggetti particolarmente vulnerabili: bambini,
anziani, persone con disabilità, immigrati, detenuti, degenti negli
ospedali, ... . Anche essi sono titolari di un diritto fondamentale, ma
quanto funzionano nei loro riguardi gli strumenti di protezione? E come
proteggere la riservatezza, l'onore e la reputazione dall'invadenza
tentacolare di Internet?
Si pensi alla voragine di fango putrido alimentata da messaggi messi in
circolazione tramite reti informatiche, cellulari, sms e fotografie,
che offendono pudore, onore e reputazione di vittime innocenti, o allo
sbattere sui giornali la foto di chi riceve un avviso di garanzia con
la prospettiva di un processo a distanza di anni. In questo secondo
caso c'è violazione dell'onore e della reputazione, oltre che del
diritto alla presunzione d'innocenza. Quando giornalisti assediano le
abitazioni di parenti di caduti sul lavoro o in incidenti stradali o in
missioni internazionali di pace, con lunghe zummate sui volti stravolti
dei familiari e con l'insistenza perchè rispondano a: come si sente?
che cosa prova in questa triste circostanza? C'è violazione o meno del
diritto alla privacy? Tra il diritto d'informare (quale informazione?)
il pubblico dei lettori o dei teleutenti e il diritto alla
riservatezza, al rispetto dell'onore e della reputazione di una
persona, quale deve prevalere? Nell'odierna società dello 'strillo' e
del 'reality', onore e reputazione sono relativizzati, pare anzi che ci
si vergogni di parlarne: roba d'altri tempi. Eppure, in moltissimi casi
c'è sicuramente la lesione dell'onore e della reputazione della
persona, non soltanto la maleducazione o la sguaiataggine.
Insomma, il diritto alla privacy tocca l'essenza della dignità umana
nel suo quotidiano incarnarsi: l'ingiusta perdita dell'onore e della
reputazione equivale alla distruzione di una vita. Cosa fare?
Certamente, rafforzare gli strumenti e le istituzioni di garanzia, a
cominciare dall'Autorità indipendente, soprattutto dare spazio adeguato
a questa tematica nei programmi di educazione scolastica e di
formazione continua, nella consapevolezza che, insieme col Garante, è
la società civile in quanto tale che deve sentirsi responsabile e
vigilare."
Antonio Papisca
Cattedra UNESCO "Diritti umani, democrazia e pace" presso il
Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli
dell'Università di Padova (antonino.papisca at unipd.it).
Tutte le attività promosse in vista del 10 dicembre sono pubblicate sul
sito: www.perlapace.it.
Perugia, 21 novembre 2008
Ufficio Stampa Tavola della pace
Floriana Lenti 338/4770151
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