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30 giorni x 30 articoli: articolo 11
- Subject: 30 giorni x 30 articoli: articolo 11
- From: Associazione per la Pace <assopace.nazionale at assopace.org>
- Date: Thu, 20 Nov 2008 10:04:23 +0100
Verso il 10 dicembre 2008: leggiamo insieme ogni giorno un articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Art. 11 "Giusto processo" La Tavola della pace rinnova l'appello ai direttori dei TG della RAI: bastano pochi secondi al giorno nei TG Oggi, giovedì 20 novembre 2008, leggiamo insieme l'undicesimo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Articolo 11 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani "1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. 2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso". Segue il commento del prof. Antonio Papisca. "Si tratta di una norma di contenuto molto denso, una sorta di sintesi delle sintesi dei principi che devono informare il giusto processo. Anche in questo caso si tratta di principi, che nel loro insieme, appartengono a quella parte del diritto consuetudinario che qualifica il progredire della 'civiltà del diritto'. Innanzitutto la presunzione d'innocenza, la quale deve sussistere fino a quando la colpevolezza dell'accusato non sia stata provata legalmente. E' un principio delicatissimo, che però può essere nullificato da uno 'strillo' di mass media. Ne va della dignità, spesso della stessa vita fisica, della persona. Il secondo comma dell'articolo richiama altri importanti principi in materia di diritto e procedura penale, in particolare 'nulla poena sine lege" (irretroattività della legge penale). Ma questo non vale per i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità, il crimine di genocidio. Il lungo e dettagliato articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici stabilisce il diritto dell'accusato alle seguenti garanzie processuali 'minime': di essere informato sollecitamente, 'in una lingua a lui comprensibile', della natura e dei motivi dell'accusa; di disporre del tempo necessario per preparare la difesa; di essere giudicato 'senza ingiustificato ritardo', cioè in tempi ragionevoli; di essere presente alle udienze; di beneficiare di gratuito patrocinio (difensore d'ufficio) in caso di necessità; di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico; di farsi assistere gratuitamente da un interprete; di non essere costretto a deporre contro se stesso; di potere ricorrere ad un tribunale di seconda istanza (in Italia, oltre che in appello, anche in Cassazione); dopo la eventuale condanna, che venga riesaminato il caso in presenza di fatti nuovi; di essere adeguatamente indennizzato in presenza di errore giudiziario. L'articolo 10 del Patto internazionale dispone che chi è privato della propria libertà deve essere trattato "con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana", che gli imputati devono essere separati dai condannati, e che gli imputati minorenni "devono essere separati dagli adulti e il loro caso deve essere giudicato il più rapidamente possibile". Per i minorenni, più dettagliate disposizioni sono nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dei minori del 1989. Un principio di grande civiltà giuridica è quello che bilancia gli strumenti dell'accusa con quelli della difesa. Con l'avvento del Diritto internazionale penale, in fertile interazione con il Diritto internazionale dei diritti umani e il Diritto internazionale umanitario, e l'entrata in funzione della Corte penale internazionale e dei Tribunali internazionali speciali, si va affermando il principio di "universalità della giustizia penale" per quanto riguarda i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio. Le giurisdizioni sopranazionali e le giurisdizioni interne degli stati sono egualmente competenti a perseguire i presunti criminali. In Italia, i processi sono lenti, quelli civili hanno tempi escatologici, le carceri sono sovraffollate, con grande maggioranza di immigrati, quasi ciclicamente scattano periodi di 'manette facili'. Al processo giusto, equo e in tempi ragionevoli, condotto da giudici indipendenti e imparziali, così come a luoghi di detenzione che facciano salva la dignità umana dei reclusi, tutti abbiamo diritto in virtù non soltanto del Diritto costituzionale (interno) ma anche del Diritto internazionale dei diritti umani. La qualità dello "Stato di diritto" si misura proprio su questo terreno. Nella casa di reclusione 'Due Palazzi' di Padova , insieme con l'affollamento, c'è anche un 'polo universitario', con giovani che si sono brillantemente laureati nel Corso triennale di "Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani" e ora stanno studiando per conseguire il diploma di Laurea magistrale (biennale) in "Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace". La speranza, unita all'intelligenza e alle fede in ideali universali, è una virtù molto fertile." Antonio Papisca Cattedra UNESCO "Diritti umani, democrazia e pace" presso il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova (antonino.papisca at unipd.it). Tutte le attività promosse in vista del 10 dicembre sono pubblicate sul sito: www.perlapace.it. Perugia, 20 novembre 2008 Floriana Lenti 338/4770151 tel. +39 075 5734830 - Fax +39 075 5721234 stampa at perlapace.it - www.perlapace.it In ottemperanza al D.L. n. 196 del 30/6/2003 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di inoltrarlo allo stesso). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione del testo deve considerarsi vietata. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente avvertire il mittente (via email, fax o telefono) e provvedere all'immediata distruzione. 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