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Irak: Denuncia di "Attentato alla Costituzione" per il Governo : Indymedia
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Irak: Denuncia di "Attentato alla Costituzione" per il Governo
           by _ Friday April 09, 2004 at 10:21 PM mail:



                Mi chiedo: che fine ha fatto questa denuncia? C'e' modo di
spingere politicamente per farne procedere l'iter?

            La denuncia e' stata depositata in data 22 marzo 2003 alla
presenza del Vice Procuratore Aggiunto Dr Ettore Torri della Procura della
Repubblica di Roma.

            Roma - La denuncia e' stata depositata in data 22 marzo 2003
alla presenza del Vice Procuratore Aggiunto Dr Ettore Torri della Procura
della Repubblica di Roma e reca numero di ricezione primi atti 58745, nei
prossimi giorni le sara' attribuito il numero di registro generale notizie
di reato. Tale denuncia redatta da un pool di giuristi capitanato dall'Avv.
Giorgio Bonamassa, reca oltre alla dettagliata narrazione dei fatti, che
supportano l'ipotesi di reato sugli articoli 241 e 283 del codice penale,
anche adeguata menzione alla dottrina giuridica nazionale ed
internazionale, oltre ai precedenti registrati dal massimario dell'Alta
Corte di Cassazione. Ne sono primi firmatari il Senatore Luigi Malabarba ed
altri rappresentanti di Associazioni Pacifiste del Social Forum Europeo. La
denuncia si fonda su fatti noti pubblicati dagli stenografici della Camera:
a meta' febbraio il Ministro Martino concedeva l'uso delle infrastrutture
pubbliche dei 26 convogli carichi di armamenti, dietro richiesta verbale
dell'Ambasciatore Statunitense, senza alcuna richiesta formale o scritta
dall'amministrazione Usa. Tale concessione si troverebbe in contrasto con
quanto previsto dal Trattato della Nato, con la Convenzione di Londra del
1951, con il Protocollo di Parigi del 1952 e con l'Accordo internazionale
firmato a Parigi nel 1962. L'atto, depositato in Procura, ribadisce il
clima di illiceita' dell'attacco unilaterale degli Stati Uniti contro
l'Iraq, tale proprio sulla base giuridica della risoluzione Onu 1441 e
della clausola, che esclude l'uso della forza. Lo stesso Trattato Nato, che
prevede una collaborazione fra Stati Membri per la reciproca sicurezza,
all'art. 5 richiama l'art. 51 della Carta Onu. Il regime della trasparenza
delle azioni e' sancito al paragrafo secondo dell'art.5; l'art. 7 del
Trattato Nato sancisce una sostanziale prevalenza della Carta Onu mediante
una clausola generale di compatibilita' rispetto agli obblighi stabiliti e
il richiamo al Consiglio di Sicurezza quale principale responsabile del
mantenimento della pace e della sicurezza. Cadono infine in regime
giuridico gli accordi "segreti" del Governo Italiano, di fronte alla
sovranita' della Costituzione della Repubblica e di fronte alla sovranita'
del Parlamento. L'atto reca ancora menzione dell'abuso compiuto
nell'utilizzo delle basi Nato in Italia per scopi bellici. Tale utilizzo
travalicando quanto espresso nel Trattato di Washington, viola l'art.11
della Costituzione Italiana, sostanziandosi l'atto della concessione nella
violazione alla sovranita' dell'espressione del Parlamento sancita art. 64
comma 2 della Carta Costituzionale e in una gravissima violazione dell'art.
78 e le norme di attuazione sull'attribuzione della legislazione alle due
Camere. Risulterebbe inoltre disatteso il dettato della legge 185/1990 sul
divieto di esportazione e transito, a tal fine, di armi ad uso bellico.
Reca sostanza all'ipotesi di reato di pericolo (241 c.p.) la sentenza della
Cassazione Penale Sez. Unite nr 1 del 18.3.1970, che evidenzia: "nelle sue
condizioni necessarie e sufficienti, quando il fatto commesso dall'agente
per la sua natura, le sue caratteristiche, la sua sintomaticita', sia
espressione di un tale agire (non inidoneo) da potersi considerare, alla
stregua dei canoni della logica valutativa delle azioni umane, come
iniziazione d'opera ideata, messa in esecuzione di concepito progetto,
passaggio dalla fase preparatoria alla fase esecutiva di efficiente
programma avente per obiettivo ultimo il risultato della sottoposizione del
territorio dello Stato o di una parte di esso alla sovranita' di uno Stato
straniero". Cosi' come Cassazione (sent. 26.3.1986, in GI, 1988, II, 83)
sancisce con i termini di "massima giuridica", che: "ogni attentato a
organismi, enti o istituzioni, titolari dei rapporti civili, sociali ed
economici che la Costituzione particolarmente riconosce e
garantisce,finalizzato ad offenderne l'integrita', per ridurre o eliminarne
la funzionalita' istituzionale e quindi a sovvertire il sistema di cui
quelli sono elementi strutturali e' atto idoneo a ledere l'interesse
all'ordinato svolgimento dei rapporti di cui quegli enti sono titolari e
responsabili e di concerto ad attentare all'ordinamento costituzionale". In
conclusione l'atto depositato rileva, che un tale vulnus all'ordinamento
costituzionale recherebbe gravissime conseguenze sul piano internazionale e
sull'interno del Paese, chiede quindi il sequesto dei treni e dei materiali
bellici trasportati, evidenziando, come gia' si e' appreso a mezzo stampa,
l'utilizzo improprio della base di Camp Darby, dell'aeroporto di Fiumicino
e dei porti di Napoli, La Spezia e Livorno. Loredana Morandi

            www.studiocelentano.it/newsflash_dett.asp?id=1629


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