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modifiche al codice militare di guerra
- Subject: modifiche al codice militare di guerra
- From: "Forum delle Donne" <forumdonne.prc at rifondazione.it>
- Date: Thu, 17 Jan 2002 22:16:23 +0100
MODIFICHE AL CODICE MILITARE DI GUERRA On. Elettra Deiana (Capogruppo PRC Commissione Difesa della Camera) La guerra genera mostri e, nell'epoca delle "Libertà infinite" e delle giustizie senza confini di tempo e di luogo, rischia di produrre guasti inenarrabili, di non conoscere limiti di sorta. Siamo alla fase della più completa destrutturazione della Costituzione attraverso l'attivazione di un processo di banalizzazione della Carta del '48. La Costituzione c'è ma è un optional, una norma tra le tante che non costituisce nessun vincolo. La partecipazione di un corpo di spedizione italiano alla cosiddetta guerra contro il terrorismo, in realtà in tutto e per tutto guerra contro l'Afghanistan e contro la popolazione civile di quel Paese, è stata così accompagnata da una rilevante e negativa novità, sotto il profilo normativo. Per la prima volta, dal 1945, nell'ordinamento giuridico italiano è entrato di nuovo in vigore il Codice penale militare di guerra. Mentre per tutte le precedenti missioni all'estero compiute dalle forze armate italiane, dalla guerra del Golfo, all'intervento in Somalia, a quello in Bosnia e a quello nel Kossovo, è stata sempre emanata una norma speciale che, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 del Codice penale militare di guerra, prevedeva che alla missione militare italiana all'estero dovessero applicarsi le norme del codice penale militare di pace. Molti giorni dopo il voto del Parlamento sulla partecipazione italiana, è stato emanato un decreto legge (1° dicembre 2001 n. 421), recante norme urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom". Che prevede che al "Corpo di spedizione italiano" si applica il codice penale militare di guerra, con esclusione delle disposizioni di natura processuale. Nello stesso giorno il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge (S 915) avente ad oggetto modifiche al codice penale militare di guerra. Tali modifiche si riducono a ben poca cosa e lasciano interamente in piedi l'impianto normativo e ideologico del codice penale militare di guerra, ivi compresa la giurisdizione dei Tribunali speciali militari, che invece il decreto legge ha disapplicato, considerandola incostituzionale, e tuttavia introducono due peggioramenti significativi. Il primo è che viene ampliata la portata dell'art. 9, prevedendo che in caso di missioni all'estero (anche in tempo di pace), le disposizioni del codice penale militare di guerra si applicano non solo al Corpo di spedizione, ma anche al personale militare che svolge compiti di supporto nel territorio nazionale. Il secondo è che viene reintrodotto il cosiddetto "reato militarizzato", vale a dire una disposizione che sottopone alla competenza dei Tribunali militari i reati comuni commessi dai militari, che nell'ordinamento italiano era stato cancellato nel lontano 1956. Peraltro il "reato militarizzato" viene introdotto con una ampiezza molto più estesa di quella vigente durante la seconda guerra mondiale. Non è un caso che il disegno di legge per la conversione del decreto legge Enduring Freedom ed il disegno di legge per le modifiche al codice penale militare di guerra siano stati presentati contestualmente, in quanto sono funzionali l'uno all'altro ed esprimono un unico indirizzo che punta al recupero ed alla riutilizzabilità ordinaria delle leggi di guerra di cui la storia si era vergognata per il loro carico di tragiche assurdità. La cultura e la logica della guerra sono infatti inesorabili, invadono il cuore e le menti non solo degli addetti ai lavori ma, a lungo andare, della stessa società civile, che rischia di rimanere inerte di fronte all'accumularsi una sull'altra di tutte le possibili violazioni della legalità costituzionale. Il Codice penale militare di guerra risale al 1941, in piena guerra fascista e ben prima della Costituzione. E' rimasto là per decenni perché l'Italia si era sottratta costituzionalmente al ricorso alla guerra mettendone in Costituzione il ripudio. Oggi, ripudiato l'articolo 11 e violate tutte le regole del diritto internazionale. Rispunta non a caso un codice solo all'apparenza di altri tempi. I tempi sono quelli della guerra, quindi attualissimi. Ben lo sanno i ministri Martino e Castelli, presentatori del disegno di legge 914. Sono entrambi consapevoli che il loro Disegno di legge è in contrasto con la Costituzione. Lo ammettono nella loro relazione ma vanno avanti. La Costituzione? Carta straccia. Quello che appare assolutamente inaccettabile è il fatto che, seppure introducendo delle limitatissime modifiche migliorative, il disegno di legge di riforma del codice penale militare di guerra, ne lascia sostanzialmente immutato l'impianto ideologico e culturale e l'ispirazione di fondo, malgrado la palese incostituzionalità e inciviltà di tale ordinamento. Per di più il disegno di legge, riconfermando ed ampliando la portata dell'articolo 9 fa si che l'applicazione dell'ordinamento militare di guerra diventi un fatto usuale, se non di routine, ove si consideri che le Forze armate del nostro paese sono impegnate in numerose missioni militari all'estero. In questo modo viene rilegittimato l'intero impianto del Codice, e viene dato di nuovo vigore a norme estremamente pericolose per la vita democratica ed inammissibili dal punto di vista costituzionale, come l'art. 5, che dà al Governo la facoltà di dichiarare applicabile le legge penale militare di guerra anche in tempo di pace, o l'art. 10, che prevede l'applicazione della legge penale militare di guerra ad operazioni militari per motivi di ordine pubblico. Per non parlare delle norme che cancellano il diritto al dissenso e ad una informazione non addomesticata, come l'art. 76 che punisce la divulgazione di notizie diverse da quelle ufficiali, o l'art. 80 che punisce la pubblicazione di critiche o scritti polemici sulla guerra o l'art. 87 che punisce la denigrazione della guerra. Viene inoltre riconfermata la validità di una giurisdizione speciale, i cui giudici sono privi di ogni elementare requisito di indipendenza ed imparzialità e le cui sentenze non sono ricorribili in Cassazione. Forum delle donne di Rifondazione comunista Viale del Policlinico 131 - CAP 00161 - Roma Tel. 06/44182204 Fax 06/44239490
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