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[Nonviolenza] Preferirei di no. 36
- Subject: [Nonviolenza] Preferirei di no. 36
- From: Centro di ricerca per la pace Centro di ricerca per la pace <centropacevt at gmail.com>
- Date: Mon, 23 Feb 2026 10:30:20 +0100
"PREFERIREI DI NO"
Foglio per il "no" referendario alla "riforma della giustizia" Gelli-Berlusconi
Numero 36 del 23 febbraio 2026
*
Difendiamo la Costituzione repubblicana, lo stato di diritto, la democrazia
Votiamo "no" al referendum del 22-23 marzo 2026
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Supplemento a "La nonviolenza e' in cammino" a cura del "Centro di ricerca per la pace, i diritti umani e la difesa della biosfera" di Viterbo (anno XXVII)
Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, e-mail: centropacevt at gmail.com, crpviterbo at yahoo.it, sito: https://lists.peacelink.it/nonviolenza/
Sommario di questo numero:
1. Edmondo Bruti Liberati: Riforma della magistratura. Le ragioni del no (parte seconda e conclusiva)
2. Il quesito del referendum
3. Alcuni siti internet utili
4. Segnalazioni librarie
1. RIFLESSIONE. EDMONDO BRUTI LIBERATI: RIFORMA DELLA MAGISTRATURA. LE RAGIONI DEL NO (PARTE SECONDA E CONCLUSIVA)
[Dal sito www.referendumgiustizia2026.it riprendiamo e diffondiamo]
IV
LE RAGIONI DEL NO
1. Non si tratta di separare le carriere di giudici e Pm
2. Una "Costituzione a' la carte"
3. Un Csm ridotto alla quasi irrilevanza. Spezzettato in due
4. Un Csm composto "con il tiro dei dadi"
5. Le associazioni dei magistrati e il Csm
6. La giustizia disciplinare dei magistrati
7. L'Alta Corte Disciplinare
8. Il pubblico ministero "separato"
9. Il "riequilibrio dei poteri" tra magistratura e politica secondo Nordio
10. Indipendenza della magistratura è garanzia dei diritti di tutti
1. Non si tratta di separare le carriere di giudici e Pm
La legge costituzionale sulla quale saremo chiamati a votare con il referendum e' intitolata: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte Disciplinare" e cosi' comparira' nella scheda sulla quale dovremo barrare il SI' o il NO.
La "separazione delle carriere" tra giudici e pubblici ministeri era stata al centro di alcune proposte di legge presentate nell'ottobre 2022. Mentre era in corso l'esame in Commissione alla Camera, il 13 giugno 2024 sopraggiunge il Disegno di legge governativo a firma Meloni/Nordio e le precedenti proposte vengono di fatto "cestinate". Ora l'obiettivo non e' piu' la sola separazione delle carriere, ma una riscrittura radicale del sistema costituzionale della magistratura: cioe', delle norme che non solo affermano la indipendenza della magistratura, ma predispongono le istituzioni per renderla non mera proclamazione, ma garanzia effettiva.
La separazione che era il piatto forte delle originarie proposte e' oggi ridotta al ruolo di contorno. Il quesito su cui si votera' e' unico, non scindibile. Un sostenitore da sempre della separazione, Marco Boato, pur mantenendo sul punto la sua posizione, dichiara oggi di esprimersi per il NO, valutando il complesso della riforma. Non tutti pur di avere quello che ora e' solo contorno sono disposti ad "ingoiare" l'indigesto piatto forte.
L'indipendenza della magistratura e' il presupposto per garantire i diritti delle persone e l'eguaglianza di tutti davanti alla legge. La questione, quindi, riguarda tutti, l'intera collettivita': non e' un dibattito teorico tra esperti di diritto.
Consiglio Superiore della Magistratura e Corte costituzionale sono innovazioni della Costituzione della rinata democrazia. L'esperienza della dittatura fascista e la fragilita' dell'ordinamento liberale hanno spinto i Costituenti non solo a curare la struttura di Parlamento e Governo, ma a prestare anche particolare attenzione alle istituzioni di garanzia. Con la Corte costituzionale si pone un rimedio all'eventualita' che il Parlamento approvi una legge in contrasto con i principi costituzionali, perche' la Corte puo' "annullare" quella legge. Il Csm rappresenta l'argine istituzionale contro la tentazione, sempre possibile, di un Governo che volesse interferire sulle decisioni dei magistrati. I Costituenti avevano ben presente quanto era alle loro spalle: l'ordinamento dell'Italia liberale prefascista prevedeva garanzie cosi' fragili per l'indipendenza della magistratura che il fascismo, per averne il controllo ove fosse necessario, non ebbe bisogno di mutare nulla.
Nel 1986 la Corte costituzionale definisce il Csm "pietra angolare" del nuovo ordinamento giudiziario della Repubblica. Le due istituzioni sono strettamente connesse: il controllo di costituzionalita' della Corte costituzionale deve essere attivato da ogni giudice quando nel corso di un processo la questione appaia non "manifestamente infondata". Ma se il Governo, espressione della maggioranza parlamentare che ha approvato quella legge, avesse degli strumenti per influire sulla magistratura anche la Corte costituzionale potrebbe essere paralizzata.
L’indipendenza effettiva della magistratura costituisce una garanzia dei diritti delle persone nella quotidiana amministrazione della giustizia, nelle cause civili come in quelle penali, ed e' il presupposto per l'attivazione della Corte costituzionale.
Questo sistema di garanzie verrebbe reso piu' fragile dalla riforma Nordio. Altro che semplice separazione delle carriere.
Rimane al primo comma dell'art. 104 Costituzione la proclamazione dell'indipendenza della magistratura tutta da "ogni altro potere". I sostenitori della riforma lo enfatizzano, ma se ci guardiamo attorno vediamo che il principio dell'indipendenza della magistratura viene mantenuto anche nelle Costituzioni di ordinamenti autoritari: a nulla vale in mancanza di istituti che ne assicurino l'effettivita'. Il cittadino italiano Alberto Trenini, di recente liberato dopo 423 giorni di detenzione senza alcuna garanzia. Eppure, nella Costituzione del Venezuela all'art. 254 leggiamo: "El poder judicial es independiente"!
Rimane dunque con la riforma Nordio l'art. 104 della Costituzione, che pero' trova la sua garanzia di effettivita' nei poteri attribuiti al Csm nel successivo art. 105 Costituzione: due norme inscindibili.
Con le modifiche all'art. 105 su struttura e composizione dell'organo che pur continua a chiamarsi Csm, si ridefinisce il rapporto tra potere politico e potere giudiziario, giudici e Pm. E d'altronde questo proposito e' espresso da diversi esponenti del governo, ma il termine eufemistico "ridefinizione" indica in realta' l'intento di mutare l'equilibrio stabilito dalla Costituzione tra magistratura e governo. Una questione che non riguarda la magistratura, ma tutti i cittadini.
2. Una "Costituzione a' la carte"
Per modifiche cosi' rilevanti conta il metodo. All'Assemblea costituente si e' voluta una Costituzione "rigida". Cosa significa? Anzitutto che la Corte costituzionale puo' "annullare" una legge ordinaria votata dal Parlamento che violi i principi costituzionali. Inoltre, il Parlamento puo' integrare o modificare la Costituzione solo con una particolare procedura: due successive votazioni di ciascuna delle due Camere, un intervallo di tre mesi tra le due. Se il testo non e' approvato all'ultima lettura con una maggioranza di due terzi puo' essere sottoposto a referendum e l'ultima parola spetta ai cittadini. Andremo dunque a votare. Tutto bene? Nella forma si', nella sostanza no.
La riforma Nordio e' stata presentata alla Camera il 13 giugno 2024. Si e' immediatamente aperto un dibattito nel Paese. Il Csm ha espresso un proprio parere: sono stati pubblicati sia il testo, fortemente critico, approvato a larga maggioranza, sia il testo, rimasto in minoranza, ove, pur esprimendo un consenso di massima alla riforma, si avanzano numerose ed importanti proposte di modifica. La Commissione della Camera ha avviato le audizioni degli esperti indicati dalla maggioranza e dall'opposizione.
Per un breve momento e' sembrato che il confronto potesse incidere e sono circolate anche ipotesi di emendamenti da parte della stessa maggioranza. Un'illusione. Il Governo ha dichiarato che il testo era "blindato", senza remore nell'uso di un linguaggio bellico di fronte alle tragedie in corso. Dal 31 giugno 2024 al 30 ottobre 2024 si e' svolto un ampio confronto nel Paese: seminari, convegni, talk show televisivi, numerose audizioni di esperti nelle Commissioni parlamentari. Risultato: tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni respinti, approvazione alla Camera poi al Senato, quindi, tre mesi dopo, nuovamente alla Camera e poi al Senato. Non una virgola del testo originario e' stata cambiata. La "blindatura" e' stata poi teorizzata dal Ministro Nordio nel suo libro Una nuova giustizia pp. 95-96: "Quando alla fine si e' arrivati alle votazioni, qualsiasi modifica del testo sarebbe stata incompatibile con i tempi necessari all'approvazione e soprattutto al successivo inevitabile referendum". Una concezione davvero singolare del rapporto Governo/Parlamento e dell'opposizione parlamentare vista come "perdita di tempo".
Questo atteggiamento della maggioranza ha di fatto vanificato il particolare percorso di riflessione che il saggio Costituente aveva previsto. Persino per i decreti-legge adottati dal Governo, la prassi ci mostra che al momento della conversione in legge in Parlamento, la maggioranza accoglie spesso modifiche. Non e' stato cosi' per una rilevantissima modifica della Costituzione. Se non vi fossero molte e precise ragioni di merito, basterebbe questo strappo per votare No al referendum.
3. Un Csm ridotto alla quasi irrilevanza. Spezzettato in due
La struttura, la composizione e le competenze del Consiglio superiore della magistratura sono un elemento essenziale nel sistema costituzionale. Il Csm con la riforma Nordio e' ridotto alla quasi irrilevanza.
L'aggettivo "superiore" suona irridente ed e' quasi beffardo continuare a chiamare in causa il Presidente della Repubblica per presiedere i due mini-Consigli.
Sono previsti due distinti Csm, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri: mantengono le competenze del Csm attuale, ma sono concepiti come organi non comunicanti. Queste competenze riguardano tutta la magistratura, il sistema di giustizia unitariamente inteso. Pensiamo alle assegnazioni e ai trasferimenti, in sostanza la "politica del personale" che deve misurarsi con la necessita' di gestire la carenza di magistrati, essendo quelli effettivamente in servizio insufficienti a coprire tutti i posti previsti. Il Csm dei giudici potrebbe ritenere prioritario nelle assegnazioni e nei trasferimenti coprire i posti vacanti nei Tribunali A e B, sulla base di valutazioni sul carico di lavoro, sul bacino d'utenza e sulle emergenze del momento. Il Csm dei pubblici ministeri, sulla base di sue autonome valutazioni, potrebbe privilegiare le Procure presso i Tribunale C e D. I Tribunali A e B avranno molti giudici, ma pochi Pm; l'opposto per il Tribunali C e D.
Come si potra' valutare il Progetto organizzativo di una Procura senza coordinarlo con quello corrispondente del Tribunale? L'esperienza insegna che per assicurare la funzionalita' di un Ufficio giudiziario e' essenziale il coordinamento organizzativo tra Tribunale e Procure ed entrambi insieme con l'avvocatura.
La distinzione in due organi rigidamente separati e' priva di logica. Non a caso in una prima fase del dibattito parlamentare persino esponenti della maggioranza avevano proposto un unico organo articolato in due sezioni, con una sessione plenaria. Ma la "blindatura" imposta dal governo ha impedito qualsiasi modifica.
Inizialmente il Ministro Nordio aveva detto che la riforma avrebbe migliorato l'efficienza della giustizia; poi ha ammesso che si interveniva solo su questioni di principio. Ma un'analisi attenta degli effetti pratici della riforma mostra che si avra' un impatto negativo sulla funzionalita' della giustizia. Cosi' e' per il Csm spezzettato in due, e cosi', si vedra' piu' avanti, per diversi altri aspetti.
4. Un Csm composto "con il tiro dei dadi"
Il Csm e', anche, organo di gestione del personale, ma e' posto tra gli organi di rilievo costituzionale perche' garanzia dell'indipendenza della magistratura. Per questo lo si e' voluto composto in parte da membri nominati dal Parlamento, con la solennita' della seduta comune di Camera e Senato. E soprattutto il rilievo costituzionale dell'organo e' indicato dalla presidenza attribuita al Presidente della Repubblica. Non si scomoda il Capo dello Stato per un semplice ufficio del personale.
Attualmente i componenti del Csm sono per un terzo professori universitari in materie giuridiche e avvocati nominati dal Parlamento, per due terzi sono magistrati eletti da tutti i magistrati. Con la riforma la proporzione rimane per i due nuovi Csm, ma e' la sola cosa che rimane. Si cancella un aspetto essenziale: il metodo dell'elezione che conferisce autorevolezza e assicura che nell'istituzione siano rappresentate le diverse idee e posizioni presenti nei rispettivi corpi elettorali, Parlamento e magistratura.
In particolare, l'elettivita' dei componenti togati assicura la presenza nel Csm delle diverse idee dei magistrati in tema di organizzazione della giustizia. Non e' la rappresentanza che caratterizza gli organi politici, ma attraverso il principio della elettivita' dei togati da parte di tutti i magistrati il Costituente ha voluto che nel Csm, per due terzi sia "rappresentato" il pluralismo della magistratura.
Il Csm e' organo di autogoverno o, meglio, di governo autonomo della magistratura: oggi e' "governata" da rappresentanti eletti, domani sara' governata dal caso, dal tiro dei dadi. Il Parlamento si auto-umilia dichiarandosi incapace di eleggere i suoi rappresentanti del Csm, ma si auto-umilia fino a un certo punto.
I due terzi dei laici non saranno sorteggiati tra le decine di migliaia di avvocati con almeno quindici anni di esercizio e di professori ordinari di universita' in materie giuridiche, ma in un elenco ristretto che il Parlamento stabilisce, in seduta comune entro sei mesi dall'insediamento. Finora la maggioranza elevata, il quorum, richiesto per la nomina dei componenti laici ha assicurato che in Csm siano presenti laici indicati sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Domani potrebbe verificarsi di tutto: un elenco ristrettissimo "blindato" dalla maggioranza del momento, un elenco un po' piu' allargato, ma non sappiamo quanto. Poi il lancio dei dadi potrebbe portare comunque ad esponenti di una sola parte o a soli professori o a soli avvocati.
I componenti magistrati, i togati, saranno invece sorteggiati tra tutti i magistrati in servizio. Si parla di sorteggio "temperato" per i laici e "secco" per i togati. Questa diversificazione determina una maggiore legittimazione della componente laica rispetto a quella togata.
L'elezione e' il metodo indicato in ambito del Consiglio d'Europa. Il parere n. 24 (2021) del Ccje Consiglio Consultivo dei giudici europei sostiene, per i magistrati componenti dei Consigli di Giustizia, l'elettivita' da parte dei magistrati stessi "al fine di garantire la piu' ampia rappresentanza possibile".
Con il sorteggio, insomma, si muta un carattere essenziale del Csm. Lo ha colto bene, nell'intervista rilasciata a Il Foglio il 14 marzo 2025, il sottosegretario alla giustizia on. Del Mastro. Il linguaggio e' colorito e, come dire, un po' ruvido: "L'unica cosa figa della riforma e' il sorteggio dei togati al Csm", ma coglie esattamente il nucleo forte della riforma.
Il sorteggio per i magistrati e' espressione della logica dell'"uno vale uno". Nessuna attenzione alla circostanza che gestire il corpo giudiziario e la sua organizzazione e' cosa diversa dal giudicare e dall'investigare: la realta' ci mostra capi di ufficio ottimi giuristi e ottimi organizzatori, ma anche il caso di ottimi giuristi e cattivi organizzatori. Parte notevole dell'attivita' del Consiglio e' la gestione del corpo giudiziario e un Csm composto secondo quanto il caso ha voluto non e' garanzia di buona amministrazione. Ma il Csm non e' solo organo di amministrazione: e' garante dell'indipendenza della magistratura e si deve misurare con i problemi della giustizia e con le proposte di riforma. Queste alte funzioni richiedono che la scelta sia fondata sulla base delle idee su questi grandi temi e non sulla sola appartenenza alla corporazione. Con il sorteggio vi e' il rischio che prevalgano logiche di corporativismo. Ed anche di clientelismo: le "monadi" sorteggiate, prive di ogni collegamento tra loro sulla base di comunanza di idee e di ogni riferimento con la base dei magistrati, potrebbero ispirarsi a logiche di amicizia o territoriali.
5. Le associazioni dei magistrati e il Csm
La ragione della abolizione della elettivita' sarebbe quella di troncare l'indebita influenza delle correnti dell'Associazione nazionale magistrati sul funzionamento del Csm. Le degenerazioni del "correntismo" sono emerse nella vicenda della riunione del 2019 a Roma all'Hotel Champagne, ove alcuni magistrati, insieme ad alcuni politici, tentavano di influire sulla nomina del Procuratore della Repubblica di Roma.
Una pagina oscura, ma in un sussulto di dignita' sono state le correnti a indurre alle dimissioni cinque componenti del Csm, a vario titolo coinvolti nella vicenda, prima ed indipendentemente da iniziative disciplinari. Questo in un Paese in cui le dimissioni da qualunque incarico pubblico sono una pratica quasi ignota. Il principale protagonista e' stato radiato dalla magistratura. Sono passati sette anni, l'attenzione ad evitare degenerazioni deve rimanere sempre alta, ma la reazione vi e' stata. Il Vicepresidente dell'attuale Csm Fabio Pinelli ha dato atto che nell'anno 2024 oltre l'80% delle nomine agli incarichi direttivi e' avvenuta all'unanimita'. Che poi in alcuni casi nella votazione ci si divida, nel gergo giornalistico "il Csm si spacca", non e' necessariamente dovuto a logiche di schieramento, ma semplicemente a diverse legittime visioni sulla scelta, tra i candidati, della persona piu' adatta a dirigere quell'ufficio.
Con il sorteggio non verra' meno l'associazionismo giudiziario italiano, articolato nel pluralismo delle "correnti", che ha mostrato, di fronte a gravi episodi di degenerazione corporativa, la capacita' di rinnovarsi e insieme la persistente vitalita'. Oltre il 95% dei magistrati e' iscritto all'Anm; alle recenti elezioni per il rinnovo degli organi dirigenti dell'Anm ha votato l'80%, percentuale altissima in tempi di scarsa partecipazione. Le associazioni dei magistrati esistono con i loro pregi e i loro difetti, che devono essere contrastati, ma non certo con il sorteggio.
L'Associazione Nazionale dei Magistrati ha avuto nei primi due decenni della Repubblica un ruolo fondamentale nel far maturare l'adesione ai nuovi valori della Costituzione nella cultura di un corpo di magistrati che aveva svolto la parte iniziale della carriera nel clima del fascismo. Il pluralismo che si e' tradotto nella formazione delle "correnti" e' stato motore di dibattiti e riflessioni nei successivi decenni quando le riforme adottate dal Parlamento (e in taluni casi i ritardi) hanno posto i magistrati di fronte ai problemi di interpretazione e applicazioni di leggi nuove e complesse. Lo "spirito di corpo" ha sostenuto la magistratura, che fa riferimento all'Anm e al Csm, nei momenti piu' duri quando i colleghi cadevano sotto i colpi dei terrorismi e della mafia. Nello stesso tempo questa magistratura ha condotto allora indagini e processi nel pieno rispetto delle garanzie.
Il confronto nell'Anm ha indotto i magistrati ad andare oltre la quotidiana gestione del loro specifico per misurarsi con i problemi piu' generali della giustizia e con le riforme necessarie. Questa consapevolezza e' stata portata dai magistrati eletti al Csm, nel pluralismo delle analisi e delle proposte.
6. La giustizia disciplinare dei magistrati
La competenza a giudicare sugli illeciti disciplinari dei magistrati sarebbe attribuita ad un organismo distinto denominato "Alta Corte disciplinare". Dopo il Csm spezzettato in due organi non comunicanti e il sorteggio dei componenti questo terzo passaggio mira, nel disegno complessivo, a ridurre alla quasi irrilevanza il sistema di autogoverno della magistratura, sottraendogli anche la funzione disciplinare. Questo il disegno, che si cerca di occultare invocando il presunto "lassismo" del Csm nell'esercizio della giustizia disciplinare. Si sostiene che, benche' nella Sezione disciplinare sieda anche un terzo di membri laici, i magistrati farebbero "blocco" tra loro e si autoassolverebbero in un sistema di "giustizia domestica". Lo ha ripetuto di recente il Ministro Nordio: "L'Alta Corte evita una falla oggi esistente. Nell'attuale Csm [...] le condotte gravi rimangono impunite, e di tanto in tanto viene punito qualche magistrato per dare un esempio formale, magari per ritardi nel deposito delle sentenze, con pene e sanzioni molto morbide come la censura". I dati ufficiali smentiscono chiaramente tali affermazioni.
Sono eloquenti i numeri contenuti nella Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2024 del Procuratore generale della Cassazione Luigi Salvato (24 gennaio 2025). Le statistiche confermano quanto gia' risultava dagli anni precedenti. La giustizia disciplinare del Csm e' particolarmente rigorosa. Su 24 pronunce con sanzioni, la maggior parte riguarda le tipologie piu' severe: 0 ammonimenti, 10 censure, 8 perdite di anzianita', 2 rimozioni. La sanzione massima, la radiazione dall'ordine giudiziario, e' stata applicata in due casi. A questi si devono aggiungere 8 decisioni di "non doversi procedere" dovute alle dimissioni volontarie anticipate da parte del magistrato dopo l'apertura del procedimento disciplinare, quasi sempre a fronte di addebiti gravi.
Questi dati (su circa 9.000 magistrati in servizio), insieme alla prevalenza delle sanzioni piu' gravi, attestano il rigore del sistema disciplinare. Si devono aggiungere quattro sospensioni cautelari dalle funzioni, misura applicata per gli addebiti piu' gravi e che, ferma la presunzione di innocenza che potrebbe portare nel giudizio di merito anche al proscioglimento, in molti casi si conclude con l'applicazione delle sanzioni piu' gravi. Naturalmente non mancano le assoluzioni in percentuale fisiologica, a meno che per il giudice disciplinare debba valere il principio di accogliere tutte le richieste dell'accusa.
L'azione disciplinare puo' essere promossa sia dal Ministro sia dal Procuratore generale presso la Cassazione.
Ebbene nel 2024 le iniziative del Ministro, che puo' avvalersi per le indagini della cospicua struttura dell'Ispettorato generale, sono state solo il 33,8% del totale. Il Ministro Nordio, che per di piu' non ha quasi mai impugnato le sentenze di assoluzione, e' il migliore testimonial del rigore della gestione disciplinare del Csm.
Un dato spesso evocato come sintomo del presunto lassismo della gestione disciplinare e' quello delle archiviazioni degli esposti inviati dai cittadini. Anche qui i numeri tratti dalla Relazione 2025 del Procuratore Generale della Cassazione sono chiari. Su 1.715 esposti pervenuti da privati, 1.115 (66,4%) sono stati classificati come atti inidonei a dar luogo all'iscrizione di un procedimento, poiche' privi di elementi circostanziati. Essi vengono archiviati dai sostituti Procuratori generali, addetti al "Gruppo Affari di Pronta Definizione", con provvedimenti sinteticamente motivati comunicati periodicamente al Ministro della Giustizia. Per i 600 casi rimanenti si apre il procedimento pre-disciplinare, con possibili diversi esiti.
Non risulta nemmeno un caso in cui il Ministro abbia ripreso in esame uno dei casi archiviati e a lui comunicati.
Numeri non controvertibili e testimonianza della attivita', svolta e non svolta dal Ministro, smentiscono la tesi del lassismo dell'attuale gestione disciplinare.
Il rigore del sistema italiano risulta evidente anche nel confronto con altri ordinamenti europei, in particolare la Francia, il cui sistema giudiziario e' molto simile al nostro per struttura e per numero dei magistrati e' pressoche' simile, attestato non solo dai rapporti annuali che prendono in considerazioni gli Stati membri del Consiglio d'Europa, ma soprattutto dal raffronto con i dati. Nel Rapport d'activite' 2024 del Conseil Superieur de la Magistrature francese risultano aperti 9 procedimenti disciplinari, 5 per giudici e 4 per Pm. Le definizioni sono state 3 per i giudici e 2 per i Pm. Nell'anno precedente 9 decisioni per i giudici, 2 assoluzioni, 1 rimozione e 6 sanzioni, di diverso livello. Un dato interessante e' quello relativo agli esposti indirizzati da privati all'apposita Commissione del Csm francese. Nel 2024 sono stati 460 in totale, di cui 454 dichiarati inammissibili o manifestamente infondati, 6 presi in esame e all'esito dichiarati infondati.
Nessun serio osservatore che conosca la realta' della magistratura italiana e di quella francese si azzarderebbe a sostenere che il livello professionale e deontologico della nostra sia inferiore a quella.
Alle particolari garanzie di cui godono i magistrati deve corrispondere il livello professionale ed etico piu' elevato. Infatti, la giustizia disciplinare del Csm mostra un rigore nemmeno lontanamente paragonabile a quello di altre giurisdizioni disciplinari. L'espressione "giurisdizione domestica", spesso usata con tono polemico, e' in realta' tipica dei sistemi disciplinari. Le norme disciplinari devono essere stabilite per legge, ma l'applicazione ai casi specifici viene attribuita ad un organo dello stesso corpo, che da un lato conosce le dinamiche concrete e dall'altro ha interesse a tutelare l'elevato livello professionale ed etico della categoria. La Costituzione, innovando sulla tradizione che prevedeva come "giudici disciplinari" istanze della stessa magistratura (Corte di Appello, Corte di Cassazione), attribuendo tale funzione al Csm, composto non solo da magistrati, ma anche da laici, ha attenuato il carattere di giustizia domestica.
E' stato proprio il "Csm delle correnti" ad aprire all'esterno la "giustizia domestica" disciplinare introducendo il principio di pubblicita' delle udienze e la possibilita' per il magistrato incolpato di farsi assistere da un avvocato del libero foro. La pubblicita' delle sedute, cosi' come la possibilita' per l'incolpato di farsi assistere da un avvocato del libero foro, sono ulteriori temperamenti al carattere di giustizia domestica.
Entrambe le innovazioni, poi recepite con legge del Parlamento, furono introdotte con provvedimenti della Sezione disciplinare, rispettivamente nel 1985 e nel 2000. Una vicenda che ci mostra l'attenzione dello stesso Csm, "il Csm delle correnti", a muoversi ulteriormente nella linea di attenuazione del carattere di "giurisdizione domestica" intrapresa dal costituente con la composizione mista, laici e togati. Particolarmente rilevante la apertura alla pubblicita' che da ormai quarant'anni consente anche al grande pubblico (con la ripresa e diffusione delle sedute della sezione disciplinare) di "controllare", se del caso criticare, come viene gestita la disciplina dei suoi giudici.
Non dobbiamo dimenticare che dopo la scoperta della Loggia massonica segreta P2 il Consiglio Superiore, con la sentenza del 9 febbraio 1983 della Sezione disciplinare, e' l'unica istituzione dello Stato ad avere adottato sanzioni severe, fino alla radiazione, nei confronti di magistrati risultati iscritti alla P2 dopo aver accertato l'attendibilita' delle liste.
7. L'Alta Corte Disciplinare
La proposta di istituire un organo con la denominazione di "Alta Corte", come un fiume carsico, emerge alla superficie, si inabissa e riemerge, di volta in volta con mutamenti significativi.
L'idea di un unico giudice disciplinare per le magistrature ordinaria e amministrativa (Tar Consiglio di Stato, Corte dei Conti) e' suggestiva, ma di ben difficile realizzazione quando non sembra esservi alcuno spazio per la prospettiva di un'unificazione delle giurisdizioni. Del tutto impraticabile allo stato, con la pluralita' delle giurisdizioni, la proposta di un giudice disciplinare unico in mancanza di un "Codice disciplinare" comune.
Ora l'Alta Corte viene proposta solo per la magistratura ordinaria. La composizione e' alquanto complessa: dei quindici componenti, tre sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre estratti a sorte da un elenco formato dal Parlamento, mentre sei giudici e tre Pm sono estratti a sorte tra i magistrati "con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimita'". Se in un collegio disciplinare un requisito di anzianita' minima puo' essere ragionevole, la limitazione ai magistrati di Cassazione non ha senso, perche' si valutano fatti e comportamenti e non questioni di puro diritto. E' introdotto un giudizio di appello, "anche per motivi di merito", dinanzi alla stessa Alta Corte, in diversa composizione. Nulla dice la relazione sulla ragione di questa innovazione che apparirebbe in contrasto con la linea del rigorismo poiche' la previsione di un giudizio di appello produrra' certamente tempi piu' lunghi per la definizione dei casi. Rimane aperta la questione se debba rimanere la possibilita' di un ulteriore ricorso in Cassazione per motivi di diritto, come previsto in via generale dall'art. 111 Cost. per tutte le sentenze.
Il ricorso al sorteggio, ancora una volta con modalita' differenti tra laici e togati, per i componenti dell'Alta Corte disciplinare riflette la scelta adottata per i componenti dei due Csm. Si ripropongono tutte le obiezioni all'"uno vale uno", ancor piu' rilevanti in questo caso data la specificita' della funzione giurisdizionale in materia disciplinare. Il sorteggio per i componenti togati del Csm, sotto l'intento dichiarato di combattere il "correntismo", si iscrive nel complessivo disegno di ridimensionamento del Csm. Il sorteggio per i "giudici disciplinari", proposto quasi per simmetria, e' privo di ogni logica.
Non si entra qui nei dettagli tecnico-giuridici della complessa disciplina proposta per questa Alta Corte, ove giudici e pubblici ministeri, separati nei due Csm, ora siedono insieme e giudicano insieme ai laici.
Qui la "blindatura" ha raggiunto i livelli del surreale. Persino i diversi rilievi tecnici proposti nel Dossier dell'Ufficio studi del Senato del 30 gennaio 2015 non hanno trovato ascolto. L'approccio critico sulla articolazione dell'Alta Corte e' condiviso, con accenti piu' o meno marcati, da tutti gli studiosi di diritto costituzionale e di ordinamento giudiziario che si sono espressi sul tema, compresi quelli favorevoli in linea di principio all'innovazione.
"Quale e' l'autorevolezza di un organo disciplinare composto (in parte) per sorteggio? Non dovrebbe proprio il particolare rilievo costituzionale della forma di responsabilita' qui in questione esigere una forte legittimazione dei componenti dell'organo? In che modo potra' temperare, la legge ordinaria, questo aspetto? Ha un senso prevedere una legittimazione (e una conseguente autorevolezza) cosi' diversa fra i vari componenti della Corte, considerando la ben diversa posizione dei laici nominati direttamente dal Presidente della Repubblica rispetto ai loro colleghi sorteggiati? Ancora: quale e' la ratio di riservare la presenza nell'Alta Corte ai soli magistrati che esercitino (o abbiano esercitato) le funzioni di legittimita'".
Interrogativi ineludibili quelli posti dal prof. Nicolo' Zanon, costituzionalista, gia' componente del Csm e vicepresidente della Corte costituzionale.
8. Il pubblico ministero "separato"
La separazione del giudice dal Pm, come abbiamo visto, non e' piu' il nucleo forte della riforma costituzionale, anche se taluno in cattiva fede, altri per pigrizia continua a proporla a presentarla come tale.
L'obbiettivo dichiarato della separazione e' rafforzare la terzieta' del giudice, intento di per se' condivisibile.
Ma questa finalita' viene perseguita con forzati automatismi e disinvolti paragoni con ordinamenti di altri Paesi. La modifica dell'art. 111 della nostra Costituzione ha sanzionato il principio del contraddittorio per la formazione della prova, che e' uno dei caratteri essenziali del processo accusatorio. La terzieta' del giudice e le garanzie di difesa si tutelano con le norme della procedura penale.
Il Ministro Nordio ha detto che la "separazione delle carriere e' consustanziale al processo accusatorio", non esitando a scomodare un termine teologico del Concilio di Nicea del 325. Nel 1994 aveva firmato un appello dell'Anm contrario alla separazione. Ora segnala che gia' nel 1996 si era convinto della "consustanzialita'": non tanto evidente se, per cambiare idea, gli era stata necessaria una riflessione di sette anni sul codice del 1989.
L'idea che il giudice, solo perche' "collega" del Pm, perda la sua caratteristica di terzieta' e sia piu' portato ad accogliere la tesi dell'accusa, piuttosto che quella della difesa, e' smentita dalle alte percentuali di assoluzioni in giudizio, nonostante la richiesta di condanna del Pm. La terzieta' e l'imparzialita' sono connesse al ruolo che ciascun giudice si trova a svolgere nel caso concreto. Per questo il giudice di appello, quando lo ritiene, non esita a modificare anche radicalmente la sentenza del suo "collega" di primo grado e altrettanto il giudice di cassazione rispetto alle decisioni del giudice di appello. Se si dubitasse di cio' sarebbe inutile aver previsto tutto il sistema delle impugnazioni.
I fautori della separazione usano portare a sostegno opinioni in tal senso espresse in un passato anche piuttosto remoto. E' un argomento particolarmente scorretto. Nessuno puo' pretendere di sapere cosa quegli illustri personaggi, che non ci sono piu', avrebbero detto delle concrete modalita' con le quali oggi la separazione viene dettagliata. Soprattutto nessun puo' pretendere di sapere se avrebbero accettato, pur di avere la separazione, tutto il sovrappiu' che oggi viene proposto e che e' il vero cuore della riforma.
Con la separazione si ritiene di rafforzare la terzieta' del giudice, ma il rischio concreto e' che il Pm separato sia attratto "nella logica di polizia", sia piu' sensibile alle pressioni delle campagne "legge e ordine" che ora in Italia e' la cifra dei ripetuti interventi del Governo nella materia penale. Il nuovo Pm tough on crime forte contro il crimine, secondo il modello degli Stati Uniti, che si autogestisce in un suo Csm, puo' divenire tough forte a tutto campo e dunque anche nel promuovere indagini nei confronti di esponenti dell'economia, della finanza e della politica. La "forza" di questo nuovo Pm sarebbe anche la sua "debolezza" poiche' la politica alla lunga non resisterebbe alla tentazione di metterlo sotto tutela. E il debole Csm dei sorteggiati non avrebbe l'autorevolezza per reagire. Non sarebbero neppure necessari nuovi ritocchi della Costituzione, basterebbero interventi a livello di legge ordinaria: criteri di priorita', dislocazione delle risorse di personale e di strumenti organizzativi, gerarchizzazione, ridimensionamento dell'effettiva direzione della polizia giudiziaria. E' vero che in molte democrazie il Pm e' separato dai giudici, ma in tutte il governo, tramite il Ministro della Giustizia, esercita una qualche influenza sul Pm. Lo fa con prudenza, con molto self restraint e dove cio' non avviene (vedi Polonia, Ungheria ed ora negli Stati Uniti di Trump) e' in crisi la democrazia e lo Stato di diritto.
9. Il "riequilibrio dei poteri" tra magistratura e politica secondo Nordio
Diversi esponenti del Governo hanno apertamente rivendicato il "riequilibrio dei poteri" tra esecutivo e giudiziario, pur continuando a respingere l'ipotesi di subordinazione del Pm all'esecutivo. Ma il Ministro della giustizia Nordio, dopo aver precisato che la riforma "fa recuperare alla politica il suo primato costituzionale", evoca la vicenda del Ministro Mastella (indagato anni fa per accuse poi rivelatesi infondate) per sostenere: "Mi stupisce che una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo" (Corriere della Sera del 3 novembre 2025). Voce dal sen fuggita? Forse, ma il senso e' chiaro: con questa riforma si impediranno indagini su esponenti della politica. Il Ministro Nordio nel suo libro Una nuova giustizia pp. 122-123 dopo aver ribadito che nessuno pensa di sottoporre il Pm all'esecutivo, aggiunge: "Trovo ingenuo l'atteggiamento dell'opposizione [...] Poiche' e' presumibile che prima o poi l'onere del governo spetti a loro, e' abbastanza singolare che, per raccattare qualche consenso oggi, compromettano la propria liberta' di azione domani". Interpretazione autentica: "riequilibrio dei poteri = liberta' di azione per il Governo".
Il Ministro Salvini commentando una controversa decisione del Tribunale dei Minorenni de L'Aquila, ha sostenuto che con la riforma non sara' piu' possibile che siano "sequestrati" bambini. Dunque, con la riforma si potranno mettere sotto controllo i giudici. Ancora una voce dal sen fuggita? Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano si e' spinto ad affermare un principio piu' generale: "C'e' una invasione di campo che deve essere ricondotta". La Presidente del Consiglio Meloni, che in piu' occasioni ha attaccato decisioni di giudici, il 30 ottobre 2025 non ha usato mezzi termini: "La riforma costituzionale della giustizia rappresenta la risposta piu' adeguata a una intollerabile interferenza nelle scelte politiche del governo".
Una riforma costituzionale vive di vita propria. Le opinioni dei proponenti del governo pro tempore non sono decisive, sia quando assicurano che mai sara' toccata l'indipendenza della magistratura sia quando, all’opposto, si lasciano sfuggire che l'obbiettivo e' proprio quello di mettere al riparo la politica dalle indagini della magistratura.
Una modifica di sistema ha una sua logica, una direzione oggettivamente segnata. Potra' essere contrastata, ma non e' saggio correre rischi. Nessuno penserebbe ad abbassare i margini del fiume in pianura per allargare i viali, quando a monte vi e' allerta alluvione. Oggi discutiamo dei rischi che corrono i valori delle nostre democrazie liberali. Esplicite preoccupazioni sono state espresse dal professor Mario Monti: "Vediamo il ritorno di forme di governo autoritarie e il compiacimento per tale ritorno in parti della popolazione. Mi preoccupa l'accettazione, quando non il desiderio di superare lo Stato di diritto e l'accettazione di una nuova forma di liceita', se non addirittura di dovere in chi e' stato eletto, di superare limiti che gli ordinamenti hanno sempre posto al potere esecutivo come agli altri poteri. Mi sembra che ci sia in giro un interesse e un'ammirazione, e' un chiedere se non andrebbe meglio anche da noi in Europa e in Italia, se si togliessero ulteriori inciampi a chi governa. Mi sembra che ci stiamo avvicinando a considerare normale, se non auspicabile, il superamento dello Stato di diritto" (Corriere della Sera del 28 agosto 2025).
Tra i valori dello Stato di diritto a rischio e' in prima linea l'indipendenza della magistratura rispetto al governo. Sta gia' avvenendo negli Stati Uniti e nella nostra Europa in Polonia e soprattutto in Ungheria, per non dire della Turchia. Preoccupante e' il peso che stanno assumendo partiti dichiaratamente ispirati a valori illiberali in Spagna, in Germania e nel Regno Unito.
Nessuno vede qui e ora in Italia una deriva verso la democrazia illiberale, ma e' bene guardarsi attorno e ricordare che le norme costituzionali si scrivono pensando non all'oggi, ma al domani e al dopodomani.
La Costituzione del 1948 ci ha insegnato che e' bene alzare argini altissimi e solidissimi contro i rischi di involuzione.
Quanto alla riduzione all'irrilevanza del Csm non si tratta, qui e oggi in Italia, di evocare "derive autoritarie", ma le norme costituzionali sono esattamente barriere preventive di fronte a possibili future evoluzioni/involuzioni. In mancanza di solidi baluardi cadono difese contro il rischio di democrazie illiberali, che e', purtroppo, tema molto attuale: l'Ungheria di Orban e' vicina e gli Stati Uniti di Trump ancor piu'.
10. Indipendenza della magistratura e' garanzia dei diritti di tutti
Riproponiamo qui in conclusione il discorso per l'insediamento del primo Csm pronunciato dal Ministro della Giustizia Guido Gonella al Palazzo del Quirinale 18 luglio 1959. "Con cio' si effettua il trapasso dei poteri che la Costituzione attribuisce al Consiglio superiore e che il Governo e il Ministro della Giustizia hanno finora esercitati. [...] Lo Stato di diritto, mentre afferma questo primato della legge, vuole che sia garantita l'imparziale giustizia per tutti e percio' avverte che la magistratura ha bisogno di indipendenza, di guarentigie della sua indipendenza. [...] Ora l'indipendenza dei giudici e' corroborata da nuove garanzie costituzionali e istituzionali. Un fondamentale precetto costituzionale trova oggi adempimento".
Il Ministro della Giustizia Gonella, con grande senso delle istituzioni, plaude al "trapasso di poteri" tra il Ministro e quel Csm che la Costituzione ha voluto affinche' "sia garantita l'imparziale giustizia per tutti".
Per questo, egli aggiunge, la magistratura ha bisogno di indipendenza, di guarentigie della sua indipendenza. E' chiaro al Ministro Gonella che non basta proclamare l'indipendenza, ma occorrono "guarentigie".
Il Ministro Nordio, all'opposto si e' impegnato per un "riequilibrio dei poteri" tra governo e magistratura: riducendo alla quasi irrilevanza il Csm, quella garanzia che il Ministro Gonella enfatizzava, si pone a rischio proprio il valore supremo della giustizia eguale per tutti.
L'esperienza delle dittature del secolo scorso ci ha mostrato, e le involuzioni in Europa (per non dire degli Stati Uniti) di questo inizio di millennio ci costringono a confrontarci con una dura realta'. A nulla vale la formale proclamazione dell'indipendenza della magistratura se non vi sono istituti di garanzia che ne garantiscano la effettivita'.
E' in gioco l'indipendenza della magistratura nel suo insieme, giudici e pubblici ministeri. L'indipendenza della magistratura e' una garanzia per tutti, anche per la politica, al di la' delle contingenti maggioranze. Garanzia fragile, che e' messa a rischio senza un "forte" organismo di tutela come il Csm e con il sovrappiu' di un bizzarro sistema disciplinare.
Consigli superiori della magistratura, Consigli di Giustizia, Alte autorita' variamente composte o particolari sistemi di equilibrio nel rapporto tra i poteri sono le diverse soluzioni adottate nelle attuali democrazie. Il modello di Csm previsto dalla Costituzione del 1948 non e' esente da limiti e non e' l'unico astrattamente possibile. Ma un problema rilevante si pone quando sostanzialmente lo si riduce all'irrilevanza e non vi si sostituisce nulla in alternativa. Tutto questo in un momento in cui istituzioni e principi che pensavamo definitivamente acquisiti sono sotto l'attacco delle democrazie illiberali, primo fra tutti la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura rispetto ai governi.
L'indipendenza della magistratura e' il presupposto per garantire i diritti delle persone e l'eguaglianza di tutti davanti alla legge.
2. DOCUMENTAZIONE. IL QUESITO DEL REFERENDUM
[Dal sito del Ministero dell'Interno riprendiamo e diffondiamo]
E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.31 - Serie Generale del 7 febbraio 2026 il Decreto Presidente della Repubblica che riscrive il quesito del referendum costituzionale, a seguito dell'ordinanza del 6 febbraio 2026 espressa dall'Ufficio centrale per il referendum della Corte suprema di cassazione, con la seguente formula:
"Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?".
3. MATERIALI. ALCUNI SITI INTERNET UTILI
- "Articolo 21": www.articolo21.org
- "Associazione nazionale magistrati": www.associazionemagistrati.it
- "Associazione nazionale partigiani d'Italia": www.anpi.it
- "Comitato avvocati per il No": www.avvocatiperilno.it
- "Coordinamento per la democrazia costituzionale": www.coordinamentodemocraziacostituzionale.it
- "Critica del diritto": www.rivistacriticadeldiritto.it
- "Giuristi democratici": www.giuristidemocratici.it
- "Giustizia insieme": www.giustiziainsieme.it
- "Libera": www.libera.it
- "Liberta' e giustizia": www.libertaegiustizia.it
- "Magistratura democratica": www.magistraturademocratica.it
- "Questione giustizia": www.questionegiustizia.it
- "Societa' civile per il no nel referendum costituzionale": www.referendumgiustizia2026.it
4. SEGNALAZIONI LIBRARIE
- Nello Rossi, Armando Spataro, Le ragioni del no. La posta in gioco nel referendum costituzionale, Laterza, Bari-Roma 2026, pp. IV + 154, euro 12.
- Marco Travaglio, Perche' no, PaperFirst, Roma 2026, pp. IV + 200, euro 13. Con contributi di Gustavo Zagrebelsky e di Nicola Gratteri.
* * *
"PREFERIREI DI NO"
Foglio per il "no" referendario alla "riforma della giustizia" Gelli-Berlusconi
Numero 36 del 23 febbraio 2026
*
Difendiamo la Costituzione repubblicana, lo stato di diritto, la democrazia
Votiamo "no" al referendum del 22-23 marzo 2026
*
Supplemento a "La nonviolenza e' in cammino" a cura del "Centro di ricerca per la pace, i diritti umani e la difesa della biosfera" di Viterbo (anno XXVII)
Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, e-mail: centropacevt at gmail.com, crpviterbo at yahoo.it, sito: https://lists.peacelink.it/nonviolenza/
Foglio per il "no" referendario alla "riforma della giustizia" Gelli-Berlusconi
Numero 36 del 23 febbraio 2026
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Difendiamo la Costituzione repubblicana, lo stato di diritto, la democrazia
Votiamo "no" al referendum del 22-23 marzo 2026
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Supplemento a "La nonviolenza e' in cammino" a cura del "Centro di ricerca per la pace, i diritti umani e la difesa della biosfera" di Viterbo (anno XXVII)
Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, e-mail: centropacevt at gmail.com, crpviterbo at yahoo.it, sito: https://lists.peacelink.it/nonviolenza/
Sommario di questo numero:
1. Edmondo Bruti Liberati: Riforma della magistratura. Le ragioni del no (parte seconda e conclusiva)
2. Il quesito del referendum
3. Alcuni siti internet utili
4. Segnalazioni librarie
1. RIFLESSIONE. EDMONDO BRUTI LIBERATI: RIFORMA DELLA MAGISTRATURA. LE RAGIONI DEL NO (PARTE SECONDA E CONCLUSIVA)
[Dal sito www.referendumgiustizia2026.it riprendiamo e diffondiamo]
IV
LE RAGIONI DEL NO
1. Non si tratta di separare le carriere di giudici e Pm
2. Una "Costituzione a' la carte"
3. Un Csm ridotto alla quasi irrilevanza. Spezzettato in due
4. Un Csm composto "con il tiro dei dadi"
5. Le associazioni dei magistrati e il Csm
6. La giustizia disciplinare dei magistrati
7. L'Alta Corte Disciplinare
8. Il pubblico ministero "separato"
9. Il "riequilibrio dei poteri" tra magistratura e politica secondo Nordio
10. Indipendenza della magistratura è garanzia dei diritti di tutti
1. Non si tratta di separare le carriere di giudici e Pm
La legge costituzionale sulla quale saremo chiamati a votare con il referendum e' intitolata: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte Disciplinare" e cosi' comparira' nella scheda sulla quale dovremo barrare il SI' o il NO.
La "separazione delle carriere" tra giudici e pubblici ministeri era stata al centro di alcune proposte di legge presentate nell'ottobre 2022. Mentre era in corso l'esame in Commissione alla Camera, il 13 giugno 2024 sopraggiunge il Disegno di legge governativo a firma Meloni/Nordio e le precedenti proposte vengono di fatto "cestinate". Ora l'obiettivo non e' piu' la sola separazione delle carriere, ma una riscrittura radicale del sistema costituzionale della magistratura: cioe', delle norme che non solo affermano la indipendenza della magistratura, ma predispongono le istituzioni per renderla non mera proclamazione, ma garanzia effettiva.
La separazione che era il piatto forte delle originarie proposte e' oggi ridotta al ruolo di contorno. Il quesito su cui si votera' e' unico, non scindibile. Un sostenitore da sempre della separazione, Marco Boato, pur mantenendo sul punto la sua posizione, dichiara oggi di esprimersi per il NO, valutando il complesso della riforma. Non tutti pur di avere quello che ora e' solo contorno sono disposti ad "ingoiare" l'indigesto piatto forte.
L'indipendenza della magistratura e' il presupposto per garantire i diritti delle persone e l'eguaglianza di tutti davanti alla legge. La questione, quindi, riguarda tutti, l'intera collettivita': non e' un dibattito teorico tra esperti di diritto.
Consiglio Superiore della Magistratura e Corte costituzionale sono innovazioni della Costituzione della rinata democrazia. L'esperienza della dittatura fascista e la fragilita' dell'ordinamento liberale hanno spinto i Costituenti non solo a curare la struttura di Parlamento e Governo, ma a prestare anche particolare attenzione alle istituzioni di garanzia. Con la Corte costituzionale si pone un rimedio all'eventualita' che il Parlamento approvi una legge in contrasto con i principi costituzionali, perche' la Corte puo' "annullare" quella legge. Il Csm rappresenta l'argine istituzionale contro la tentazione, sempre possibile, di un Governo che volesse interferire sulle decisioni dei magistrati. I Costituenti avevano ben presente quanto era alle loro spalle: l'ordinamento dell'Italia liberale prefascista prevedeva garanzie cosi' fragili per l'indipendenza della magistratura che il fascismo, per averne il controllo ove fosse necessario, non ebbe bisogno di mutare nulla.
Nel 1986 la Corte costituzionale definisce il Csm "pietra angolare" del nuovo ordinamento giudiziario della Repubblica. Le due istituzioni sono strettamente connesse: il controllo di costituzionalita' della Corte costituzionale deve essere attivato da ogni giudice quando nel corso di un processo la questione appaia non "manifestamente infondata". Ma se il Governo, espressione della maggioranza parlamentare che ha approvato quella legge, avesse degli strumenti per influire sulla magistratura anche la Corte costituzionale potrebbe essere paralizzata.
L’indipendenza effettiva della magistratura costituisce una garanzia dei diritti delle persone nella quotidiana amministrazione della giustizia, nelle cause civili come in quelle penali, ed e' il presupposto per l'attivazione della Corte costituzionale.
Questo sistema di garanzie verrebbe reso piu' fragile dalla riforma Nordio. Altro che semplice separazione delle carriere.
Rimane al primo comma dell'art. 104 Costituzione la proclamazione dell'indipendenza della magistratura tutta da "ogni altro potere". I sostenitori della riforma lo enfatizzano, ma se ci guardiamo attorno vediamo che il principio dell'indipendenza della magistratura viene mantenuto anche nelle Costituzioni di ordinamenti autoritari: a nulla vale in mancanza di istituti che ne assicurino l'effettivita'. Il cittadino italiano Alberto Trenini, di recente liberato dopo 423 giorni di detenzione senza alcuna garanzia. Eppure, nella Costituzione del Venezuela all'art. 254 leggiamo: "El poder judicial es independiente"!
Rimane dunque con la riforma Nordio l'art. 104 della Costituzione, che pero' trova la sua garanzia di effettivita' nei poteri attribuiti al Csm nel successivo art. 105 Costituzione: due norme inscindibili.
Con le modifiche all'art. 105 su struttura e composizione dell'organo che pur continua a chiamarsi Csm, si ridefinisce il rapporto tra potere politico e potere giudiziario, giudici e Pm. E d'altronde questo proposito e' espresso da diversi esponenti del governo, ma il termine eufemistico "ridefinizione" indica in realta' l'intento di mutare l'equilibrio stabilito dalla Costituzione tra magistratura e governo. Una questione che non riguarda la magistratura, ma tutti i cittadini.
2. Una "Costituzione a' la carte"
Per modifiche cosi' rilevanti conta il metodo. All'Assemblea costituente si e' voluta una Costituzione "rigida". Cosa significa? Anzitutto che la Corte costituzionale puo' "annullare" una legge ordinaria votata dal Parlamento che violi i principi costituzionali. Inoltre, il Parlamento puo' integrare o modificare la Costituzione solo con una particolare procedura: due successive votazioni di ciascuna delle due Camere, un intervallo di tre mesi tra le due. Se il testo non e' approvato all'ultima lettura con una maggioranza di due terzi puo' essere sottoposto a referendum e l'ultima parola spetta ai cittadini. Andremo dunque a votare. Tutto bene? Nella forma si', nella sostanza no.
La riforma Nordio e' stata presentata alla Camera il 13 giugno 2024. Si e' immediatamente aperto un dibattito nel Paese. Il Csm ha espresso un proprio parere: sono stati pubblicati sia il testo, fortemente critico, approvato a larga maggioranza, sia il testo, rimasto in minoranza, ove, pur esprimendo un consenso di massima alla riforma, si avanzano numerose ed importanti proposte di modifica. La Commissione della Camera ha avviato le audizioni degli esperti indicati dalla maggioranza e dall'opposizione.
Per un breve momento e' sembrato che il confronto potesse incidere e sono circolate anche ipotesi di emendamenti da parte della stessa maggioranza. Un'illusione. Il Governo ha dichiarato che il testo era "blindato", senza remore nell'uso di un linguaggio bellico di fronte alle tragedie in corso. Dal 31 giugno 2024 al 30 ottobre 2024 si e' svolto un ampio confronto nel Paese: seminari, convegni, talk show televisivi, numerose audizioni di esperti nelle Commissioni parlamentari. Risultato: tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni respinti, approvazione alla Camera poi al Senato, quindi, tre mesi dopo, nuovamente alla Camera e poi al Senato. Non una virgola del testo originario e' stata cambiata. La "blindatura" e' stata poi teorizzata dal Ministro Nordio nel suo libro Una nuova giustizia pp. 95-96: "Quando alla fine si e' arrivati alle votazioni, qualsiasi modifica del testo sarebbe stata incompatibile con i tempi necessari all'approvazione e soprattutto al successivo inevitabile referendum". Una concezione davvero singolare del rapporto Governo/Parlamento e dell'opposizione parlamentare vista come "perdita di tempo".
Questo atteggiamento della maggioranza ha di fatto vanificato il particolare percorso di riflessione che il saggio Costituente aveva previsto. Persino per i decreti-legge adottati dal Governo, la prassi ci mostra che al momento della conversione in legge in Parlamento, la maggioranza accoglie spesso modifiche. Non e' stato cosi' per una rilevantissima modifica della Costituzione. Se non vi fossero molte e precise ragioni di merito, basterebbe questo strappo per votare No al referendum.
3. Un Csm ridotto alla quasi irrilevanza. Spezzettato in due
La struttura, la composizione e le competenze del Consiglio superiore della magistratura sono un elemento essenziale nel sistema costituzionale. Il Csm con la riforma Nordio e' ridotto alla quasi irrilevanza.
L'aggettivo "superiore" suona irridente ed e' quasi beffardo continuare a chiamare in causa il Presidente della Repubblica per presiedere i due mini-Consigli.
Sono previsti due distinti Csm, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri: mantengono le competenze del Csm attuale, ma sono concepiti come organi non comunicanti. Queste competenze riguardano tutta la magistratura, il sistema di giustizia unitariamente inteso. Pensiamo alle assegnazioni e ai trasferimenti, in sostanza la "politica del personale" che deve misurarsi con la necessita' di gestire la carenza di magistrati, essendo quelli effettivamente in servizio insufficienti a coprire tutti i posti previsti. Il Csm dei giudici potrebbe ritenere prioritario nelle assegnazioni e nei trasferimenti coprire i posti vacanti nei Tribunali A e B, sulla base di valutazioni sul carico di lavoro, sul bacino d'utenza e sulle emergenze del momento. Il Csm dei pubblici ministeri, sulla base di sue autonome valutazioni, potrebbe privilegiare le Procure presso i Tribunale C e D. I Tribunali A e B avranno molti giudici, ma pochi Pm; l'opposto per il Tribunali C e D.
Come si potra' valutare il Progetto organizzativo di una Procura senza coordinarlo con quello corrispondente del Tribunale? L'esperienza insegna che per assicurare la funzionalita' di un Ufficio giudiziario e' essenziale il coordinamento organizzativo tra Tribunale e Procure ed entrambi insieme con l'avvocatura.
La distinzione in due organi rigidamente separati e' priva di logica. Non a caso in una prima fase del dibattito parlamentare persino esponenti della maggioranza avevano proposto un unico organo articolato in due sezioni, con una sessione plenaria. Ma la "blindatura" imposta dal governo ha impedito qualsiasi modifica.
Inizialmente il Ministro Nordio aveva detto che la riforma avrebbe migliorato l'efficienza della giustizia; poi ha ammesso che si interveniva solo su questioni di principio. Ma un'analisi attenta degli effetti pratici della riforma mostra che si avra' un impatto negativo sulla funzionalita' della giustizia. Cosi' e' per il Csm spezzettato in due, e cosi', si vedra' piu' avanti, per diversi altri aspetti.
4. Un Csm composto "con il tiro dei dadi"
Il Csm e', anche, organo di gestione del personale, ma e' posto tra gli organi di rilievo costituzionale perche' garanzia dell'indipendenza della magistratura. Per questo lo si e' voluto composto in parte da membri nominati dal Parlamento, con la solennita' della seduta comune di Camera e Senato. E soprattutto il rilievo costituzionale dell'organo e' indicato dalla presidenza attribuita al Presidente della Repubblica. Non si scomoda il Capo dello Stato per un semplice ufficio del personale.
Attualmente i componenti del Csm sono per un terzo professori universitari in materie giuridiche e avvocati nominati dal Parlamento, per due terzi sono magistrati eletti da tutti i magistrati. Con la riforma la proporzione rimane per i due nuovi Csm, ma e' la sola cosa che rimane. Si cancella un aspetto essenziale: il metodo dell'elezione che conferisce autorevolezza e assicura che nell'istituzione siano rappresentate le diverse idee e posizioni presenti nei rispettivi corpi elettorali, Parlamento e magistratura.
In particolare, l'elettivita' dei componenti togati assicura la presenza nel Csm delle diverse idee dei magistrati in tema di organizzazione della giustizia. Non e' la rappresentanza che caratterizza gli organi politici, ma attraverso il principio della elettivita' dei togati da parte di tutti i magistrati il Costituente ha voluto che nel Csm, per due terzi sia "rappresentato" il pluralismo della magistratura.
Il Csm e' organo di autogoverno o, meglio, di governo autonomo della magistratura: oggi e' "governata" da rappresentanti eletti, domani sara' governata dal caso, dal tiro dei dadi. Il Parlamento si auto-umilia dichiarandosi incapace di eleggere i suoi rappresentanti del Csm, ma si auto-umilia fino a un certo punto.
I due terzi dei laici non saranno sorteggiati tra le decine di migliaia di avvocati con almeno quindici anni di esercizio e di professori ordinari di universita' in materie giuridiche, ma in un elenco ristretto che il Parlamento stabilisce, in seduta comune entro sei mesi dall'insediamento. Finora la maggioranza elevata, il quorum, richiesto per la nomina dei componenti laici ha assicurato che in Csm siano presenti laici indicati sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Domani potrebbe verificarsi di tutto: un elenco ristrettissimo "blindato" dalla maggioranza del momento, un elenco un po' piu' allargato, ma non sappiamo quanto. Poi il lancio dei dadi potrebbe portare comunque ad esponenti di una sola parte o a soli professori o a soli avvocati.
I componenti magistrati, i togati, saranno invece sorteggiati tra tutti i magistrati in servizio. Si parla di sorteggio "temperato" per i laici e "secco" per i togati. Questa diversificazione determina una maggiore legittimazione della componente laica rispetto a quella togata.
L'elezione e' il metodo indicato in ambito del Consiglio d'Europa. Il parere n. 24 (2021) del Ccje Consiglio Consultivo dei giudici europei sostiene, per i magistrati componenti dei Consigli di Giustizia, l'elettivita' da parte dei magistrati stessi "al fine di garantire la piu' ampia rappresentanza possibile".
Con il sorteggio, insomma, si muta un carattere essenziale del Csm. Lo ha colto bene, nell'intervista rilasciata a Il Foglio il 14 marzo 2025, il sottosegretario alla giustizia on. Del Mastro. Il linguaggio e' colorito e, come dire, un po' ruvido: "L'unica cosa figa della riforma e' il sorteggio dei togati al Csm", ma coglie esattamente il nucleo forte della riforma.
Il sorteggio per i magistrati e' espressione della logica dell'"uno vale uno". Nessuna attenzione alla circostanza che gestire il corpo giudiziario e la sua organizzazione e' cosa diversa dal giudicare e dall'investigare: la realta' ci mostra capi di ufficio ottimi giuristi e ottimi organizzatori, ma anche il caso di ottimi giuristi e cattivi organizzatori. Parte notevole dell'attivita' del Consiglio e' la gestione del corpo giudiziario e un Csm composto secondo quanto il caso ha voluto non e' garanzia di buona amministrazione. Ma il Csm non e' solo organo di amministrazione: e' garante dell'indipendenza della magistratura e si deve misurare con i problemi della giustizia e con le proposte di riforma. Queste alte funzioni richiedono che la scelta sia fondata sulla base delle idee su questi grandi temi e non sulla sola appartenenza alla corporazione. Con il sorteggio vi e' il rischio che prevalgano logiche di corporativismo. Ed anche di clientelismo: le "monadi" sorteggiate, prive di ogni collegamento tra loro sulla base di comunanza di idee e di ogni riferimento con la base dei magistrati, potrebbero ispirarsi a logiche di amicizia o territoriali.
5. Le associazioni dei magistrati e il Csm
La ragione della abolizione della elettivita' sarebbe quella di troncare l'indebita influenza delle correnti dell'Associazione nazionale magistrati sul funzionamento del Csm. Le degenerazioni del "correntismo" sono emerse nella vicenda della riunione del 2019 a Roma all'Hotel Champagne, ove alcuni magistrati, insieme ad alcuni politici, tentavano di influire sulla nomina del Procuratore della Repubblica di Roma.
Una pagina oscura, ma in un sussulto di dignita' sono state le correnti a indurre alle dimissioni cinque componenti del Csm, a vario titolo coinvolti nella vicenda, prima ed indipendentemente da iniziative disciplinari. Questo in un Paese in cui le dimissioni da qualunque incarico pubblico sono una pratica quasi ignota. Il principale protagonista e' stato radiato dalla magistratura. Sono passati sette anni, l'attenzione ad evitare degenerazioni deve rimanere sempre alta, ma la reazione vi e' stata. Il Vicepresidente dell'attuale Csm Fabio Pinelli ha dato atto che nell'anno 2024 oltre l'80% delle nomine agli incarichi direttivi e' avvenuta all'unanimita'. Che poi in alcuni casi nella votazione ci si divida, nel gergo giornalistico "il Csm si spacca", non e' necessariamente dovuto a logiche di schieramento, ma semplicemente a diverse legittime visioni sulla scelta, tra i candidati, della persona piu' adatta a dirigere quell'ufficio.
Con il sorteggio non verra' meno l'associazionismo giudiziario italiano, articolato nel pluralismo delle "correnti", che ha mostrato, di fronte a gravi episodi di degenerazione corporativa, la capacita' di rinnovarsi e insieme la persistente vitalita'. Oltre il 95% dei magistrati e' iscritto all'Anm; alle recenti elezioni per il rinnovo degli organi dirigenti dell'Anm ha votato l'80%, percentuale altissima in tempi di scarsa partecipazione. Le associazioni dei magistrati esistono con i loro pregi e i loro difetti, che devono essere contrastati, ma non certo con il sorteggio.
L'Associazione Nazionale dei Magistrati ha avuto nei primi due decenni della Repubblica un ruolo fondamentale nel far maturare l'adesione ai nuovi valori della Costituzione nella cultura di un corpo di magistrati che aveva svolto la parte iniziale della carriera nel clima del fascismo. Il pluralismo che si e' tradotto nella formazione delle "correnti" e' stato motore di dibattiti e riflessioni nei successivi decenni quando le riforme adottate dal Parlamento (e in taluni casi i ritardi) hanno posto i magistrati di fronte ai problemi di interpretazione e applicazioni di leggi nuove e complesse. Lo "spirito di corpo" ha sostenuto la magistratura, che fa riferimento all'Anm e al Csm, nei momenti piu' duri quando i colleghi cadevano sotto i colpi dei terrorismi e della mafia. Nello stesso tempo questa magistratura ha condotto allora indagini e processi nel pieno rispetto delle garanzie.
Il confronto nell'Anm ha indotto i magistrati ad andare oltre la quotidiana gestione del loro specifico per misurarsi con i problemi piu' generali della giustizia e con le riforme necessarie. Questa consapevolezza e' stata portata dai magistrati eletti al Csm, nel pluralismo delle analisi e delle proposte.
6. La giustizia disciplinare dei magistrati
La competenza a giudicare sugli illeciti disciplinari dei magistrati sarebbe attribuita ad un organismo distinto denominato "Alta Corte disciplinare". Dopo il Csm spezzettato in due organi non comunicanti e il sorteggio dei componenti questo terzo passaggio mira, nel disegno complessivo, a ridurre alla quasi irrilevanza il sistema di autogoverno della magistratura, sottraendogli anche la funzione disciplinare. Questo il disegno, che si cerca di occultare invocando il presunto "lassismo" del Csm nell'esercizio della giustizia disciplinare. Si sostiene che, benche' nella Sezione disciplinare sieda anche un terzo di membri laici, i magistrati farebbero "blocco" tra loro e si autoassolverebbero in un sistema di "giustizia domestica". Lo ha ripetuto di recente il Ministro Nordio: "L'Alta Corte evita una falla oggi esistente. Nell'attuale Csm [...] le condotte gravi rimangono impunite, e di tanto in tanto viene punito qualche magistrato per dare un esempio formale, magari per ritardi nel deposito delle sentenze, con pene e sanzioni molto morbide come la censura". I dati ufficiali smentiscono chiaramente tali affermazioni.
Sono eloquenti i numeri contenuti nella Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2024 del Procuratore generale della Cassazione Luigi Salvato (24 gennaio 2025). Le statistiche confermano quanto gia' risultava dagli anni precedenti. La giustizia disciplinare del Csm e' particolarmente rigorosa. Su 24 pronunce con sanzioni, la maggior parte riguarda le tipologie piu' severe: 0 ammonimenti, 10 censure, 8 perdite di anzianita', 2 rimozioni. La sanzione massima, la radiazione dall'ordine giudiziario, e' stata applicata in due casi. A questi si devono aggiungere 8 decisioni di "non doversi procedere" dovute alle dimissioni volontarie anticipate da parte del magistrato dopo l'apertura del procedimento disciplinare, quasi sempre a fronte di addebiti gravi.
Questi dati (su circa 9.000 magistrati in servizio), insieme alla prevalenza delle sanzioni piu' gravi, attestano il rigore del sistema disciplinare. Si devono aggiungere quattro sospensioni cautelari dalle funzioni, misura applicata per gli addebiti piu' gravi e che, ferma la presunzione di innocenza che potrebbe portare nel giudizio di merito anche al proscioglimento, in molti casi si conclude con l'applicazione delle sanzioni piu' gravi. Naturalmente non mancano le assoluzioni in percentuale fisiologica, a meno che per il giudice disciplinare debba valere il principio di accogliere tutte le richieste dell'accusa.
L'azione disciplinare puo' essere promossa sia dal Ministro sia dal Procuratore generale presso la Cassazione.
Ebbene nel 2024 le iniziative del Ministro, che puo' avvalersi per le indagini della cospicua struttura dell'Ispettorato generale, sono state solo il 33,8% del totale. Il Ministro Nordio, che per di piu' non ha quasi mai impugnato le sentenze di assoluzione, e' il migliore testimonial del rigore della gestione disciplinare del Csm.
Un dato spesso evocato come sintomo del presunto lassismo della gestione disciplinare e' quello delle archiviazioni degli esposti inviati dai cittadini. Anche qui i numeri tratti dalla Relazione 2025 del Procuratore Generale della Cassazione sono chiari. Su 1.715 esposti pervenuti da privati, 1.115 (66,4%) sono stati classificati come atti inidonei a dar luogo all'iscrizione di un procedimento, poiche' privi di elementi circostanziati. Essi vengono archiviati dai sostituti Procuratori generali, addetti al "Gruppo Affari di Pronta Definizione", con provvedimenti sinteticamente motivati comunicati periodicamente al Ministro della Giustizia. Per i 600 casi rimanenti si apre il procedimento pre-disciplinare, con possibili diversi esiti.
Non risulta nemmeno un caso in cui il Ministro abbia ripreso in esame uno dei casi archiviati e a lui comunicati.
Numeri non controvertibili e testimonianza della attivita', svolta e non svolta dal Ministro, smentiscono la tesi del lassismo dell'attuale gestione disciplinare.
Il rigore del sistema italiano risulta evidente anche nel confronto con altri ordinamenti europei, in particolare la Francia, il cui sistema giudiziario e' molto simile al nostro per struttura e per numero dei magistrati e' pressoche' simile, attestato non solo dai rapporti annuali che prendono in considerazioni gli Stati membri del Consiglio d'Europa, ma soprattutto dal raffronto con i dati. Nel Rapport d'activite' 2024 del Conseil Superieur de la Magistrature francese risultano aperti 9 procedimenti disciplinari, 5 per giudici e 4 per Pm. Le definizioni sono state 3 per i giudici e 2 per i Pm. Nell'anno precedente 9 decisioni per i giudici, 2 assoluzioni, 1 rimozione e 6 sanzioni, di diverso livello. Un dato interessante e' quello relativo agli esposti indirizzati da privati all'apposita Commissione del Csm francese. Nel 2024 sono stati 460 in totale, di cui 454 dichiarati inammissibili o manifestamente infondati, 6 presi in esame e all'esito dichiarati infondati.
Nessun serio osservatore che conosca la realta' della magistratura italiana e di quella francese si azzarderebbe a sostenere che il livello professionale e deontologico della nostra sia inferiore a quella.
Alle particolari garanzie di cui godono i magistrati deve corrispondere il livello professionale ed etico piu' elevato. Infatti, la giustizia disciplinare del Csm mostra un rigore nemmeno lontanamente paragonabile a quello di altre giurisdizioni disciplinari. L'espressione "giurisdizione domestica", spesso usata con tono polemico, e' in realta' tipica dei sistemi disciplinari. Le norme disciplinari devono essere stabilite per legge, ma l'applicazione ai casi specifici viene attribuita ad un organo dello stesso corpo, che da un lato conosce le dinamiche concrete e dall'altro ha interesse a tutelare l'elevato livello professionale ed etico della categoria. La Costituzione, innovando sulla tradizione che prevedeva come "giudici disciplinari" istanze della stessa magistratura (Corte di Appello, Corte di Cassazione), attribuendo tale funzione al Csm, composto non solo da magistrati, ma anche da laici, ha attenuato il carattere di giustizia domestica.
E' stato proprio il "Csm delle correnti" ad aprire all'esterno la "giustizia domestica" disciplinare introducendo il principio di pubblicita' delle udienze e la possibilita' per il magistrato incolpato di farsi assistere da un avvocato del libero foro. La pubblicita' delle sedute, cosi' come la possibilita' per l'incolpato di farsi assistere da un avvocato del libero foro, sono ulteriori temperamenti al carattere di giustizia domestica.
Entrambe le innovazioni, poi recepite con legge del Parlamento, furono introdotte con provvedimenti della Sezione disciplinare, rispettivamente nel 1985 e nel 2000. Una vicenda che ci mostra l'attenzione dello stesso Csm, "il Csm delle correnti", a muoversi ulteriormente nella linea di attenuazione del carattere di "giurisdizione domestica" intrapresa dal costituente con la composizione mista, laici e togati. Particolarmente rilevante la apertura alla pubblicita' che da ormai quarant'anni consente anche al grande pubblico (con la ripresa e diffusione delle sedute della sezione disciplinare) di "controllare", se del caso criticare, come viene gestita la disciplina dei suoi giudici.
Non dobbiamo dimenticare che dopo la scoperta della Loggia massonica segreta P2 il Consiglio Superiore, con la sentenza del 9 febbraio 1983 della Sezione disciplinare, e' l'unica istituzione dello Stato ad avere adottato sanzioni severe, fino alla radiazione, nei confronti di magistrati risultati iscritti alla P2 dopo aver accertato l'attendibilita' delle liste.
7. L'Alta Corte Disciplinare
La proposta di istituire un organo con la denominazione di "Alta Corte", come un fiume carsico, emerge alla superficie, si inabissa e riemerge, di volta in volta con mutamenti significativi.
L'idea di un unico giudice disciplinare per le magistrature ordinaria e amministrativa (Tar Consiglio di Stato, Corte dei Conti) e' suggestiva, ma di ben difficile realizzazione quando non sembra esservi alcuno spazio per la prospettiva di un'unificazione delle giurisdizioni. Del tutto impraticabile allo stato, con la pluralita' delle giurisdizioni, la proposta di un giudice disciplinare unico in mancanza di un "Codice disciplinare" comune.
Ora l'Alta Corte viene proposta solo per la magistratura ordinaria. La composizione e' alquanto complessa: dei quindici componenti, tre sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre estratti a sorte da un elenco formato dal Parlamento, mentre sei giudici e tre Pm sono estratti a sorte tra i magistrati "con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimita'". Se in un collegio disciplinare un requisito di anzianita' minima puo' essere ragionevole, la limitazione ai magistrati di Cassazione non ha senso, perche' si valutano fatti e comportamenti e non questioni di puro diritto. E' introdotto un giudizio di appello, "anche per motivi di merito", dinanzi alla stessa Alta Corte, in diversa composizione. Nulla dice la relazione sulla ragione di questa innovazione che apparirebbe in contrasto con la linea del rigorismo poiche' la previsione di un giudizio di appello produrra' certamente tempi piu' lunghi per la definizione dei casi. Rimane aperta la questione se debba rimanere la possibilita' di un ulteriore ricorso in Cassazione per motivi di diritto, come previsto in via generale dall'art. 111 Cost. per tutte le sentenze.
Il ricorso al sorteggio, ancora una volta con modalita' differenti tra laici e togati, per i componenti dell'Alta Corte disciplinare riflette la scelta adottata per i componenti dei due Csm. Si ripropongono tutte le obiezioni all'"uno vale uno", ancor piu' rilevanti in questo caso data la specificita' della funzione giurisdizionale in materia disciplinare. Il sorteggio per i componenti togati del Csm, sotto l'intento dichiarato di combattere il "correntismo", si iscrive nel complessivo disegno di ridimensionamento del Csm. Il sorteggio per i "giudici disciplinari", proposto quasi per simmetria, e' privo di ogni logica.
Non si entra qui nei dettagli tecnico-giuridici della complessa disciplina proposta per questa Alta Corte, ove giudici e pubblici ministeri, separati nei due Csm, ora siedono insieme e giudicano insieme ai laici.
Qui la "blindatura" ha raggiunto i livelli del surreale. Persino i diversi rilievi tecnici proposti nel Dossier dell'Ufficio studi del Senato del 30 gennaio 2015 non hanno trovato ascolto. L'approccio critico sulla articolazione dell'Alta Corte e' condiviso, con accenti piu' o meno marcati, da tutti gli studiosi di diritto costituzionale e di ordinamento giudiziario che si sono espressi sul tema, compresi quelli favorevoli in linea di principio all'innovazione.
"Quale e' l'autorevolezza di un organo disciplinare composto (in parte) per sorteggio? Non dovrebbe proprio il particolare rilievo costituzionale della forma di responsabilita' qui in questione esigere una forte legittimazione dei componenti dell'organo? In che modo potra' temperare, la legge ordinaria, questo aspetto? Ha un senso prevedere una legittimazione (e una conseguente autorevolezza) cosi' diversa fra i vari componenti della Corte, considerando la ben diversa posizione dei laici nominati direttamente dal Presidente della Repubblica rispetto ai loro colleghi sorteggiati? Ancora: quale e' la ratio di riservare la presenza nell'Alta Corte ai soli magistrati che esercitino (o abbiano esercitato) le funzioni di legittimita'".
Interrogativi ineludibili quelli posti dal prof. Nicolo' Zanon, costituzionalista, gia' componente del Csm e vicepresidente della Corte costituzionale.
8. Il pubblico ministero "separato"
La separazione del giudice dal Pm, come abbiamo visto, non e' piu' il nucleo forte della riforma costituzionale, anche se taluno in cattiva fede, altri per pigrizia continua a proporla a presentarla come tale.
L'obbiettivo dichiarato della separazione e' rafforzare la terzieta' del giudice, intento di per se' condivisibile.
Ma questa finalita' viene perseguita con forzati automatismi e disinvolti paragoni con ordinamenti di altri Paesi. La modifica dell'art. 111 della nostra Costituzione ha sanzionato il principio del contraddittorio per la formazione della prova, che e' uno dei caratteri essenziali del processo accusatorio. La terzieta' del giudice e le garanzie di difesa si tutelano con le norme della procedura penale.
Il Ministro Nordio ha detto che la "separazione delle carriere e' consustanziale al processo accusatorio", non esitando a scomodare un termine teologico del Concilio di Nicea del 325. Nel 1994 aveva firmato un appello dell'Anm contrario alla separazione. Ora segnala che gia' nel 1996 si era convinto della "consustanzialita'": non tanto evidente se, per cambiare idea, gli era stata necessaria una riflessione di sette anni sul codice del 1989.
L'idea che il giudice, solo perche' "collega" del Pm, perda la sua caratteristica di terzieta' e sia piu' portato ad accogliere la tesi dell'accusa, piuttosto che quella della difesa, e' smentita dalle alte percentuali di assoluzioni in giudizio, nonostante la richiesta di condanna del Pm. La terzieta' e l'imparzialita' sono connesse al ruolo che ciascun giudice si trova a svolgere nel caso concreto. Per questo il giudice di appello, quando lo ritiene, non esita a modificare anche radicalmente la sentenza del suo "collega" di primo grado e altrettanto il giudice di cassazione rispetto alle decisioni del giudice di appello. Se si dubitasse di cio' sarebbe inutile aver previsto tutto il sistema delle impugnazioni.
I fautori della separazione usano portare a sostegno opinioni in tal senso espresse in un passato anche piuttosto remoto. E' un argomento particolarmente scorretto. Nessuno puo' pretendere di sapere cosa quegli illustri personaggi, che non ci sono piu', avrebbero detto delle concrete modalita' con le quali oggi la separazione viene dettagliata. Soprattutto nessun puo' pretendere di sapere se avrebbero accettato, pur di avere la separazione, tutto il sovrappiu' che oggi viene proposto e che e' il vero cuore della riforma.
Con la separazione si ritiene di rafforzare la terzieta' del giudice, ma il rischio concreto e' che il Pm separato sia attratto "nella logica di polizia", sia piu' sensibile alle pressioni delle campagne "legge e ordine" che ora in Italia e' la cifra dei ripetuti interventi del Governo nella materia penale. Il nuovo Pm tough on crime forte contro il crimine, secondo il modello degli Stati Uniti, che si autogestisce in un suo Csm, puo' divenire tough forte a tutto campo e dunque anche nel promuovere indagini nei confronti di esponenti dell'economia, della finanza e della politica. La "forza" di questo nuovo Pm sarebbe anche la sua "debolezza" poiche' la politica alla lunga non resisterebbe alla tentazione di metterlo sotto tutela. E il debole Csm dei sorteggiati non avrebbe l'autorevolezza per reagire. Non sarebbero neppure necessari nuovi ritocchi della Costituzione, basterebbero interventi a livello di legge ordinaria: criteri di priorita', dislocazione delle risorse di personale e di strumenti organizzativi, gerarchizzazione, ridimensionamento dell'effettiva direzione della polizia giudiziaria. E' vero che in molte democrazie il Pm e' separato dai giudici, ma in tutte il governo, tramite il Ministro della Giustizia, esercita una qualche influenza sul Pm. Lo fa con prudenza, con molto self restraint e dove cio' non avviene (vedi Polonia, Ungheria ed ora negli Stati Uniti di Trump) e' in crisi la democrazia e lo Stato di diritto.
9. Il "riequilibrio dei poteri" tra magistratura e politica secondo Nordio
Diversi esponenti del Governo hanno apertamente rivendicato il "riequilibrio dei poteri" tra esecutivo e giudiziario, pur continuando a respingere l'ipotesi di subordinazione del Pm all'esecutivo. Ma il Ministro della giustizia Nordio, dopo aver precisato che la riforma "fa recuperare alla politica il suo primato costituzionale", evoca la vicenda del Ministro Mastella (indagato anni fa per accuse poi rivelatesi infondate) per sostenere: "Mi stupisce che una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo" (Corriere della Sera del 3 novembre 2025). Voce dal sen fuggita? Forse, ma il senso e' chiaro: con questa riforma si impediranno indagini su esponenti della politica. Il Ministro Nordio nel suo libro Una nuova giustizia pp. 122-123 dopo aver ribadito che nessuno pensa di sottoporre il Pm all'esecutivo, aggiunge: "Trovo ingenuo l'atteggiamento dell'opposizione [...] Poiche' e' presumibile che prima o poi l'onere del governo spetti a loro, e' abbastanza singolare che, per raccattare qualche consenso oggi, compromettano la propria liberta' di azione domani". Interpretazione autentica: "riequilibrio dei poteri = liberta' di azione per il Governo".
Il Ministro Salvini commentando una controversa decisione del Tribunale dei Minorenni de L'Aquila, ha sostenuto che con la riforma non sara' piu' possibile che siano "sequestrati" bambini. Dunque, con la riforma si potranno mettere sotto controllo i giudici. Ancora una voce dal sen fuggita? Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano si e' spinto ad affermare un principio piu' generale: "C'e' una invasione di campo che deve essere ricondotta". La Presidente del Consiglio Meloni, che in piu' occasioni ha attaccato decisioni di giudici, il 30 ottobre 2025 non ha usato mezzi termini: "La riforma costituzionale della giustizia rappresenta la risposta piu' adeguata a una intollerabile interferenza nelle scelte politiche del governo".
Una riforma costituzionale vive di vita propria. Le opinioni dei proponenti del governo pro tempore non sono decisive, sia quando assicurano che mai sara' toccata l'indipendenza della magistratura sia quando, all’opposto, si lasciano sfuggire che l'obbiettivo e' proprio quello di mettere al riparo la politica dalle indagini della magistratura.
Una modifica di sistema ha una sua logica, una direzione oggettivamente segnata. Potra' essere contrastata, ma non e' saggio correre rischi. Nessuno penserebbe ad abbassare i margini del fiume in pianura per allargare i viali, quando a monte vi e' allerta alluvione. Oggi discutiamo dei rischi che corrono i valori delle nostre democrazie liberali. Esplicite preoccupazioni sono state espresse dal professor Mario Monti: "Vediamo il ritorno di forme di governo autoritarie e il compiacimento per tale ritorno in parti della popolazione. Mi preoccupa l'accettazione, quando non il desiderio di superare lo Stato di diritto e l'accettazione di una nuova forma di liceita', se non addirittura di dovere in chi e' stato eletto, di superare limiti che gli ordinamenti hanno sempre posto al potere esecutivo come agli altri poteri. Mi sembra che ci sia in giro un interesse e un'ammirazione, e' un chiedere se non andrebbe meglio anche da noi in Europa e in Italia, se si togliessero ulteriori inciampi a chi governa. Mi sembra che ci stiamo avvicinando a considerare normale, se non auspicabile, il superamento dello Stato di diritto" (Corriere della Sera del 28 agosto 2025).
Tra i valori dello Stato di diritto a rischio e' in prima linea l'indipendenza della magistratura rispetto al governo. Sta gia' avvenendo negli Stati Uniti e nella nostra Europa in Polonia e soprattutto in Ungheria, per non dire della Turchia. Preoccupante e' il peso che stanno assumendo partiti dichiaratamente ispirati a valori illiberali in Spagna, in Germania e nel Regno Unito.
Nessuno vede qui e ora in Italia una deriva verso la democrazia illiberale, ma e' bene guardarsi attorno e ricordare che le norme costituzionali si scrivono pensando non all'oggi, ma al domani e al dopodomani.
La Costituzione del 1948 ci ha insegnato che e' bene alzare argini altissimi e solidissimi contro i rischi di involuzione.
Quanto alla riduzione all'irrilevanza del Csm non si tratta, qui e oggi in Italia, di evocare "derive autoritarie", ma le norme costituzionali sono esattamente barriere preventive di fronte a possibili future evoluzioni/involuzioni. In mancanza di solidi baluardi cadono difese contro il rischio di democrazie illiberali, che e', purtroppo, tema molto attuale: l'Ungheria di Orban e' vicina e gli Stati Uniti di Trump ancor piu'.
10. Indipendenza della magistratura e' garanzia dei diritti di tutti
Riproponiamo qui in conclusione il discorso per l'insediamento del primo Csm pronunciato dal Ministro della Giustizia Guido Gonella al Palazzo del Quirinale 18 luglio 1959. "Con cio' si effettua il trapasso dei poteri che la Costituzione attribuisce al Consiglio superiore e che il Governo e il Ministro della Giustizia hanno finora esercitati. [...] Lo Stato di diritto, mentre afferma questo primato della legge, vuole che sia garantita l'imparziale giustizia per tutti e percio' avverte che la magistratura ha bisogno di indipendenza, di guarentigie della sua indipendenza. [...] Ora l'indipendenza dei giudici e' corroborata da nuove garanzie costituzionali e istituzionali. Un fondamentale precetto costituzionale trova oggi adempimento".
Il Ministro della Giustizia Gonella, con grande senso delle istituzioni, plaude al "trapasso di poteri" tra il Ministro e quel Csm che la Costituzione ha voluto affinche' "sia garantita l'imparziale giustizia per tutti".
Per questo, egli aggiunge, la magistratura ha bisogno di indipendenza, di guarentigie della sua indipendenza. E' chiaro al Ministro Gonella che non basta proclamare l'indipendenza, ma occorrono "guarentigie".
Il Ministro Nordio, all'opposto si e' impegnato per un "riequilibrio dei poteri" tra governo e magistratura: riducendo alla quasi irrilevanza il Csm, quella garanzia che il Ministro Gonella enfatizzava, si pone a rischio proprio il valore supremo della giustizia eguale per tutti.
L'esperienza delle dittature del secolo scorso ci ha mostrato, e le involuzioni in Europa (per non dire degli Stati Uniti) di questo inizio di millennio ci costringono a confrontarci con una dura realta'. A nulla vale la formale proclamazione dell'indipendenza della magistratura se non vi sono istituti di garanzia che ne garantiscano la effettivita'.
E' in gioco l'indipendenza della magistratura nel suo insieme, giudici e pubblici ministeri. L'indipendenza della magistratura e' una garanzia per tutti, anche per la politica, al di la' delle contingenti maggioranze. Garanzia fragile, che e' messa a rischio senza un "forte" organismo di tutela come il Csm e con il sovrappiu' di un bizzarro sistema disciplinare.
Consigli superiori della magistratura, Consigli di Giustizia, Alte autorita' variamente composte o particolari sistemi di equilibrio nel rapporto tra i poteri sono le diverse soluzioni adottate nelle attuali democrazie. Il modello di Csm previsto dalla Costituzione del 1948 non e' esente da limiti e non e' l'unico astrattamente possibile. Ma un problema rilevante si pone quando sostanzialmente lo si riduce all'irrilevanza e non vi si sostituisce nulla in alternativa. Tutto questo in un momento in cui istituzioni e principi che pensavamo definitivamente acquisiti sono sotto l'attacco delle democrazie illiberali, primo fra tutti la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura rispetto ai governi.
L'indipendenza della magistratura e' il presupposto per garantire i diritti delle persone e l'eguaglianza di tutti davanti alla legge.
2. DOCUMENTAZIONE. IL QUESITO DEL REFERENDUM
[Dal sito del Ministero dell'Interno riprendiamo e diffondiamo]
E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.31 - Serie Generale del 7 febbraio 2026 il Decreto Presidente della Repubblica che riscrive il quesito del referendum costituzionale, a seguito dell'ordinanza del 6 febbraio 2026 espressa dall'Ufficio centrale per il referendum della Corte suprema di cassazione, con la seguente formula:
"Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?".
3. MATERIALI. ALCUNI SITI INTERNET UTILI
- "Articolo 21": www.articolo21.org
- "Associazione nazionale magistrati": www.associazionemagistrati.it
- "Associazione nazionale partigiani d'Italia": www.anpi.it
- "Comitato avvocati per il No": www.avvocatiperilno.it
- "Coordinamento per la democrazia costituzionale": www.coordinamentodemocraziacostituzionale.it
- "Critica del diritto": www.rivistacriticadeldiritto.it
- "Giuristi democratici": www.giuristidemocratici.it
- "Giustizia insieme": www.giustiziainsieme.it
- "Libera": www.libera.it
- "Liberta' e giustizia": www.libertaegiustizia.it
- "Magistratura democratica": www.magistraturademocratica.it
- "Questione giustizia": www.questionegiustizia.it
- "Societa' civile per il no nel referendum costituzionale": www.referendumgiustizia2026.it
4. SEGNALAZIONI LIBRARIE
- Nello Rossi, Armando Spataro, Le ragioni del no. La posta in gioco nel referendum costituzionale, Laterza, Bari-Roma 2026, pp. IV + 154, euro 12.
- Marco Travaglio, Perche' no, PaperFirst, Roma 2026, pp. IV + 200, euro 13. Con contributi di Gustavo Zagrebelsky e di Nicola Gratteri.
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"PREFERIREI DI NO"
Foglio per il "no" referendario alla "riforma della giustizia" Gelli-Berlusconi
Numero 36 del 23 febbraio 2026
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Difendiamo la Costituzione repubblicana, lo stato di diritto, la democrazia
Votiamo "no" al referendum del 22-23 marzo 2026
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Supplemento a "La nonviolenza e' in cammino" a cura del "Centro di ricerca per la pace, i diritti umani e la difesa della biosfera" di Viterbo (anno XXVII)
Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, e-mail: centropacevt at gmail.com, crpviterbo at yahoo.it, sito: https://lists.peacelink.it/nonviolenza/
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