[Nonviolenza] Tre specifiche proposte a tutti i parlamentari



 

Tre specifiche proposte a tutti i parlamentari per un atto normativo affinche' tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine siano formati alla conoscenza e all'uso delle risorse della nonviolenza

 

Gentili parlamentari,

facciamo seguito alla nostra lettera del 6 giugno 2014 concernente una "proposta di presentazione di un disegno di legge per la formazione di tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine alla conoscenza e all'addestramento all'uso delle risorse teoriche e pratiche della nonviolenza".

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Gentili parlamentari,

vi chiediamo un impegno di produzione normativa affinche' tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine siano formati alla conoscenza e all'uso delle risorse della nonviolenza.

Gentili parlamentari,

vi chiediamo un impegno di produzione normativa affinche' a tutti gli operatori delle forze dell'ordine siano messe a disposizione con apposite attivita' di formazione, di addestramento e di aggiornamento le conoscenze e le risorse della nonviolenza come strumentazioni teoriche e pratiche di particolare utilita' per interpretare e gestire situazioni complesse e critiche, inverando il pieno rispetto della legalita', della democrazia, della dignita' e dei diritti umani.

Gentili parlamentari,

vi chiediamo un impegno di produzione normativa intesa a fornire utili risorse ermeneutiche ed operative alle forze dell'ordine, opportune strumentazioni teorico-pratiche per il rispetto della dignita' e dell'incolumita' di tutti i cittadini, elementi conoscitivi ed addestrativi che favoriscono la corretta percezione, comprensione e gestione delle modalita' comunicative e relazionali in situazioni conflittuali, miglior adeguazione delle prassi d'intervento al dettato costituzionale ed al principio di legalita' e di responsabilita', ulteriori garanzie di trasparenza e democrazia in un'attivita' delicatissima in situazioni complesse e critiche.

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Vi sottoponiamo tre schemi di proposte di intervento:

1. Una bozza di raccomandazione del Parlamento al Governo (presentabile in forma di mozione, risoluzione o ordine del giorno);

2. Una bozza di disegno di legge recante complessive "Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle forze di polizia" con relativo impegno di spesa (bozza che riproduce con un solo minimo adeguamento il disegno di legge gia' presentato nel 2001 ma allora non calendarizzato nei lavori parlamentari);

3. Una bozza di disegno di legge recante "Norme per l'inclusione della conoscenza e dell'addestramento all'uso delle risorse della nonviolenza nell'ambito dei percorsi didattici per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle forze di polizia", bozza che non prevede alcun aggravio di spesa ma solo l'inclusione - nelle attuali attivita' formative e di aggiornamento - della formazione alla conoscenza e all'uso delle risorse della nonviolenza (bozza che riproduce con i necessari minimi adeguamenti il disegno di legge presentato nel 2001).

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Restando a disposizione, vogliate gradire distinti saluti,

 

Peppe Sini, responsabile del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo

 

Viterbo, 9 giugno 2014

 

Mittente: Peppe Sini, responsabile del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo, strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it, centropacevt at gmail.com, centropaceviterbo at outlook.it, web: http://lists.peacelink.it/nonviolenza/

 

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1. Bozza di raccomandazione del Parlamento al Governo (presentabile in forma di mozione, risoluzione o ordine del giorno)

Premesso che

l'attivita' delle forze di polizia (Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria; Corpo dei Vigili del Fuoco, Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera; Corpi di Polizia Locali) richiede che tutti gli operatori siano adeguatamente formati per affrontare anche situazioni altamente critiche;

nella formazione e nell'addestramento a tal fine sono di grande utilita' le risorse approntate dalla ricerca scientifica ed accademica, dalle esperienze storiche e dalla tradizione formativa in ambito sociale, organizzativo e psicoterapeutico della nonviolenza;

si propone che

il Governo disponga attraverso adeguati strumenti normativi l'inclusione nei percorsi formativi di tutto il personale di polizia della conoscenza e dell'uso delle risorse della nonviolenza.

 

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2. Bozza di disegno di legge con relativo impegno di spesa recante complessive "Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle forze di polizia"

Articolo 1 (Norme di principio)

1. L'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolte mediante programmi ed attivita' didattiche coerentemente ispirati ai valori della Costituzione della Repubblica con particolare riferimento agli articoli 2 e 27 e ai principi contenuti nella "Carta dei Diritti fondamentali" dell'Unione Europea.

Articolo 2 (Direttive del Ministro dell'Interno)

1. Il Ministro dell'Interno, nelle sue attribuzioni di responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di autorita' nazionale di pubblica sicurezza,

- impartisce annualmente le direttive generali per l'attivita' d'istruzione, formazione e aggiornamento svolte dal sistema degli Istituti e delle Accademie delle forze di polizia introducendo le metodologie didattiche piu' idonee ad elevare la conoscenza e l'uso dei valori, delle tecniche, delle modalita' di servizio e delle strategie della nonviolenza;

- fissa gli obiettivi generali da raggiungere sia annualmente e sia nell'intero ciclo d'istruzione;

- vigila sugli indirizzi didattici e verifica la qualita' degli interventi formativi realizzati, relativamente alla promozione della coscienza civica e al rigoroso apprendimento di una deontologia professionale che sia conforme alle funzioni difensive e nonviolente delle forze dell'ordine;

- fissa la durata inderogabile dei corsi di istruzione per le varie qualifiche del personale di nuova assunzione in servizio;

- si avvale della consulenza di docenti e ricercatori esperti in materia di formazione alla nonviolenza e dei responsabili delle strutture formative e addestrative attualmente operanti nelle forze dell'ordine sia per l'approntamento della specifica normativa che per la qualificazione dei docenti.

Articolo 3 (Relazione annuale sull'attivita' d'istruzione, formazione e aggiornamento)

1. Il Ministro dell'Interno inoltra annualmente alle Camere, prima della scadenza dei termini di presentazione della Legge Finanziaria e della Legge di Bilancio, una particolareggiata relazione sull'attivita' svolta dal sistema degli istituti d'istruzione delle forze di polizia, nella quale siano esposti:

- gli obiettivi didattici formulati all'inizio dell'anno di gestione;

- gli indirizzi seguiti per il miglioramento continuo della preparazione professionale, nei profili deontologico-valoriale, tecnico operativo e gestionale;

- i modelli di valutazione adottati sia per la programmazione scientifico-didattica e sia per la verifica dei risultati;

- i risultati raggiunti in termini di preparazione del personale delle forze di polizia di ogni ordine e grado ed in termini di miglioramento qualitativo delle metodologie e delle tecniche di insegnamento, ivi comprese metodologie di servizio nonviolento;

- gli obiettivi didattici per l'anno successivo e i programmi di studio e di ricerca previsti a supporto dell'attivita' degli istituti e del miglioramento continuo della qualita' dei curricula formativi.

2. La relazione, trasmessa ai Presidenti della Camera e del Senato, e' inoltrata al Comitato di cui al successivo articolo 4 della presente legge.

Articolo 4 (Comitato parlamentare per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia)

1. Ai fini della promozione degli indirizzi formativi ispirati al miglioramento continuo della qualita' delle forze di polizia, e' istituito il Comitato parlamentare per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia.

2. Il Comitato e' composto da cinque deputati e da cinque senatori, nominati dai Presidenti della Camera e del Senato, sentiti i Presidenti dei Gruppi Parlamentari.

3. Il Comitato

- elegge al suo interno il Presidente e resta in carica per tutta la legislatura;

- svolge approfondimenti conoscitivi, mediante audizioni e sopralluoghi;

- discute e valuta la relazione annuale del Ministro dell'Interno, di cui all'articolo 3 della presente legge;

- trasmette semestralmente una nota e annualmente una relazione su quanto emerso dai relativi lavori alle Commissioni Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

4. Il Comitato, ogni qualvolta si renda opportuno acquisire elementi e valutazioni, delibera di audire il Ministro dell'Interno, o il Sottosegretario di Stato delegato, i responsabili delle forze di polizia e chiunque altri ricopra un incarico istituzionale nel campo dell'istruzione del personale delle forze di polizia.

Articolo 5 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati complessivamente in venti milioni di euro si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2014.

Articolo 6 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

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3. Bozza di disegno di legge recante "Norme per l'inclusione della conoscenza e dell'addestramento all'uso delle risorse della nonviolenza nell'ambito dei percorsi didattici per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle forze di polizia", bozza che non prevede alcun aggravio di spesa ma solo l'inclusione - nelle attuali attivita' formative e di aggiornamento - della formazione alla conoscenza e all'uso delle risorse della nonviolenza

Articolo 1 (Norme di principio)

1. Nell'ambito dell'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni, svolte mediante programmi ed attivita' didattiche coerentemente ispirati ai valori della Costituzione della Repubblica con particolare riferimento agli articoli 2 e 27 e ai principi contenuti nella "Carta dei Diritti fondamentali" dell'Unione Europea, si includono anche attivita' didattiche volte alla conoscenza e all'addestramento all'uso delle risorse della nonviolenza.

Articolo 2 (Direttive del Ministro dell'Interno)

1. Il Ministro dell'Interno, nelle sue attribuzioni di responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di autorita' nazionale di pubblica sicurezza,

- impartisce annualmente le direttive generali per l'attivita' d'istruzione, formazione e aggiornamento svolte dal sistema degli Istituti e delle Accademie delle forze di polizia introducendo le metodologie didattiche piu' idonee ad elevare la conoscenza e l'uso dei valori, delle tecniche, delle modalita' di servizio e delle strategie della nonviolenza;

- fissa gli obiettivi generali da raggiungere sia annualmente e sia nell'intero ciclo d'istruzione;

- vigila sugli indirizzi didattici e verifica la qualita' degli interventi formativi realizzati, relativamente alla promozione della coscienza civica e al rigoroso apprendimento di una deontologia professionale che sia conforme alle funzioni difensive e nonviolente delle forze dell'ordine;

- fissa la durata inderogabile dei corsi di istruzione per le varie qualifiche del personale di nuova assunzione in servizio;

- si avvale della consulenza di docenti e ricercatori esperti in materia di formazione alla nonviolenza e dei responsabili delle strutture formative e addestrative attualmente operanti nelle forze dell'ordine sia per l'approntamento della specifica normativa che per la qualificazione dei docenti.

Articolo 3 (Relazione annuale sull'attivita' d'istruzione, formazione e aggiornamento)

1. Il Ministro dell'Interno inoltra annualmente alle Camere una particolareggiata relazione sull'attivita' svolta dal sistema degli istituti d'istruzione delle forze di polizia, nella quale siano esposti:

- gli obiettivi didattici formulati all'inizio dell'anno di gestione;

- gli indirizzi seguiti per il miglioramento continuo della preparazione professionale, nei profili deontologico-valoriale, tecnico operativo e gestionale;

- i modelli di valutazione adottati sia per la programmazione scientifico-didattica e sia per la verifica dei risultati;

- i risultati raggiunti in termini di preparazione del personale delle forze di polizia di ogni ordine e grado ed in termini di miglioramento qualitativo delle metodologie e delle tecniche di insegnamento, ivi comprese metodologie di servizio nonviolento;

- gli obiettivi didattici per l'anno successivo e i programmi di studio e di ricerca previsti a supporto dell'attivita' degli istituti e del miglioramento continuo della qualita' dei curricula formativi.

2. La relazione e' trasmessa ai Presidenti della Camera e del Senato.

Articolo 4 (Copertura finanziaria)

1. Consistendo la presente legge unicamente nella mera inclusione nei programmi e nelle attivita' gia' previsti di una materia di apprendimento ed addestramento - le risorse teoriche e pratiche della nonviolenza -, essa non comporta alcun ulteriore aggravio di spesa.

Articolo 5 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

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