[Prec. per data] [Succ. per data] [Prec. per argomento] [Succ. per argomento] [Indice per data] [Indice per argomento]
Legalita' e' umanita'. 43
- Subject: Legalita' e' umanita'. 43
- From: "Centro di ricerca per la pace" <nbawac at tin.it>
- Date: Sat, 19 Sep 2009 15:36:09 +0200
- Importance: Normal
===================== LEGALITA' E' UMANITA' ===================== Supplemento de "La nonviolenza e' in cammino" Numero 43 del 19 settembre 2009 In questo numero: 1. Con la forza della legalita' contro il colpo di stato razzista 2. Modello di esposto recante la notitia criminis concernente varie fattispecie di reato configurate da misure contenute nella legge 15 luglio 2009, n. 94 3. Modello di esposto recante la notitia criminis concernente il favoreggiamento dello squadrismo 4. Cosa fare 5. Appello degli intellettuali contro il ritorno delle leggi razziali in Italia 6. Appello dei giuristi contro l'introduzione dei reati di ingresso e soggiorno illegale dei migranti 7. Appello al Presidente della Repubblica di varie associazioni ed organizzazioni per i diritti dei bambini 8. Lettera del 15 luglio 2009 del Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia e dell'Interno ed ai Presidenti di Camera e Senato 1. EDITORIALE. CON LA FORZA DELLA LEGALITA' CONTRO IL COLPO DI STATO RAZZISTA Vari magistrati hanno rinviato - o si apprestano a farlo - alla Corte Costituzionale la legge 94/2009, evidenziando la scandalosa incostituzionalita' delle misure razziste, schiavista e squadriste in essa contenute. Varie magistrature ed autorevoli istituzioni internazionali hanno denunciato l'illegalita' e la disumanita' della politica governativa italiana in materia di immigrazione. E' a tutti evidente che il governo italiano sta realizzando un vero e proprio colpo di stato razzista, violando tanto la Costituzione della Repubblica Italiana quanto il diritto internazionale. E' a tutti evidente che punta di lancia di questo colpo di stato sono le deportazioni, le prolungate detenzioni in campi di concentramento, le misure razziste, schiaviste e squadriste contenute nella legge 94/2009 che palesemente configurano il tentativo di imporre in Italia un regime di apartheid. * E' dovere di ogni persona di volonta' buona, di ogni organizzazione democratica e di ogni istituzione fedele alla Costituzione della Repubblica Italiana denunciare, contrastare e sconfiggere il tentativo di colpo di stato razzista del governo dell'eversione dall'alto. 2. UNA SOLA UMANITA'. MODELLO DI ESPOSTO RECANTE LA NOTITIA CRIMINIS CONCERNENTE VARIE FATTISPECIE DI REATO CONFIGURATE DA MISURE CONTENUTE NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94 Alla Procura della Repubblica di ... Al Presidente del Tribunale di ... Al Presidente della Corte d'Appello di ... Al Presidente della Corte di Cassazione Al Presidente della Corte Costituzionale Al Sindaco del Comune di ... Al Presidente della Provincia di ... Al Presidente della Regione ... Al Questore di ... Al Prefetto di ... Al Presidente del Consiglio dei Ministri Al Presidente della Camera dei Deputati Al Presidente del Senato della Repubblica Al Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Al Presidente della Repubblica Italiana Al Presidente del Parlamento Europeo Al Presidente della Commissione Europea Al Presidente del Consiglio d'Europa Al Segretario generale delle Nazioni Unite Oggetto: Esposto recante la notitia criminis concernente varie fattispecie di reato configurate da misure contenute nella legge 15 luglio 2009, n. 94 Con il presente esposto si segnala alle istituzioni in indirizzo, al fine di attivare tutti i provvedimenti di competenza cui l'ordinamento in vigore fa obbligo ai pubblici ufficiali che le rappresentano, la notitia criminis concernente il fatto che nella legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", volgarmente nota come "pacchetto sicurezza", sono contenute varie misure, particolarmente all'art. 1 e passim, che configurano varie fattispecie di reato con specifico riferimento a: a) violazioni dei diritti umani e delle garanzie di essi sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana; b) violazione dei diritti dei bambini; c) persecuzione di persone non per condotte illecite, ma per mera condizione esistenziale; d) violazione dell'obbligo di soccorso ed accoglienza delle persone di cui all'art. 10 Cost.; e) violazione del principio dell'eguaglianza dinanzi alla legge. Si richiede il piu' sollecito intervento. Alle magistrature giurisdizionalmente competenti si richiede in particolare che esaminati i fatti di cui sopra procedano nelle forme previste nei confronti di tutti coloro che risulteranno colpevoli per tutti i reati che riterranno sussistere nella concreta fattispecie. L'esponente richiede altresi' di essere avvisato in caso di archiviazione da parte della Procura ex artt. 406 e 408 c. p. p. Firma della persona e/o dell'associazione esponente indirizzo luogo e data 3. UNA SOLA UMANITA'. MODELLO DI ESPOSTO RECANTE LA NOTITIA CRIMINIS CONCERNENTE IL FAVOREGGIAMENTO DELLO SQUADRISMO Alla Procura della Repubblica di ... Al Presidente del Tribunale di ... Al Presidente della Corte d'Appello di ... Al Presidente della Corte di Cassazione Al Presidente della Corte Costituzionale Al Sindaco del Comune di ... Al Presidente della Provincia di ... Al Presidente della Regione ... Al Questore di ... Al Prefetto di ... Al Presidente del Consiglio dei Ministri Al Presidente della Camera dei Deputati Al Presidente del Senato della Repubblica Al Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Al Presidente della Repubblica Italiana Al Presidente del Parlamento Europeo Al Presidente della Commissione Europea Al Presidente del Consiglio d'Europa Al Segretario generale delle Nazioni Unite Oggetto: Esposto recante la notitia criminis concernente il favoreggiamento dello squadrismo Con il presente esposto si segnala alle istituzioni in indirizzo, al fine di attivare tutti i provvedimenti di competenza cui l'ordinamento in vigore fa obbligo ai pubblici ufficiali che le rappresentano, la notitia criminis concernente il fatto che nella legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", volgarmente nota come "pacchetto sicurezza", e' contenuta una misura, quella di cui all'art. 3, commi 40-44, istitutiva delle cosiddette "ronde", che palesemente configura il favoreggiamento dello squadrismo (attivita' che integra varie fattispecie di reato), anche alla luce di pregresse inquietanti esternazioni ed iniziative di dirigenti rappresentativi del partito politico cui appartiene il Ministro dell'Interno e di altri soggetti che non hanno fatto mistero ed anzi hanno dato prova di voler far uso di tale istituto a fini di violenza privata, intimidazione e persecuzione, con palese violazione della legalita' e finanche intento di sovvertimento di caratteri e guarentigie fondamentali dell'ordinamento giuridico vigente. Si richiede il piu' sollecito intervento. Alle magistrature giurisdizionalmente competenti si richiede in particolare che esaminati i fatti di cui sopra procedano nelle forme previste nei confronti di tutti coloro che risulteranno colpevoli per tutti i reati che riterranno sussistere nella concreta fattispecie. L'esponente richiede altresi' di essere avvisato in caso di archiviazione da parte della Procura ex artt. 406 e 408 c. p. p. Firma della persona e/o dell'associazione esponente indirizzo luogo e data 4. UNA SOLA UMANITA'. COSA FARE Un esposto all'autorita' giudiziaria piu' essere presentato recandosi presso gli uffici giudiziari o presso un commissariato di polizia o una stazione dei carabinieri. Puo' essere anche inviato per posta. Deve essere firmato da una persona fisica, precisamente identificata, e deve recare un indirizzo per ogni comunicazione. * Noi proponiamo alle persone che vogliono partecipare all'iniziativa di presentare e/o inviare i due esposti che abbiamo preparato alla Procura competente per il territorio in cui il firmatario (o i firmatari - gli esposti possono essere anche sottoscritti da piu' persone) risiede, e ad altre magistrature di grado superiore (la Corte d'appello e' nel capoluogo di Regione, la Corte di Cassazione e' a Roma; sempre a Roma sono le altre istituzioni statali centrali). Proponiamo anche di inviare l'esposto al sindaco del Comune in cui si risiede (idem per il presidente della Provincia, idem per il presidente della Regione; ed analogamente per questore e prefetto che hanno sede nel capoluogo di provincia). Ovviamente i modelli di esposto da noi preparati possono essere resi piu' dettagliati se lo si ritiene opportuno. Ed altrettanto ovviamente gli esposti possono essere inviati anche ad ulteriori istituzioni. * Indirizzi cui inviare gli esposti: Naturalmente gli indirizzi delle istituzioni territoriali variano da Comune a Comune, da Provincia a Provincia e da Regione a Regione. Comunque solitamente: - l'indirizzo e-mail delle Procure e' composto secondo il seguente criterio: procura.citta'sede at giustizia.it, quindi ad esempio l'indirizzo e-mail della Procura della Repubblica ad Agrigento e' procura.agrigento at giustizia.it (analogamente per le altre province). - L'indirizzo e-mail dei Tribunali e' composto secondo il seguente criterio: tribunale.citta'sede at giustizia.it, quindi ad esempio l'indirizzo e-mail del Tribunale ad Agrigento e' tribunale.agrigento at giustizia.it (analogamente per le altre province). - L'indirizzo e-mail delle Prefetture e' composto secondo il seguente criterio: prefettura.citta'sede at interno.it, quindi ad esempio l'indirizzo e-mail della Prefettura di Agrigento e' prefettura.agrigento at interno.it (analogamente per le altre province). - Sempre per le prefetture e' opportuno inviare gli esposti per e-mail anche all'indirizzo dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico (in sigla: urp), composto secondo il seguente criterio: urp.pref_citta'sede at interno.it, quindi ad esempio l'indirizzo e-mail dell'Urp della Prefettura di Agrigento e' urp.pref_agrigento at interno.it (analogamente per le altre province). - L'indirizzo e-mail delle Questure e' composto secondo il seguente criterio: uffgab.siglaautomobilisticacitta'sede at poliziadistato.it, quindi ad esempio l'indirizzo e-mail della Questura di Agrigento e' uffgab.ag at poliziadistato.it (analogamente per le altre province). - Sempre per le questure e' opportuno inviare gli esposti per e-mail anche all'indirizzo dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico (in sigla: urp), composto secondo il seguente criterio: urp.siglaautomobilisticacitta'sede at poliziadistato.it, quindi ad esempio l'indirizzo e-mail dell'Urp della Prefettura di Agrigento e' urp.ag at poliziadistato.it (analogamente per le altre province). - E ancora per le questure e' opportuno inviare gli esposti per e-mail anche all'indirizzo dell'Ufficio per gli immigrati, composto secondo il seguente criterio: immigrazione.siglaautomobilisticacitta'sede at poliziadistato.it, quindi ad esempio l'indirizzo e-mail dell'Ufficio per gli immigrati della Prefettura di Agrigento e' immigrazione.ag at poliziadistato.it (analogamente per le altre province). Quanto alle istituzioni nazionali: - Presidente della Corte di Cassazione: Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, 00193 Roma; e-mail: cassazione at giustizia.it; sito: www.cortedicassazione.it - Presidente della Corte Costituzionale: Piazza del Quirinale 41, 00187 Roma; tel. 0646981; fax: 064698916; e-mail: ccost at cortecostituzionale.it; sito: www.cortecostituzionale.it - Presidente del Consiglio dei Ministri: Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, 00187 Roma; tel. 0667791; sito: www.governo.it - Presidente della Camera dei Deputati: Palazzo Montecitorio, Piazza Montecitorio, 00186 Roma; tel. 0667601; e-mail: fini_g at camera.it; sito: www.camera.it - Presidente del Senato della Repubblica: Piazza Madama, 00186 Roma; tel. 0667061; e-mail: schifani_r at posta.senato.it; sito: www.senato.it - Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura: Piazza dell'Indipendenza 6, 00185 Roma; tel. 06444911; e-mail: segvpres at cosmag.it; sito: www.csm.it - Presidente della Repubblica Italiana: piazza del Quirinale, 00187 Roma; fax: 0646993125; e-mail: presidenza.repubblica at quirinale.it; sito: www.quirinale.it Quanto alle istituzioni sovranazionali: - Presidente del Parlamento Europeo: rue Wiertz 60 - Wiertzstraat 60, B-1047 Bruxelles - B-1047 Brussel (Belgium); tel. +32(0)22842005 - +32(0)22307555; sito: www.europarl.europa.eu Al Presidente della Commissione Europea: 1049 Brussels (Belgium); sito: http://ec.europa.eu/index_it.htm - Presidente del Consiglio d'Europa: Avenue de l'Europe, 67075 Strasbourg (France); tel. +33(0)388412000; e-mail: cm at coe.int; sito: www.coe.int/DefaultIT.asp - Segretario generale delle Nazioni Unite: United Nations Headquarters, Between 42nd and 48th streets, First Avenue and the East River, New York (Usa); sito: www.un.org * Gli invii per fax o per posta elettronica o attraverso gli spazi ad hoc nei siti istituzionali possono non essere ritenuti dai destinatari equipollenti all'invio postale dell'esposto: si suggerisce quindi, almeno per quanto riguarda le Procure, di inviare comunque anche copia cartacea degli esposti per posta ordinaria (preferenzialmente per raccomandata). Ma poiche' ormai crediamo di aver gia' raggiunto con almeno un invio gran parte delle Procure, chi non avesse tempo ed agio di procedere agli invii cartacei per posta ordinaria puo' limitarsi all'invio per e-mail, che costituira' comunque un sostegno visibile e rilevante all'iniziativa. * Ovviamente e' opportuno che gli esposti siano inviati anche a mezzi d'informazione, movimenti democratici, persone interessate: una delle funzioni dell'iniziativa e' anche quella di ampliare la mobilitazione contro il colpo di stato razzista informandone l'opinione pubblica e coinvolgendo piu' persone, piu' associazioni e piu' istituzioni che sia possibile nell'impegno in difesa della legalita', della Costituzione della Repubblica Italiana, dei diritti umani di tutti gli esseri umani. * Infine preghiamo tutte le persone che presenteranno esposti di comunicarcelo per e-mail all'indirizzo: nbawac at tin.it Grazie a tutte e tutti, e buon lavoro. 5. UNA SOLA UMANITA'. APPELLO DEGLI INTELLETTUALI CONTRO IL RITORNO DELLE LEGGI RAZZIALI IN ITALIA Le cose accadute in Italia hanno sempre avuto, nel bene e nel male, una straordinaria influenza sulla intera societa' europea, dal Rinascimento italiano al fascismo. Non sempre sono state pero' conosciute in tempo. In questo momento c'e' una grande attenzione sui giornali europei per alcuni aspetti della crisi che sta investendo il nostro paese, riteniamo, pero', un dovere di quanti viviamo in Italia richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica europea su altri aspetti rimasti oscuri. Si tratta di alcuni passaggi della politica e della legislazione italiana che, se non si riuscira' ad impedire, rischiano di sfigurare il volto dell'Europa e di far arretrare la causa dei diritti umani nel mondo intero. Il governo Berlusconi, agitando il pretesto della sicurezza, ha imposto al Parlamento, di cui ha il pieno controllo, l'adozione di norme discriminatorie nei confronti degli immigrati, quali in Europa non si vedevano dai tempi delle leggi razziali. E' stato sostituito il soggetto passivo della discriminazione, non piu' gli ebrei bensi' la popolazione degli immigrati "irregolari", che conta centinaia di migliaia di persone; ma non sono stati cambiati gli istituti previsti dalle leggi razziali, come il divieto dei matrimoni misti. Con tale divieto si impedisce, in ragione della nazionalita', l'esercizio di un diritto fondamentale quale e' quello di contrarre matrimonio senza vincoli di etnia o di religione; diritto fondamentale che in tal modo viene sottratto non solo agli stranieri ma agli stessi italiani. Con una norma ancora piu' lesiva della dignita' e della stessa qualita' umana, e' stato inoltre introdotto il divieto per le donne straniere, in condizioni di irregolarita' amministrativa, di riconoscere i figli da loro stesse generati. Pertanto in forza di una tale decisione politica di una maggioranza transeunte, i figli generati dalle madri straniere "irregolari" diverranno per tutta la vita figli di nessuno, saranno sottratti alle madri e messi nelle mani dello Stato. Neanche il fascismo si era spinto fino a questo punto. Infatti le leggi razziali introdotte da quel regime nel 1938 non privavano le madri ebree dei loro figli, ne' le costringevano all'aborto per evitare la confisca dei loro bambini da parte dello Stato. Non ci rivolgeremmo all'opinione pubblica europea se la gravita' di queste misure non fosse tale da superare ogni confine nazionale e non richiedesse una reazione responsabile di tutte le persone che credono a una comune umanita'. L'Europa non puo' ammettere che uno dei suoi Paesi fondatori regredisca a livelli primitivi di convivenza, contraddicendo le leggi internazionali e i principi garantisti e di civilta' giuridica su cui si basa la stessa costruzione politica europea. E' interesse e onore di tutti noi europei che cio' non accada. La cultura democratica europea deve prendere coscienza della patologia che viene dall'Italia e mobilitarsi per impedire che possa dilagare in Europa. A ciascuno la scelta delle forme opportune per manifestare e far valere la propria opposizione. Roma, 29 giugno 2009 Andrea Camilleri, Antonio Tabucchi, Dacia Maraini, Dario Fo, Franca Rame, Moni Ovadia, Maurizio Scaparro, Gianni Amelio 6. UNA SOLA UMANITA'. APPELLO DEI GIURISTI CONTRO L'INTRODUZIONE DEI REATI DI INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE DEI MIGRANTI Il disegno di legge n. 733-B attualmente all'esame del Senato prevede varie innovazioni che suscitano rilievi critici. In particolare, riteniamo necessario richiamare l'attenzione della discussione pubblica sulla norma che punisce a titolo di reato l'ingresso e il soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, una norma che, a nostro avviso, oltre ad esasperare la preoccupante tendenza all'uso simbolico della sanzione penale, criminalizza mere condizioni personali e presenta molteplici profili di illegittimita' costituzionale. La norma e', anzitutto, priva di fondamento giustificativo, poiche' la sua sfera applicativa e' destinata a sovrapporsi integralmente a quella dell'espulsione quale misura amministrativa, il che mette in luce l'assoluta irragionevolezza della nuova figura di reato; inoltre, il ruolo di extrema ratio che deve rivestire la sanzione penale impone che essa sia utilizzata, nel rispetto del principio di proporzionalita', solo in mancanza di altri strumenti idonei al raggiungimento dello scopo. Ne' un fondamento giustificativo del nuovo reato puo' essere individuato sulla base di una presunta pericolosita' sociale della condizione del migrante irregolare: la Corte Costituzionale (sent. 78 del 2007) ha infatti gia' escluso che la condizione di mera irregolarita' dello straniero sia sintomatica di una pericolosita' sociale dello stesso, sicche' la criminalizzazione di tale condizione stabilita dal disegno di legge si rivela anche su questo terreno priva di fondamento giustificativo. L'ingresso o la presenza illegale del singolo straniero dunque non rappresentano, di per se', fatti lesivi di beni meritevoli di tutela penale, ma sono l'espressione di una condizione individuale, la condizione di migrante: la relativa incriminazione, pertanto, assume un connotato discriminatorio ratione subiecti contrastante non solo con il principio di eguaglianza, ma con la fondamentale garanzia costituzionale in materia penale, in base alla quale si puo' essere puniti solo per fatti materiali. L'introduzione del reato in esame, inoltre, produrrebbe una crescita abnorme di ineffettivita' del sistema penale, gravato di centinaia di migliaia di ulteriori processi privi di reale utilita' sociale e condannato per cio' alla paralisi. Ne' questo effetto sarebbe scongiurato dalla attribuzione della relativa cognizione al giudice di pace (con alterazione degli attuali criteri di ripartizione della competenza tra magistratura professionale e magistratura onoraria e snaturamento della fisionomia di quest'ultima): da un lato perche' la paralisi non e' meno grave se investe il settore di giurisdizione del giudice di pace, dall'altro per le ricadute sul sistema complessivo delle impugnazioni, gia' in grave sofferenza. Rientra certo tra i compiti delle istituzioni pubbliche "regolare la materia dell'immigrazione, in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai gravi problemi connessi a flussi migratori incontrollati" (Corte Cost., sent. n. 5 del 2004), ma nell'adempimento di tali compiti il legislatore deve attenersi alla rigorosa osservanza dei principi fondamentali del sistema penale e, ferma restando la sfera di discrezionalita' che gli compete, deve orientare la sua azione a canoni di razionalita' finalistica. "Gli squilibri e le forti tensioni che caratterizzano le societa' piu' avanzate producono condizioni di estrema emarginazione, si' che (...) non si puo' non cogliere con preoccupata inquietudine l'affiorare di tendenze, o anche soltanto tentazioni, volte a 'nascondere' la miseria e a considerare le persone in condizioni di poverta' come pericolose e colpevoli". Le parole con le quali la Corte Costituzionale dichiaro' l'illegittimita' del reato di "mendicita'" di cui all'art. 670, comma 1, cod. pen. (sent. n. 519 del 1995) offrono ancora oggi una guida per affrontare questioni come quella dell'immigrazione con strumenti adeguati allo loro straordinaria complessita' e rispettosi delle garanzie fondamentali riconosciute dalla Costituzione a tutte le persone. 25 giugno 2009 Angelo Caputo, Domenico Ciruzzi, Oreste Dominioni, Massimo Donini, Luciano Eusebi, Giovanni Fiandaca, Luigi Ferrajoli, Gabrio Forti, Roberto Lamacchia, Sandro Margara, Guido Neppi Modona, Paolo Morozzo della Rocca, Valerio Onida, Elena Paciotti, Giovanni Palombarini, Livio Pepino, Carlo Renoldi, Stefano Rodota', Arturo Salerni, Armando Spataro, Lorenzo Trucco, Gustavo Zagrebelsky 7. UNA SOLA UMANITA'. APPELLO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI VARIE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI PER I DIRITTI DEI BAMBINI Torino, 14 luglio 2009 Egregio signor Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, con la presente lettera desideriamo manifestarLe la nostra profonda preoccupazione rispetto alle conseguenze che il Ddl 733 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", approvato al Senato in via definitiva il 2 luglio u. s., avra' sulla vita delle famiglie e dei bambini e dei ragazzi di origine straniera che vivono in Italia. Le nostre associazioni e organizzazioni, impegnate quotidianamente per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, non possono che esprimere il loro profondo disaccordo per una legge che prevede norme che riteniamo non conformi con alcuni fondamentali diritti sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che l'Italia si e' impegnata a rispettare. A nostro avviso, saranno molto gravi gli effetti del previsto reato di clandestinita' che spingera', di fatto, la popolazione straniera, oggetto del provvedimento, a non avere alcun contatto con le istituzioni ne' con alcun tipo di servizio pubblico, relegando alla marginalita' non solo gli adulti ma anche i loro figli, rendendo la loro presenza assolutamente invisibile con conseguenze sociali gravi e difficilmente prevedibili. La conseguente esclusione dai servizi scolastici e sociali cosi' come dalle prestazioni sanitarie, per il timore di un genitore di essere segnalato all'autorita', viola diritti fondamentali dei bambini e dei ragazzi quali il diritto all'istruzione e alle cure sanitarie. Mentre e' obbligo dello Stato - uno Stato responsabile di fronte ai propri doveri - riconoscere a tutti i minorenni pari trattamento senza alcuna discriminazione. Serissime saranno altresi' le conseguenze della mancata registrazione alla nascita dei nati da genitori "irregolari", in aperta violazione del diritto fondamentale ad un nome, previsto dalla Convenzione, nonche' notevoli gli ostacoli che i minori stranieri non accompagnati arrivati da adolescenti in Italia incontreranno al compimento della maggiore eta', non potendo di fatto regolarizzare la loro permanenza nel nostro Paese. Quanto sopra indicato rappresenta solo alcune delle gravi situazioni che dovranno affrontare, per il semplice fatto di non essere italiani, i minorenni di origine straniera in conseguenza dell'attuazione di queste norme previste a tutela della sicurezza pubblica. Il perseguimento della sicurezza, motivo e oggetto della legge, e' di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti e soprattutto per essi deve essere strumento di garanzia ai fini dell'esercizio di tutti i diritti che la Convenzione riconosce loro. Occorre pero' riflettere sull'accezione del termine: sicurezza, per chi lavora per i diritti, significa sicurezza sociale, ottenuta attraverso politiche inclusive e la promozione di una cultura dei diritti umani. Certi del Suo impegno a favore dei diritti umani, ci appelliamo a Lei affinche' siano adeguatamente valutati i profili di legittimita' della nuova normativa e di conformita' alle norme internazionali nonche' i gravi effetti negativi che si produrrebbero sulle famiglie e sui minori di origine straniera presenti in Italia. Associazioni e Organizzazioni che aderiscono: Ai.Bi. - Associazione Amici dei Bambini Aimmf - Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia Alisei, Societa' Cooperativa Sociale Anfaa - Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie Arciragazzi nazionale Asgi - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione Associazione Antigone onlus Associazione Culturale Pediatri Associazione Ibfan Italia Onlus Associazione Nessun luogo e' lontano Associazione Progetto Diritti Batya - Associazione per l'accoglienza, l'affidamento e l'adozione onlus Cgil Ciai - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia Cidis Onlus - Centro di Informazione, Documentazione ed Iniziativa per lo Sviluppo Cnca - Coordinamento nazionale comunita' di accoglienza Coordinamento Italiano per il Diritto degli Stranieri a Vivere in Famiglia onlus Commissione Minori dell'Associazione Nazionale Magistrati Defence for Children International Italia Fondazione Terre des hommes Italia onlus Ifs - Istituto Fernando Santi La Gabbianella Coordinamento per il Sostegno a distanza onlus Legambiente Mais - Movimento per l'autosviluppo, l'interscambio e la solidarieta' Save the Children Italia Servizio Legale Immigrati onlus Sos Villaggi dei Bambini onlus Vis - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo 8. DOCUMENTAZIONE. LETTERA DEL 15 LUGLIO 2009 DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AI MINISTRI DELLA GIUSTIZIA E DELL'INTERNO ED AI PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO Roma, 15 luglio 2009 Ho oggi promulgato la legge recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza" approvata il 2 luglio scorso. Ho ritenuto di non poter sospendere in modo particolare la entrata in vigore di norme - ampiamente condivise in sede parlamentare - che rafforzano il contrasto alle varie forme di criminalita' organizzata sia intervenendo sul trattamento penitenziario da riservare ai detenuti piu' pericolosi (art. 2 commi 25 e 26) sia introducendo piu' efficaci controlli e sanzioni per le condotte di infiltrazione mafiosa nelle istituzioni e nella economia legale (art. 2 commi 2, 20, 22, 29-30). * Non posso tuttavia fare a meno di porre alla vostra attenzione perplessita' e preoccupazioni che, per diverse ragioni, la lettura del testo ha in me suscitato. Il provvedimento trae origine dal disegno di legge presentato dal Governo in Senato il 3 giugno 2008, dopo che, per l'assenza dei presupposti di straordinaria necessita' e urgenza oltre che per la natura dei temi trattati, si era convenuto che alcune sue significative disposizioni non potevano essere inserite nel decreto legge - sempre in tema di sicurezza - emanato qualche giorno prima (decreto legge 23 maggio 2008, n. 92). Gli originari 20 articoli del disegno di legge divennero pero' ben 66 nel testo licenziato dall'Assemblea del Senato il 5 febbraio 2009 venendo poi accorpati in 3 attraverso la presentazione di "maxi-emendamenti" sui quali il Governo appose la questione di fiducia alla Camera: fiducia ottenuta il 14 maggio 2009 e poi nuovamente apposta al Senato sul medesimo testo per la definitiva approvazione del 2 luglio. I tre articoli della legge si compongono ora, rispettivamente, di 32, 30 e 66 commi. Con essi si apportano modifiche o integrazioni a 43 disposizioni del codice penale, a 38 disposizioni del testo unico sulla immigrazione, a 16 disposizioni dell'ordinamento penitenziario e ad oltre circa 100 disposizioni inserite nel codice di procedura penale, nel codice civile e in 30 testi normativi complementari o speciali. A spiegare il ricorso a una sola legge per modificare o introdurre disposizioni inserite in molti disparati corpi legislativi, tra i quali anche codici fondamentali, e' stata la convinzione che esse attenessero tutte al tema della "sicurezza pubblica" nella sua accezione piu' ampia, funzionale all'intento di migliorare la qualita' della vita dei cittadini rimuovendo situazioni di degrado, disagio e illegalita' avvertite da tempo. * Dal carattere cosi' generale e onnicomprensivo della nozione di sicurezza posta a base della legge, discendono la disomogeneita' e la estemporaneita' di numerose sue previsioni che privano il provvedimento di quelle caratteristiche di sistematicita' e organicita' che avrebbero invece dovuto caratterizzarlo. In altre occasioni, ho rilevato pubblicamente (rivolgendomi alle "alte cariche dello Stato", a partire dal dicembre 2006), come provvedimenti eterogenei nei contenuti e frutto di un clima di concitazione e di vera e propria congestione sfuggano alla comprensione della opinione pubblica e rendano sempre piu' difficile il rapporto tra il cittadino e la legge. Ritengo doveroso ribadire oggi che e' indispensabile porre termine a simili "prassi", specie quando si legifera su temi che - come accade per diverse norme di questo provvedimento - riguardano diritti costituzionalmente garantiti e coinvolgono aspetti qualificanti della convivenza civile e della coesione sociale. E' in giuoco la qualita' e sostenibilita' del nostro modo di legiferare. D'altronde e' stato un organismo svincolato da ogni posizione di parte - il Comitato per la legislazione della Camera - a segnalare concordemente, nell'esaminare il disegno di legge in questione, nella seduta del 29 aprile 2009, che alcune disposizioni non rispondevano alle esigenze di "semplificazione della legislazione"; altre non erano conformi alle esigenze di "coerente utilizzo delle fonti"; altre adottavano "espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione" o si sovrapponevano ad altre gia' vigenti; altre, ancora, erano carenti sotto il profilo "della chiarezza e della proprieta' della formulazione" (il richiamo e' da intendersi ora all'art. 1 comma 28, all'art.3 commi 56 e 58, all'art. 2 comma 25 lett. f) n. 3 e, infine, all'art. 3 commi 3, 6 e 14). Ma tali stringenti osservazioni sono cadute nel vuoto. In proposito, mi limito ad aggiungere che solo in casi eccezionali puo' tornarsi a legiferare sull'identico tema dopo brevissimo tempo ampliando l'area di applicabilita' di istituti processuali, modificando fattispecie criminose o collocando altrove le stesse previsioni (come invece accade tra l'altro, per le disposizioni dell'art. 1 commi 2-5, 14, 26 e per quelle dell'art. 2 commi 21-22 e 27); cosi' come appare contraria ai principi cardine di una corretta tecnica legislativa la circostanza che la modifica della stessa norma e dello stesso comma (art. 16 comma 1 del d.lgs. 286/1998) venga effettuata (come qui accade) in due diverse parti dello stesso provvedimento (art. 1 comma 16 lett. b) e art. 1 comma 22 lett. o). La formulazione, la struttura e i contenuti delle norme debbono poter essere "riconosciuti" (Corte costituzionale n. 364 del 1988) sia da chi ne e' il destinatario sia da chi deve darvi applicazione. Il nostro ordinamento giuridico risulta seriamente incrinato da norme oscuramente formulate, contraddittorie, di dubbia interpretazione o non rispondenti ai criteri di stabilita' e certezza della legislazione: anche per le difficolta' e le controversie che ne nascono in sede di applicazione. * Sulla base di quanto esposto, aggiungo di aver ravvisato nella legge anche altre previsioni che mi sono apparse - sempre a titolo esemplificativo - di rilevante criticita' e sulle quali auspico una rinnovata riflessione, che consenta di approfondire la loro coerenza con i principi dell'ordinamento e di superare futuri o gia' evidenziati equivoci interpretativi e problemi applicativi. Mi riferisco alle disposizioni che hanno introdotto il reato di immigrazione clandestina (art. 1 commi 16 e 17). Esso punisce non il solo ingresso, ma anche il trattenimento nel territorio dello Stato. La norma e' percio' applicabile a tutti i cittadini extracomunitari illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento della entrata in vigore della legge. Il dettato normativo non consente interpretazioni diverse: allo stato, esso apre la strada a effetti difficilmente prevedibili. In particolare, suscita in me forti perplessita' la circostanza che la nuova ipotesi di trattenimento indebito non preveda la esimente della permanenza determinata da "giustificato motivo". La Corte costituzionale (sentenze n. 5/2004 e n. 22/2007) ha sottolineato il rilievo che la esimente puo' avere ai fini della "tenuta costituzionale" di disposizioni del genere di quella ora introdotta. L'attribuzione della contravvenzione di immigrazione clandestina alla cognizione del giudice di pace non mi pare poi in linea con la natura conciliativa di questi e disegna nel contempo, per il reato in questione, un "sottosistema" sanzionatorio non coerente con i principi generali dell'ordinamento e meno garantista di quello previsto per delitti di trattenimento abusivo sottoposti alla cognizione del tribunale. Per il nuovo reato la pena inflitta non puo' essere condizionalmente sospesa o "patteggiata", mentre la eventuale condanna non puo' essere appellata. Le modifiche apportate dall'art. 1 comma 22 lett. m) in materia di espulsione del cittadino extracomunitario irregolare, determinano - a ragione di un difettoso coordinamento normativo - il contraddittorio e paradossale effetto di non rendere piu' punibile (o al piu' punibile solo con un'ammenda) la condotta del cittadino extracomunitario che fa rientro in Italia pur dopo essere stato materialmente espulso. La condotta era precedentemente punita con la reclusione da uno a cinque anni. L'art. 1 comma 11 introduce una fattispecie di tipo concessorio per l'acquisto della cittadinanza da parte di chi e' straniero e contrae matrimonio con chi e' italiano. La norma non individua pero' i criteri in base ai quali la concessione e' data o negata e affida qualsiasi determinazione alla piu' ampia discrezionalita' degli organi competenti. Tra le modifiche apportate al codice penale, si osserva in particolare che l'art. 3 comma 27 vieta di effettuare il giudizio di equivalenza o prevalenza tra alcune circostanze aggravanti del reato di rapina ed eventuali circostanze attenuanti. Le aggravanti del reato di rapina sono le stesse previste per quello di estorsione che, rispetto al primo, e' punito piu' gravemente. La norma che impedisce il bilanciamento delle aggravanti non e' pero' richiamata per la estorsione, con la irragionevole conseguenza che, per il delitto piu' grave, e' consentito "neutralizzare" l'aumento sanzionatorio derivante dalla presenza delle circostanze. In via generale, comunque, i ripetuti e recenti interventi legislativi che hanno derogato al principio della bilanciabilita' tra aggravanti a effetto speciale e attenuanti (art. 69 c.p.), sembrano ormai imporre una disciplina che regoli in modo uniforme l'intero sistema, razionalizzandolo e semplificandolo. L'art. 1 comma 8, che ha reintrodotto il delitto di oltraggio stabilisce una singolare causa di estinzione del reato collegata al risarcimento del danno. La causa di estinzione e' concettualmente incompatibile con i delitti che, come l'oltraggio, rientrano tra quelli contro la pubblica amministrazione. Ai commi da 40 a 44, l'art. 3 stabilisce che i sindaci possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini per segnalare alle forze di polizia anche locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Essendo affidata non alla legge ma a un successivo decreto del Ministro dell'Interno la determinazione degli "ambiti operativi" di tali disposizioni, appare urgente la definizione di detto decreto in termini di rigorosa aderenza ai limiti segnati in legge relativamente al carattere delle associazioni e al compito ad esse attribuito. Da cio' dipendera' la riduzione al minimo di allarmi e tensioni nell'applicazione della normativa in questione, anche sotto il profilo dell'aggravio che possa derivarne per gli uffici giudiziari. Anche in rapporto all'innovazione sancita nei commi 40-44 dell'art. 3, va considerato il comma 32 dello stesso articolo, secondo il quale spettera' al Ministro dell'Interno stabilire "le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa", con particolare riferimento alla nebulizzazione di un determinato principio attivo naturale, ovvero all'uso di uno spray al peperoncino. Il rischio da scongiurare e' che si favorisca la delinquenza di strada o comunque si indebolisca la prescrizione che le associazioni, di cui al comma 40, debbano essere formate da "cittadini non armati". Peraltro e' da rilevarsi che, stando ai principi affermati dalla giurisprudenza, il porto dello spray potrebbe restare sempre vietato a norma dell'art. 4 della legge 110/1975. * Al Presidente della Repubblica non spetta pronunciarsi e intervenire sull'indirizzo politico e sui contenuti essenziali di questa come di ogni legge approvata dal Parlamento: essi appartengono alla responsabilita' esclusiva del governo e della maggioranza parlamentare. Il Presidente della Repubblica non puo' invece restare indifferente dinanzi a dubbi di irragionevolezza e di insostenibilita' che un provvedimento di rilevante complessita' ed evidente delicatezza solleva per taluni aspetti, specie sul piano giuridico. Di qui le preoccupazioni e sollecitazioni contenute nella mia presente lettera, e rivolte all'attenzione di questo governo nello stesso spirito in cui mi sono rivolto - dinanzi a distorsioni nel modo di legiferare, ad esempio in materia di bilancio dello Stato - al precedente governo, e nello stesso spirito in cui auspico ne tengano conto tutte le forze politiche che si candidino a governare il paese. ===================== LEGALITA' E' UMANITA' ===================== Supplemento de "La nonviolenza e' in cammino" Numero 43 del 19 settembre 2009 Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it Per ricevere questo foglio e' sufficiente cliccare su: nonviolenza-request at peacelink.it?subject=subscribe Per non riceverlo piu': nonviolenza-request at peacelink.it?subject=unsubscribe In alternativa e' possibile andare sulla pagina web http://web.peacelink.it/mailing_admin.html quindi scegliere la lista "nonviolenza" nel menu' a tendina e cliccare su "subscribe" (ed ovviamente "unsubscribe" per la disiscrizione). L'informativa ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") relativa alla mailing list che diffonde questo notiziario e' disponibile nella rete telematica alla pagina web: http://italy.peacelink.org/peacelink/indices/index_2074.html Tutti i fascicoli de "La nonviolenza e' in cammino" dal dicembre 2004 possono essere consultati nella rete telematica alla pagina web: http://lists.peacelink.it/nonviolenza/ L'unico indirizzo di posta elettronica utilizzabile per contattare la redazione e': nbawac at tin.it
- Prev by Date: Coi piedi per terra. 229
- Next by Date: Minime. 949
- Previous by thread: Coi piedi per terra. 229
- Next by thread: Minime. 949
- Indice: