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Legalita' e' umanita'. 22
- Subject: Legalita' e' umanita'. 22
- From: "Centro di ricerca per la pace" <nbawac at tin.it>
- Date: Sat, 29 Aug 2009 13:51:03 +0200
- Importance: Normal
===================== LEGALITA' E' UMANITA' ===================== Supplemento de "La nonviolenza e' in cammino" Numero 22 del 29 agosto 2009 In questo numero: 1. Una lettera aperta al Presidente della Repubblica 2. Modello di esposto recante la notitia criminis concernente varie fattispecie di reato configurate da misure contenute nella legge 15 luglio 2009, n. 94 3. Modello di esposto recante la notitia criminis concernente il favoreggiamento dello squadrismo 4. Cosa fare 5. Lettera del 15 luglio 2009 del Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia e dell'Interno ed ai Presidenti di Camera e Senato 1. APPELLI. UNA LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Egregio Presidente della Repubblica, sono passate ormai alcune settimane da quando, il 15 luglio 2009, nel promulgare la legge n. 94 (il cosiddetto "pacchetto sicurezza") lei scriveva una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia e dell'Interno e per conoscenza ai Presidenti di Camera e Senato, lettera nella quale poneva gravi questioni sia in merito a punti specifici sia in merito al disegno generale di quel provvedimento. Quella lettera, e' purtroppo il caso di dirlo, e' restata lettera morta. Non solo il Governo, ma neppure il Parlamento ha ritenuto di doverle dare ascolto, di dare ascolto al capo dello Stato. Mi perdonera' se le dico che era prevedibile. Mi perdonera' se aggiungo che alla luce di quelle medesime considerazioni da lei dettagliatamente esposte ed altre analoghe, sarebbe stato necessario piuttosto che lei, sulla base dell'art. 74 della Costituzione, anziche' promulgare quella legge, chiedesse alle Camere con messaggio motivato una nuova deliberazione. Come le era stato accoratamente chiesto da innumerevoli cittadini, tra i quali alcune figure di immenso prestigio morale e civile. * Egregio Presidente della Repubblica, da allora ad oggi quella legge, che reca quelle scandalose misure che lei stesso ha definito con espressioni inequivocabili, e' stata pubblicata sulla "Gazzetta ufficiale" e successivamente e' entrata in vigore, dall'8 agosto 2009. E da allora e' una tragedia per milioni di esseri umani innocenti. Una tragedia. Non so se lei, investito di una carica istituzionale cosi' rilevante, abbia alcuna occasione di frequentare persone senza alcun potere negli ambiti della loro vita quotidiana; temo di no. Mi creda allora se le dico che per milioni di innocenti quelle scellerate misure razziste implicano una autentica persecuzione, una abominevole persecuzione attualmente in corso. * Egregio Presidente della Repubblica, so quali siano i limiti del suo ruolo, e cosi' come le chiesi a suo tempo di esercitare una sua precisa prerogativa, quella stabilita dall'art. 74 della Costituzione, con lo stesso atteggiamento di assoluto rispetto per la Costituzione non le chiedero' certo ora di travalicare quei limiti. Ma pur nei limiti del suo ruolo, ed anzi: nel pieno adempimento dei doveri del suo ruolo, lei puo' e deve far sentire la sua voce. Lei puo' e deve far sentire la sua voce in questo drammatico momento in cui si sta dispiegando in Italia un colpo di stato razzista; si sta dispiegando in Italia una persecuzione razzista; si sta dispiegando in Italia una flagrante eversione dall'alto che viola i fondamenti stessi dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana. Lei puo' e deve richiamare tutti alla legalita', alla civilta', all'umanita'. Lei puo' e deve esercitare il ruolo che la Costituzione le attribuisce all'art. 87, comma primo, di capo dello Stato e rappresentante dell'unita' nazionale. Lei puo' e deve mettersi alla testa del popolo italiano nella necessaria difesa della Costituzione e della Repubblica, nella necessaria difesa dell'ordinamento giuridico democratico, nella necessaria ed urgente opposizione al crimine del razzismo. Distintamente, Peppe Sini, responsabile del "Centro di ricerca per la pace" di Viterbo Viterbo, 28 agosto 2009 2. UNA SOLA UMANITA'. MODELLO DI ESPOSTO RECANTE LA NOTITIA CRIMINIS CONCERNENTE VARIE FATTISPECIE DI REATO CONFIGURATE DA MISURE CONTENUTE NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94 Alla Procura della Repubblica di ... Al Presidente del Tribunale di ... Al Presidente della Corte d'Appello di ... Al Presidente della Corte di Cassazione Al Presidente della Corte Costituzionale Al Sindaco del Comune di ... Al Presidente della Provincia di ... Al Presidente della Regione ... Al Questore di ... Al Prefetto di ... Al Presidente del Consiglio dei Ministri Al Presidente della Camera dei Deputati Al Presidente del Senato della Repubblica Al Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Al Presidente della Repubblica Italiana Al Presidente del Parlamento Europeo Al Presidente della Commissione Europea Al Presidente del Consiglio d'Europa Al Segretario generale delle Nazioni Unite Oggetto: Esposto recante la notitia criminis concernente varie fattispecie di reato configurate da misure contenute nella legge 15 luglio 2009, n. 94 Con il presente esposto si segnala alle istituzioni in indirizzo, al fine di attivare tutti i provvedimenti di competenza cui l'ordinamento in vigore fa obbligo ai pubblici ufficiali che le rappresentano, la notitia criminis concernente il fatto che nella legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", volgarmente nota come "pacchetto sicurezza", sono contenute varie misure, particolarmente all'art. 1 e passim, che configurano varie fattispecie di reato con specifico riferimento a: a) violazioni dei diritti umani e delle garanzie di essi sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana; b) violazione dei diritti dei bambini; c) persecuzione di persone non per condotte illecite, ma per mera condizione esistenziale; d) violazione dell'obbligo di soccorso ed accoglienza delle persone di cui all'art. 10 Cost.; e) violazione del principio dell'eguaglianza dinanzi alla legge. Si richiede il piu' sollecito intervento. Alle magistrature giurisdizionalmente competenti si richiede in particolare che esaminati i fatti di cui sopra procedano nelle forme previste nei confronti di tutti coloro che risulteranno colpevoli per tutti i reati che riterranno sussistere nella concreta fattispecie. L'esponente richiede altresi' di essere avvisato in caso di archiviazione da parte della Procura ex artt. 406 e 408 c. p. p. Firma della persona e/o dell'associazione esponente indirizzo luogo e data 3. UNA SOLA UMANITA'. MODELLO DI ESPOSTO RECANTE LA NOTITIA CRIMINIS CONCERNENTE IL FAVOREGGIAMENTO DELLO SQUADRISMO Alla Procura della Repubblica di ... Al Presidente del Tribunale di ... Al Presidente della Corte d'Appello di ... Al Presidente della Corte di Cassazione Al Presidente della Corte Costituzionale Al Sindaco del Comune di ... Al Presidente della Provincia di ... Al Presidente della Regione ... Al Questore di ... Al Prefetto di ... Al Presidente del Consiglio dei Ministri Al Presidente della Camera dei Deputati Al Presidente del Senato della Repubblica Al Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Al Presidente della Repubblica Italiana Al Presidente del Parlamento Europeo Al Presidente della Commissione Europea Al Presidente del Consiglio d'Europa Al Segretario generale delle Nazioni Unite Oggetto: Esposto recante la notitia criminis concernente il favoreggiamento dello squadrismo Con il presente esposto si segnala alle istituzioni in indirizzo, al fine di attivare tutti i provvedimenti di competenza cui l'ordinamento in vigore fa obbligo ai pubblici ufficiali che le rappresentano, la notitia criminis concernente il fatto che nella legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", volgarmente nota come "pacchetto sicurezza", e' contenuta una misura, quella di cui all'art. 3, commi 40-44, istitutiva delle cosiddette "ronde", che palesemente configura il favoreggiamento dello squadrismo (attivita' che integra varie fattispecie di reato), anche alla luce di pregresse inquietanti esternazioni ed iniziative di dirigenti rappresentativi del partito politico cui appartiene il Ministro dell'Interno e di altri soggetti che non hanno fatto mistero ed anzi hanno dato prova di voler far uso di tale istituto a fini di violenza privata, intimidazione e persecuzione, con palese violazione della legalita' e finanche intento di sovvertimento di caratteri e guarentigie fondamentali dell'ordinamento giuridico vigente. Si richiede il piu' sollecito intervento. Alle magistrature giurisdizionalmente competenti si richiede in particolare che esaminati i fatti di cui sopra procedano nelle forme previste nei confronti di tutti coloro che risulteranno colpevoli per tutti i reati che riterranno sussistere nella concreta fattispecie. L'esponente richiede altresi' di essere avvisato in caso di archiviazione da parte della Procura ex artt. 406 e 408 c. p. p. Firma della persona e/o dell'associazione esponente indirizzo luogo e data 4. UNA SOLA UMANITA'. COSA FARE Un esposto all'autorita' giudiziaria piu' essere presentato recandosi presso gli uffici giudiziari o presso un commissariato di polizia o una stazione dei carabinieri. Puo' essere anche inviato per posta. Deve essere firmato da una persona fisica, precisamente identificata, e deve recare un indirizzo per ogni comunicazione. * Noi proponiamo alle persone che vogliono partecipare all'iniziativa di presentare e/o inviare i due esposti che abbiamo preparato alla Procura competente per il territorio in cui il firmatario (o i firmatari - gli esposti possono essere anche sottoscritti da piu' persone) risiede, e ad altre magistrature di grado superiore (la Corte d'appello e' nel capoluogo di Regione, la Corte di Cassazione e' a Roma; sempre a Roma sono le altre istituzioni statali centrali). Proponiamo anche di inviare l'esposto al sindaco del Comune in cui si risiede (idem per il presidente della Provincia, idem per il presidente della Regione; ed analogamente per questore e prefetto che hanno sede nel capoluogo di provincia). Ovviamente i modelli di esposto da noi preparati possono essere resi piu' dettagliati se lo si ritiene opportuno. Ed altrettanto ovviamente gli esposti possono essere inviati anche ad ulteriori istituzioni. * Indirizzi cui inviare gli esposti: Naturalmente gli indirizzi delle istituzioni territoriali variano da Comune a Comune, da Provincia a Provincia e da Regione a Regione. Comunque solitamente: - l'indirizzo e-mail delle Procure e' composto secondo il seguente criterio: procura.citta'sede at giustizia.it, quindi ad esempio l'indirizzo e-mail della Procura della Repubblica ad Agrigento e' procura.agrigento at giustizia.it (analogamente per le altre province). - L'indirizzo e-mail dei Tribunali e' composto secondo il seguente criterio: tribunale.citta'sede at giustizia.it, quindi ad esempio l'indirizzo e-mail del Tribunale ad Agrigento e' tribunale.agrigento at giustizia.it (analogamente per le altre province). - L'indirizzo e-mail delle Prefetture e' composto secondo il seguente criterio: prefettura.citta'sede at interno.it, quindi ad esempio l'indirizzo e-mail della Prefettura di Agrigento e' prefettura.agrigento at interno.it (analogamente per le altre province). - Sempre per le prefetture e' opportuno inviare gli esposti per e-mail anche all'indirizzo dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico (in sigla: urp), composto secondo il seguente criterio: urp.pref_citta'sede at interno.it, quindi ad esempio l'indirizzo e-mail dell'Urp della Prefettura di Agrigento e' urp.pref_agrigento at interno.it (analogamente per le altre province). - L'indirizzo e-mail delle Questure e' composto secondo il seguente criterio: uffgab.siglaautomobilisticacitta'sede at poliziadistato.it, quindi ad esempio l'indirizzo e-mail della Questura di Agrigento e' uffgab.ag at poliziadistato.it (analogamente per le altre province). - Sempre per le questure e' opportuno inviare gli esposti per e-mail anche all'indirizzo dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico (in sigla: urp), composto secondo il seguente criterio: urp.siglaautomobilisticacitta'sede at poliziadistato.it, quindi ad esempio l'indirizzo e-mail dell'Urp della Prefettura di Agrigento e' urp.ag at poliziadistato.it (analogamente per le altre province). - E ancora per le questure e' opportuno inviare gli esposti per e-mail anche all'indirizzo dell'Ufficio per gli immigrati, composto secondo il seguente criterio: immigrazione.siglaautomobilisticacitta'sede at poliziadistato.it, quindi ad esempio l'indirizzo e-mail dell'Ufficio per gli immigrati della Prefettura di Agrigento e' immigrazione.ag at poliziadistato.it (analogamente per le altre province). Quanto alle istituzioni nazionali: - Presidente della Corte di Cassazione: Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, 00193 Roma; e-mail: cassazione at giustizia.it; sito: www.cortedicassazione.it - Presidente della Corte Costituzionale: Piazza del Quirinale 41, 00187 Roma; tel. 0646981; fax: 064698916; e-mail: ccost at cortecostituzionale.it; sito: www.cortecostituzionale.it - Presidente del Consiglio dei Ministri: Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, 00187 Roma; tel. 0667791; sito: www.governo.it - Presidente della Camera dei Deputati: Palazzo Montecitorio, Piazza Montecitorio, 00186 Roma; tel. 0667601; e-mail: fini_g at camera.it; sito: www.camera.it - Presidente del Senato della Repubblica: Piazza Madama, 00186 Roma; tel. 0667061; e-mail: schifani_r at posta.senato.it; sito: www.senato.it - Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura: Piazza dell'Indipendenza 6, 00185 Roma; tel. 06444911; e-mail: segvpres at cosmag.it; sito: www.csm.it - Presidente della Repubblica Italiana: piazza del Quirinale, 00187 Roma; fax: 0646993125; e-mail: presidenza.repubblica at quirinale.it; sito: www.quirinale.it Quanto alle istituzioni sovranazionali: - Presidente del Parlamento Europeo: rue Wiertz 60 - Wiertzstraat 60, B-1047 Bruxelles - B-1047 Brussel (Belgium); tel. +32(0)22842005 - +32(0)22307555; sito: www.europarl.europa.eu Al Presidente della Commissione Europea: 1049 Brussels (Belgium); sito: http://ec.europa.eu/index_it.htm - Presidente del Consiglio d'Europa: Avenue de l'Europe, 67075 Strasbourg (France); tel. +33(0)388412000; e-mail: cm at coe.int; sito: www.coe.int/DefaultIT.asp - Segretario generale delle Nazioni Unite: United Nations Headquarters, Between 42nd and 48th streets, First Avenue and the East River, New York (Usa); sito: www.un.org * Gli invii per fax o per posta elettronica o attraverso gli spazi ad hoc nei siti istituzionali possono non essere ritenuti dai destinatari equipollenti all'invio postale dell'esposto: si suggerisce quindi, almeno per quanto riguarda le Procure, di inviare comunque anche copia cartacea degli esposti per posta ordinaria (preferenzialmente per raccomandata). Ma poiche' ormai crediamo di aver gia' raggiunto con almeno un invio gran parte delle Procure, chi non avesse tempo ed agio di procedere agli invii cartacei per posta ordinaria puo' limitarsi all'invio per e-mail, che costituira' comunque un sostegno visibile e rilevante all'iniziativa. * Ovviamente e' opportuno che gli esposti siano inviati anche a mezzi d'informazione, movimenti democratici, persone interessate: una delle funzioni dell'iniziativa e' anche quella di ampliare la mobilitazione contro il colpo di stato razzista informandone l'opinione pubblica e coinvolgendo piu' persone, piu' associazioni e piu' istituzioni che sia possibile nell'impegno in difesa della legalita', della Costituzione della Repubblica Italiana, dei diritti umani di tutti gli esseri umani. * Infine preghiamo tutte le persone che presenteranno esposti di comunicarcelo per e-mail all'indirizzo: nbawac at tin.it Grazie a tutte e tutti, e buon lavoro. 5. DOCUMENTAZIONE. LETTERA DEL 15 LUGLIO 2009 DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AI MINISTRI DELLA GIUSTIZIA E DELL'INTERNO ED AI PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO Roma, 15 luglio 2009 Ho oggi promulgato la legge recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza" approvata il 2 luglio scorso. Ho ritenuto di non poter sospendere in modo particolare la entrata in vigore di norme - ampiamente condivise in sede parlamentare - che rafforzano il contrasto alle varie forme di criminalita' organizzata sia intervenendo sul trattamento penitenziario da riservare ai detenuti piu' pericolosi (art. 2 commi 25 e 26) sia introducendo piu' efficaci controlli e sanzioni per le condotte di infiltrazione mafiosa nelle istituzioni e nella economia legale (art. 2 commi 2, 20, 22, 29-30). * Non posso tuttavia fare a meno di porre alla vostra attenzione perplessita' e preoccupazioni che, per diverse ragioni, la lettura del testo ha in me suscitato. Il provvedimento trae origine dal disegno di legge presentato dal Governo in Senato il 3 giugno 2008, dopo che, per l'assenza dei presupposti di straordinaria necessita' e urgenza oltre che per la natura dei temi trattati, si era convenuto che alcune sue significative disposizioni non potevano essere inserite nel decreto legge - sempre in tema di sicurezza - emanato qualche giorno prima (decreto legge 23 maggio 2008, n. 92). Gli originari 20 articoli del disegno di legge divennero pero' ben 66 nel testo licenziato dall'Assemblea del Senato il 5 febbraio 2009 venendo poi accorpati in 3 attraverso la presentazione di "maxi-emendamenti" sui quali il Governo appose la questione di fiducia alla Camera: fiducia ottenuta il 14 maggio 2009 e poi nuovamente apposta al Senato sul medesimo testo per la definitiva approvazione del 2 luglio. I tre articoli della legge si compongono ora, rispettivamente, di 32, 30 e 66 commi. Con essi si apportano modifiche o integrazioni a 43 disposizioni del codice penale, a 38 disposizioni del testo unico sulla immigrazione, a 16 disposizioni dell'ordinamento penitenziario e ad oltre circa 100 disposizioni inserite nel codice di procedura penale, nel codice civile e in 30 testi normativi complementari o speciali. A spiegare il ricorso a una sola legge per modificare o introdurre disposizioni inserite in molti disparati corpi legislativi, tra i quali anche codici fondamentali, e' stata la convinzione che esse attenessero tutte al tema della "sicurezza pubblica" nella sua accezione piu' ampia, funzionale all'intento di migliorare la qualita' della vita dei cittadini rimuovendo situazioni di degrado, disagio e illegalita' avvertite da tempo. * Dal carattere cosi' generale e onnicomprensivo della nozione di sicurezza posta a base della legge, discendono la disomogeneita' e la estemporaneita' di numerose sue previsioni che privano il provvedimento di quelle caratteristiche di sistematicita' e organicita' che avrebbero invece dovuto caratterizzarlo. In altre occasioni, ho rilevato pubblicamente (rivolgendomi alle "alte cariche dello Stato", a partire dal dicembre 2006), come provvedimenti eterogenei nei contenuti e frutto di un clima di concitazione e di vera e propria congestione sfuggano alla comprensione della opinione pubblica e rendano sempre piu' difficile il rapporto tra il cittadino e la legge. Ritengo doveroso ribadire oggi che e' indispensabile porre termine a simili "prassi", specie quando si legifera su temi che - come accade per diverse norme di questo provvedimento - riguardano diritti costituzionalmente garantiti e coinvolgono aspetti qualificanti della convivenza civile e della coesione sociale. E' in giuoco la qualita' e sostenibilita' del nostro modo di legiferare. D'altronde e' stato un organismo svincolato da ogni posizione di parte - il Comitato per la legislazione della Camera - a segnalare concordemente, nell'esaminare il disegno di legge in questione, nella seduta del 29 aprile 2009, che alcune disposizioni non rispondevano alle esigenze di "semplificazione della legislazione"; altre non erano conformi alle esigenze di "coerente utilizzo delle fonti"; altre adottavano "espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione" o si sovrapponevano ad altre gia' vigenti; altre, ancora, erano carenti sotto il profilo "della chiarezza e della proprieta' della formulazione" (il richiamo e' da intendersi ora all'art. 1 comma 28, all'art.3 commi 56 e 58, all'art. 2 comma 25 lett. f) n. 3 e, infine, all'art. 3 commi 3, 6 e 14). Ma tali stringenti osservazioni sono cadute nel vuoto. In proposito, mi limito ad aggiungere che solo in casi eccezionali puo' tornarsi a legiferare sull'identico tema dopo brevissimo tempo ampliando l'area di applicabilita' di istituti processuali, modificando fattispecie criminose o collocando altrove le stesse previsioni (come invece accade tra l'altro, per le disposizioni dell'art. 1 commi 2-5, 14, 26 e per quelle dell'art. 2 commi 21-22 e 27); cosi' come appare contraria ai principi cardine di una corretta tecnica legislativa la circostanza che la modifica della stessa norma e dello stesso comma (art. 16 comma 1 del d.lgs. 286/1998) venga effettuata (come qui accade) in due diverse parti dello stesso provvedimento (art. 1 comma 16 lett. b) e art. 1 comma 22 lett. o). La formulazione, la struttura e i contenuti delle norme debbono poter essere "riconosciuti" (Corte costituzionale n. 364 del 1988) sia da chi ne e' il destinatario sia da chi deve darvi applicazione. Il nostro ordinamento giuridico risulta seriamente incrinato da norme oscuramente formulate, contraddittorie, di dubbia interpretazione o non rispondenti ai criteri di stabilita' e certezza della legislazione: anche per le difficolta' e le controversie che ne nascono in sede di applicazione. * Sulla base di quanto esposto, aggiungo di aver ravvisato nella legge anche altre previsioni che mi sono apparse - sempre a titolo esemplificativo - di rilevante criticita' e sulle quali auspico una rinnovata riflessione, che consenta di approfondire la loro coerenza con i principi dell'ordinamento e di superare futuri o gia' evidenziati equivoci interpretativi e problemi applicativi. Mi riferisco alle disposizioni che hanno introdotto il reato di immigrazione clandestina (art. 1 commi 16 e 17). Esso punisce non il solo ingresso, ma anche il trattenimento nel territorio dello Stato. La norma e' percio' applicabile a tutti i cittadini extracomunitari illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento della entrata in vigore della legge. Il dettato normativo non consente interpretazioni diverse: allo stato, esso apre la strada a effetti difficilmente prevedibili. In particolare, suscita in me forti perplessita' la circostanza che la nuova ipotesi di trattenimento indebito non preveda la esimente della permanenza determinata da "giustificato motivo". La Corte costituzionale (sentenze n. 5/2004 e n. 22/2007) ha sottolineato il rilievo che la esimente puo' avere ai fini della "tenuta costituzionale" di disposizioni del genere di quella ora introdotta. L'attribuzione della contravvenzione di immigrazione clandestina alla cognizione del giudice di pace non mi pare poi in linea con la natura conciliativa di questi e disegna nel contempo, per il reato in questione, un "sottosistema" sanzionatorio non coerente con i principi generali dell'ordinamento e meno garantista di quello previsto per delitti di trattenimento abusivo sottoposti alla cognizione del tribunale. Per il nuovo reato la pena inflitta non puo' essere condizionalmente sospesa o "patteggiata", mentre la eventuale condanna non puo' essere appellata. Le modifiche apportate dall'art. 1 comma 22 lett. m) in materia di espulsione del cittadino extracomunitario irregolare, determinano - a ragione di un difettoso coordinamento normativo - il contraddittorio e paradossale effetto di non rendere piu' punibile (o al piu' punibile solo con un'ammenda) la condotta del cittadino extracomunitario che fa rientro in Italia pur dopo essere stato materialmente espulso. La condotta era precedentemente punita con la reclusione da uno a cinque anni. L'art. 1 comma 11 introduce una fattispecie di tipo concessorio per l'acquisto della cittadinanza da parte di chi e' straniero e contrae matrimonio con chi e' italiano. La norma non individua pero' i criteri in base ai quali la concessione e' data o negata e affida qualsiasi determinazione alla piu' ampia discrezionalita' degli organi competenti. Tra le modifiche apportate al codice penale, si osserva in particolare che l'art. 3 comma 27 vieta di effettuare il giudizio di equivalenza o prevalenza tra alcune circostanze aggravanti del reato di rapina ed eventuali circostanze attenuanti. Le aggravanti del reato di rapina sono le stesse previste per quello di estorsione che, rispetto al primo, e' punito piu' gravemente. La norma che impedisce il bilanciamento delle aggravanti non e' pero' richiamata per la estorsione, con la irragionevole conseguenza che, per il delitto piu' grave, e' consentito "neutralizzare" l'aumento sanzionatorio derivante dalla presenza delle circostanze. In via generale, comunque, i ripetuti e recenti interventi legislativi che hanno derogato al principio della bilanciabilita' tra aggravanti a effetto speciale e attenuanti (art. 69 c.p.), sembrano ormai imporre una disciplina che regoli in modo uniforme l'intero sistema, razionalizzandolo e semplificandolo. L'art. 1 comma 8, che ha reintrodotto il delitto di oltraggio stabilisce una singolare causa di estinzione del reato collegata al risarcimento del danno. La causa di estinzione e' concettualmente incompatibile con i delitti che, come l'oltraggio, rientrano tra quelli contro la pubblica amministrazione. Ai commi da 40 a 44, l'art. 3 stabilisce che i sindaci possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini per segnalare alle forze di polizia anche locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Essendo affidata non alla legge ma a un successivo decreto del Ministro dell'Interno la determinazione degli "ambiti operativi" di tali disposizioni, appare urgente la definizione di detto decreto in termini di rigorosa aderenza ai limiti segnati in legge relativamente al carattere delle associazioni e al compito ad esse attribuito. Da cio' dipendera' la riduzione al minimo di allarmi e tensioni nell'applicazione della normativa in questione, anche sotto il profilo dell'aggravio che possa derivarne per gli uffici giudiziari. Anche in rapporto all'innovazione sancita nei commi 40-44 dell'art. 3, va considerato il comma 32 dello stesso articolo, secondo il quale spettera' al Ministro dell'Interno stabilire "le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa", con particolare riferimento alla nebulizzazione di un determinato principio attivo naturale, ovvero all'uso di uno spray al peperoncino. Il rischio da scongiurare e' che si favorisca la delinquenza di strada o comunque si indebolisca la prescrizione che le associazioni, di cui al comma 40, debbano essere formate da "cittadini non armati". Peraltro e' da rilevarsi che, stando ai principi affermati dalla giurisprudenza, il porto dello spray potrebbe restare sempre vietato a norma dell'art. 4 della legge 110/1975. * Al Presidente della Repubblica non spetta pronunciarsi e intervenire sull'indirizzo politico e sui contenuti essenziali di questa come di ogni legge approvata dal Parlamento: essi appartengono alla responsabilita' esclusiva del governo e della maggioranza parlamentare. Il Presidente della Repubblica non puo' invece restare indifferente dinanzi a dubbi di irragionevolezza e di insostenibilita' che un provvedimento di rilevante complessita' ed evidente delicatezza solleva per taluni aspetti, specie sul piano giuridico. Di qui le preoccupazioni e sollecitazioni contenute nella mia presente lettera, e rivolte all'attenzione di questo governo nello stesso spirito in cui mi sono rivolto - dinanzi a distorsioni nel modo di legiferare, ad esempio in materia di bilancio dello Stato - al precedente governo, e nello stesso spirito in cui auspico ne tengano conto tutte le forze politiche che si candidino a governare il paese. ===================== LEGALITA' E' UMANITA' ===================== Supplemento de "La nonviolenza e' in cammino" Numero 22 del 29 agosto 2009 Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it Per ricevere questo foglio e' sufficiente cliccare su: nonviolenza-request at peacelink.it?subject=subscribe Per non riceverlo piu': nonviolenza-request at peacelink.it?subject=unsubscribe In alternativa e' possibile andare sulla pagina web http://web.peacelink.it/mailing_admin.html quindi scegliere la lista "nonviolenza" nel menu' a tendina e cliccare su "subscribe" (ed ovviamente "unsubscribe" per la disiscrizione). 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