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Rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri sottoposti a tutela o affidati




Spett.li

Membri della Commissione bicamerale per l’Infanzia

Membri della Commissione Affari Costituzionali del Senato

Presidenti dei Gruppi Parlamentari del Senato

Membri della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati

Presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati

Sen. Tana De Zulueta

Sen. Maurizio Eufemi

Sen. Nuccio Jovene

Sen. Luigi Malabarba

Sen. Francesco Martone

Sen. Renzo Michelini

Sen. Luigi Viviani

On. Titti De Simone

On. Marcella Lucidi

On. Giovanni Russo Spena

On. Alba Sasso

On. Livia Turco









Roma, 1 Marzo 2004







Oggetto: Rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri sottoposti 
a tutela o affidati, al compimento della maggiore età, in seguito alla 
sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2003



Le organizzazioni scriventi intendono sollevare l’attenzione sulla 
problematica relativa al rilascio del permesso di soggiorno, al compimento 
del diciottesimo anno d’età, ai cittadini extracomunitari sottoposti da 
minorenni a tutela, ai sensi dell’art. 343 e seguenti del Codice Civile, 
ovvero affidati ai sensi della legge n. 184/83.



A questo proposito, abbiamo ricevuto da diverse associazioni che lavorano 
nel campo dell’accoglienza e della tutela dei diritti dei minori stranieri, 
l’indicazione che numerose Questure ad oggi non rilasciano il permesso di 
soggiorno a questi minori al compimento del diciottesimo anno di età.



La questione è stata recentemente oggetto di una sentenza della Corte 
Costituzionale (sentenza n. 198 del 5 giugno 2003). La Corte Costituzionale 
è stata investita dal T.A.R. Emilia Romagna della questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 32 T.U. d.lgs. 286/98, nella parte in cui non 
prevede che al compimento della maggiore età possa essere rilasciato un 
permesso di soggiorno nei confronti dei minori stranieri sottoposti a 
tutela, ai sensi dell’art. 343 e seguenti del Codice Civile.



Il comma 1 dell’art. 32 del d.lgs. 286/98 prevede che "Al compimento della 
maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le 
disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque 
affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può 
essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso 
al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di 
cura."

.

L’interpretazione data a questa norma dalle Questure prevedeva il rilascio 
del permesso di soggiorno al compimento del diciottesimo anno solo per quei 
minori in possesso di un provvedimento di affidamento ex art. 4 legge 184/83.



La Corte, pur dichiarando non fondata la questione di legittimità 
costituzionale, conclude che "la disposizione del comma 1 dell' art. 32 del 
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va riferita anche ai minori stranieri 
sottoposti a tutela, ai sensi del Titolo X del Libro primo del Codice civile".

Secondo la Corte Costituzionale, infatti, "una interpretazione meramente 
letterale dell’art 32, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 
condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che 
caratterizzano la nostra Costituzione ed in particolare con quanto previsto 
dall’art. 30, secondo comma, e dall’art. 31, secondo comma, e 
determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza".

Nel porre sullo stesso piano i provvedimenti di affidamento ex legge 184/83 
e di tutela di cui all’art. 343 e seguenti del Codice Civile, la Corte 
Costituzionale ha dunque dichiarato che la disparità di trattamento sarebbe 
illegittima qualora l’art. 32, c. 1 fosse interpretato restrittivamente.



La decisione in merito sembrava aver chiarito definitivamente la questione, 
ma una successiva circolare del Ministero dell’Interno ha sollevato 
nuovamente dei dubbi interpretativi.

La recente circolare del Ministero dell’Interno avente ad oggetto la 
conversione dei permessi di soggiorno per minore età afferma che a seguito 
della sentenza della Corte Costituzionale sopracitata è stata parificata la 
condizione dei minori affidati e di quelli sottoposti a tutela ai fini 
della convertibilità del permesso di soggiorno al compimento della maggiore 
età.

Il Ministero, dopo aver specificato che la sentenza fa riferimento alla 
legislazione in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 
Bossi-Fini, esprime poi l’avviso che i permessi di soggiorno per minore età 
rilasciati ai minori divenuti maggiorenni antecedentemente all'entrata in 
vigore della legge n.189/2002 debbano essere convertiti.

Molte Questure hanno interpretato tale circolare nel senso che i permessi 
di soggiorno per minore età rilasciati a minori che abbiano compiuto il 
diciottesimo anno successivamente all’entrata in vigore della nuova legge 
non debbano più essere convertiti in permessi di soggiorno per studio o 
lavoro, e con tale motivazione hanno rigettato le istanze di rilascio del 
permesso di soggiorno presentate da minori che si trovavano in tali 
condizioni.



Risulta, inoltre, che diverse Questure richiedano, per il rilascio del 
permesso di soggiorno ai minori affidati o sottoposti a tutela, al 
compimento dei 18 anni, anche il soddisfacimento dei requisiti previsti dai 
c. 1-bis e 1-ter dell’art. 32 d.lgs. 286/98, introdotti dalla legge 
189/2002 (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un 
progetto di integrazione da almeno due anni ecc.), interpretandoli dunque 
come concorrenti anziché alternativi ai requisiti previsti dal comma 1 
dello stesso articolo: sono state infatti rigettate istanze presentate da 
minori che soddisfacevano i requisiti stabiliti dal comma 1, in quanto 
affidati ai sensi della legge 184/83 o sottoposti a tutela, con la 
motivazione dell’insussistenza dei requisiti previsti dai c. 1-bis e 1-ter .



Ora, tali interpretazioni restrittive (limitazione ai minori divenuti 
maggiorenni prima dell’entrata in vigore della legge 189/2002 e concorrenza 
dei requisiti previsti dal c. 1 e dai c. 1-bis e 1-ter) non trovano alcun 
fondamento nella legge, e sono chiaramente escluse dalla sentenza della 
Corte Costituzionale.

La legge n. 189/2002, infatti, ha effettivamente modificato l’art. 32 del 
d.lgs. 286/98, ma tale nuova previsione normativa non ha modificato il 
primo comma dell’art. 32, lo ha bensì integrato.

A conferma di ciò la stessa sentenza della Corte Costituzionale fa 
riferimento all’art. 25 della legge n. 189/02, argomentando che esso 
integra l’art. 32 del d.lgs. 286/98: "[...] l'art. 25 della legge 30 luglio 
2002, n. 189, successiva all'ordinanza di rimessione, ha integrato l'art. 
32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che il permesso di 
soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche "ai 
minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo 
non inferiore a due anni in un progetto di integrazione [...]"" e conclude 
che "sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il 
rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena 
descritta e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela."

La Corte ha dunque chiarito che i requisiti previsti dai c. 1-bis e 1-ter 
dell’art. 32 (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un 
progetto di integrazione da almeno due anni ecc.) sono da interpretarsi 
come alternativi e non concorrenti rispetto ai requisiti previsti dal comma 1.

Infine, si ricorda che anche la nota del Comitato per i minori stranieri 
del 14 ottobre 2002 "Art. 25 L. 30 luglio 2002 n. 189 - Modifica alla 
normativa in materia di immigrazione e di asilo" interpreta la nuova 
normativa come parte integrativa e non modificativa della norma precedente 
prevista dal d.lgs. 286/98.



Per questi motivi oggi i provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio 
di permessi di soggiorno alla maggiore età sono oggetto di numerosi ricorsi 
avanti ai tribunali amministrativi italiani.

I primi processi che si sono conclusi hanno annullato i predetti 
provvedimenti di rigetto. Fra questi, il TAR Emilia-Romagna - sede di 
Bologna, con la sentenza n. 2334 del 23 ottobre 2003, conferma 
l’interpretazione data, qualificando le nuove previsioni dei commi 1-bis e 
1-ter dell’art. 32 come requisito alternativo e non concorrente, ai fini 
del rilascio del permesso di soggiorno, ritenendo quindi il primo comma 
dell’art. 32 d.lgs. 286/98 applicabile anche ai minori sottoposti a tutela 
che compiano gli anni successivamente all’entrata in vigore della legge 
189/02 e che non soddisfino i requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter: 
"In definitiva, alla luce della sentenza n. 198/2003 della Corte 
Costituzionale, al compimento della maggiore età il permesso di soggiorno 
per studio o lavoro può essere rilasciato ai minori stranieri, divenuti 
maggiorenni, che versino in una o l’altra delle seguenti situazioni: 1) nei 
cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui all'!
  articolo
  31, commi 1 e 2 o siano stati comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 
della legge 4 maggio 1983, n. 184 (cfr. art. 32, comma 1); 2) che siano 
stati sottoposti a tutela ai sensi del Titolo X del Libro I del Cod. Civ. 
(sentenza interpretativa n. 198/2003 della Corte Costituzionale); 3) 
qualora, se non accompagnati, si trovino sul territorio nazionale da non 
meno di tre anni e siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due 
anni in un progetto di integrazione sociale [...]".





Va notato, infine, che la sentenza della Corte Costituzionale non si limita 
ad equiparare i minori sottoposti a tutela ai minori affidati, ai fini 
della convertibilità del permesso di soggiorno al compimento della maggiore 
età, ma afferma anche che la disposizione dell’art. 32, c. 1 d.lgs. 286/98 
"viene pacificamente interpretata [...] come relativa ad ogni tipo di 
affidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e cioè sia 
all'affidamento "amministrativo" di cui al primo comma dell'art. 4, che 
all'affidamento "giudiziario" di cui al secondo comma dello stesso articolo 
4, sia anche all'affidamento di fatto, di cui all'art. 9 della medesima 
legge."

La Corte Costituzionale chiarisce dunque che l’art. 32, c. 1 va 
interpretato con riferimento non solo ai minori affidati con provvedimento 
del Tribunale per i minorenni (affidamento "giudiziale"), ma anche ai 
minori affidati con provvedimento disposto dai servizi sociali e reso 
esecutivo dal Giudice Tutelare (affidamento "amministrativo"), nonché ai 
minori legittimamente affidati dai genitori a parenti entro il quarto 
grado, posto che ai sensi dell’art. 9, c. 4 della legge n. 184/83 
l’affidamento a parenti entro il quarto grado non richiede alcun 
provvedimento dell’autorità giudiziaria (affidamento "di fatto").





In conclusione, affinché la legge venga applicata nel senso dichiarato 
legittimo dalla Corte Costituzionale e si ponga fine ai numerosi 
contenziosi in atto e in predicato, Vi chiediamo di intervenire presso il 
Ministero dell’Interno, affinché dia al più presto ai propri uffici 
disposizioni che chiariscano che:



1) la previsione del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della 
maggiore età, ai sensi dell’art. 32, c. 1 d.lgs. 286/98, si applica non 
solo ai minori affidati con provvedimento disposto dal Tribunale per i 
minorenni, ai sensi dell’art. 4, c. 2 legge 184/83, ma anche:


    ai minori affidati con provvedimento disposto dai servizi sociali e 
reso esecutivo dal Giudice Tutelare, ai sensi dell’art. 4, c. 1 legge 184/83;




    ai minori sottoposti a tutela, ai sensi dell’art. 343 e seguenti del 
Codice Civile, senza distinzioni tra coloro che hanno compiuto la maggiore 
età prima dell’entrata in vigore della legge 189/2002 e coloro che hanno 
compiuto il diciottesimo anno successivamente;




    ai minori affidati "di fatto" a parenti entro il quarto grado, ai sensi 
dell’art. 9, c. 4 della legge 184/83.





2) i requisiti previsti dal c. 1 dell’art. 32, d.lgs. 286/98 (affidamento o 
tutela) e i requisiti previsti dai c. 1-bis e 1-ter dello stesso articolo 
(ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di 
integrazione da almeno due anni ecc.) sono da interpretarsi come 
alternativi e non concorrenti.





Alleghiamo, per completezza, il testo della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 198/2003 cui si è fatto riferimento.





In attesa di una Vostra cortese risposta, cogliamo l’occasione per porgere 
distinti saluti.



Save the Children Italia

UNICEF Italia

Caritas Italiana

Comunità di Sant'Egidio

Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana

SCS/Cnos (Servizi Civili e Sociali del Centro Nazionale Opere Salesiane) ­ 
Federazione Nazionale

ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà)

Gruppo Abele

ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione)

ARCI

VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo)

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia / Servizio Rifugiati e Migranti

Coordinamento Romano Minori Stranieri

Casa dei diritti sociali

Coordinamento cittadino a favore dei minori stranieri di Milano

Comunità Nuova (Milano)

CNCA Regione Lombardia

Arciragazzi Comitato Lombardo

Asociacion Intercultural MI RANCHITO (Milano)

Ufficio Pastorale Migranti della Diocesi di Torino

Ags per il Territorio - Associazione giovanile salesiana per il Territorio 
(Torino)

Cooperativa Sanabil (Torino)

Cooperativa CAT (Firenze)
Associazione interculturale delle donne Nosotras (Firenze)
Associazione Iride (Firenze)

Cooperativa Il Progetto (Pontedera)

Associazione Liberimigranti

Associazione "On The Road" (Teramo)

Cestim (Verona)

"Coordinamento per la Difesa dei Diritti dei Migranti" di Lecco

Les Cultures onlus (Lecco)













Per comunicazioni si prega di contattare:

Elena Rozzi

Save the Children Italia
v. Gaeta 19 - 00185 Roma
tel. 06.4740214 - fax 06.47883231
e-mail: elena@savethechildren.it









		
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