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L'informazione italiana denunciata alle istituzioni europee



Fonte: 
http://www.legge-e-giustizia.it/2003%20DOCUMENTI/Unione%20Europea%20Articolo%2021.htm

CHIESTO ALL'UNIONE EUROPEA L'AVVIO DI UNA PROCEDURA DI INFRAZIONE NEI 
CONFRONTI DEL GOVERNO ITALIANO PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO FONDAMENTALE DEI 
CITTADINI ALLA LIBERTA' E AL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE - In base 
all'art. 7 del Trattato di Maastricht.

Pubblichiamo nella il testo integrale della denuncia con le norme e gli 
atti cui essa fa riferimento.

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On. Costas SIMITIS
Presidente del Consiglio
dell'Unione Europea
BRUXELLES

Prof. Romano PRODI
Presidente della Commissione Europea
BRUXELLES

On. Pat COX
Presidente del Parlamento Europeo
STRASBURGO

OGGETTO: richiesta di applicazione dell'art. 7 del Trattato di Maastricht 
per la salvaguardia della liberta' d'informazione nella Repubblica Italiana

Signori,
il diritto fondamentale alla liberta' e al pluralismo dell'informazione, 
garantito dai Trattati europei, e' oggetto di gravi attentati nel nostro Paese.

Il Parlamento europeo, nella risoluzione approvata il 15 gennaio 2003, ha 
rilevato che la situazione determinatasi in Italia, per il controllo 
esercitato dalla stessa persona su gran parte dei media e del mercato della 
pubblicita', potrebbe costituire una grave violazione dei diritti 
fondamentali tutelati dall'art. 7 del Trattato dell'Unione.

La relazione Swiebel, in base alla quale il Parlamento europeo si e' 
pronunciato, si ferma al 2001 e non prende percio' in considerazione il 
costante peggioramento verificatosi nel 2002 e all'inizio dell'anno in 
corso, in particolare nella gestione della emittente radio televisiva 
pubblica, con vicende quali:

1) l'allontanamento dagli schermi televisivi dei popolari giornalisti Enzo 
Biagi e Michele Santoro, perche' sgraditi al Presidente del Consiglio 
Berlusconi;

2) la discriminazione attuata in danno dei dirigenti dell'emittente 
pubblica ritenuti contrari agli orientamenti governativi;

3) la repressione, anche mediante provvedimenti disciplinari, della critica 
e della satira nei confronti di esponenti del Governo;

4) l'addomesticamento dell'informazione giornalistica in funzione degli 
interessi delle forze di Governo;

5) il depauperamento dei palinsesti RAI a vantaggio del gruppo Mediaset, 
controllato dal Presidente del Consiglio.

La gravita' della situazione determinatasi in Italia per la liberta' di 
informazione risulta anche da atti formali quali:

· la dichiarazione resa dal Presidente della Repubblica il 19 aprile 2002, 
ossia il giorno successivo alla richiesta pubblicamente avanzata dall'on. 
Berlusconi a Sofia di rimozione dei giornalisti Santoro e Biagi dai 
palinsesti televisivi della RAI; il Presidente ha detto: "La qualita' delle 
trasmissioni garantita dall'alta professionalita' dei protagonisti 
dell'informazione deve essere assicurata dall'autonomia editoriale che, al 
pari del pluralismo del sistema radiotelevisivo, e' elemento fondamentale 
per la vita di una moderna democrazia";

· la dichiarazione resa dal Presidente della Commissione Parlamentare dei 
Servizi Radiotelevisivi On. Claudio Petruccioli, nella seduta del 23 aprile 
2002, con riferimento al predetto intervento del Presidente del Consiglio: 
"Il Governo e i suoi componenti a cominciare dal Presidente del Consiglio, 
non possono e non devono avanzare richieste - meno ancora ingiunzioni - 
concernenti l'attivita' del servizio pubblico. C'e' un solo caso (di 
richiesta naturalmente e non di ingiunzione) previsto dall'art. 22 della 
legge n. 103 del 1995 che, come sapete, riguarda la richiesta di 
trasmissione in diretta per trasmettere messaggi; in questo caso, come 
prevede la legge nell'articolo che ho citato, la richiesta deve essere 
trasmessa contemporaneamente anche a questa Commissione. Specificatamente 
l'impossibilita' di avanzare richieste e ingiunzioni da parte di componenti 
del Governo e del Presidente del Consiglio in particolare, vale per la 
produzione giornalistica e per il lavoro dei giornalisti. L'essere la Rai 
concessionaria del servizio pubblico rende ancora piu' cogente il rispetto 
dovuto in generale alla liberta' di informazione e alla liberta' della 
professione giornalistica come, su un altro versante, rende se possibile 
piu' cogente il rispetto dei principi deontologici di indipendenza, 
obiettivita' e responsabilita' da parte dei giornalisti. La segnalazione di 
due giornalisti e di un autore fatta con intenti di rivalsa dal Presidente 
del Consiglio va deplorata e respinta per gli elementari principi di 
liberta' e in omaggio alle leggi vigenti in Italia";

· la lettera di dimissioni del Consigliere di Amministrazione della RAI 
Carmine Donzelli in data 20 novembre 2002: "La crisi si manifesta in alcuni 
punti di evidenza materiale e simbolica che assumono particolare 
drammaticita'. Essi riguardano in primo luogo le garanzie del pluralismo e 
la liberta' di informazione e di opinione. E' ormai tristemente nota la 
vicenda delle trasmissioni di Enzo Biagi e Michele Santoro, da mesi 
incomprensibilmente espunte dai palinsesti ... E' ormai mia convinzione che 
questi due professionisti dell'informazione televisiva siano sottoposti 
dalla RAI ad una ingiustificata discriminazione politica, che trae la sua 
origine dal veto a suo tempo espresso, in modo gravemente improprio ed 
irrituale, dal Presidente del Consiglio";

· la lettera di dimissioni del Consigliere di Amministrazione della RAI 
Luigi Zanda in data 20 novembre 2002: "La situazione dell'azienda e' 
particolarmente critica. La qualita' dei programmi e' molto discutibile, il 
rispetto del pluralismo e' stato mortificato, a cominciare dall'indicazione 
che il numero dei dirigenti che fanno riferimento all'opposizione (!) 
sarebbe passato dal 7 al 14%, l'ingiustificata emarginazione di 
professionisti di valore e la loro fallimentare sostituzione sono sotto gli 
occhi di tutti, l'omologazione dei programmi con quelli della concorrenza 
e' sempre piu' vistosa".

La situazione si e' aggravata all'inizio dell'anno in corso.

Il dirigente della RAI Andrea Salerno e' stato punito con il provvedimento 
disciplinare della sospensione per avere trasmesso un programma contenente 
riferimenti satirici al Ministro dell'Economia Tremonti.

Ai telegiornali della RAI e' stato imposto di trasmettere dichiarazioni 
preregistrate del Presidente Berlusconi sulle sue personali vicende 
giudiziarie.

Il direttore generale della RAI ha vietato la trasmissione televisiva in 
diretta del corteo per la pace svoltosi il 15 febbraio a Roma, motivando 
tale decisione con riferimento all'asserita necessita' di non esercitare 
un'influenza indebita sui lavori delle Camere. I Presidenti della Camera e 
del Senato hanno biasimato tale decisione.

Il Sindacato dei giornalisti ha chiesto, in base al contratto collettivo di 
lavoro, la diffusione da parte della RAI di un comunicato di protesta per 
la mancata trasmissione in diretta della manifestazione del 15 febbraio. La 
direzione generale della RAI ha rifiutato la pubblicazione di tale comunicato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della RAI, in una 
dichiarazione riportata dal quotidiano La Repubblica il 14 febbraio 2003, 
ha definito il direttore generale dell'azienda, "esecutore puntuale delle 
volonta' televisive del centro destra".

La RAI non ha dato esecuzione all'ordine del Tribunale di Roma, emesso il 9 
dicembre 2002, con il quale le e' stato ingiunto di far lavorare il 
giornalista Michele Santoro per la realizzazione di programmi di 
approfondimento informativo sugli avvenimenti di attualita'.

Ci riserviamo di fare pervenire ai Vostri uffici ulteriori informazioni.

L'Unione Europea deve chiamare il Governo italiano a rendere conto dei 
comportamenti da noi denunciati e a tutti noti.

L'art. 6 del Trattato di Maastricht afferma che l'Unione si fonda sui 
principi di liberta', democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle 
liberta' fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni 
agli Stati membri, richiamando la Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 
novembre 1950.

Tale Convenzione, all'art. 10, indica fra i diritti fondamentali quello 
alla liberta' di espressione ed esclude che esso possa essere oggetto di 
interferenze da parte di pubbliche autorita'.

L'art. 11 della Carta di Nizza firmata il 7 dicembre 2000 garantisce, 
nell'Unione Europea, la liberta' dei media e il loro pluralismo.

L'art. 7 del Trattato di Maastricht attribuisce al Consiglio dell'Unione il 
potere di constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da 
parte di uno Stato membro dei principi fondamentali di cui all'art. 6 e di 
adottare le conseguenti sanzioni.

In considerazione di quanto sopra

C H I E D I A M O

l'apertura di una procedura di infrazione in base all'art. 7 del Trattato 
di Maastricht nei confronti del Governo italiano, per violazione del 
diritto fondamentale dei cittadini alla liberta' e al pluralismo 
dell'informazione.

Roma, 17 febbraio 2003

Associazione Articolo 21 Liberi di

Per il Consiglio di Presidenza  (Domenico d'Amati) (Tommaso 
Fulfaro)  (Roberto Zaccaria)
Il Presidente (Federico Orlando)
Il portavoce  (Giuseppe Giulietti)

ALLEGATI

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Relazione dell'on. Joke Swiebel al Parlamento Europeo sulla situazione dei 
diritto fondamentali nell'Unione Europea nell'anno 2001: "In Italia il 
controllo dei mezzi di informazione e' affidato ad un governo eletto 
democraticamente, ma soprattutto al primo ministro Berlusconi, proprietario 
di tre emittenti televisive private. Berlusconi si occupa anche 
indirettamente dei contenuti giornalistici della televisione di Stato 
(RAI). Nella fattispecie si tratta di un grave conflitto d'interessi non 
concepibile in un paese democratico. Nel 2001 il rappresentante della 
libera stampa dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in 
Europa (OSCE) ha espresso preoccupazione per tale conflitto d'interessi."

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Risoluzione approvata dal Parlamento Europeo nella seduta del 15 gennaio 
2003: "58. Sottolinea che bisogna controllare la costituzione di monopoli 
di fatto non solo usando indicatori economici ma anche in relazione al 
rispetto dei diritti fondamentali e in particolare della liberta' di 
espressione di cui all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e all'articolo 10 della Convenzione europea per la 
protezione dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, e' preoccupato 
per la situazione in Italia dove gran parte dei media e del mercato della 
pubblicita' e' controllato - in forme diverse - dalla stessa persona; 
ricorda che una tale situazione potrebbe costituire una grave violazione 
dei diritti fondamentali a norma dell'articolo 7 del trattato UE, 
modificato del trattato di Nizza."

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  Trattato sull'Unione Europea Maastricht 7 febbraio 1992:
"Art. 6 - 1. L'Unione si fonda sui principi di liberta', democrazia, 
rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, e dello stato 
di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.
2. L'Unione e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano 
dalle tradizioni costituzionali comuni Stati membri, in quanto principi 
generali del diritto comunitario.
3. L'Unione rispetta l'identita' nazionale dei suoi Stati membri.
4. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e 
per portare a compimento le sue politiche.

Art. 7 - 1. Il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di 
Governo, deliberando all'unanimita' su proposta di un terzo degli Stati 
membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, 
puo' constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte 
di uno Stato membro dei principi di cui all'art. 6, par. 1, dopo aver 
invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni.
2. Qualora sia stata effettuata una siffatta constatazione, il Consiglio, 
deliberando a maggioranza qualificata, puo' decidere di sospendere alcuni 
dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei 
presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del 
governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, 
il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta 
sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' 
successivamente decidere di modificare o revocare le misura adottate a 
norma del par. 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha 
portato alla loro imposizione.
4. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto 
del voto del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni 
dei membri presenti o rappresentati non ostano dell'adozione delle 
decisione di cui al par. 1. Per maggioranza qualificata si intende una 
proposizione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati 
equivalenti a quella prevista all'art. 205, par. 2 del trattato che 
istituisce la Comunita' europea.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti 
di voto a norma del par. 2.
5. ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla 
maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza 
dei suoi membri."

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Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (firmata a Nizza il 7 
dicembre 2000 ed entrata in vigore il 1 febbraio 2003):
"Art. 11 - Liberta' di espressione e d'informazione.
1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' di espressione. Tale diritto 
include la liberta' di opinione e la liberta' di ricevere o di comunicare 
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle 
autorita' pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La liberta' dei media e il loro pluralismo sono rispettati."

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Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' 
fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950):
"Art. 10 (Liberta' di espressione)
1. Ogni persona ha diritto alla liberta' di espressione. Questo diritto 
comprende la liberta' di opinione e la liberta' di ricevere o di comunicare 
informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche 
autorita' e senza riguardo alla nazionalita'. Il presente articolo non 
impedisce agli Stati di sottoporre le imprese radiotelevisive e di cinema 
ad un regime di autorizzazioni.
2. L'esercizio di queste liberta' che importano dei doveri e delle 
responsabilita' puo' essere subordinato a determinate formalita', 
condizioni, restrizioni o sanzioni, previste dalla legge, che costituiscono 
misure necessarie, in una societa' democratica, per la sicurezza nazionale, 
per l'integrita' territoriale o per la sicurezza pubblica, per la difesa 
dell'ordine e per la prevenzione dei delitti, per la protezione della 
salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti di 
altri, per impedire la diffusione di informazioni riservate o per garantire 
l'autorita' e l'imparzialita' del potere giudiziario."