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firma contro il recepimento in italia della normativa EUCD



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L'associazione software libero promuove  una raccolta di firme contro il
recepimento in Italia della normativa europea sul copyright EUCD.

Con l'aiuto  di Massimiliano Meschia  abbiamo attivato un  modulo online
per firmare all'indirizzo:
 <http://softwarelibero.it/progetti/eucd/firme/adesione.php>,
che invitiamo tutti a visitare subito.

La  firma  è  apposta  in  calce alla  petizione  preparata  da  Adriano
Sponzilli,  da  inviare  ai  parlamentari  coinvolti  nella  discussione
sull'EUCD, per invitarli a ripensare il loro quasi unanime voto.

Invitiamo i webmaster a pubblicizzare l'iniziativa includendo nelle loro
pagine il logo e il codice descritti ad
 <http://softwarelibero.it/progetti/eucd/news.shtml>.

Segue il testo della petizione:

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  Lettera aperta alla Commissione Cultura



Onorevole Deputato,

le Associazioni firmatarie della presente le scrivono nella Sua veste di
membro della Commissione Cultura della Camera dei Deputati.

Come certo Ella  ricorderà, questa Commissione lo scorso  25 febbraio ha
dato parere  favorevole rispetto allo schema di  decreto legislativo che
recepirà la direttiva 2001/29/CE  del Parlamento e del Consiglio Europeo
del  22 maggio  2001 su  "armonizzazione di  taluni aspetti  del diritto
d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione".

A nostro  avviso l'approvazione di questo  testo è un  grave errore, che
porterà notevoli erosioni dei diritti dei cittadini e degli utenti, come
fruitori di opere coperte da diritto d'autore e come titolari di libertà
civili.

La  nuova  normativa riconosce  legittimità  giuridica  alla così  detta
autotutela  tecnologica,  ovvero  alla  pratica  delle  grosse  case  di
produzione  di  musica,  cinema,  software,  di impedire  la  copia  non
autorizzata tramite tecnologia anti-copia.  La legge considera «efficaci
misure tecnologiche»  quelle che consentono  ai titolari dei  diritti di
controllare l'uso dell'opera tramite l'applicazione di un dispositivo, o
di un procedimento  come cifratura o distorsione, o  di un meccanismo di
controllo della copia.  L'elusione  di tali efficaci misure tecnologiche
è  vietata  da  una serie  di  norme  penali  che attirano  nella  sfera
dell'illecito  tutta l'attività  anche  solo di  studio  dei sistemi  di
protezione. Non si punisce più solamente la vendita abusiva di contenuti
copiati.  Ora è punita la fabbricazione, la vendita, persino la semplice
detenzione di  attrezzature e  algoritmi utilizzabili per  l'elusione di
misure tecnologiche;  attrezzature e algoritmi  spesso strumentali anche
ad  attività del tutto  lecite. È  del tutto  irrilevante, per  la nuova
norma,  se di quelle  attrezzature si  intendesse fare  un uso  lecito o
illecito:  queste  diventano  materiale  di  per  sé  vietato,  come  si
trattasse di stupefacenti.

Negli  USA una  norma parallela  a quella  che noi  stiamo  per inserire
(ispirata dai medesimi trattati WIPO  del 1996) è stata interpretata nel
senso  di considerare  vietata  la semplice  diffusione di  informazioni
tecniche che  potessero risultare utili ad  agirare misure tecnologiche,
negando così la libertà di ricerca scientifica in ambito crittografico.

Ma la portata  di queste norme sulla libertà  individuale di ciascuno di
noi non si comprende fino in fondo,  se non le si guarda alla luce dello
sviluppo che  stanno avendo le tecnologie informatiche  oltre oceano. Il
futuro della distribuzione  dell'informazione potrebbe chiamarsi Trusted
Computing  e  potrebbe fondarsi  sul  DRM  (Digital Rights  Management),
ovvero un  sistema con  cui i grandi  produttori e  distributori possano
controllare come ogni utente  utilizza i propri dispositivi elettronici,
permettendo o impedendo l'ascolto di una canzone, la visione di un film,
l'esecuzione di un programma.

Onorevole,  il decreto legislativo  al quale  la Commissione  Cultura ha
fornito  parere favorevole  renderà  illecito ogni  tentativo di  creare
programmi  che  consentano   di  accedere  all'informazione  lecitamente
detenuta.   Renderà  illegale   il  materiale   informatico   che  possa
consentirlo e vietata la diffusione  di informazioni in merito.  Si noti
che  qui non  stiamo  parlando di  copia  illecita o  di violazione  del
diritto d'autore, parliamo  solo di utenti che si  aspettano di accedere
in  maniera  non  controllata   a  contenuti  che  hanno  legittimamente
acquistato, o di difendersi da intrusioni nella loro vita privata.

Lo schema di Decreto lesiglativo introdurrà una nuova nozione, quella di
«messa a disposizione  del pubblico di opere in  modo che ciascuno possa
avervi  accesso dal  luogo  e nel  momento  scelti individualmente».  Il
titolare  dei  diritti non  si  limiterà più  a  vendere  un diritto  di
fruizione di quell'opera, come accade  ora ogni volta che si acquista un
libro,  un disco,  un programma,  ma  potrà determinare  una vendita  di
questo  diritto in  termini delimitati  nel tempo,  nello  spazio, nelle
modalità di fruizione e nell'identità dei fruitori.

Questo significa, essenzialmente, che nel bilanciamento di poteri fra il
titolare dei diritti e il fruitore si arriva ad uno squilibrio totale di
forze a favore  del primo.  In base al Suo  schema di decreto, Onorevole
Deputato, chi acquista un diritto d'uso secondo questa modalità non vede
riconosciuto  nessun contenuto legale  mimimo del  suo diritto;  non ha,
cioè, alcun diritto che gli  viene riconosciuto ex lege, nessuno a parte
quelli contrattualmente stabiliti da chi gli trasferisce l'opera. Questa
nuova modalità fa cadere anche  il tradizionale diritto a effettuare una
copia di sicurezza, così come  sparisce il c.d. «esaurimento dei diritti
conseguente  alla   prima  vendita».   Questa  formula  tecnica   sta  a
significare che, con la disciplina attuale, quando acquistiamo un libro,
la vendita  fa cadere i  diritti del titolare su  quell'unico esemplare,
che non  possiamo riprodurre in  più copie ma  che è nostro a  tutti gli
altri   effetti:  possiamo  rivenderlo,   prestarlo,  farne   l'uso  che
preferiamo   fino  a   quando   vogliamo,  i   nostri  nipoti   potranno
tramandarselo  fino a  quando  non si  ridurrà  a polvere  di carta.  La
privativa  di  messa a  disposizione  nel  luogo  e nel  momento  scelti
individualmente cancella questi diritti.

È  teoricamente  possibile vendere  un  libro  vietandone la  rivendita;
oppure a scadenza: «questo CD  musicale si autodistruggerà fra un anno»;
oppure ad personam:  «questa videocassetta potrai leggerla solo  tu e se
inviti  un amico a  vederla a  casa tua  commetti un  illecito». Ipotesi
fantasiose? Per  la diffusione tradizionale forse, ma  per la diffusione
di  contenuti multimediali  per via  informatica è  realtà.  Negli Stati
Uniti sono  in vendita manuali  universitari in formato  elettronico che
alla fine del semestre  accademico si autodistruggono.  Scopo dichiarato
dell'operazione:  impedire  che  gli  studenti più  anziani  degli  anni
successivi  passino i  loro  vecchi libri  ai  più giovani.   Onorevole,
l'approvazione   dello  schema   di   decreto  legislativo   modificherà
radicalmente  il concetto  di uso  lecito e  lascerà  mano completamente
libera  alle grandi  case  di distribuzione  (case discografiche,  major
cinematografice,  case  editrici),   senza  nessun  elemento  di  tutela
legislativa a favore del fruitore.

Onorevole, per tutte  le ragioni fin qui esposte,  Le chiediamo di voler
riconsiderare     questa     materia,     forse    licenziata     troppo
frettolosamente.  La  invitiamo a  farsi  promotore  di  un nuovo  esame
parlamentare dello  schema legislativo e/o  di una mozione  di indirizzo
che vincoli il Governo, nell'azione legislativa delegata, a inserire una
serie di esclusioni e di  contrappesi normativi nello schema.  Le realtà
della società  civile impegnate  su questi fronti  saranno ben  liete di
confrontarsi con  le forze parlamentari  sul tema di un  recepimento non
dannoso della direttiva in questione.

La salutiamo cordialmente.
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