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firma contro il recepimento in italia della normativa EUCD
- To: news@peacelink.it
- Subject: firma contro il recepimento in italia della normativa EUCD
- From: Associazione software libero <PR@softwarelibero.it>
- Date: Mon, 10 Mar 2003 00:29:21 +0100
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L'associazione software libero promuove una raccolta di firme contro il
recepimento in Italia della normativa europea sul copyright EUCD.
Con l'aiuto di Massimiliano Meschia abbiamo attivato un modulo online
per firmare all'indirizzo:
<http://softwarelibero.it/progetti/eucd/firme/adesione.php>,
che invitiamo tutti a visitare subito.
La firma è apposta in calce alla petizione preparata da Adriano
Sponzilli, da inviare ai parlamentari coinvolti nella discussione
sull'EUCD, per invitarli a ripensare il loro quasi unanime voto.
Invitiamo i webmaster a pubblicizzare l'iniziativa includendo nelle loro
pagine il logo e il codice descritti ad
<http://softwarelibero.it/progetti/eucd/news.shtml>.
Segue il testo della petizione:
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Lettera aperta alla Commissione Cultura
Onorevole Deputato,
le Associazioni firmatarie della presente le scrivono nella Sua veste di
membro della Commissione Cultura della Camera dei Deputati.
Come certo Ella ricorderà, questa Commissione lo scorso 25 febbraio ha
dato parere favorevole rispetto allo schema di decreto legislativo che
recepirà la direttiva 2001/29/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo
del 22 maggio 2001 su "armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione".
A nostro avviso l'approvazione di questo testo è un grave errore, che
porterà notevoli erosioni dei diritti dei cittadini e degli utenti, come
fruitori di opere coperte da diritto d'autore e come titolari di libertà
civili.
La nuova normativa riconosce legittimità giuridica alla così detta
autotutela tecnologica, ovvero alla pratica delle grosse case di
produzione di musica, cinema, software, di impedire la copia non
autorizzata tramite tecnologia anti-copia. La legge considera «efficaci
misure tecnologiche» quelle che consentono ai titolari dei diritti di
controllare l'uso dell'opera tramite l'applicazione di un dispositivo, o
di un procedimento come cifratura o distorsione, o di un meccanismo di
controllo della copia. L'elusione di tali efficaci misure tecnologiche
è vietata da una serie di norme penali che attirano nella sfera
dell'illecito tutta l'attività anche solo di studio dei sistemi di
protezione. Non si punisce più solamente la vendita abusiva di contenuti
copiati. Ora è punita la fabbricazione, la vendita, persino la semplice
detenzione di attrezzature e algoritmi utilizzabili per l'elusione di
misure tecnologiche; attrezzature e algoritmi spesso strumentali anche
ad attività del tutto lecite. È del tutto irrilevante, per la nuova
norma, se di quelle attrezzature si intendesse fare un uso lecito o
illecito: queste diventano materiale di per sé vietato, come si
trattasse di stupefacenti.
Negli USA una norma parallela a quella che noi stiamo per inserire
(ispirata dai medesimi trattati WIPO del 1996) è stata interpretata nel
senso di considerare vietata la semplice diffusione di informazioni
tecniche che potessero risultare utili ad agirare misure tecnologiche,
negando così la libertà di ricerca scientifica in ambito crittografico.
Ma la portata di queste norme sulla libertà individuale di ciascuno di
noi non si comprende fino in fondo, se non le si guarda alla luce dello
sviluppo che stanno avendo le tecnologie informatiche oltre oceano. Il
futuro della distribuzione dell'informazione potrebbe chiamarsi Trusted
Computing e potrebbe fondarsi sul DRM (Digital Rights Management),
ovvero un sistema con cui i grandi produttori e distributori possano
controllare come ogni utente utilizza i propri dispositivi elettronici,
permettendo o impedendo l'ascolto di una canzone, la visione di un film,
l'esecuzione di un programma.
Onorevole, il decreto legislativo al quale la Commissione Cultura ha
fornito parere favorevole renderà illecito ogni tentativo di creare
programmi che consentano di accedere all'informazione lecitamente
detenuta. Renderà illegale il materiale informatico che possa
consentirlo e vietata la diffusione di informazioni in merito. Si noti
che qui non stiamo parlando di copia illecita o di violazione del
diritto d'autore, parliamo solo di utenti che si aspettano di accedere
in maniera non controllata a contenuti che hanno legittimamente
acquistato, o di difendersi da intrusioni nella loro vita privata.
Lo schema di Decreto lesiglativo introdurrà una nuova nozione, quella di
«messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente». Il
titolare dei diritti non si limiterà più a vendere un diritto di
fruizione di quell'opera, come accade ora ogni volta che si acquista un
libro, un disco, un programma, ma potrà determinare una vendita di
questo diritto in termini delimitati nel tempo, nello spazio, nelle
modalità di fruizione e nell'identità dei fruitori.
Questo significa, essenzialmente, che nel bilanciamento di poteri fra il
titolare dei diritti e il fruitore si arriva ad uno squilibrio totale di
forze a favore del primo. In base al Suo schema di decreto, Onorevole
Deputato, chi acquista un diritto d'uso secondo questa modalità non vede
riconosciuto nessun contenuto legale mimimo del suo diritto; non ha,
cioè, alcun diritto che gli viene riconosciuto ex lege, nessuno a parte
quelli contrattualmente stabiliti da chi gli trasferisce l'opera. Questa
nuova modalità fa cadere anche il tradizionale diritto a effettuare una
copia di sicurezza, così come sparisce il c.d. «esaurimento dei diritti
conseguente alla prima vendita». Questa formula tecnica sta a
significare che, con la disciplina attuale, quando acquistiamo un libro,
la vendita fa cadere i diritti del titolare su quell'unico esemplare,
che non possiamo riprodurre in più copie ma che è nostro a tutti gli
altri effetti: possiamo rivenderlo, prestarlo, farne l'uso che
preferiamo fino a quando vogliamo, i nostri nipoti potranno
tramandarselo fino a quando non si ridurrà a polvere di carta. La
privativa di messa a disposizione nel luogo e nel momento scelti
individualmente cancella questi diritti.
È teoricamente possibile vendere un libro vietandone la rivendita;
oppure a scadenza: «questo CD musicale si autodistruggerà fra un anno»;
oppure ad personam: «questa videocassetta potrai leggerla solo tu e se
inviti un amico a vederla a casa tua commetti un illecito». Ipotesi
fantasiose? Per la diffusione tradizionale forse, ma per la diffusione
di contenuti multimediali per via informatica è realtà. Negli Stati
Uniti sono in vendita manuali universitari in formato elettronico che
alla fine del semestre accademico si autodistruggono. Scopo dichiarato
dell'operazione: impedire che gli studenti più anziani degli anni
successivi passino i loro vecchi libri ai più giovani. Onorevole,
l'approvazione dello schema di decreto legislativo modificherà
radicalmente il concetto di uso lecito e lascerà mano completamente
libera alle grandi case di distribuzione (case discografiche, major
cinematografice, case editrici), senza nessun elemento di tutela
legislativa a favore del fruitore.
Onorevole, per tutte le ragioni fin qui esposte, Le chiediamo di voler
riconsiderare questa materia, forse licenziata troppo
frettolosamente. La invitiamo a farsi promotore di un nuovo esame
parlamentare dello schema legislativo e/o di una mozione di indirizzo
che vincoli il Governo, nell'azione legislativa delegata, a inserire una
serie di esclusioni e di contrappesi normativi nello schema. Le realtà
della società civile impegnate su questi fronti saranno ben liete di
confrontarsi con le forze parlamentari sul tema di un recepimento non
dannoso della direttiva in questione.
La salutiamo cordialmente.
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