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MINIDOSSIER SULLA LEGGE BOSSI-FINI
Fonte: http://www.unionefemminile.it/resoconti/febbraio03_bossifini.htm
La posizione giuridica dello straniero in Italia dopo l'entrata in vigore
della Legge 189/02
(Legge Bossi-Fini) con particolare riferimento alle problematiche inerenti
le donne, i bambini e i nuclei familiari
Resoconto della relazione di Patrizia Comito - a cura di Eleonora Cirant
1 - Ingresso
2 - Rilascio del visto
3 - Permesso di soggiorno
4 - Lavoro
5 - Ricongiungimenti
6 - Minori
7 - Espulsioni
8 - Asilo politico
Come interviene la legge 30.07.2002 n.189, detta anche Bossi-Fini, sulla
condizione di immigrate e immigrati che vivono
nel nostro paese? Come incide su lavoro, ricongiungimenti familiari,
condizione dei minori e donne gravide, ingressi,
espulsioni, asilo politico? Ne parla Patrizia Comito, giurista, nel corso
dell'incontro organizzato da Crinali e Unione
femminile. La prima legge in materia di immigrazione risale all'86, ed è
rivolta a regolare principalmente la condizione
degli stranieri sul piano lavorativo (prima la posizione giuridica dello
straniero era disciplinata dal testo unico di
pubblica sicurezza del 1931 e numerose circolari ministeriali); nel 90 la
legge Martelli introduce nuove norme tra cui la
programmazione dei flussi di ingresso e l'asilo politico, eliminando la
riserva geografica, pur rimanendo caratterizzata
da interventi finalizzati a gestire l'immigrazione come un fenomeno di
emergenza; nel frattempo si susseguono sanatorie su
sanatorie, che a loro volta incrementano il flusso migratorio. Il Testo
unico D.L.vo 25.07.1998 n.286 (legge Turco-
Napolitano), rappresenta un punto di arrivo importante, perché per la prima
volta interviene in questo campo in modo
organico, introducendo anche disposizioni che prevedono e garantiscono
l'esercizio di diritti agli stranieri regolarmente
soggiornanti, soprattutto se dA lunga data, ponendo il principio che i
diritti della persona immigrata sono dipendenti dal
tempo di permanenza della persona in Italia (seguendo in questo le linee
europee). La legge 189/02 non sostituisce il
Testo unico, ma lo modifica in alcuni articoli, ricomponendo quel legame
tra condizione lavorativa e diritti che il Testo
precedente aveva evitato di assolutizzare valorizzando la posizione
regolare dello straniero in quanto tale non solo in
quanto lavoratore. Vediamo in quali punti la nuova legge modifica le
precedente, e con quali conseguenze:
- Ingresso: rimangono invariate le condizioni: avere un documento di
viaggio, documentare lo scopo, indicare l'alloggio,
avere mezzi di sussistenza, non essere in condizione di inammissibilità,
(non essere quindi inserito nel Servizio di
Informazione Schengen - SIS); su questo punto la Bossi-Fini interviene,
prevedendo espressamente l'inammissibilità di
stranieri condannati per alcuni reati specificamente elencati; la condanna
per uno di tali reati rende lo straniero non
solo inammissibile ma, qualora già regolarmente soggiornante, passibile di
revoca o di non rinnovo del permesso di
soggiorno .. La legge interviene sui decreti flusso, ovvero quei
provvedimenti emanati ogni anno dal Presidente del
Consiglio dei Ministri per determinare le quote di ingresso; il Presidente
del Consiglio dei Ministri ha ora la
discrezionalità di emanare o meno il decreto flussi qualora lo stesso non
sia stato pubblicato nei termini di legge (entro
il 30 novembre di ogni anno)
- Rilascio del visto: i Consolati italiani possono non motivare il diniego
di un visto per turismo qualora lo richiedano
motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, in deroga alla legge
241/90 sul procedimento amministrativo.
- Permesso di soggiorno: è introdotto l'obbligo di lasciare l'impronta
digitale in fase di rilascio e rinnovo del permesso
di soggiorno. La durata massima del permesso è di due anni, (nel Testo
unico il periodo di validità, nel caso di rinnovo,
era pari al doppio del periodo precedente)
- Lavoro: è introdotto un nuovo documento, il contratto di soggiorno, che è
assimilabile ad un contratto di lavoro, ma è
rilasciato dalla Prefettura Sportello Unico per l'Immigrazione, e aumenta
gli oneri per il datore di lavoro, che deve
garantire l'alloggio e le spese per il rimpatrio. Attenzione, tali garanzie
non sono una novità, erano già previste e la
loro applicazione era molto difficoltosa, in particolare nell'86 le spese
per il rimpatrio sono state sostituite dalla
trattenuta del 0,5% dello stipendio del lavoratore per un nuovo fondo per
il rimpatrio, tale fondo, non aveva dato frutti,
se non alle casse dell'Inps, e per questo motivo era stato eliminato dal
Testo unico. Il contratto di soggiorno è
obbligatorio per ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato, va redatto e depositato allo
Sportello unico per l'immigrazione che, però, non è ancora stato istituito,
dal momento che, a tutt'oggi, non è stato
emanato il Regolamento attuativo della legge Bossi-Fini. Le collaborazioni
coordinate e continuative sono assimilate al
lavoro subordinato.
- Ricongiungimenti: se ne occuperà lo Sportello unico presso la Prefettura,
quando ci sarà; i documenti necessari
comprendono anche quello di verifica del legame parentale, e devono seguire
un percorso tortuoso, dovendo passare anche
dal Consolato italiano per essere tradotti e legalizzati I parenti con cui
ci si può ricongiungere sono, come prima,
minori a carico e coniugi, mentre diventa praticamente impossibile
ricongiungersi ai genitori. L'uomo islamico e poligamo
ha diritto a ricongiungersi con una sola delle mogli, dato che la legge
italiana non prevede la poligamia; la donna
sudamericana convivente e non sposata non può ricongiungersi al compagno,
dato che la legge italiana non prevede le
famiglie di fatto. In alcuni paesi europei le legislazioni contemplano le
situazioni di coppia regolate in modo diverso
nel paese di provenienza, e questa flessibilità concorre a determinare i
flussi migratori.
- Minori: per l'iscrizione sul permesso di soggiorno del genitore occorre
esibire il certificato di nascita tradotto e
legalizzato dal Consolato italiano; per molti paesi di provenienza, è posta
la condizione che per la legalizzazione sia
presente fisicamente il minore; ciò che accade nella realtà, è che i minori
sono già in Italia, per cui diventa
impossibile garantirgli un permesso di soggiorno. La nuova legge introduce
una novità sui minori non accompagnati, che
quindi non hanno adulti che li rappresentano legalmente. Già nel testo del
98 il rimpatrio dei minori non era autorizzato
a seguito di indagine sull'esistenza dei genitori nel paese d'origine e
sulla loro condizione; l'indagine doveva essere
condotta da un Comitato centrale, che però è andato subito in tilt, creando
una situazione di precarietà. La 189/02 non ha
cambiato i compiti del Comitato, del quale rimangono valide le finalità, e
inefficaci gli effetti, ha previsto una
possibile permanenza in Italia dei minori che per due anni abbiano seguito
un progetto educativo purchè entrati in Italia
all'età di almeno 16 anni e vi siano le condizioni di alloggio e lavoro o
formazione. Tale previsione non modifica molto
l'assetto precedente infatti deve comunque essere il Comitato a decidere in
merito alla permanenza, sempre a seguito di
indagini sui genitori.
- Esplusione: deve sempre essere eseguita con accompagnamento alla
frontiera tranne nei casi di stranieri irregolari. Il
divieto di reingresso in Italia è ora pari a 10 anni. Se la persona espulsa
rientra prima dei 10 anni, scattano
provvedimenti penali a cascata. Negli ultimi giorni si sta diffondendo la
notizia che chi ha fatto richiesta di sanatoria
e questa è respinta, viene convocato/a direttamente dalla Prefettura, come
per accertamenti e rilascio di documenti
regolari, mentre invece da lì è portato/a direttamente nei Centri di
detenzione temporanea. Altra innovazione,
l'espulsione può (deve, in determinati casi) essere sostitutiva della pena
detentiva (espulsione come misura sostitutiva o
alternativa alla pena). Alcune categorie di persone sono ancora
inespellibili; tra queste ci sono le donne in gravidanza
(e fino al sesto mese di vita della prole), per le quali rimane tuttavia il
problema della tutela sanitaria. Alcuni
ospedali, infatti, appellandosi all'applicazione rigorosa della legge, non
danno le prestazioni sanitarie gratuite nel
caso in cui la donna non sia in possesso di regolare permesso, e quindi non
possa iscriversi al servizio sanitario
nazionale. Questo accade sempre più frequentemente infatti il permesso di
soggiorno viene dato solo dichiarando
un'abitazione che difficilmente è denunciabile perché il titolare della
casa ha resistenze di vario genere ad esporsi. Il
problema è di natura puramente economica, la struttura sanitaria infatti
non riesce a coprire il costo della prestazione
senza iscrizione al servizio sanitario, e l'attribuzione di un Codice STP
non garantisce i previsti rimborsi da parte del
Ministero dell'Interno, di conseguenza si fanno ricadere i costi sulla
donna straniera, con palese violazione del diritto
ad un suo trattamento equivalente a quello delle donne italiane in gravidanza.
- Asilo politico. L'Italia è l'unico Stato che non ha una legge organica in
materia; la Bossi-Fini ha introdotto delle
disposizioni, che riducono le possibilità di ottenerlo, in quanto riducono
i tempi di analisi lasciando intatta la
quantità di documentazione. In ogni caso il /la richiedente sarà
trattenuto/a in un centro di detenzione temporanea o, a
seconda, in un centro di identificazione.
Resoconto a cura di Eleonora Cirant
LINK UTILI
Testo della Legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo" -
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/02189l.htm
Esame comparativo della legge 286/98 "Testo unico" e della 39/90 con la
legge 189/02 "Bossi-Fini" -
http://www.anolf.it/download/comparativoTestoUnico_S795B.PDF
Ricongiungimenti familiari: cosa cambia con la legge Bossi-Fini, dal sito
www.emiliaromagnasociale.it -
http://www.emiliaromagnasociale.it/immigrazione/ricongfamiliari.pdf
Numerosi articoli sul sito www.redattoresociale.it, inserendo la stringa
*bossi-fini* nella maschera del motore di ricerca
Altri articoli sul sito www.carta.org -
Sito del Consultorio per le famiglie interetniche, presso CADR - Centro
ambrosiano di documentazione per le religioni -
http://www.cadr.it/consultorio.htm