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[CONSULENZA LEGALE]: LA BANDIERA DELLA PACE E' LEGALE!!!
Fonte:
Centro studi per la Pace - www.studiperlapace.it
Studio Legale Canestrini - www.canestrinilex.it
Avv. Nicola Canestrini
In data 4 febbraio 2003 viene diramata dalla presidenza del Consiglio dei
Ministri una circolare alle Prefetture contenente
"indicazioni" sull'applicazione del D.P.R. 121/2000, il regolamento recante
disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica
italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e
degli enti pubblici. Tale nota testualmente recita:
"l'esposizione sugli edifici pubblici di simboli privati di qualunque
natura determina una violazione sanzionabile anche ai sensi degli
artt. 292, 323, 327 del Codice Penale".
Tale inciso merita invero qualche riflessione.
1. Il diritto penale e' concordemente lo strumento per reprimere
comportamenti non altrimenti sanzionabili, comportamenti in altre
parole che non possono essere contenuti in nessun altro modo se non con la
minacccia della privazione, da parte dell'autorita' statuale,
della liberta' personale (cd. diritto penale come extrema ratio). Non mi
sembra che il Governo - pure molto attento sulla
depenalizzazione (di diritto o di fatto) di molti reati che evidentemente
disturbavano interessi personalissimi o di casta - si sia
attenuto in questo caso a tale fondante principio del nostro ordinamento.
2. Circa il richiamo al reato di vilipendio di cui all'articolo 292 Codice
Penale, e' conoscenza comune che tale condotta implica il
concetto di sfregiare, disprezzare, mettere in ludibrio, porre in ridicolo,
manifestare ostilita' - e sempre salvo il principio
costituzionale di liberta' di manifestazione del pensiero. Davvero esporre
una variopinta bandiera che invochi la pace - valore
fondante della Repubblica Italiana, ma anche ad esempio dell'Unione Europea
il cui TU all'articolo 7 parla molto chiaro - implica
manifestare disprezzo verso la Repubblica o i suoi organi? O forse esporre
la bandiera della pace a fianco di quella italiana completa
quest'ultima, visto che la Costituzione Italiana e la sua bandiera nascono
dalle ceneri di una guerra, mai abbastanza "ripudiata". Non
dovrebbe essere invece un vilipendio alla Nazione il fatto che il
Presidente del Consiglio dei Ministri decida per l'Italia di andare
in guerra (con una nota del Ministero della Difesa che ci comunica che
vedremo passare i carri armati lungo le nostre ferrovie)
nonostante la imponente manifestazione dello scosro 15 febbraio?
3. Il reato di cui all'articolo 323 del Codice Penale, rubricato "abuso
d'ufficio" e' - nella sua attuale definizione - un reato di
evento. Cio' significa che l'abuso del Pubblico Ufficiale e' punibile solo
quando la violazione di legge o regolamento da lui commessa
abbia procurato a lui o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero
se tale violazione intenzionale abbia arrecato ad altri un
danno ingiusto. Pregherei l'autore della velina di governo in commento di
spiegarci quale attinenza abbia l'articolo 323 del Codice
Penale con l'esposizione della bandiera della Pace.
4. L'articolo 327 del Codice Penale era rubricato "eccitamento al dispregio
e vilipendio dell'istituzione, delle leggi o degli atti
dell'Autorita'". Ma e' stato abrogato nel giungo del 1999 e dunque - visto
il richiamo del febbraio del 2003 - vorrei proporre al
Presidente di impiegare quanche risorsa non per sostenere le spese di
guerra, ma per comperare ai suoi solerti funzionari un codice
penale aggiornato.
In sintesi. Esporre la bandiera della pace non e' reato, nemmeno da parte
di sindaci o altri amministratori.
A dire la verita', Presidente, ci sarebbero altre strade per farla finita
con tutti i fastidisi assertori dei valori di pace,
uguaglianza, tolleranza, solidarieta': passano per la cancellazione dei
diritti e delle liberta' fondamentali. Ma ho paura a scriverlo,
perche' non vorrei mi prendesse sul serio.
Avv. Nicola Canestrini
Giuristi Democratici Trentino - Suedtirol
Studio Legale Canestrini
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