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Proposta di legge su TV di strada



Fonte: commissione cultura - camera dei deputati

UN COMITATO DI GARANTI PER LE TELEVISIONI DI STRADA


Nasce il comitato per la tutela delle televisioni di strada. Il disegno di 
legge Gasparri prevede la chiusura delle quindici "street tv" presenti sul 
territorio italiano. Queste televisioni svolgono un servizio per piccole 
comunità, quartieri, collettività peculiari (una fra tutte è Telefabbrica 
emittente di informazione degli operai Fiat di Termini Imerese chiusa 
d’autorità dopo alcuni giorni di programmazione). La decisione del governo 
rappresenta un atto gravissimo che mette in crisi il concetto stesso di 
libertà di espressione e di comunicazione in favore, ancora una volta, 
delle megarealtà nazionali e, di riflesso, del duopolio Rai-Mediaset.

Al  costituendo comitato promosso da Giovanna Grignaffini, capogruppo dei 
Ds in commissione Cultura, hanno già aderito gli onorevoli Gentiloni, 
Cento, Titti De Simone, Duca, Carra, Giulietti, Bogi, Rognoni, Bellillo, 
Zanotti e Mazuca.
Il comitato presenterà una proposta di legge in cui si riafferma il diritto 
ad esistere di queste microrealtà che rappresentano un caso unico in Italia 
di informazione dal basso. "La proposta di legge -spiega la prima 
firmataria Grignaffini - punta a regolamentare le televisioni di strada. E’ 
importante ribadire che dal punto di vista tecnico le street tv non creano 
alcuni disagio alla giusta ricezione dell’emittenza tradizionale visto che 
sfruttano i cosiddetti ‘coni d’ombra’ delle frequenze. Il comitato vuole, 
quindi, garantire un futuro per e quindici tv già esistenti e per le 
cinquantuno pronte a partire nei prossimi mesi".

Segue il testo della proposta di legge.

1) Le porzioni di frequenze libero in ambito locale risultanti dalle zone 
d’ombra nell’irradiazione dei segnali televisivi possono essere utilizzate, 
su base non interferenziale, per attività di comunicazione previa denuncia 
di inizio di attività da inviare all’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione della denuncia 
l’interessato può dare corso all’attività.
2) Con regolamento adottato dall’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge 
sono determinate le circostanze nelle quali la stessa Autorità può vietare 
l’utilizzo delle frequenze di cui al comma 1 per la salvaguardia 
dell’ordine pubblico e il funzionamento delle reti di diffusione.