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Proposta di legge su TV di strada
Fonte: commissione cultura - camera dei deputati
UN COMITATO DI GARANTI PER LE TELEVISIONI DI STRADA
Nasce il comitato per la tutela delle televisioni di strada. Il disegno di
legge Gasparri prevede la chiusura delle quindici "street tv" presenti sul
territorio italiano. Queste televisioni svolgono un servizio per piccole
comunità, quartieri, collettività peculiari (una fra tutte è Telefabbrica
emittente di informazione degli operai Fiat di Termini Imerese chiusa
d’autorità dopo alcuni giorni di programmazione). La decisione del governo
rappresenta un atto gravissimo che mette in crisi il concetto stesso di
libertà di espressione e di comunicazione in favore, ancora una volta,
delle megarealtà nazionali e, di riflesso, del duopolio Rai-Mediaset.
Al costituendo comitato promosso da Giovanna Grignaffini, capogruppo dei
Ds in commissione Cultura, hanno già aderito gli onorevoli Gentiloni,
Cento, Titti De Simone, Duca, Carra, Giulietti, Bogi, Rognoni, Bellillo,
Zanotti e Mazuca.
Il comitato presenterà una proposta di legge in cui si riafferma il diritto
ad esistere di queste microrealtà che rappresentano un caso unico in Italia
di informazione dal basso. "La proposta di legge -spiega la prima
firmataria Grignaffini - punta a regolamentare le televisioni di strada. E’
importante ribadire che dal punto di vista tecnico le street tv non creano
alcuni disagio alla giusta ricezione dell’emittenza tradizionale visto che
sfruttano i cosiddetti ‘coni d’ombra’ delle frequenze. Il comitato vuole,
quindi, garantire un futuro per e quindici tv già esistenti e per le
cinquantuno pronte a partire nei prossimi mesi".
Segue il testo della proposta di legge.
1) Le porzioni di frequenze libero in ambito locale risultanti dalle zone
d’ombra nell’irradiazione dei segnali televisivi possono essere utilizzate,
su base non interferenziale, per attività di comunicazione previa denuncia
di inizio di attività da inviare all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione della denuncia
l’interessato può dare corso all’attività.
2) Con regolamento adottato dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge
sono determinate le circostanze nelle quali la stessa Autorità può vietare
l’utilizzo delle frequenze di cui al comma 1 per la salvaguardia
dell’ordine pubblico e il funzionamento delle reti di diffusione.