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G8, "Sbagliato scarcerare i teatranti austriaci"
Fonte: Il Nuovo
http://www.ilnuovo.it/nuovo/foglia/0,1007,111053,00.html
G8, "Sbagliato scarcerare i teatranti austriaci"
La Cassazione condanna la decisione del Tribunale della Libertà: "C'erano
indizi sufficienti a far pensare che i soggetti facessero parte dei Black
bloc, gruppo resosi responsabile dei gravi fatti di Genova"
SPECIALE G8
ROMA - I teatranti di strada austriaci che furono arrestati durante i
giorni del G8 a Genova non dovevano essere scarcerati. Lo ha sentenziato la
Cassazione (sentenza 10.000) che, senza risparmiare un duro giudizio sulla
decisione del Tribunale della Libertà, afferma che ''il tribunale, di
fronte ad un imponente materiale indiziario di chiaro significato
accusatorio ha optato per una singolare indulgenza valutativa degli
elementi oggetto della sua considerazione, svalutando irragionevolmente il
loro peso e spessore di rilevante probabilità che i soggetti fermati
facessero parte di uno dei tanti gruppi criminali resisi responsabili dei
gravi fatti di devastazione e saccheggio verificatisi a Genova il 20 e il
21 luglio
2001''.
Con questa motivazione la Prima sezione penale ha annullato le ordinanze
impugnate con cui era stata disposta la liberazione dei teatranti,
rinviando il caso al Tribunale di Genova per un nuovo esame. Ad opporsi
alla scarcerazione, il Pm presso il Tribunale della libertà di Genova. La
vicenda analizzata dai giudici di piazza Cavour riguarda la compagnia
austriaca Volkstheatre Karawane composta da 19 giovani che erano giunti a
Genova due giorni prima delle manifestazioni del G8 per mettere in scena
una loro rappresentazione teatrale. All'indomani degli scontri, alcune
pattuglie dei carabinieri della sezione anticrimine avevano individuato una
colonna di automezzi con targa straniera che dal comune di Recco si
dirigeva verso l'entroterra ligure.
In seguito ad una approfondita perquisizione, gli uomini dell'Arma avevano
rinvenuto all'interno dei mezzi ''numerosi oggetti atti ad offendere come
mazze, coltelli, birilli, catene con estremità imbevute di petrolio, aste
di legno, e altri destinati alla difesa del corpo come caschi protettivi,
camere d'aria, protezioni in gomma piuma, maschere antigas e da sub, oltre
a numerosi indumenti di color nero tra cui magliette, giubbotti e tre
passamontagna''.
Non solo oggetti, ma anche rullini fotografici e documenti con le piantine
dettagliate di Genova. Otto dei fermati presentavano poi lesioni personali
ed ecchimosi. I teatranti furono sottoposti a fermo di polizia giudiziaria
perché ritenuti ''appartenenti al gruppo antiglobalizzazione dei Black
Bloc, resosi responsabile di gran parte dei gravi fatti di devastazione e
di saccheggio verificatisi durante il G8''.
Convalidato il fermo, contro i giovani austriaci venivano emesse dal gip
del Tribunale di Genova cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere
per i reati di associazione per delinquere armata e di concorso in
devastazione e saccheggio. In sede di riesame, però, il Tribunale annullava
le ordinanze coercitive ''per mancanza di gravi indizi di colpevolezza'' e
disponeva la ''immediata scarcerazione'' dei teatranti, sulla base del
fatto che ''gli elementi indiziari non raggiungevano la soglia di gravità
richiesta dalla legge''.
Una scarcerazione ritenuta sbagliata dal Procuratore della Repubblica di
Genova che ha presentato ricorso in Cassazione. Ed ora i giudici di piazza
Cavour, accogliendo la sua protesta, hanno criticato aspramente la
decisione dei giudici. ''L'errore del tribunale - ha evidenziato l'Alta
corte - è stato di non rendersi conto che, in sede cautelare e nel momento
delle indagini preliminari, non è richiesto che gli
indizi raccolti siano convergenti ed univoci'' visto che ''la loro gravità
va correlata alla loro specificità, e cioè alla loro capacità di far
attribuire il fatto concreto al soggetto o ai soggetti sottoposti ad
indagine, così da fare ritenere, nel momento considerato, attendibile la
tesi accusatoria e giustificata, sotto il profilo cautelare, la misura
coercitiva''.
(13 MARZO 2002, ORE 9:45)