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GRAVI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI ASILO IN PUGLIA






ICS - CONSORZIO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ
MEDICI SENZA FRONTIERE

NOTA STAMPA


Roma, 18 febbario 2002





GRAVI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI ASILO IN PUGLIA

Con la presente ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà) e Medici Senza 
Frontiere Italia esprimono la propria fortissima preoccupazione ed allarme 
per la grave situazione di violazione del diritto di asilo che si sta 
verificando in questi giorni presso i centri di prima accoglienza della 
Puglia.

97 richiedenti asilo kurdi dalla Turchia, 48 richiedenti asilo kurdi 
dall¹Iraq, 2 richiedenti asilo dal Pakistan, 1 richiedente asilo dal 
Bangladesh e 2 richiedenti asilo dall¹Afghanistan, che hanno avuto 
audizione dinnanzi alla Commissione centrale per il riconoscimento dello 
status di rifugiato nei giorni 13/14/15 c.m. presso il centro di prima 
accoglienza "L'Orizzonte", situato vicino a Lecce, sono stati coattivamente 
trasferiti al vicino centro "Regina Pacis", senza che se ne conoscesse la 
ragione, nel corso del giorno sabato 16 febbraio. A tali presenze 
andrebbero aggiunti 46 richiedenti asilo dallo Sri Lanka, trasferiti 
coattivamente al Regina Pacis dal centro di prima accoglienza di S. Anna di 
Crotone, dove, nei giorni scorsi sarebbe avvenuto l¹esame, con esito 
negativo, delle loro istanze di asilo.

La situazione sopra descritta solleva gravi preoccupazioni sotto diversi 
profili:

Risulta in primo luogo che ai suddetti richiedenti asilo trasferiti da 
L¹Orizzonte al Regina Pacis sia stato notificato il provvedimento di 
rigetto della domanda di asilo da parte della Commissione centrale e, 
contestualmente, un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso 
dalla Prefettura di Lecce, solo nella serata di domenica 17 febbraio, 
ovvero circa 24 ore dopo il loro trasferimento nella nuova struttura; ciò 
appare in violazione delle vigenti norme in materia di condizione giuridica 
dello straniero in Italia, e segnatamente alle disposizioni inerenti la 
materia del trattenimento e delle espulsioni.

Si fa presente che l'asilo è un diritto soggettivo fondamentale, sancito 
dalla nostra Costituzione all art. 10. co.3 [1]. Il diritto dei richiedenti 
asilo che si vedano respingere la domanda di asilo ad adire all'Autorità 
Giudiziaria ordinaria per la tutela del proprio diritto fondamentale non 
può in alcun modo essere compresso od ostacolato. Pertanto non può essere 
ammesso in nessun caso che si verifichi un allontanamento coatto dello 
straniero dal territorio nazionale prima che all'interessato sia stata data 
la possibilità di appellarsi all¹Autorità Giudiziaria contro la decisione 
negativa.

Per inciso, non può in alcun modo essere sostenuta la tesi della 
possibilità, da parte del ricorrente, di presentare ricorso dall'estero, in 
quanto la materia del contendere riguarda proprio il timore di persecuzione 
che l'interessato lamenta nel suo paese di origine e pertanto la tutela del 
suo diritto non può che essere esercitata potendo permanere l'interessato 
nel nostro Paese.
Ci si chiede pertanto come si intende agire da parte delle autorità 
competenti per garantire il rispetto pieno del diritto inalienabile alla 
difesa, principio che è alla base del nostro ordinamento giuridico (art. 24 
della Costituzione).

Sulla base degli avvenimenti sopra indicati le sottoscritte associazioni ed 
enti esprimono il timore che l'autorità di PS possano ritenere di dare 
esecuzione ai decreti di espulsioni comminati mediante accompagnamento 
coattivo alla frontiera ed espulsione diretta verso il paese di origine 
(nella maggior parte dei casi in oggetto verso la Turchia). Si fa presente 
che l'assunzione di un tale provvedimento si porrebbe in gravissima 
violazione del principio di "non refoulement" (non respingimento) sancito 
dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra, nonché dall'art. 19 T.U. 286/98, 
che stabilisce il divieto assoluto di rimpatrio di una persona verso un 
territorio ove la sua vita e la sua sicurezza potrebbero essere in 
pericolo. In particolare la notissima situazione di persecuzione della 
minoranza kurda in Turchia ed in Irak configura senza dubbio tale 
situazione. Parimenti si verrebbe a violare l'art. 3 della Convenzione 
Europea sui diritti dell'uomo (protezione contro il rischio di essere 
sottoposto a trattamenti disumani o degradanti), vincolante per lItalia.

Sulla base degli elementi di preoccupazione sopra indicati ICS (Consorzio 
Italiano di Solidarietà) e Medici Senza Frontiere chiedono alle Autorità 
italiane di adoperarsi per il rigoroso rispetto dei diritti fondamentali 
della persona umana, e per il rispetto dei diritti basilari dei richiedenti 
asilo attualmente trattenuti presso il Centro Regina Pacis.

[1] Il riconoscimento dello status di rifugiato è da ricomprendersi, come 
chiarito da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, all¹interno 
di tale diritto soggettivo.

Per informazioni: ICS tel. 0685355081