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La "Zona Rossa" finisce in tribunale
Testo del ricorso al TAR presentato dal pool di avvocati dell'Associazione
giuristi democratici contro l'ordinanza prefettizia che istituisce la "Zona
rossa"
Vai al testo dell'ordinanza prefettizia
Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA - GENOVA
RICORSO
Nell’interesse delle associazioni Circolo Nuova Ecologia – Legambiente, in
persona del suo legale rappresentante pro tempore sig ***, con sede in
Genova, Via Caffa n. 3/5, del Centro Ligure di Documentazione per la Pace,
in persona del suo legale rappresentante, sig.ra *** con sede in Genova,
elettivamente domiciliati in Genova, Salita Salvatore Viale 5/8 S, presso
lo studio dell’Avv. Dario Rossi che li rappresenta e difende congiuntamente
e disgiuntamente agli avv.ti Emilio Robotti del Foro di Genova, Roberto La
Macchia e Roberto Carapelle del Foro di Torino, e all’avv. Nicola Vetrano
del Foro di Napoli, giusta procura a margine del presente atto,
c o n t r o
il Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro-tempore, e la
Prefettura di Genova in persona del Prefetto pro-tempore, domiciliati
presso l’Avvocatura dello Stato, Viale Brigate Partigiane n. 2 Genova,
nonché contro
Il Comune di Genova, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in
Genova, Via Garibaldi n. 9, e l’Autorità Portuale di Genova, in persona del
legale rappresentante, Via della Mercanzia n. 2, Palazzo San Giorgio
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti
dell’Ordinanza Prefettizia n. Prot. N. 288/D.P. emessa da Prefetto di
Genova, in data 02 Giugno 2001, con la quale il Prefetto di Genova ha
adottato provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 2, Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931, al fine di
garantire il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblico in occasione
del vertice G8 che si terrà in Genova nei giorni 20, 21, 22 Luglio,
limitatamente a quanto disposto alla lettera A), n. 1, n. 2, n. 4, e alla
lett. B), n. 2 e 3, nonché di ogni altro atto connesso, precedente,
presupposto o conseguente, anche non noto.
PREMESSO CHE
Le Associazioni ricorrenti, si prefiggono la protezione della persona umana
e dell’ambiente, si battono per un’equa distribuzione delle risorse a
livello sia mondiale che locale, nonché per la promozione della pace, del
disarmo e della giustizia sociale, come risulta dagli stessi statuti che si
allegano.
Esse hanno inoltre aderito al cartello di oltre 730 associazioni denominato
Global Social Forum (G.S.F), che ha indetto una serie di iniziative
pubbliche che si terranno in Genova in occasione del Vertice dei G8 del 20,
21, 22 Luglio 2001.
Con l’ordinanza impugnata, il Prefetto, come si legge nelle premesse del
provvedimento, ha ritenuto la necessità di modificare, in via eccezionale e
temporanea le condizioni di agibilità delle zone interessate; ha ravvisato
la necessità di individuare fasce differenziate in ragione dei diversi
edifici interessati all’evento; ha ravvisato altresì la necessità di
individuare un’ulteriore zona contigua di rispetto caratterizzata anch’essa
dall’imposizione di determinate prescrizioni; ha ritenuto sussistessero le
condizioni di grave necessità pubblica per adottare un provvedimento
straordinario indispensabile alla tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica.
Sulla base di tali premesse, il Prefetto ha individuato una c.d. “Zona
Rossa” (lettera A), corrispondente al centro della città e alla zona
portuale ove vengono posti il divieto di accesso pedonale (lett. A n. 1),
con qualche limitata eccezione, nonché il divieto di accesso e di sosta
veicolare ivi compresi i trasporti pubblici (lett. A n. 2), il divieto di
manifestazioni di qualsiasi genere compreso il volantinaggio (lett. A n. 4)
e altro ancora.
Tale ordinanza ha inoltre individuato una zona di rispetto esterna alla
zona rossa, la c.d. “Zona Gialla”, nella quale vengono stabiliti altri
divieti tra cui il divieto di pubbliche manifestazioni, di svolgere
attività di volantinaggio (lett. B n. 2), di transitare e sostare con i
veicoli in prossimità di alcuni obiettivi successivamente individuati
dall’autorità di Polizia (lett. B n. 3), e altro ancora.
L’Ordinanza prefettizia rimette l’individuazione dettagliata dei limiti
delle zone Rossa e Gialla, ad appositi e successivi provvedimenti del
Questore e all’Autorità di P.S..
Le Associazioni ricorrenti, sono seriamente pregiudicate dall’esecuzione
dei provvedimenti di cui all’Ordinanza contestata.
Ciò sia in relazione agli interessi dei singoli individui loro associati,
sia in relazione alla tutela degli interessi della collettività dei quali
sono legittime portatrici (si sottolinea che il Circolo Nuova Ecologia –
Legambiente, in ragione della sua appartenenza all’Associazione nazionale
Lega per Legambiente, è legittimato a ricorrere contro gli atti
amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 18 l. n. 349/86, così come
stabilito dal DM 20/02/1987, art. 1), sia in considerazione del fatto che
hanno aderito pubblicamente al Global Social Forum, e alle iniziative da
questo indette, in occasione del Vertice dei G8.
Le esponenti si sono determinate dunque a proporre la presente
impugnazione, ritenendo l’illegittimità del provvedimento impugnato per i
seguenti
MOTIVI:
1) Illegittimità della lett. A) n. 1, n. 2, n. 4, e della lett. B) n. 2 e
3, dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 2 R.D. n. 733/1931
combinato con il disposto di cui agli art. 16, 17, 21, 1, 35,
41 Costituzione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza
di presupposti legittimanti la sospensione dei diritti di cui agli articoli
16, 17, 21, 1, 4, 35 e 41 Costituzione
L’ordinanza impugnata è stata emanata ai sensi dell’art. 2, T.U.L.P.S. che
attribuisce al Prefetto, “in caso di urgenza o per grave necessità
pubblica” la facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la
tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
La Corte Costituzionale dopo aver dato una prima interpretazione della
norma in oggetto con la sent. N. 8/1956, considerato che i giudici di
merito continuavano a ritenere legittimo che le ordinanze prefettizie, nel
concorso di determinate circostanze, potessero affievolire i diritti
soggettivi dei cittadini garantiti dalla Costituzione, a interessi
legittimi, si pronunciò nuovamente, con sentenza n. 26/1961, in ordine
all’art. 2 TULPS, dichiarando l’illegittimità costituzionale di tale norma
nei limiti in cui attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze
senza il rispetto dei limiti dell’ordinamento giuridico.
Si legge in tale pronuncia che “l’art. 2 conferisce al Prefetto poteri che
non possono considerarsi di carattere legislativo, quanto alla loro forma e
quanto ai loro effetti”. Quanto al contenuto … “finchè si mantengano nei
limiti dei principi dell’ordinamento giuridico, non possono mai essere tali
da invadere il campo riservato all’attività degli organi legislativi, né a
quella di altri organi costituzionali. Il rispetto di quei limiti impedisce
ogni possibile violazione degli art.. 70, 76, 77 e dell’art. 1, 2° c. della
Costituzione.” Tale sentenza stabilisce quindi che i provvedimenti
prefettizi non possono mai essere in contrasto con quei precetti
costituzionali che, rappresentando gli elementi cardinali dell’ordinamento,
non consentono alcuna possibilità di deroga nemmeno alla legge ordinaria.
Quanto alle materie in cui la Costituzione dispone una riserva di legge,
ove tale riserva è assoluta non può concepirsi che l’art. 2 permetta
l’emanazione di atti amministrativi che dispongano in difformità alla legge
prevista dalla Costituzione. Per il campo delle riserve relative si ritiene
invero ammissibile che la legge ordinaria attribuisca alla P.A. la facoltà
di emanare atti anche normativi, purchè la legge indichi i criteri idonei a
delimitare la discrezionalità dell’organo cui il potere è stato attribuito.
Da quanto sopra emerge chiaramente che nel caso di specie non
può ritenersi legittima l’ordinanza in oggetto, nella parte in cui incide
sulle libertà fondamentali dell’individuo riconosciute e tutelate dagli
articoli della Costituzione indicati in rubrica.
a) Quanto all’art. 16 Costituzione. lo stesso sancisce che ogni cittadino
può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio dello stato,
salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di
sanità o di sicurezza. La libertà di circolazione “in qualsiasi parte” del
territorio dello stato, costituisce una delle libertà fondamentali della
nostra carta costituzionale, e rientra nel novero dei diritti pubblici
soggettivi del cittadino. Tale libertà è tutelata da una riserva di legge
“assoluta”, ovvero può essere disciplinata e limitata solo mediante una
legge formale, e solamente per motivi di sanità e sicurezza. Ne deriva che
lo stesso legislatore può introdurre dei limiti unicamente per le ragioni
ivi disciplinate (sanità e sicurezza). Non è invero consentito al
legislatore delegare tale attività alla P.A., né, a maggior ragione, è
consentito alla P.A. introdurre delle deroghe e dei limiti alla libertà di
circolazione dei cittadini. Donde l’illegittimità dell’ordinanza in
relazione a quanto statuito alla lettera A), n. 1 (divieto di accesso
pedonale), n. 2 (divieto di circolazione veicolare).
b) Quanto all’art. 17 Cost. - L’ordinanza si pone inoltre in contrasto con
l’art. 17 Cost., che sancisce che il divieto dell’autorità può essere solo
successivo al ricevimento del preavviso dato dai manifestanti, e per
comprovati motivi di sicurezza. Devesi dunque ritenere l’illegittimità di
un provvedimento che vieta preventivamente qualsiasi manifestazione,
all’interno delle zone Rossa e Gialla.
c) Quanto all’art. 21 cost. Risulta parimenti viziata l’ordinanza impugnata
nella parte in cui vieta l’attività di volantinaggio. Tale attività
costituisce una forma di manifestazione del pensiero, insopprimibile e
incomprimibile, poiché, ai sensi dell’art. 21 Cost., tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione. Non sono previste limitazioni a tale
libertà, neppure introdotte mediante legge ordinaria, che dunque, qualora
provvedesse in tal senso, incorrerebbe senz’altro in una censura di
incostituzionalità. Non si vede dunque come tale diritto possa essere
limitato in base ad una mera ordinanza prefettizia, senza che la stessa non
venga dichiarata illegittima.
d) Quanto agli art. 1, 35, 41, Cost. Si rileva infine che è parimenti
violato il diritto al libero svolgimento dell’attività lavorativa e di
esercitare tutte le facoltà che sono inerenti al lavoro ed all’iniziativa
economica, consacrati negli art. 1, 35, 41, Cost. Il fatto che all’interno
della Zona Rossa non possano accedere che le persone indicate nella lett.
A) n. 1, previo rilascio di apposita autorizzazione, incide direttamente su
tutte le attività economiche e lavorative che si svolgono abitualmente nel
centro cittadino, con conseguente grave penalizzazione della collettività,
considerato il fatto che nella c.d. Zona Rossa sono ubicati tutti i
principali uffici pubblici e privati.
La giurisprudenza è assolutamente conforme nell’applicazione dei principi
di cui sopra.
Si veda al riguardo Corte Costituzionale n. 201/1987, (in F.I. 1988, I,
3538), che ribadì che “nel nostro ordinamento costituzionale non sono
individuabili clausole che autorizzino in via generale modifiche, o anche
soltanto deroghe, alla normativa primaria con disposizioni relative tanto a
casi singoli, quanto ad una generalità di soggetti o a una serie di casi
per motivi di necessità e/o urgenza (diverse, come è ovvio, sono le ipotesi
di cui agli art. 78 e 77 Cost.). Per l’esercizio da parte dell’autorità
amministrativa di siffatti poteri, con effetto di deroga, occorre, una
specifica autorizzazione legislativa che anche senza disciplinare il
contenuto dell’atto (questo in tal senso può considerarsi libero), indichi
il presupposto, la materiale finalità dell’intervento e l’autorità
legittimata”. Prosegue la Corte che, anche se non predeterminato, “il
contenuto delle disposizioni derogatorie è soggetto a rispettare le
garanzie costituzionali, e a non invadere la < riserva assoluta > di legge
(nel caso di < riserva relativa > la norma primaria attributiva dei cennati
poteri deve comunque adeguatamente delimitarne il carattere discrezionale)”.
In senso conforme si cita Pretura di Milano 20/06/1990 (F.I. 1991, pag.
2280), adita per la disapplicazione di un decreto prefettizio che vietava
la vendita delle bevande alcoliche nella provincia di Milano. Il Pretore,
rilevò che “l’art. 2 T.U. L.P.S. ha il fine di garantire l’ordine pubblico,
che non consente in alcun caso di violare i principi dell’ordinamento
giuridico, ovunque tali principi siano espressi e comunque essi risultino,
e precipuamente non possono essere in contrasto con i precetti della
Costituzione”. In applicazione di tale principio, il Pretore disapplicò
l’ordinanza, in quanto la stessa comportava una violazione del diritto di
accedere alla proprietà privata. Ciò sulla base della considerazione che
l’art. 42 della Costituzione, contiene una riserva di legge relativa e che
nessuna disposizione di legge è intervenuta per consentire all’autorità
amministrativa il sacrificio di detta libertà.
Vedasi infine Tribunale Penale di Roma che con sentenza 26 Luglio 1990 (in
Diritto & Pratica del Lavoro n. 47/1990) ritenne non sussistere il reato di
cui all’art. 650 c.p. laddove venga effettuato uno sciopero nonostante la
precettazione (disposta dal Prefetto con ordinanza ex art. 2, T.U. L.P.S.)
se quest’ultima risulta essere stata disposta al di fuori dei presupposti
che la legittimano. Il Tribunale ritenne che l’ordinanza prefettizia non
avesse tenuto conto della riserva di legge posta all’art. 40 Cost. che ha
“demandato al solo legislatore la possibilità di porre delle limitazioni al
diritto di sciopero, operando tali scelte in correlazione con altri diritti
costituzionalmente garantiti”. “Un intervento successivo da parte di organi
del potere esecutivo, cui verrebbe rimessa un’ulteriore ponderazione tra
diritti eventualmente configgenti, apparirebbe eludere intendimento del
costituente che ha voluto affidare l’individuazione dei limiti
all’esercizio del diritto di sciopero esclusivamente alla sede legislativa,
ove la dialettica politica può liberamente e pubblicamente svilupparsi”.
In senso conforme vedasi anche Consiglio di Stato del 1° Giugno 1994, in
Foro Amministrativo 1994, pag. 1388.
La posizione degli esponenti trova sostanziale conferma nel comunicato
pubblicato in data 27/6/01 sulla stampa locale e nazionale della
Associazione Nazionale Magistrati (che si produce) che manifesta le stesse
perplessità sulla legittimità dei contenuti dell’ordinanza impugnata
2) Illegittimità della lett. A) n. 1, n. 2, n. 4, e della lett. B) n. 2 e
3, dell’ordinanza impugnata per eccesso di potere sotto il profilo della
carenza dei presupposti, nonché per difetto e/o illogicità e/o
contraddittorietà della motivazione. Illegittimità per violazione dell’art.
2 T.U. L.P.S.
Ai sensi dell’art. 2 R.D. 773/1931, il Prefetto, in caso di urgenza o per
grave necessità pubblica ha facoltà di adottare i provvedimenti
indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Dopo la rilettura dell’art. 2 fatta dal giudice delle leggi, il potere
extra ordinem riconosciuto al Prefetto incontra limiti precisi, e cioè: a)
la conformità del provvedimento ai principi dell’ordinamento; b)
l’efficacia limitata nel tempo, in coerenza con l’urgenza che ne giustifica
l’adozione; c) la necessità che esso comporti il minior sacrificio
possibile per i privati destinatari dello steso provvedimento; d) la
congruità della motivazione, nel senso che dal testo dell’ordinanza deve
emergere la sua necessità ed urgenza ai fini della tutela dell’ordine
pubblico (v. Cons. Stato n. 467/94). Nella fattispecie, non sono stati
rispettati i criteri indicati, come di seguito si spiega.
a) Quanto all’urgenza - Il provvedimento impugnato difetta del
presupposto dell’urgenza. E’ stato adottato infatti in vista del vertice
dei G8, cui partecipano i capi di stato degli otto paesi più
industrializzati. La decisione di effettuare tale vertice nella citta di
Genova è stata presa da lungo tempo, tanto che il legislatore ha avuto
occasione di intervenire ripetutamente in previsione del vertice. Sono
stati adottati con legge dello stato provvedimenti finanziari per
l’organizzazione del vertice, e sempre con legge dello Stato, sono stati
altresì adottati provvedimenti per garantire la sicurezza dei partecipanti
al vertice (vedasi a tale riguardo art. 4 L. n. 149 del 8/6/2000 che ha
attribuiti al Prefetto di Genova il potere di avvalersi di un contingente
militare delle Forze Armate, con una facoltà di spesa di 4 miliardi per
l’anno 2001).
Non si può dunque certo ritenere che il vertice del G8 sia giunto
inaspettato o improvviso, essendo evento pianificato e programmato da tempo.
Stupisce dunque che l’adozione di provvedimenti tanto gravi da comportare a
tutti gli effetti una sospensione per ben cinque giorni delle libertà
costituzionali sopra enunciate, sia stata adottata con provvedimento
d’urgenza. Il provvedimento in oggetto appartiene alla categoria delle
ordinanze extra ordinem, o ordinanze libere, che si caratterizzano per la
loro immediata destinazione a fronteggiare situazioni di emergenza, non
superabili con gli ordinari mezzi giuridici a disposizione della pubblica
autorità (si veda in tal senso Cons. Stato IV, n. 467/1994, in F.Amm 1994,
pag. 1388; Cons. Stato, V n. 789/1960, Cons. Stato n. 345/1971). Il
presupposto di tali ordinanze è l’indifferibilità dell’intervento, cioè uno
stato di necessità o di forza maggiore, da fronteggiare con immediatezza.
Il legislatore ha avuto tutto il tempo di intervenire in vista del vertice
G8, come del resto ha già fatto con l’adozione dei provvedimenti sopra
indicati.
Il difetto dell’urgenza emerge dalla stessa lettura delle premesse al
provvedimento, ove si afferma che si ritiene di emanare il provvedimento
con “un certo anticipo” rispetto alla data stabilita. La stessa espressione
usata dal Prefetto, nega in radice qualsiasi possibilità di ritenere
sussistente il presupposto dell’urgenza. Tutte le disposizioni impugnate
devono dunque essere annullate per difetto del presupposto dell’urgenza
b) Quanto alla durata dei divieti -. Si rileva che ulteriore limite
delle ordinanze extra ordinem è la loro efficacia limitata nel tempo, in
coerenza con l’urgenza che ne giustifica l’adozione (v. Cons. Stato n.
467/1994). Si ritiene lesivo di tale principio il fatto che i divieti
contenuti nell’ordinanza de quo, indicati in rubrica, inizino a decorrere
sia per la zona Gialla che per la zona Rossa dalle ore 7 del 18 Luglio
2001, ovvero già due giorni prima dell’inizio del vertice, fissato per i
giorni 20, 21, 22 Luglio.
Si rileva che peraltro non è dato rinvenire nell’ordinanza in oggetto,
alcuna motivazione in ordine al fatto che i divieti siano tanto anticipati
rispetto all’inizio del vertice. Si rileva dunque l’illegittimità
dell’ordinanza nella parte in cui l’efficacia delle disposizioni ivi
contenute è anticipato rispetto all’inizio del vertice.
c) Quanto alla proporzionalità del provvedimento agli interessi
tutelati. Le ordinanze di cui all’art. 2 TULPS, devono essere tali da
comportare il minor sacrificio possibile per i privati destinatari delle
stesse. Trattasi del requisito della proporzionalità del provvedimento alla
tutela dell’ordine pubblico, come appare chiaro dalla lettura della
Sentenza della Consulta (v. anche Cons. Stato n. 467/1994, TAR Campania n.
357/1995). Nella specie risulta evidente la sproporzione delle prescrizioni
di cui all’ordinanza impugnata, con il pericolo che si intende evitare. Di
fatto, qualora il provvedimento impugnato trovasse applicazione si avrebbe
il surreale risultato di creare, almeno nel centro cittadino e nelle zone
limitrofe, una sorta di città fantasma, nella quale saranno chiusi i
negozi, i ristoranti, le botteghe artigiane, gli studi professionali, tutti
gli esercizi pubblici in genere, ove non ci si potrà muovere né con i mezzi
propri né con quelli pubblici. In pratica, un provvedimento senza
precedenti in una città del mondo occidentale, da sempre all’avanguardia
nell’affermazione e nella tutela dei diritti civili e delle libertà
democratiche.
Si ritiene che tale vizio sia comune a tutte le disposizioni dell’ordinanza
prefettizia indicate in rubrica ed in particolare a quelle riferite alla
zona gialla (divieto di manifestazione e volantinaggio, e limiti alla
circolazione).
d) Congruità della motivazione. Il provvedimento è altresì illegittimo
perché carente nell’individuazione della motivazione che ha portato alla
sua adozione. Nelle premesse dell’ordinanza, viene dato atto soltanto che
sussistono gravi necessità di adottare un provvedimento straordinario
indispensabile alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’unica
motivazione che viene data tuttavia è che nei giorni 20/21/22 Luglio Genova
ospiterà i G8, e che sussistono informative acquisite in ordine a
prevedibili disordini e turbative dell’ordine pubblico. In pratica la
motivazione dell’ordinanza in esame si risolve in una mera tautologia, in
quanto motiva la necessità di adottare provvedimenti a tutela dell’ordine
pubblico con prevedibili turbative dell’ordine pubblico. Non viene tuttavia
esplicitato il contenuto delle informative, né la fonte, né viene addotta
alcuna giustificazione della necessità di ciascun singolo tipo di divieto.
Si precisa peraltro che il cartello di oltre 700 associazioni che ha deciso
di promuovere un’azione di critica e di contestazione al vertice dei G8
(nominato Global Social Forum), ha dichiarato pubblicamente che ha
intenzione di svolgere una protesta assolutamente pacifica. Si allega il
manifesto sottoscritto dagli aderenti al GSF. Ciò sembra rendere
ulteriormente ingiustificate la tipologia e l’entità delle misure adottate
dal Prefetto. Né si può ritenere legittimo sospendere le libertà
costituzionali in una intera città per un periodo così lungo.
Si ritiene invero che ogni singola disposizione, ovvero il divieto di
accesso pedonale, il divieto di accesso veicolare, il divieto di
manifestare e di volantinaggio nella Zona Rossa nonché i divieti analoghi
fissati per la Zona Gialla avrebbe dovuto essere sostenuta da idonee
motivazioni. Dalla motivazione di ciascun singolo provvedimento deve
emergerne la “necessità e l’urgenza ai fini e per le ragioni di ordine
pubblico. La previsione di un turbamento di quest’ultimo deve essere
fondato non su mere congetture ed ipotesi, ma su elementi concreti, dalla
cui indicazione il giudice deve poter dedurre il motivo che giustifica la
particolare e contingente tutela” (v. Cons. Stato n. 467/1994).
3) Illegittimità della delega di poteri al Questore di cui alle lettere A e
B dell’ordinanza prefettizia e all’autorità di Polizia di cui alla lett. B)
n. 3, per violazione dell’art. 2 TULPS e incompetenza relativa.
L’ordinanza prefettizia ex art. 2 TULPS, in quanto esercizio di un potere
di carattere eccezionale, deve essere completa di tutti i suoi elementi,
considerato che il potere è attribuito dalla legge unicamente al Prefetto.
Ne deriva l’illegittimità della delega operata a favore del Questore, ai
fini della individuazione dei limiti della Zona Gialla e Rossa, nonché
dell’Autorità di polizia per l’individuazione delle aree sensibili interne
alla Zona Gialla ove introdurre ulteriori divieti alla circolazione, sosta
e fermata dei veicoli.
Si sottolinea un ulteriore profilo di illegittimità di tale delega di
poteri, effettuata in base ad una ordinanza comunque illegittima per tutti
i motivi sopra descritti.
Ciò premesso si insta
IN VIA CAUTELARE
Per la sospensione del provvedimento impugnato, relativamente alle
disposizioni contenute nelle lettere A), n. 1, n. 2, n. 4, e B), n. 2 e
3. Sussistono infatti gli estremi del fumus boni iuris, in considerazione
di tutto quanto riportato nella parte precedente del presente atto
Sussistono inoltre i presupposti del periculum in mora in considerazione
del fatto che qualora intervenisse una pronuncia di accoglimento del
presente ricorso successivamente al vertice dei G8, si produrrebbe
irreparabilmente la lesione dei diritti e delle posizioni che si assumono
violate dalla presente ordinanza.
NEL MERITO
Per l’annullamento dell’ordinanza prefettizia, limitatamente alle
disposizioni indicate in rubrica o a quella parte di esse delle quali
l’ill.mo giudice riterrà l’illegittimità.
Genova lì 02/07/01
Avv. Dario Rossi Avv. Roberto La Macchia, Avv. Emilio Robotti
Avv. Roberto Carapelle, Avv. Nicola Vetrano
A S.E. Il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale
Istanza per l’abbreviazione dei termini
I sottoscritti avvocati, Dario Rossi, Emilio Robotti, Roberto Lamacchia,
Roberto Carapelle, Nicola Vetrano, difensori del Centro Ligure per la
Documentazione per la Pace, del Circolo Nuova Ecologia – Lega Ambiente, nel
ricorso che precede,
tenuto conto
- che il provvedimento impugnato dovrebbe essere eseguito entro il 18
Luglio 01,
- che è eccezionale interesse dei ricorrenti, che venga fissata la
discussione della richiesta sospensiva con la massima urgenza,
- che dal calendario delle udienze del Tar Liguria risulta fissata
l’udienza di sospensiva per il giorno 12 Luglio,
chiede
l’abbreviazione del termine stabilito dall’art. 36, 2° c., R.D. 17/08/1907,
n. 642.
Con osservanza
Genova lì 02/07/01.
Avv. Rossi D., Robotti E., Lamacchia R, Carapelle
R., Vetrano N.
IL PRESIDENTE
Vista l’istanza che precede,
visto l’art. 36 3° c. R.D. 17/08/1907, n. 642, ritenuta l’urgenza,
DECRETA
Il termine previsto dal 2° c. del citato art. 36, relativamente alla
domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, è abbreviato;
fissa
per la discussione della stessa, la camera di consiglio del giorno 12
Luglio 2001
ore
manda
i ricorrenti a notificare, a loro cura e spese, copia dell’istanza e del
presente provvedimento, alla parte intimata, entro le ore
Genova lì