[News] Elezioni europee, appello ai candidati: "Il disegno di legge 1345 sui reati ambientali è difforme rispetto alle norme europee"



Comunicato - terza parte

OGGI NELLA CONFERENZA STAMPA E' STATA PRESENTATA LA PETIZIONE ONLINE PER
STOPPARE IL DISEGNO DI LEGGE 1345 SUI REATI AMBIENTALI.

Presso il Centro Sportivo Magna Grecia a Taranto l'avv. Nicola Russo
(Taranto Futura) e Alessandro Marescotti (PeaceLink) sono ritornati sul
disegno di legge 1345 in esame al Senato, dopo essere stato approvato alla
Camera dei Deputati con il sostanziale "via libera" di tutti i partiti.

E' stata illustrata la petizione online contraria al disegno di legge che
in soli due giorni ha superato le 1500 firme, in gran parte di cittadini
di Taranto preoccupati delle possibili ripercussioni negative della legge
sul processo ILVA.

Il testo dell'appello è raggiungibile dal sito www.peacelink.it e inoltre
l'appello si può firmare cliccando direttamente su
http://www.change.org/it/petizioni/a-tutti-i-cittadini-italiani-firmate-la-petizione-di-peacelink-riguardante-il-disegno-di-legge-1345-sui-reati-ambientali

E' stato rivolto l'appello a tutti i candidati alle elezioni europee
perché firmino la petizione. Infatti il disegno di legge risulta DIFFORME
rispetto allo spirito e alla lettera della direttiva europea 2008/99/CE
sui reati ambientali.

"I parlamentari europei dovrebbero essere i cani da guardia delle norme
europee", ha dichiarato Marescotti.

Il disegno di legge sui reati ambientali definisce "irreversibile" il
disastro ambientale, fornendo uno straordinario e inaspettato aiuto ai
legali delle aziende inquinanti che potrebbero dimostrare che
l'inquinamento prodotto non è "irreversibile"

Persino nella versione originale della proposta di legge del M5S c'è
scritto che il disastro ambientale è una "illecita immissione" che
"cagiona un’alterazione irreversibile dell’equilibrio dell’ecosistema".

Questa definizione, oltre che controproducente per i fini della legge, è
anche assolutamente sbagliata in quanto il termine "irreversibile" non
compare nella direttiva europea 2008/99/CE. (1)

Gravemente carente è inoltre il disegno di legge sui reati ambientali in
ordine all'applicazione di tale direttiva europea.

Infatti nell'articolo 6 della direttiva europea si legge: "Gli Stati
membri provvedono affinché le persone giuridi­che possano essere
dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano
stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una
posizione preminente in seno alla persona giuridica".

L'articolo 7 della direttiva europea è sulle "Sanzioni per le persone
giuridiche" e sancisce: "Gli Stati membri adottano le misure necessarie
affinché le per­sone giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai
sensi del­ l’articolo 6 siano passibili di sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive".

Ogni azienda inquinante è anche una "persona giuridica".
Perché allora non prevedere norme penali specifiche per punire le aziende
che violano gravemente l'Autorizzazione Integrata Ambientale?

Nell'allegato A della direttiva 2008/99/CE si legge che sono punibili le
violazioni dell'AIA (direttiva IPPC). (2)

Ma di tutto questo non si trova traccia nel disegno di legge 1345 sui
reati ambientali.

"Senza l'attuazione della direttiva europea - ha dichiarato Marescotti
nella conferenza stampa - i cittadini continueranno a lamentarci a vuoto
su Facebook delle nuvole inquinanti rosse o nere, e questo perché non vi
sono specifiche sanzioni di tipo penale per chi viola ripetutamente l'AIA
creando un pericolo per la pubblica incolumità. Senza l'attuazione
integrale della direttiva 99/2008 nessuno va sotto processo se l'AIA
rimane inattuata. Tutto diventa facoltativo, tanto non vi sono conseguenze
penali se non la si rispetta". (3)

Per tutte queste ragioni il disegno di legge 1345 sui reati ambientali è
non solo pericoloso (in quanto introduce una definizione di disastro
ambientale che che è difforme rispetto alla direttiva europea), ma è anche
gravemente carente in quanto non recepisce quelle istanze europee che
renderebbero l'AIA molto più vincolante nel caso in cui fosse penalmente
perseguibile chi la viola gravemente provocando un pericolo per la
pubblica incolumità.


Associazione PeaceLink



--- Note ---

(1) Art.3 direttiva 2008/99/CE (infrazioni): Ciascuno Stato membro si
adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in
essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano
reati:
a) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantita­tivo di
sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che
provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o
danni rilevanti alla qualità del­l’aria, alla qualità del suolo o alla
qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora". La direttiva europea
parla di DANNI RILEVANTI, non IRREVERSIBLI.

(2) Cosa dice l'allegato A della direttiva 2008/99/CE? Si intitola così:
"Elenco della normativa comunitaria adottata in base al trattato CE la cui
violazione costituisce un illecito ai sensi dell’articolo 2, lettera a),
punto i), della presente direttiva". Fra le direttive elencate vi è anche
la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento. E' la direttiva IPPC che istituisce l'AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale).

(3) Art.5 della direttiva europea (SANZIONI): "Gli Stati membri adottano
le misure necessarie per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4
siano puniti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive".  E
dove si applicano le sanzioni PENALI? A gravi violazioni di alcune
direttive. Ad esempio alla Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione
integrate dell’inquinamento. Vedere l'ultima riga dell'allegato A della
direttiva europea 2008/99/CE.