PeaceLink. Nuovo video sull'ILVA inviato alla Commissione Europea



COMUNICATO

NUOVO VIDEO DI PEACELINK CHE STA PER ESSERE INVIATO ALLA COMMISSIONE
EUROPEA. Ancora emissioni diffuse e fuggitive nell'Ilva. Il video risale a
ieri e a stanotte.

L'autore del video è Luciano Manna e risale a ieri e a stanotte.
http://www.youtube.com/watch?v=d1bJ2eahO2o&feature=youtu.be

Le prime immagini girare ieri con la luce del sole si riferiscono
all'impianto di agglomerazione in cui si forma la diossina.
Appaiono evidenti delle emissioni diffuse e fuggitive.

Quelle girate stanotte riguardano le emissioni complessive dello
stabilimento che risultano non convogliate dai camini.
Tali immagini sono indicative di un'esposizione di un numero imprecisato
di lavoratori a fumi e vapori che dovrebbero essere convogliati o captati
in modo efficace mentre le direttive europee sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro, recepite nella legge 626/94 e poi trasfuse nel "Testo Unico in
materia di tutela della salute e della sicurezza" (vedere note
tecnico-giuridiche).

Le norme europee recepite dalla legislazione italiana prevedono che il
datore di lavoro
"progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è
emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è
tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni
deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante
aspirazione localizzata".

Le immagini girate attestano il non rispetto delle prescrizioni dell'AIA
(cfr.http://www.isprambiente.gov.it/it/garante_aia_ilva/aia-e-controlli/tabella-riassuntiva-delle-prescrizioni-aia/ILVAtabellaprescrizioniriesamefinale.pdf),
in particolare le prescrizioni relative al "confinamento delle polveri"
che attualmente - come è visibile dalle immagini - non avviene per le
"aree di gestione e movimentazione dei materiali polverulenti", la cui
pericolosità è nota. Tale confinamento doveva servire per evitare le
emissioni diffuse e fuggitive, vera criticità dello stabilimento e vera
questione centrale e spinosa emersa nella perizia dei tecnici della
Procura.

Alessandro Marescotti
Presidente di PeaceLink


--- NOTE TECNICO GIURIDICHE ---
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE e 99/92/CE,
2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro (Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale
n. 265 del 12 novembre 1994)


Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza

(Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 237.
Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle
varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti
cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e
che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma
fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul
luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che
possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le
lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di
avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed
accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi
connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è
fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è
emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è
tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni
deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante
aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera
q). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato
sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per
verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per
individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non
prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione
conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto
legislativo;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle
attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare
esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati,
manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello
smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti
cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare
utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto,
visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive
particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a
taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente
elevati.


-- 


Sostieni PeaceLink, versa un contributo sul c.c.p. 13403746 intestato ad
Associazione PeaceLink, C.P. 2009, 74100 Taranto (TA)