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I "controlli amichevoli" dell'Arpa
- Subject: I "controlli amichevoli" dell'Arpa
- From: "Alessandro Marescotti" <a.marescotti at peacelink.it>
- Date: Wed, 22 Feb 2012 13:43:50 +0000
- Importance: Normal
- Sensitivity: Normal
Il nuovo governo introduce una norma sospetta per i controlli ambientali con l'art.14 del DL 5/2012.
Gianfranco Amendola scrive: "Invece del potenziamento, con il governo dei Professori è arrivata la “semplificazione” dei controlli. Nel decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, entrato in vigore il 10 febbraio, - oltre a 2 articoli (23 e 24) di semplificazione della normativa ambientale su cui ci riserviamo un intervento più approfondito -, esiste un ineffabile art. 14, intitolato “Semplificazione dei controlli sulle imprese”, la cui ratio dichiarata è di limitare al massimo i controlli sulle imprese al fine di recare alle stesse “il minore intralcio” possibile.
L’apice, a mio sommesso avviso, si raggiunge quando si stabilisce che i controllori devono adeguarsi al principio di “collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità”.
Se con questo si voleva dire che i controlli devono essere effettuati con educazione e senza vessare e intimidire i poveri industriali, trattasi, ovviamente, di norma del tutto superflua.
Ma questo non vuol dire “collaborazione amichevole”. I controlli sono controlli e non si può imporre alcuna “collaborazione amichevole” tra controllori e controllati. Né spetta ai controllori dare amichevoli consigli all’industriale su quello che deve fare al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità. L’industriale, se ha dei dubbi, ha tutti i diritti di pagarsi una consulenza privata o rivolgersi in modo formale e diretto alle istituzioni competenti e di ricevere risposta.
Ma il pubblico controllore, se riscontra reati, deve farne denuncia all’Autorita' Giudiziaria e non può essere invischiato nei problemi del controllato.
Se, a questo punto, ci focalizziamo sul settore dei controlli ambientali (dalle disposizioni dell’art. 14 sono esenti solo i controlli in materia fiscale e finanziaria), appare ancora più evidente la pericolosità di questo stravagante principio.
E’ noto, infatti, che l’organo deputato al controllo tecnico delle violazioni ambientali è l’ARPA.
In proposito, recentemente la Cassazione ha evidenziato che “i funzionari dell’ARPA, preposti al controllo e alla vigilanza ambientale, sono titolari di una posizione di garanzia in relazione all' impedimento dei reati commessi dai terzi e, pertanto, qualora, venuti a conoscenza dell'effettuazione irregolare di operazioni di gestione di rifìuti, omettano di intervenire, sono responsabili ex art. 40, 2° comma, c.p. dell 'illecito smaltimento del rifìuto” (Cass. Pen, sez. 3, c.c. 15 dicembre 2010, n. 3634, Zanello).
Oggi si dice agli stessi funzionari che devono collaborare amichevolmente con i soggetti controllati.
Se, in questo quadro, aggiungiamo che già esiste un altro scellerato principio legislativo in base al quale, per fare cassa, l’ARPA può accettare consulenze a pagamento anche dai soggetti che dovrebbe controllare (ed eventualmente denunciare), diventa ancor più concreto il rischio che la collaborazione “amichevole” possa talvolta essere intesa come collaborazione a pagamento, dove chi paga si assicura l’amichevole collaborazione del controllore ora e per il futuro. E chi vuole capire capisca!"
www.peacelink.it
From: Peppe <pulicane at fastwebmail.it>
Date: Mon, 20 Feb 2012 02:40:00 +0100
Subject: Ambiente: i "controlli amichevoli"
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