Elettrosmog, possiamo stoppare il blitz del governo



Comunicato di PeaceLink

Il Decreto Sviluppo contiene una pericolosa norma (l'art.12 riportato di seguito) che consentira' una maggiore esposizione a quei campi elettromagnetici che sono classificati dallo Iarc come "possibilmente cancerogeni". 

Gia' e' accaduto nel 2010 che il governo abbia manonesso la normativa ambientale peggiorando le norme sul benzo(a)pirene, un pericoloso cancerogeno. Ora la storia si ripete.

Sono blitz a danno dei cittadini in cui la salute e' barattata con la deregulation per le aziende.

Attenzione pero': il Decreto Sviluppo non e' ancora stato approvato, e' in bozza.

La bozza del Decreto Sviluppo dello scorso 24 ottobre va pertanto cambiata e possiamo cambiarla.

Come?
Scrivendo al Governo e ai parlamentari. Facendo pressione come opinione pubblica.

Gia' la Rete No Elettrosmog ha invitato a scrivere la lettera che riportiamo qui di seguito.

Ma a rafforzare le ragioni scientifiche che giustificano l'opposizione a norme che indeboliscono anziche' rafforzare il principio di precauzione, vi e' l'autorevole presa di posizione di Assoarpa (che coordina le varie agenzie di protezione ambientale, si veda http://lists.peacelink.it/news/2011/11/msg00016.html) e di Ispra, il braccio tecnico-scientifico del Ministero dell'Ambiente. 

Dobbiamo stoppare i blitz pro-aziendali a danno della salute.

Nelle prossime ore PeaceLink pubblichera' sul sito www.peacelink.it una pagina web di aggiornamento della situazione con tutti i link utili. 

Chi volesse collaborare puo' scrivere a volontari at peacelink.it


Alessandro Marescotti
Presidente di PeaceLink
www.peacelink.it

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Lettera della rete No elettrosmog
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"Ill.mo Onorevole Deputato
 
Le scriviamo perché siamo molto preoccupati per la bozza del Decreto Sviluppo in discussione da parte del Governo in questi giorni. Sembra che la bozza voglia superare i limiti di legge previsti dal decreto del 2003 (ovvero 6 Volt/metro). Questo valore è già dieci volte superiore rispetto a quello considerato sicuro da molti scienziati indipendenti (ovvero 0,6 Volt/metro), mentre il Decreto Sviluppo, nella parte che allego, intende utilizzare invece per balconi, terrazzi, spazi aperti condominiali il limite generico di 20 Volt/metro. Se approvato, questo decreto rischia di mettere seriamente a rischio la salute di milioni di italiani perché sarà più facile, per i gestori, installare antenne vicino alle abitazioni, ma a risentire di più di questo innalzamento dei limiti di legge saranno soprattutto proprio i malati affetti da Elettrosensibilità, una forma di ipersensibilità ai campi elettromagnetici e anche i malati di Sensibilità Chimica Multipla (MCS), una condizione che comporta reazioni a molteplici composti chimici anche in minime quantità, non tossiche per la popolazione generale.
 
Secondo il prof. Dominique Belpomme, noto oncologo dell'Università di Parigi, sia la MCS che la Elettrosensibilità sono causate proprio dall'aumento esponenziale di fonti radiofrequenza negli ambienti di vita. E' noto, infatti, che i campi elettromagnetici, a livelli che rientrano nei limiti attuali, favoriscono l'apertura della barriera emato-encefalica, quella barriera che protegge il cervello dalle sostanze tossiche presenti nel sangue. Dove dovranno andare ad abitare le persone con queste problematiche? Un altro aspetto allarmante nel Decreto Sviluppo è la nuova modalità di misurazione dei campi elettromagnetici: non si prenderanno più delle misurazioni in un arco di tempo di sei minuti, per farne la media, ma si farà una media di misurazioni sulle 24 ore. E' facile comprendere come questo si traduca in uno svuotamento stesso del concetto di "limite di sicurezza" perché i livelli molto bassi riscontrati di solito di notte, quando nessuno usa cellulari, potranno compensare quelli sicuramente più alti dei livelli delle ore diurne. Tutto questo si fa per venire incontro alle esigenze tecniche della telefonia mobile di quarta generazione, 4G, che può trasportare più dati e che ha bisogno di una maggiore potenza, ma non si può negare che un introito nelle casse dello Stato oggi, con la vendita delle frequenze per la telefonica 4G, si tradurrà inevitabilmente ed inesorabilmente in un aumento della spesa socio-sanitaria tra 10, 15, o forse 20 anni per l'aumento di casi di cancro, disturbi neurodegenerativi (Alzheimer, Parkinson), infertilità, insonnia, depressione, allergie, tutte problematiche notoriamente legate alle radiofrequenze. Proprio lo scorso Maggio l'Istituto per la Ricerca sul Cancro dell'OMS ha classificato la radiofrequenza della telefonia mobile come cancerogeno di classe 2B. Non bisogna dimenticare, in ultimo, le numerose risoluzioni del Parlamento Europeo (4 settembre 2008, 9 febbraio 2009) e la più recente risoluzione del 23 maggio del Consiglio d'Eu¿
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L'articolo 12 "Limiti campi elettomagnetici" della bozza del Decreto Sviluppo, presentata in Consiglio dei Ministri il 24 ottobre


Art. 12 - In coerenza con le finalità di cui all’art. XX in materia di semplificazione amministrativa e fermo quanto previsto dalla Legge 22 febbraio 2001 n.36, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz• è modificato sulla base dei seguenti criteri:

a) alle apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999, non sono applicabili i limiti di esposizione definiti per gli impianti radioelettrici fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi;

b) i valori di attenzione di cui all’articolo 4, comma 2, indicati nella tabella 2 all’allegato B del Decreto, sono intesi come valori misurati all’interno degli edifici, ovvero calcolati tenendo conto della attenuazione introdotta dalle pareti secondo le vigenti norme CEI. Pertanto, alle pertinenze esterne degli edifici, quali balconi, terrazzi, cortili e lastrici solari, non si applicano i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all’allegato B;

c) gli obiettivi di qualità, intesi come valori di immissione dei campi elettromagnetici calcolati all’aperto nelle aree intensamente frequentate e nelle pertinenze esterne degli edifici quali balconi, terrazzi, cortili e lastrici solari non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell’allegato B. Detti valori devono essere intesi come media statistica giornaliera, calcolati sulla base della potenza media irradiata dagli impianti nell’arco delle 24 ore su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano;

d) le tecniche di misurazione da adottare al fine del confronto con i limiti di esposizione e con i valori di attenzione previsti dal decreto sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e sue successive evoluzioni e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI;

e) le tecniche di calcolo previsionale da adottare al fine del confronto con i limiti di esposizione, con i valori di attenzione e con gli obiettivi di qualità previsti dal Decreto sono quelle indicate nella norma CE1211-10 e sue successive evoluzioni, prevedendo l’uso dei coefficienti correttivi ivi definiti ed il loro aggiornamento al fine di consentire il calcolo della media statistica giornaliera.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il settore delle telecomunicazioni e’ caratterizzato da un’elevata propensione all’innovazione tecnologica in grado di creare nuovi prodotti e servizi, soddisfare nuove esigenze ed incrementare la produttività delle imprese e della Pubblica Amministrazione.

In tal senso, il futuro prossimo dovrebbe svilupparsi su tre direttrici tra loro parallele:

una crescente domanda di accesso in mobilità al mondo delle informazioni e dell’intrattenimento (internet ovunque);
una crescente richiesta di accesso ad internet da parte dei cittadini anche meno informatizzati (internet per tutti);
un aumento della domanda di velocità di accesso da parte della popolazione e delle imprese già informatizzate (servizi multimediali a banda ultra larga).

Tra le nuove opportunità offerte dal progresso tecnologico saranno presenti servizi per le aziende e le pubbliche amministrazioni che consentiranno di usare le tele presenza favorendo il telelavoro, la telemedicina, l’e-commerce etc .. a tutto vantaggio di un sensibile aumento della produttività e della qualità della vita.

Tali servizi richiederanno però grandi capacità trasmissive con la conseguente necessità di potenziare ed aggiornare le reti di comunicazione elettronica del Paese favorendo una nuova stagione di sviluppo delle telecomunicazioni mobili, anche nell’ottica dello sviluppo delle reti di quarta generazione o l TE (Long Term Evolution), le cui prestazioni saranno di gran lunga superiori a quelle attuali.

le reti di quarta generazione (l TE) consentiranno, infatti, un deciso salto di qualità nel settore delle telecomunicazioni che, oltre a rappresentare un comparto improntato da una notevole propensione all’innovazione tecnologica, risulta essere ancora oggi un settore capace di convogliare investimenti notevolissimi a tutto vantaggio del sistema Paese come peraltro recentemente dimostrato nel corso dell’asta per l’assegnazione delle frequenze per la tecnologia 4G.

l’asta per le frequenze evidenzia, inoltre, che nonostante la grave crisi economica globale tale settore intende concretamente portare a compimento una nuova fase di investimento infrastrutturale nel settore delle TlC di cui il Paese ha urgentemente bisogno.

la necessità di favorire gli investimenti nel settore è stata avvertita sia dal legislatore comunitario (direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE) che da quello nazionale (D. Lgs. n. 259/2003 recante “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”) che, da ultimo, é intervenuto con ulteriori norme volte a semplificare le procedure autorizzatorie per alcune tipologie di impianti (art. 87 bis D. Lgs n. 259/03 ed art. 35 Decreto legge 98/2011, convertito con legge n. 111/2011).

Per completare quest’opera di semplificazione normativa si rende, altresì, necessario un intervento che consenta di aggiornare e chiarire alcuni aspetti del DPCM 8 luglio 2003, recante il regolamento di attuazione della legge quadro sui campi elettromagnetici (legge n. 36/2001), mettendo a frutto il patrimonio di esperienze maturate in quasi un decennio da parte delle Arpa, della Fondazione Ugo Bordoni, dell’ISPRA e del CEI.

Attraverso l’introduzione di metodiche di misurazione univoche e di riferimenti a normative tecniche di settore gli operatori di comunicazione elettronica potranno, infatti, procedere alle necessarie attività di razionalizzazione e modernizzazione della rete potendo operare in quadro normativo più chiaro e definito. Peraltro nella maggior parte dei casi si tratta di norme tecniche univocamente già applicate da molti degli organi preposti al controllo sul territorio.

Inoltre, appare opportuno introdurre, in questa tematica caratterizzata da una costante e frenetica evoluzione tecnologica, una modalità di autoadattamento alle esperienze ed alle evoluzioni raccolte e validate da organismi tecnico amministrativi di riferimento generale, ferma restando la indicazione dei valori limite in capo all’organo politico amministrativo.

Sarebbe, quindi, opportuno intervenire, con la massima urgenza, sul citato DPCM, senza rivedere l’intero impianto normativo, al fine di puntualizzare e specificare, più razionalmente, il campo di applicazione de/”va/ore di attenzione” e dell’”obiettivo di qualità”.

In particolare, il valore di attenzione dovrebbe essere applicato, come originariamente previsto dalla Legge 22 febbraio 2001 n. 36, esclusivamente nelle aree adibite a “permanenze prolungate”, mentre la tutela della popolazione sia nelle aree all’aperto intensamente frequentate che nelle pertinenze all’aperto degli edifici, sarebbe garantita attraverso gli “obiettivi di qualità”.

In particolare la disposizione proposta, anche nell’ottica della semplificazione normativa, mira a chiarire la non applicabilità dei limiti definiti per le stazioni radio base agli apparati terminali per telecomunicazioni, quali ad esempio i telefoni cellulari, già regolati da specifica Direttiva europea (1995/5/CE), e armonizzare la terminologia con quella utilizzata nel Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259; rendere il valore di attenzione applicabile nelle aree dove effettivamente la popolazione vive e lavora; e valutare l’obiettivo di qualità non come un altro limite, ma come un valore da perseguire attraverso l’incentivazione di quelle tecnologie oggi disponibili che non trasmettono sempre alla massima potenza.

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