Colpisce della delibera che non vi è coerenza alcuna tra le premesse e le conclusioni
Il 29 agosto scorso, il Consiglio comunale di Casalbordino (CH) ha
espresso parere negativo alla proposta di perimetrazione del “Parco
della Costa teatina”, “così come formulata dalla Giunta regionale –
Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia e dal Ministero
dell’Ambiente”.
Ciò che più colpisce della delibera è che tra quanto in essa si
premette e quanto, invece, si conclude non vi è coerenza alcuna: da un
lato, si sciorina una ricostruzione della disciplina dei Parchi, presa
di peso da una decisione della Corte costituzionale del 2002, con cui
il giudice delle leggi ha dichiarato che lo Stato ben può estromettere
Regioni ed Enti locali dal procedimento di istituzione del Parco;
dall’altro, si conclude che “in caso di autoritaria istituzione del
Parco nazionale della Costa Teatina”, “si dà mandato a ricorrere per
l’eccezione di incostituzionalità della norma per presunto abuso della
sua funzione da parte del Parlamento, con l’attribuzione ad aree
evidentemente prive legalmente, perché non supportate di valutazione
tecnico-scientifico, di valore ambientale e naturalistico di importanza
nazionale della qualificazione di parco nazionale, nonché di presunto
illegittimo procedimento successivo istitutivo”.
Sorvolo sul fatto che il Comune minacci di ricorrere alla Corte
costituzionale “per l’eccezione di incostituzionalità della norma” (in
che modo?) e provo comunque a spiegare perché la delibera sarebbe priva
di significato giuridico.
L’istituzione di un Parco nazionale spetta allo Stato. L’art. 117,
comma 2, della Costituzione attribuisce in via esclusiva ad esso la
potestà legislativa in materia di tutela dell’ambiente. La Regione non
ha competenza in proposito, a meno che la tutela ambientale non sia
connessa con un’altra materia di competenza regionale, come – tanto per
fare un esempio – l’agricoltura. Ciò vuol dire che nel disciplinare la
materia agricoltura, la Regione può sì recare una (parziale) disciplina
dell’ambiente, ma nel far questo non può abbassare lo standard di
tutela fissato dalle leggi dello Stato. All’art. 2 della legge n. 394
del 1991 (legge quadro sulle aree protette) si legge: “I parchi
nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine
che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente
alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche
geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o
nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali,
educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai
fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future”.
Difficile sarebbe affermare che l’istituzione del Parco della Costa
teatina non soddisfi tali requisiti. E difficile sarebbe anche
sostenere – come si sostiene nella delibera – che il Parlamento abusi
(o abbia abusato) della sua funzione nell’attribuire “ad aree
evidentemente prive legalmente, perché non supportate di valutazione
tecnico-scientifico, di valore ambientale e naturalistico di importanza
nazionale della qualificazione di parco nazionale”: quei requisiti sono
fissati da una legge del Parlamento, non dalla Costituzione; se il
Parlamento vuole, può sempre disattenderli con altra legge.
L’art. 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001 (disposizioni in campo
ambientale) ha emendato la legge n. 394 del 1991, stabilendo che: “Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'ambiente, d’intesa con la regione interessata, è istituito il
Parco nazionale «Costa teatina». Il Ministro dell’ambiente procede ai
sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge. L’istituzione ed il funzionamento del Parco
nazionale «Costa teatina» sono finanziati nei limiti massimi di spesa
di lire 1.000 milioni a decorrere dall’anno 2001”.
A seguito di questa modifica, la Regione Abruzzo ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte. Nel suo
ricorso essa ha sostenuto che l’art. 8 della legge istituisse il Parco
della Costa teatina “senza una partecipazione della Regione stessa” e
che, pertanto, violasse “il principio di leale cooperazione. ”Ma la
Corte – come si accennava più sopra – ha dato torto alla Regione ed ha
precisato che quella doglianza si basasse su “un’inesatta valutazione
dei termini normativi della questione” (sent. n. 422 del 2002). “La
norma impugnata” – sottolinea la Corte – “non istituisce, propriamente,
il Parco nazionale in questione ma ne prevede l’istituzione a opera di
un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell’ambiente, d’intesa con la Regione. Essa promuove un procedimento
e, al tempo stesso, fornisce la base legale del provvedimento
istitutivo del Parco, con il quale il procedimento stesso è destinato a
concludersi”. L’istituzione di un Parco nazionale coinvolge senz’altro
le competenze dello Stato e della Regione, ad un tempo; ma “la
decisione iniziale che attiva le procedure in vista della creazione di
uno specifico parco nazionale (decisione che prelude ma non è ancora,
come detto, la “istituzione”), attenendo alla cura di un interesse non
frazionabile Regione per Regione”, spetta unicamente dello Stato.
Questa decisione – continua la Corte – “può essere organizzata in modo
che trovino espressione punti di vista regionali e locali, quale
integrazione degli elementi valutativi a disposizione dell’istanza
nazionale decidente e contributi in vista di soluzioni condivise”. “Può
essere organizzata”, si badi, non deve.
Questo passaggio è puntualmente ricordato anche dal Consiglio
comunale nella sua delibera. Quello che però il Consiglio omette di
ricordare è che la sentenza della Corte così prosegue: “sarebbe
tuttavia contraddittorio, rispetto al carattere nazionale
dell’interesse ambientale e naturalistico da proteggere, ritenere che
sia costituzionalmente dovuto l’assenso o l’intesa regionali o locali
dotati di forza giuridicamente condizionante”.
In altre parole, nella sua pronuncia la Corte ha cura di precisare
quel che nella delibera del Consiglio comunale non si precisa affatto,
e cioè: che l’istituzione del Parco avviene attraverso più fasi; e che
per comprendere quali competenze possiedano al riguardo la Regione e
gli Enti locali occorrerebbe considerare ciascuna singola fase in cui
si snoda l’intero iter istitutivo del Parco:
- La decisione in ordine alla istituzione di un Parco nazionale
spetta unicamente allo Stato. È il Parlamento che con legge vi
provvede;
- La delimitazione provvisoria del Parco che si intende istituire
è affidata al Ministro dell’ambiente; il quale si avvale degli elementi
conoscitivi e tecnico-scientifici che lo Stato e le Regioni hanno a
disposizione;
- Le misure di salvaguardia, che siano necessarie alla
conservazione dello stato dei luoghi, sono adottate dal Ministro
dell’ambiente, sentiti la Regione e gli Enti locali;
- La delimitazione in via definitiva del Parco è stabilita con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell’ambiente e sentita la Regione;
- Il Parco è istituito con Decreto del Presidente della
Repubblica, previa intesa con la Regione. Poiché il Decreto del
Presidente della Repubblica costituisce, per così dire, solo la forma
che l’atto ministeriale deve rivestire, l’intesa è in questo caso
stretta tra il Ministro dell’ambiente e la Regione.
L’art. 2 della legge n. 93 del 2011, di conversione del
decreto-legge n. 225 del 2010, ha stabilito che entro il 30 settembre
2011 sia istituito il Parco nazionale della Costa teatina:
“3-bis. In ragione della straordinaria necessità e urgenza
connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e
di protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui all’art.
8, comma 3, della legge 23 marzo, n. 93, si attuano entro il 30
settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi
trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario ad acta che
provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento
necessario.
3-ter. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si
provvede nei limiti delle risorse di cui all’articolo 8, comma 3, della
legge 23 marzo 2001, n. 93, allo scopo appostate”.
Sebbene questa previsione legislativa non sia affatto chiara – in
quanto l’utilizzo della locuzione “le disposizioni di cui all’art. 8,
comma 3, della legge 23 marzo, n. 93” lascerebbe intendere che entro il
30 settembre 2011 debba perfezionarsi l’iter di istituzione del Parco
e, cioè, giungersi finanche all’adozione del decreto del Presidente
della Repubblica – quello che non si comprende è su che cosa il
Consiglio comunale di Casalbordino abbia ritenuto di doversi
“legittimamente” pronunciare. Con la sua delibera, esso dà “parere non
favorevole alla proposta di perimetrazione” del Parco e si duole, ad un
tempo, di “non poter legittimamente deliberare su una proposta
alternativa di perimetrazione e zonazione”.
La conclusione da trarre sarebbe, in verità, un’altra: la delibera
del Consiglio comunale di Casalbordino si configura come un atto solo
informale; un atto, forse, politicamente opportuno in tempi di
democrazia partecipativa, ma del tutto privo di significato giuridico.
Fonte: http://caffedabruzzo.blogspot.com
|