Linee guida per pianificazione di emergenza in porti a rischio nucleare



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2006

(GU n. 44 del 22-2-2006)

Linee 
guida  per  la pianificazione di emergenza nelle aree portuali
interessate  dalla  presenza  di  naviglio a
propulsione nucleare, in
attuazione  dell'articolo  124 del decreto legislativo 17 marzo
1992,
n. 230 e successive modifiche ed integrazioni.



             
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente
l'istituzione
del Servizio nazionale di protezione civile;
  Visto   il   decreto-legge   7
settembre   2001   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed in
particolare
l'art. 5, comma 4-ter;
  Visto  il  decreto  legislativo  31
marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del
capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 107;
  Visto  il  decreto  legislativo  17
marzo  1992,  n.  230,  recante
«Attuazione    delle   
direttive   89/618/Euratom,   90/641/Euratom,
92/3/Euratom  e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti»
e,
in particolare, l'art. 124;
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  dare 
compiuta attuazione a detto
art. 124;
  Acquisita  l'intesa  della  Conferenza 
unificata  nella seduta del
26 gennaio 2006;
  Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri del
10 febbraio
2006;
                             
Decreta:
  In  considerazione  di quanto esposto in premessa sono
approvate le
allegate  linee  guida  per la pianificazione di emergenza
nelle aree
portuali   interessate  dalla  presenza 
di  naviglio  a  propulsione
nucleare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 febbraio 2006
                                           
Il Presidente: Berlusconi

      


                                                            
Allegato
Linee   guida   per  
l'attuazione   dell'articolo  124  del  decreto
legislativo n. 230/1995
Pianificazione  di  emergenza  nelle  aree portuali
interessate dalla
presenza di naviglio a propulsione nucleare

                           
1. Premessa.

    L'art.  124  del  decreto 
legislativo n. 230/1995 dispone che il
Dipartimento  della  protezione  civile 
stabilisca  le  modalita' di
applicazione  delle norme del capo X del predetto decreto
legislativo
alle   aree  portuali  interessate  dalla 
presenza  del  naviglio  a
propulsione nucleare.
    In  attuazione del disposto normativo dianzi
evidenziato, nonche'
dell'art.  5,  comma 4-ter del decreto-legge n. 343/2001,
convertito,
con  modificazioni,  dalla legge n. 401/2001, si delineano di
seguito
le  procedure  che  i  soggetti 
competenti  dovranno  seguire per la
redazione  del  piano  di  emergenza  delle aree
portuali interessate
dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare.
    In  generale, le situazioni di rischio nucleare o
radiologico che
necessitano di una pianificazione di emergenza possono verificarsi in
diversi   settori  di  applicazione 
dell'energia  nucleare  e  delle
sostanze radioattive:
      a) centrali nucleari di potenza;
      b) centri  di ricerca ed altri
impianti con sostanze nucleari o
radioattive, sottoposti a pianificazione di emergenza;
      c) depositi di materiale radioattivo e
nucleare;
      d) naviglio a propulsione nucleare;
      e) trasporto di materiale nucleare o
radioattivo.
    Per le attivita' di cui ai punti a), b) e c) la
pianificazione di
emergenza  esterna  e'  regolata 
specificatamente  dall'art. 116 del
decreto   legislativo  n.  230/1995  e 
successive  modificazioni  ed
integrazioni.
    Diversamente,  per  i contesti di cui sub d)
ed e) il legislatore
ha  rimandato  la  definizione  dei  relativi
ambiti pianificatori al
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio
dei Ministri.
      Pertanto,  gli  interventi
connessi sia agli eventi incidentali
che  possano  avvenire  al  naviglio a propulsione
nucleare, sia agli
eventi  incidentali  che  possano  avvenire 
durante  il trasporto di
materie   radioattive   o  nucleari 
dovranno  essere  esplicitamente
regolamentati  nella  pianificazione  di 
emergenza  anche di livello
provinciale.
    Per  ottemperare  a  questa 
esigenza,  il  presente documento si
propone di fornire uno strumento che definisca i criteri cui dovranno
uniformarsi i piani di emergenza esterna da predisporsi o aggiornarsi
da  parte  dei  prefetti  territorialmente 
responsabili  sulle  aree
portuali  ove  e'  consentito  l'attracco 
di  naviglio a propulsione
nucleare.
    In  relazione  a  quest'ultimo aspetto
tale pianificazione dovra'
essere  coordinata  con  le  disposizioni 
vigenti  per  il  naviglio
commerciale, nonche' con quella per il naviglio militare.

                     
2. Campo di applicazione.

    Com'e'  noto,  l'art.  115 
del  decreto  legislativo n. 230/1995
dispone  che  le  norme  del capo X del predetto
decreto si applicano
anche  alle  aree  portuali interessate dalla presenza del
naviglio a
propulsione nucleare.
    Pertanto,  il  documento  in questione
procedera', in ossequio al
disposto  di  legge,  a  definire  le modalita'
di applicazione delle
citate norme del capo X.
    Per  tutto  quanto non previsto dal presente
documento si applica
la normativa vigente in materia di emergenze nucleari e radiologiche.

3. Pianificazione di emergenza.
    La  pianificazione  di  emergenza  oggetto del presente documento assume,  al  pari  di  altre tipologie di pianificazione derivanti da rischi naturali ed antropici, peculiare rilievo allo scopo di ridurre gli   effetti   negativi   derivanti   dal   verificarsi  dall'evento calamitoso.     A  tal fine, pertanto, assume valore fondamentale sia la corretta individuazione  e  prefigurazione  degli  scenari  di rischio, sia la individuazione dei mezzi, umani e strumentali, da impiegare nel corso della  fase  emergenziale, sia le procedure da avviare nella predetta fase.     Rilievo   non   secondario  assume,  inoltre,  la  tempistica  di realizzazione   della   pianificazione   di   emergenza,  atteso  che quest'ultima  e'  volta  a salvaguardare interessi fondamentali, alla cui  tutela  e'  preposta  la  funzione  di  protezione civile, quali l'integrita'  della  vita  umana,  dell'ambiente,  dei  beni  e degli insediamenti.     In  tale  contesto,  percio', il presente documento si propone di individuare  anche  una  tempistica di redazione ed aggiornamento dei piani  in  questione  che  assume  una  valenza programmatoria di non secondaria importanza al fine di corrispondere in pieno alle esigenze di   tutela   delle   popolazione  potenzialmente  interessata  dalla tipologia di rischio in questione.     La  previsione in questione, in altri termini, assolve allo scopo fondamentale di avviare lo sviluppo di «best practices» e, quindi, la nascita  di  un  percorso virtuoso e di collaborazione tra le diverse amministrazioni  preposte alla pianificazione di emergenza che sia in grado  di condurre, percio', al migliore risultato possibile in tempi apprezzabilmente brevi.     A  tale  ultimo  scopo,  preliminarmente,  si  evidenzia  che  il Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvedera', entro sei mesi dal ricevimento del rapporto tecnico  di  cui  si  dira'  piu'  avanti,  ad  introdurre  nel piano nazionale  di  emergenza  una  sezione specifica contenente le misure protettive  necessarie per assicurare la protezione della popolazione e  dei  beni  nel caso di incidenti che avvengano nelle aree portuali interessate  dalla  presenza  di naviglio a propulsione nucleare e le cui conseguenze attese non siano fronteggiabili in ambito provinciale o interprovinciale.     Tale  piano,  e  le  sue integrazioni, verra' trasmesso ad ognuna delle    amministrazioni,   anche   territoriali,   coinvolte   nella pianificazione   di   emergenza   e  dalle  stesse,  in  un  percorso discendente,  dovra'  essere  portato  a  conoscenza, per gli aspetti d'interesse, della popolazione potenzialmente interessata.     La  sezione  specifica  di  cui sopra riportera', quali requisiti minimi,  le  procedure  di attivazione delle autorita' competenti, la catena  di  comando  e  controllo  per la gestione dell'emergenza, la procedura   di   diffusione   delle  informazioni  tra  le  autorita' coinvolte,  i  termini e le modalita' dello svolgimento di periodiche esercitazioni, le procedure da seguire per l'informazione, preventiva e  di  emergenza,  della  popolazione, le norme di comportamento e di protezione,  le principali azioni protettive da adottarsi sia in caso di  irraggiamento  che  di  contaminazione, nonche' la costituzione e l'aggiornamento    professionale   di   apposite   squadre   speciali d'intervento  assicurando che in esse siano presenti professionalita' altamente specializzate nel campo sanitario.     Il  piano  nazionale cosi' integrato verra' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.                         3.1 Rapporto tecnico.     Per  la  redazione  del  piano  di emergenza esterna in questione assume valenza fondamentale la redazione del rapporto tecnico.     Tale  rapporto  verra' predisposto, per il naviglio militare, dal Ministero della difesa e, per il naviglio civile, dall'agenzia per la protezione  dell'ambiente  e  per i servizi tecnici in collaborazione con l'autorita' portuale o con l'autorita' marittima per gli elementi d'informazione di specifica competenza.     Il rapporto tecnico, in entrambi i casi, dovra' recare i seguenti elementi:       a) l'individuazione  degli  scenari  incidentali di riferimento ragionevolmente  ipotizzabili  e la descrizione della loro evoluzione nel tempo in relazione ai rilasci di radioattivita' nell'ambiente;       b) l'esposizione   analitica   delle   presumibili   condizioni ambientali  pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai singoli  incidenti  di  cui  alla  lettera  precedente  e  delle loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;       c) la  descrizione delle misure strutturali ed organizzative ai fini dell'accoglimento del naviglio a propulsione nucleare, di quelle necessarie   per  la  mitigazione  delle  conseguenze  dell'incidente nonche'  i  mezzi necessari per il rilevamento e la misurazione della radioattivita'  nell'ambiente  circostante all'area portuale, e delle modalita' del loro impiego;       d) l'evidenziazione  degli  incidenti le cui conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale e di quelli  che  possono,  invece,  richiedere  misure  protettive  su un territorio piu' ampio.     Nel  caso  di  aree portuali o installazioni militari il rapporto tecnico  verra'  trasmesso  dall'amministrazione militare all'agenzia per  la  protezione  dell'ambiente e per i servizi tecnici. L'agenzia per  la  protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sulla base del  rapporto  tecnico,  redigera'  una relazione critica riassuntiva sulle  conseguenze  radiologiche  e  sulla necessita' di monitoraggio ambientale consequenziale.     Nel  caso  del naviglio militare la relazione dell'agenzia per la protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici, corredata del rapporto  tecnico,  verra'  trasmessa alla commissione tecnica di cui all'art.   9  del  decreto  legislativo  n.  230/1995,  e  successive modifiche  ed  integrazioni.  Analogamente  per  il  naviglio  civile l'agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente e per i servizi tecnici trasmettera'   alla   suddetta   commissione   il   rapporto  tecnico predisposto in collaborazione con i soggetti di cui innanzi.     Il  rapporto  munito  del  parere  della commissione di cui sopra verra', poi, trasmesso dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per  i  servizi  tecnici alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  protezione  civile  che  la inviera' ai prefetti competenti per territorio.     Al  fine  di  avviare  il  processo  virtuoso  di  cui  al  punto precedente  la  fase  in  esame  dovrebbe  concludersi  in un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla data di redazione del rapporto tecnico.
   3.2 Piano provinciale di emergenza esterna dell'area portuale.
    Al  fine di assicurare la protezione della popolazione e dei beni dagli  effetti dannosi derivanti da una emergenza nucleare nelle aree portuali   interessate  dalla  presenza  di  naviglio  a  propulsione nucleare il prefetto competente predispone o aggiorna, sulla base del rapporto  tecnico di cui al paragrafo precedente un apposito piano di emergenza esterna dell'area portuale d'intesa con la regione o con la provincia  autonoma  interessata,  nelle sue componenti di protezione civile  e  sanita';  le  medesime amministrazioni regionali ovvero le province  autonome  interessate  provvedono  al  rilascio dell'intesa dianzi richiamata sentite le amministrazioni locali interessate.     Il piano di emergenza esterna dell'area portuale dovra' prevedere l'insieme  coordinato  delle  eventuali  misure  da  adottare, con la gradualita'  che  le circostanze richiedono, per la mitigazione delle conseguenze   dell'incidente,   unitamente   all'individuazione   dei soggetti  e  delle  amministrazioni  chiamate  ad  intervenire, delle strutture,  degli  equipaggiamenti e delle strumentazioni necessarie, nonche' definire le relative procedure d'intervento.     La   struttura   ed   i   contenuti   del  piano  sono  riportati nell'allegato II al presente documento.     Tale piano di emergenza verra' trasmesso dal prefetto all'agenzia per  la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici che, sentita la  commissione  di  cui  all'art. 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  lo  restituira'  al prefetto, munito delle eventuali osservazioni, per la definitiva approvazione prefettizia.     Il  prefetto,  successivamente  all'approvazione, trasmettera' il piano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione  civile,  al  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della difesa civile, nonche'  a  tutti  gli  enti  e  le  amministrazioni  interessate,  e provvedera'  tempestivamente  a  porre  in  essere  ogni  adempimento necessario   per  assicurarne  l'attuazione  in  caso  di  emergenza, garantendone   l'integrazione   e   l'armonizzazione   con  le  altre pianificazioni di emergenza necessarie per la gestione dei rischi sul territorio.     Qualora,   poi,   la   localizzazione  dell'area  portuale  renda prevedibile  l'estensione  a piu' province del rischio in esame, tale piano  di  emergenza dovra' essere predisposto contemporaneamente per ciascuna  provincia  con  le medesime modalita' previste nel presente paragrafo e previa intesa tra i prefetti delle province interessate.     Il  coordinamento  dei piani provinciali e' demandato al prefetto della  provincia  ove  e'  situata  l'area portuale interessata dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare.     La  presente  fase  dovra'  concludersi  entro  180  giorni dalla ricezione del rapporto tecnico da parte del prefetto competente.     L'ingresso di naviglio a propulsione nucleare nelle aree portuali soggette   alle   disposizioni  del  presente  documento  avviene  in osservanza di quanto previsto dal piano di emergenza esterna.
3.3  Redazione e revisione del piano provinciale di emergenza esterna
                         dell'area portuale.     Il  prefetto  predispone  il piano di emergenza esterna dell'area portuale  avvalendosi di un comitato misto composto da rappresentanti delle  strutture  operative  di  protezione civile di cui all'art. 11 della  legge  24 febbraio  1992,  n. 225, della Capitaneria di porto, della  regione  e  degli  enti territorialmente interessati, nonche', nelle localita' in cui esista un porto militare, di un rappresentante del competente comando militare.     Sono  chiamati a partecipare ai lavori del comitato misto esperti designati  dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dal Ministero della difesa.     Il  piano  di  emergenza  esterna  dell'area portuale deve essere riesaminato  in  caso  di modifiche rilevanti del rapporto tecnico di cui  al  presente  documento  e,  in  ogni  caso,  con cadenza almeno triennale,   anche  in  relazione  ai  mutamenti  sopravvenuti  nelle circostanze  precedentemente  valutate,  allo  scopo di adeguano alle mutate  esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili.     Gli  aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le procedure esposte nel presente documento.    
      3.4 Modello organizzativo di comando e controllo.
    L'autorita'  portuale  competente,  ove  esistente, e l'autorita' marittima attuano, anche avvalendosi delle amministrazioni pubbliche, ogni  azione  utile a garantire il rilevamento e la misurazione della radioattivita' nell'ambiente circostante all'area portuale.     Il comandante del naviglio a propulsione nucleare ha l'obbligo di dare  immediata  comunicazione  all'autorita' marittima competente di qualsiasi evento o anormalita' che possa far ritenere la possibilita' dell'insorgenza  di  un  pericolo  per  la  pubblica incolumita' e di qualsiasi  incidente  nucleare  interessante  naviglio  a propulsione nucleare  presente  nell'area  portuale  che comporti pericolo per la pubblica incolumita' e per i beni.     La   comunicazione   deve   specificare   l'entita'   prevedibile dell'incidente,  le  misure adottate per contenerlo e ogni altro dato tecnico   utile   per  l'attuazione  del  piano  d'emergenza  esterna dell'area portuale.     L'autorita'  marittima  competente  trasmette  immediatamente  le informazioni  ricevute  al  prefetto  ed  al  Comando provinciale dei vigili del fuoco.     Il  prefetto  ricevuta  la  comunicazione di allarme la trasmette immediatamente   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento  della  protezione  civile,  al Ministero dell'interno - Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa  civile, alla regione ed agli enti locali interessati, nonche' agli altri enti ed amministrazioni previsti dal piano di emergenza.     Qualora  il  pericolo  possa  estendersi a province limitrofe, il prefetto  ne  da'  immediato  avviso  ai prefetti interessati ed agli enti, anche locali, territorialmente competenti.     Il   prefetto,   nell'ambito   delle   proprie  competenze,  deve effettuare   esercitazioni   periodiche   al   fine   di   verificare l'adeguatezza del piano di emergenza esterna e dei relativi strumenti di  attuazione.  Tali  esercitazioni  dovranno  avere  cadenza almeno annuale.        
         4. Informazione della popolazione.
    Le  autorita'  competenti  sono  a  chiamate  a  dare  la massima diffusione,  ove  possibile,  ai  contenuti  dei  piani  di  cui alle presenti   linee  guida  ed  alle  funzioni  attribuite  ai  soggetti coinvolti.     La  popolazione  che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica  in  caso  di incidente a naviglio a propulsione nucleare deve  essere  informata  e  regolarmente  aggiornata  sulle misure di protezione  sanitaria  ad essa applicabili, nonche' sul comportamento da adottare.     La    popolazione   effettivamente   interessata   dall'emergenza radiologica  in  caso  di incidente a naviglio a propulsione nucleare deve  essere  immediatamente  informata  sull'emergenza in corso, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie. In questo caso le informazioni minime da fornirsi in modo rapido e ripetuto riguardano:       a)   la   sopravvenuta   emergenza  e,  in  base  alle  notizie disponibili,   le  sue  caratteristiche:  tipo,  origine,  portata  e prevedibile evoluzione;       b)  le disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza sopravvenuta ed eventuali suggerimenti di cooperazione;       c) le  autorita'  e  gli  enti cui rivolgersi per informazione, consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione.     Le  informazioni  precedenti devono essere integrate, in funzione del   tempo   disponibile,   con   richiami  riguardanti  le  nozioni fondamentali sulla radioattivita' ed i suoi effetti sull'essere umano e   sull'ambiente.  Se  l'emergenza  e'  preceduta  da  una  fase  di preallarme,  alla  popolazione  devono  essere  fornite  informazioni riguardanti  le  modalita'  e  i  tempi  con  cui vengono diffusi gli aggiornamenti sull'evoluzione della situazione.     Informazioni   specifiche   sono   rivolte,   anche  in  fase  di preallarme,  a  particolari  gruppi di popolazione, in relazione alla loro  attivita',  funzione  ed eventuale responsabilita' nei riguardi della  collettivita',  nonche'  al  ruolo  che  eventualmente debbano assumere nella particolare occasione.     I  soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione dei  soccorsi  in  caso  di  emergenza  radiologica  per  incidente a naviglio  a  propulsione  nucleare  devono  ricevere  un'informazione adeguata  e  regolarmente aggiornata sui rischi che l'intervento puo' comportare  per  la loro salute e sulle precauzioni da prendere in un caso   simile;   dette   informazioni  sono  completate  con  notizie particolareggiate in funzione del caso in concreto verificatosi.     Il  piano  di  informazione,  redatto  ed  approvato dal prefetto competente,   deve   indicare   quali  requisiti  minimi  l'autorita' responsabile   della   diffusione  delle  informazioni,  i  mezzi  di diffusione  delle  informazioni  e  le  modalita'  di  revisione e di aggiornamento periodici dei contenuti dell'informazione.                         5. Norme transitorie.     Al fine di garantire e preservare la necessaria continuita' degli atti  amministrativi,  le attivita' inerenti alla predisposizione dei piani  di  emergenza  esterna  per  le aree portuali, gia' avviate al momento   dell'emanazione   del  presente  documento,  dovranno,  ove possibile,  essere  adeguate  alle modalita' ed ai contenuti previsti dalle presenti linee guida.     Il  riesame  e  l'aggiornamento  dei piani precedenti hanno luogo secondo   quanto  indicato  nel  presente  documento.  I  piani  gia' approvati  dovranno essere riesaminati ed aggiornati, ove necessario, alle  disposizioni delle presenti linee guida entro dodici mesi dalla loro emanazione.                                                                  Allegato 1                              DEFINIZIONI     Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  documento, valgono le seguenti definizioni:       area  portuale:  porto  o specifica area portuale ricadente nel campo di applicazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84;       autorita'  portuale  competente: l'autorita' portuale nei porti in  cui essa e' istituita ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  l'autorita' marittima negli altri porti e l'autorita' militare  nei  porti  e  nelle  aree portuali finalizzati alla difesa militare;       naviglio  a  propulsione  nucleare: qualsiasi unita' navale che utilizza per la propulsione reattori nucleari;       emergenza  nucleare in area portuale: situazione determinata da un  evento incidentale che avvenga in naviglio a propulsione nucleare che  dia  luogo o possa dar luogo ad una immissione di radioattivita' nell'ambiente,  suscettibile  di  comportare  dosi  per  il gruppo di riferimento  della  popolazione  superiori  ai valori stabiliti con i provvedimenti  di  cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni;       popolazione  che  rischia  di essere interessata dall'emergenza radiologica:   qualsiasi  gruppo  di  popolazione  per  il  quale  e' stabilito  un  piano  di  emergenza  esterna in previsione di casi di emergenza  radiologica  in  aree  portuali con naviglio a propulsione nucleare  (art.  128,  comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni);       popolazione     effettivamente    interessata    dall'emergenza radiologica:  qualsiasi  gruppo  di  popolazione  per  il  quale sono previste  misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso di  emergenza  radiologica (art. 128, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni).                                                                  Allegato 2      CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA ESTERNA DELL'AREA PORTUALE     Parte generale:       premessa,  recante  l'elenco della normativa di riferimento, la descrizione  della situazione locale che giustifica la pianificazione di emergenza, le misure cautelative previste in via ordinaria;       obiettivi della pianificazione;       presupposti  tecnici  della  pianificazione, con la sintesi del documento tecnico di riferimento per la pianificazione.     Lineamenti della pianificazione:       misure  generali  ed  interventi previsti in caso di emergenza, suddivisi  per livelli progressivi di azione, da sviluppare nei piani particolareggiati di cui al successivo modello d'intervento;       autorita' coinvolte dal piano e le relative responsabilita';       sistemi di telecomunicazione.     Modello di intervento:       procedura   di   attivazione  del  piano,  con  la  descrizione analitica  delle  prime  azioni da compiersi da parte delle autorita' responsabili della gestione dell'emergenza al momento dell'evento, il relativo schema grafico e la modulistica d'uso;       procedura  di  scambio  delle  informazioni, con la descrizione analitica  del  meccanismo  di  scambio  delle  informazioni  tra  le autorita'  responsabili  della  gestione  dell'emergenza, il relativo schema  grafico e la modulistica d'uso; piani particolareggiati delle amministrazioni  coinvolte  a  vario  titolo  nella pianificazione di emergenza;       piano di informazione alla popolazione.     Allegati  al  piano  di  emergenza,  quali  documenti  tecnici di riferimento,   cartografia   di  inquadramento  e  dati  territoriali dell'area  interessata  dall'applicazione  del piano, ad eccezione di quanto ritenuto classificato, tra gli allegati devono figurare almeno i seguenti documenti:       documento  di  riferimento dei presupposti tecnici per il piano di emergenza;       livelli  di  intervento  per  emergenze radiologiche e nucleari ex decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni;       programma   di   monitoraggio  radiometrico  nelle  varie  fasi dell'emergenza e relativa strumentazione da utilizzare;       dati   territoriali,   demografici,   patrimonio   agricolo   e zootecnico dell'area di riferimento;       schema di diramazione dell'allarme;       schema del flusso delle informazioni;       carta  topografica del territorio interessato dall'applicazione del piano di emergenza;       caratteristiche  idrodinamiche  e  regime  dei venti prevalenti nella rada portuale;       carta nautica della rada portuale;       elenco telefonico di reperibilita'.