Cittadino egiziano direttore responsabile di una testata giornalistica: dovrà decidere la Corte costituzionale




ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA - comunicato stampa


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Parere favorevole del Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della
Lombardia, ma il tribunale civile  di Milano  solleva una questione di
legittimità


Cittadino egiziano direttore responsabile

 di una testata giornalistica:

dovrà decidere la Corte costituzionale

 La Corte costituzionale, con sentenza 21-23 marzo 1968 n. 11), ha già
deciso che i cittadini stranieri (che oggi sono solo gli
extracomunitari) possono esercitare la professione giornalistica  in
Italia, quando  agli stessi "sia impedito nel paese di appartenenza
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana".

Il  Tribunale ha sospeso il procedimento di registrazione e ha rimesso
gli atti alla Consulta "affinché si pronunzi sulla compatibilità
dell'articolo 3 della legge 47/1948 sulla stampa, nella parte in cui
limita ai soli cittadini comunitari la possibilità di ricoprire la
carica di direttore responsabile di un periodico, con gli articoli 2, 3
e 21 della Costituzione delle Repubblica Italiana".





Milano, 7 febbraio 2004. La Corte costituzionale è stata chiamata dalla
III sezione civile del Tribunale  (presidente Gabriella d'Orsi) a
pronunciarsi sul diritto di un cittadino egiziano ad assumere la veste
di direttore responsabile di una pubblicazione destinata alla comunità
nordafricana residente in Lombardia. Oggi soltanto i cittadini dei Paesi
della Ue possono assumere la veste di direttore responsabile di una
testata giornalistica. Il  Tribunale pertanto ha sospeso il procedimento
di registrazione e ha rimesso gli atti alla Consulta "affinché si
pronunzi sulla compatibilità dell'articolo 3 della legge 47/1948 sulla
stampa, nella parte in cui limita ai soli cittadini comunitari la
possibilità di ricoprire la carica di direttore responsabile di un
periodico, con gli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione delle
Repubblica Italiana".

 Il signor Khaled El Shebini,  iscritto all'elenco stranieri dell'Albo
dei Giornalisti di Milano, ha diritto, secondo il presidente dell'Ordine
dei Giornalisti della Lombardia,  di assumere la direzione responsabile
del  mensile "Alnaba  Al-Araby"   anche in virtù  del comma 2
dell'articolo 19 del Patto internazionale di New York sui diritti civili
e politici, recepito nel nostro ordinamento con la legge  25 ottobre
1977 n. 881: "Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione;
tale diritto comprende  la libertà di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo e frontiere,
oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o
attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. L'esercizio delle
libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e
responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune
restrizioni che, però, devono essere espressamente stabilite dalla legge
ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione
altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine
pubblico, della sanità o della morale pubblica". In sostanza questo
comma estende agli stranieri extra-comunitari i principi dell'articolo
21 della nostra Costituzione e dell'articolo 10 della  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Il principio
dell'uguaglianza e quello della pari dignità sociale (articoli 2 e  3
della nostra Costituzione) chiudono il discorso secondo il ragionamento
del presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Milano.

La Corte costituzionale, con sentenza 21-23 marzo 1968 n. 11), ha già
deciso che i cittadini stranieri (che oggi sono solo gli
extracomunitari) possono esercitare la professione giornalistica  in
Italia, quando  agli stessi "sia impedito nel paese di appartenenza
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana".



Ecco il testo dell'ordinanza firmato dal presidente Gabriella D'Orsi:

"ALLA CORTE COSTITUZIONALE. Il cittadino egiziano EL SHEBINI KHALED,
residente a Milano, iscritto all'elenco "stranieri" dell'Albo dei
Giornalisti come pubblicista, ha chiesto la registrazione al Registro
Stampa del Tribunale di Milano di un periodico dal titolo AL NABA AL­
ARABY, di cui si qualifica direttore responsabile, proprietario, ed
esercente impresa giornalistica.

Secondo le norme attualmente in vigore tale domanda dovrebbe essere
rigettata, giacché il richiedente non è né cittadino italiano (come
richiesto dall' art.3 L.47/1948), né cittadino comunitario (che 1'art.9
L.52/96 ha equiparato al cittadino italiano ai fini degli art. 3 e 4
della L.47/1948).

Il pur autorevole parere favorevole del Consiglio dell'Ordine, qui
allegato, non risolve il problema. Infatti, la citata Convenzione di New
York contiene solo una enunciazione di principi di libertà di
espressione già sanciti dalla nostra Costituzione, né risulta
concretamente rilevante ai fini del decidere la sentenza 11/1968 di
Codesta Onorevole Corte, sempre richiamata nel parere del Consiglio,
giacché nella specie non può considerarsi fatto notorio che nella
Repubblica Egiziana siano negate le libertà fondamentali, né il
richiedente è rifugiato politico.

Inoltre, qui si tratta di stabilire non se il richiedente possa
iscriversi all'albo dei pubblicisti (cui è già iscritto) ma se possa
essere direttore responsabile di un giornale.

Questo giudice non ignora che numerose sentenze della Corte hanno
ritenuto non confliggenti con la libertà di stampa molte norme
riguardanti l'esercizio della professione giornalistica e sulla
registrazione dei periodici. (v.sent.11/68, 98/68).

Nel caso concreto, però, il rifiuto di registrazione di un giornale
destinato alla comunità araba del nostro paese, solo per il fatto che il
direttore responsabile indicato non è cittadino comunitario, sembra
davvero confliggere con i principi di cui allo art. 2, 3 e 21 della
Costituzione.

Si consideri che un tale divieto finisce per incidere proprio sulle
minoranze etniche più deboli, magari guardate con sospetto da parte
delle popolazione per particolari contingenze storiche o politiche. Nel
caso di specie, non vi è dubbio che la ricerca di un direttore
responsabile italiano per il giornale sarebbe particolarmente
difficoltosa, considerato anche il fatto che il direttore , per poter
esercitate concretamente le funzioni di controllo demandategli dalla
legge, dovrebbe avere anche una approfondita conoscenza della lingua
araba e quindi le possibilità si restringono ulteriormente.

Sembra dunque a questo giudice che l'art. 3 della legge 47/1948, che
consente solo ai cittadini comunitari di rivestire la carica di
direttore responsabile di un periodico sia in contrasto con gli artt.2,
3 e 21 della Costituzione, tanto più in una società ormai multietnica.

                                                          P.Q.M.

Il Presidente delegato sospende il procedimento di registrazione rimette
gli atti alla Corte Costituzionale affinché si pronunzi sulla
compatibilità dell'art. 3 della L. 47/1948, nella parte in cui limita ai
soli cittadini comunitari la possibilità di ricoprire la carica di
direttore responsabile di un periodico, con gli artt. 2, 3 e 21 della
Costituzione delle Repubblica Italiana".





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