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PARTE L'ABOLIZIONE DEI TRIBUNALI DEI MINORI
- Subject: PARTE L'ABOLIZIONE DEI TRIBUNALI DEI MINORI
- From: Carlo Gubitosa <c.gubitosa at peacelink.it>
- Date: Fri, 01 Aug 2003 16:49:00 +0200
10:02 SOCIALE/CAMERA: TRIBUNALI MINORILI, DEFINITO TESTO RIFORMA (ASCA) - Roma, 1 ago - Con l'approvazione di vari emendamenti presentati dal Governo la Commissione Giustizia ha messo a punto in sede referente il ddl 2517 di delega al Governo per la riforma dei tribunali minorili che saranno sostituiti da sezioni specializzate per la famiglia. Sul testo e' gia' previsto a settembre un approfondito confronto che consentira' una ulteriore definizione di vari aspetti della nuova normativa. Come ha precisato il sottosegretario alla Giustizia Jole Santelli il ddl e' suddiviso in una parte ordinamentale e in un'altra in materia di separazione e divorzio e alcuni aspetti complessi riguardanti gli aspetti processuali ''saranno meglio specificati in sede di attuazione della delega''. Gli attuali tribunali per i minorenni - ha chiarito lo stesso sottosegretario illustrando uno specifico emendamento governativo - continueranno ad operare secondo le norme vigenti fino all'entrata in vigore delle sezioni specializzate. 10:03 SOCIALE/CAMERA: TRIBUNALI MINORILI, DEFINITO TESTO RIFORMA (2) (ASCA) - Roma, 1 ago - In base al nuovo articolo 10, proposto da Ciro Falanga di F.I. ed approvato, il Governo dovra' approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova legge uno o piu' decreti legislativi per disciplinare i procedimenti in materia di separazione dei coniugi e di divorzio secondo i seguenti principi: a) prevedere una fase sommaria davanti al Presidente del Tribunale e al giudice designato diretta al tentativo obbligatorio di conciliazione da concludersi con provvedimenti cautelari; b) prevedere un raccordo tra la fase sommaria e quella di merito con la possibilita' delle parti di presentare nuove domande ed eccezioni; c) prevedere che i provvedimenti cautelari emessi dal giudice in sede di reclamo siano modificabili o revocabili in presenza di nuove circostanze di fatto o a seguito di accertamenti compiuti nel corso del giudizio; d) prevedere poteri istruttori anche d'ufficio per l'accertamento dei redditi e delle sostanze delle parti e la possibilita' che in caso di inadempienza dell'obbligo di mantenimento del coniuge e della prole il giudice possa pronunciare ordini di pagamento anche nei confronti di terzi comunque obbligati verso il coniuge debitore. Dopo il confronto nell'aula di Montecitorio in autunno il testo sara' al centro di un ampio confronto anche a Palazzo Madama e difficilmente la legge potra' essere approvata entro quest'anno.
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