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BOZZA DI ORDINANZA PER AZIONI LEGALI ANTIGUERRA DIFFUSE
- Subject: BOZZA DI ORDINANZA PER AZIONI LEGALI ANTIGUERRA DIFFUSE
- From: "Centro di ricerca per la pace" <nbawac at tin.it> (by way of Carlo Gubitosa <c.gubitosa at peacelink.it>)
- Date: Sun, 30 Mar 2003 19:55:53 +0200
Egregi signori, vi inviamo la seguente bozza di ordinanza urgente, con proposta di esaminarla, discuterla ed inoltrarla - eventualmente modificata ed integrata nelle parti ove vi sembrasse necessario - ai Sindaci dei Comuni interessati affinche' intervengano con un atto concreto ed efficace in difesa della legalita' costituzionale e del diritto a vivere di tutti gli esseri umani, per fermare la guerra e le stragi. Grazie dell'attenzione, un saluto di pace il Centro di ricerca per la pace di Viterbo Viterbo, 30 marzo 2003 Mittente: Centro di ricerca per la pace strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it * * * BOZZA DI ORDINANZA URGENTE AD USO DI SINDACI NEL TERRITORIO DEI CUI COMUNI SI TROVINO BASI MILITARI DI POTENZE STRANIERE (O DI ALLEANZE INCLUSIVE DI POTENZE STRANIERE) IMPEGNATE NELLA GUERRA ILLEGALE E CRIMINALE IN CORSO Comune di ... Il Sindaco PREMESSO CHE - nel territorio del Comune si trova una base militare di potenza straniera attualmente impegnata nella guerra in corso in Iraq (o di alleanza inclusiva di potenze straniere attualmente impegnate nella guerra in corso in Iraq); - ai sensi della legislazione italiana e secondo il diritto internazionale tale guerra e' illegale e criminale, e si configura come stragista e terroristica, di invasione e coloniale; - l'art. 11 della Costituzione della Repubblica Italiana fa obbligo alle istituzioni italiane e al popolo italiano di opporsi alla guerra sia come "strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli", sia come "mezzo di risoluzione delle controversie internazionali"; - lo stesso Consiglio di Sicurezza dell'Onu, per una volta fedele ai principi e al dettato della Carta istitutiva delle Nazioni Unite, non ha dato ne' legittimazione ne' avallo alla guerra in corso, che si configura pertanto inequivocabilmente sia come aggressione criminale e stragista, sia come attentato alla sicurezza dei popoli del mondo, sia come proditorio attacco alle istituzioni internazionali, al diritto internazionale, ad un ordinamento pacifico e democratico del mondo; - alla luce della Costituzione della Repubblica Italiana ed altresi' alla luce della Carta delle Nazioni Unite e dei trattati internazionali dall'Italia sottoscritti, il nostro paese non puo' in alcun modo ne' avallare ne' sostenere ne' prender parte in alcun modo - anche indiretto - a tale guerra illegale e criminale; non solo: il nostro paese e' vincolato sia dalla sua legge fondamentale che dagli impegni assunti in sede internazionale ad impegnarsi contro la guerra, e quindi hic et nunc per la sua immediata cessazione, stante l'imperativo cogente alla base del nostro ordinamento giuridico e democratico del ripudio della guerra; CONSIDERATO CHE - la presenza e l'attivita' della base militare de quo costituisce pertanto - nelle circostanze presenti - una flagrante violazione della legalita' costituzionale e del diritto internazionale, configurandosi - tale presenza ed attivita' di base militare di potenza straniera impegnata in una guerra illegale e criminale - come direttamente implicata e implicante nella guerra illegale e criminale, della guerra partecipe in quanto effettuale articolazione della macchina bellica impegnata nella guerra; - sic stantibus rebus tale presenza e attivita' della base militare de quo si configura altresi' come criminale e criminogena, confliggente con la legge italiana e con il diritto internazionale in quanto effettualmente intesa alla commissione ed al sostegno alla commissione di crimini di guerra e di crimini contro l'umanita'; - ne discende conseguentemente che tale presenza e attivita' oltre ad essere illegale e criminale de jure e de facto, costituisce evidente motivo di pericolo per la pubblica incolumita', sia per il territorio che per la cittadinanza del Comune, sia per i territori e le popolazioni che della guerra sono oggi vittime dirette; - tale pericolo per la pubblica incolumita' costituito dalla presenza e dall'attivita' della citata base si estrinseca sia nel fatto che essa e' parte della macchina bellica che materialmente sta commettendo stragi e sta mettendo in pericolo l'umanita' intera con la guerra illegale e criminale in corso; sia nel fatto che tale presenza ed attivita' espone il territorio italiano e segnatamente il territorio di questo Comune a divenire teatro e bersaglio di azioni di guerra e di terrorismo; CONSIDERATO INOLTRE CHE - la vigente legislazione fa obbligo a tutte le autorita' istituzionali che hanno giurato fedelta' alla Costituzione della Repubblica Italiana nell'atto di assumere il mandato pubblico ad esse conferito di adempiere a quanto dalla Costituzione stabilito, e la Costituzione stabilisce il dovere di legge di ripudiare la guerra, e quindi di impedire l'attivita' bellica illegale e criminale; - la vigente legislazione attribuisce specificamente al Sindaco il potere e il dovere di assumere provvedimenti contingibili ed urgenti nei casi in cui si presenti la necessita' e l'urgenza ad intervenire a difesa della pubblica incolumita'; - nella presente circostanza ricorrono tutti i requisiti previsti dalla legge perche' venga con adeguata motivazione e piena legittimita' emessa un'ordinanza urgente; e particolarmente: a) la presenza di un "pericolo grave" tale da costituire "minaccia alla pubblica incolumita'" (e non vi e' dubbio che una guerra illegale e criminale sia tale, e che la presenza sul territorio comunale di apparati bellici di potenza straniera impegnati - direttamente o indirettamente - nella guerra illecita, terroristica e stragista, costituisca anch'essa un "pericolo grave" tale da costituire "minaccia alla pubblica incolumita'"); b) l'ordinanza si riferisca ad almeno una delle seguenti materie: sanita', edilizia, polizia locale (e non vi e' dubbio che la peculiare attuale situazione di "pericolo grave", situazione configurata dalla guerra e dalla presenza ed attivita' della macchina bellica, rientri nell'ambito della difesa del diritto alla salute, di cui il mantenimento della vita umana e' il fondamento e la "conditio sine qua non", e specificatamente configuri una "minaccia alla pubblica incolumita'" che e' considerato per unanime consenso il caso canonico di motivazione di un'ordinanza in tale ambito; ne' vi e' dubbio che la presenza di una base militare e delle relative infrastrutture rientri altresi' nell'ambito edilizio e di gestione del territorio; ne' vi e' dubbio che l'intervento necessario sia palesemente intervento di polizia locale, trattandosi di impedire la commissione di omicidi, la violazione della legalita' costituzionale, l'attivita' finalizzata a stragi); c) l'ordinanza oltre ad avere i requisiti di urgenza ha anche quello della contingibilita' poiche' e' evidente che - come confermano le reiterate pronunce del Consiglio di Stato in materia - si tratta di fronteggiare d'urgenza un pericolo subitaneamente manifestatosi (con l'inizio della guerra), naturalmente in attesa di altri ulteriori adeguati interventi da parte delle altre autorita' istituzionali ciascuna nell'ambito delle competenze ad essa specificamente attribuite; d) ricorre altresi' il requisito dell'urgenza, stante la pericolosita' immediata (la guerra illegale e criminale e' in corso; quotidianamente innumerevoli esseri umani vengono da essa uccisi; e se si volesse argomentare ad abundantiam vi e' altresi' crescente pericolo dell'estensione del conflitto a tutte quelle aree territoriali che nell'epoca delle cosiddette "guerre asimmetriche" possono essere considerate nella guerra implicate: ed il territorio che ospita una base militare di un esercito impegnato nella guerra - e come aggressore, ed in una guerra illegale, terroristica e stragista - e' evidentemente ad altissimo rischio di subire azioni belliche e/o terroristiche); e) ricorre inoltre il requisito dell'interesse pubblico: l'ordinanza e' intesa infatti non a tutelare i diritti di un singolo, ma un interesse generale e i diritti di intere popolazioni, sia le popolazioni vittime dirette della guerra in corso, sia la popolazione locale che viene esposta ad essere bersaglio di attacchi bellici e terroristici in quanto residente in area contigua a base militare impegnata nella guerra terrorista e stragista; f) la legge prevede altresi' che vi sia proporzione tra l'ordine impartito con l'ordinanza del Sindaco ed il pericolo cui far fronte: criterio inteso ad evitare eccessi di potere repressivo da parte del Sindaco: ma in questo caso vi e' piuttosto sproporzione nel senso opposto, poiche' l'intervento del Sindaco e' ben piccola cosa rispetto all'orrore della guerra illegale e criminale, e quindi non si configura in alcun modo un eccesso di potere da parte dell'autorita' comunale, la cui ordinanza e' evidentemente soltanto un atto dovuto inoppugnabilmente legittimo, necessario, urgente; RITENUTO QUINDI CHE a) ricorrano le condizioni previste per l'assunzione della presente ordinanza; b) sia obbligo di legge difendere la legalita' costituzionale e il diritto alla vita delle persone minacciate dalla guerra illegale e criminale, terroristica e stragista; c) stante l'urgenza a provvedere per fronteggiare il pericolo grave che minaccia la pubblica incolumita'; VISTI - la Costituzione della Repubblica Italiana; - la legislazione relativa all'ordinamento degli enti locali e specificamente relativa alle competenze e agli obblighi di legge del Sindaco; - il Codice Penale; - lo Statuto Comunale; il Sindaco ORDINA 1. l'immediata cessazione nel territorio comunale di ogni attivita' finalizzata, anche indirettamente, alla guerra criminale e illegale in corso; 2. il sequestro degli oggetti e degli immobili siti nel territorio comunale che siano anche solo potenzialmente funzionali e/o finalizzati al sostegno, anche indiretto, della guerra illegale e criminale in corso; 3. la denuncia all'autorita' giudiziarie di tutte le persone coinvolte nell'attivita' della base militare de quo per complicita' nella guerra illegale e criminale, terrorista e stragista, guerra che non solo costituisce flagrante violazione della legalita' costituzionale e del diritto internazionale, ma che altresi' consiste nella commissione di crimini di guerra e crimini contro l'umanita' che costituiscono reati previsti e puniti dall'ordinamento penale italiano. L'ufficio di Polizia Municipale e' incaricato di dare esecuzione alla presente ordinanza. La Polizia Municipale e le forze dell'ordine sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza. DISPONE INOLTRE I. l'invio all'autorita' giudiziaria territorialmente competente del presente atto quale formale denuncia dell'attivita' criminale, terroristica e stragista implicata e costituita dalla presenza e dall'attivita' nel territorio italiano - e segnatamente di questo Comune - di base militare di potenza straniera impegnata in una guerra illegale e criminale; II. l'invio del presente atto al Questore ed al Prefetto territorialmente competenti, ed al Presidente della Repubblica ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; oltre che al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale giurisdizionalmente competenti; invio effettuato ad ogni buon fine, per opportuna conoscenza ed ai fini dell'adozione ope legis dei provvedimenti di specifica competenza; III. l'affissione della presente ordinanza con manifesti murali nel territorio comunale e la pubblicazione di essa sui principali organi d'informazione locali e nazionali. Luogo, data Il Sindaco * * *
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