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Lettera aperta contro la European Union Copyright Directive
- Subject: Lettera aperta contro la European Union Copyright Directive
- From: Associazione software libero <PR at softwarelibero.it>
- Date: Sun, 16 Mar 2003 19:17:50 +0100
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 COMUNICATO STAMPA Le associazioni italiane che promuovono e sostengono il Software Libero hanno scritto una lettera aperta ai deputati membri della Commissione Cultura della Camera, che recentemente ha espresso parere favorevole al recepimento della direttiva europea 2001/29/CE, meglio nota come EUCD (European Union Copyright Directive). Se tale parere si trasformasse in legge verrebbero alienati diritti garantiti dall'attuale normativa del Diritto d'autore, anteponendo gli interessi di pochi (autori ed editori) al bene di tutti i cittadini. La lettera, per la quale è stata avviata una campagna di adesione on-line all'indirizzo http://softwarelibero.org/progetti/eucd/firme/adesione.php, ad oggi è già stata sottoscritta da 24 diverse associazioni, 10 realtà imprenditoriali e oltre 1.300 cittadini. Scopo dell'iniziativa é quello di sollecitare un riesame parlamentare della materia, affinché possa essere riformulato lo schema del decreto legislativo in modo tale da tutelare, oltre ai diritti degli autori e degli editori, anche quelli dei cittadini utenti. ** LETTERA APERTA ai membri della VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) Camera dei Deputati Onorevole Deputato, le Associazioni firmatarie della presente le scrivono nella Sua veste di membro della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Come certo Ella ricorderà, questa Commissione lo scorso 25 febbraio ha dato parere favorevole rispetto allo schema di decreto legislativo che recepirà la direttiva 2001/29/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 22 maggio 2001 su "armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione". A nostro avviso l'approvazione di questo testo è un grave errore, che porterà notevoli erosioni dei diritti dei cittadini e degli utenti, come fruitori di opere coperte da diritto d'autore e come titolari di libertà civili. La nuova normativa riconosce legittimità giuridica alla così detta autotutela tecnologica, ovvero alla pratica delle grosse case di produzione di musica, cinema, software, di impedire la copia non autorizzata tramite tecnologia anti-copia. La legge considera «efficaci misure tecnologiche» quelle che consentono ai titolari dei diritti di controllare l'uso dell'opera tramite l'applicazione di un dispositivo, o di un procedimento come cifratura o distorsione, o di un meccanismo di controllo della copia. L'elusione di tali efficaci misure tecnologiche è vietata da una serie di norme penali che attirano nella sfera dell'illecito tutta l'attività anche solo di studio dei sistemi di protezione. Non si punisce più solamente la vendita abusiva di contenuti copiati. Ora è punita la fabbricazione, la vendita, persino la semplice detenzione di attrezzature e algoritmi utilizzabili per l'elusione di misure tecnologiche; attrezzature e algoritmi spesso strumentali anche ad attività del tutto lecite. È del tutto irrilevante, per la nuova norma, se di quelle attrezzature si intendesse fare un uso lecito o illecito: queste diventano materiale di per sé vietato, come si trattasse di stupefacenti. Negli USA una norma parallela a quella che noi stiamo per inserire (ispirata dai medesimi trattati WIPO del 1996) è stata interpretata nel senso di considerare vietata la semplice diffusione di informazioni tecniche che potessero risultare utili ad aggirare misure tecnologiche, negando così la libertà di ricerca scientifica in ambito crittografico. Ma la portata di queste norme sulla libertà individuale di ciascuno di noi non si comprende fino in fondo, se non le si guarda alla luce dello sviluppo che stanno avendo le tecnologie informatiche oltre oceano. Il futuro della distribuzione dell'informazione potrebbe chiamarsi Trusted Computing e potrebbe fondarsi sul DRM (Digital Rights Management), ovvero un sistema con cui i grandi produttori e distributori possano controllare come ogni utente utilizza i propri dispositivi elettronici, permettendo o impedendo l'ascolto di una canzone, la visione di un film, l'esecuzione di un programma. Onorevole, il decreto legislativo al quale la Commissione Cultura ha fornito parere favorevole renderà illecito ogni tentativo di creare programmi che consentano di accedere all'informazione lecitamente detenuta. Renderà illegale il materiale informatico che possa consentirlo e vietata la diffusione di informazioni in merito. Si noti che qui non stiamo parlando di copia illecita o di violazione del diritto d'autore, parliamo solo di utenti che si aspettano di accedere in maniera non controllata a contenuti che hanno legittimamente acquistato, o di difendersi da intrusioni nella loro vita privata. Lo schema di Decreto legislativo introdurrà una nuova nozione, quella di «messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente». Il titolare dei diritti non si limiterà più a vendere un diritto di fruizione di quell'opera, come accade ora ogni volta che si acquista un libro, un disco, un programma, ma potrà determinare una vendita di questo diritto in termini delimitati nel tempo, nello spazio, nelle modalità di fruizione e nell'identità dei fruitori. Questo significa, essenzialmente, che nel bilanciamento di poteri fra il titolare dei diritti e il fruitore si arriva ad uno squilibrio totale di forze a favore del primo. In base allo schema di decreto, Onorevole Deputato, chi acquista un diritto d'uso secondo questa modalità non vede riconosciuto nessun contenuto legale minimo del suo diritto; non ha, cioè, alcuna facoltà che gli viene riconosciuta ex lege, nessuno a parte quelle contrattualmente stabilite da chi gli trasferisce l'opera. Questa nuova modalità fa cadere anche il tradizionale diritto a effettuare una copia di sicurezza, così come sparisce il cosiddetto «esaurimento dei diritti conseguente alla prima vendita». Questa formula tecnica sta a significare che, con la disciplina attuale, quando acquistiamo un libro, la vendita fa cadere i diritti del titolare su quell'unico esemplare, che non possiamo riprodurre in più copie ma che è nostro a tutti gli altri effetti: possiamo rivenderlo, prestarlo, farne l'uso che preferiamo fino a quando vogliamo, i nostri nipoti potranno tramandarselo fino a quando non si ridurrà a polvere di carta. La privativa di messa a disposizione nel luogo e nel momento scelti individualmente cancella questi diritti. È teoricamente possibile vendere un libro vietandone la rivendita; oppure a scadenza: «questo CD musicale si autodistruggerà fra un anno»; oppure ad personam: «questa videocassetta potrai leggerla solo tu e se inviti un amico a vederla a casa tua commetti un illecito». Ipotesi fantasiose? Per la diffusione tradizionale forse, ma per la diffusione di contenuti multimediali per via informatica è realtà. Negli Stati Uniti sono in vendita manuali universitari in formato elettronico che alla fine del semestre accademico si autodistruggono. Scopo dichiarato dell'operazione: impedire che gli studenti più anziani degli anni successivi passino i loro vecchi libri ai più giovani. Onorevole, l'approvazione dello schema di decreto legislativo modificherà radicalmente il concetto di uso lecito (fair use) e lascerà mano completamente libera alle grandi case di distribuzione (case discografiche, major cinematografiche, case editrici), senza nessun elemento di tutela legislativa a favore del fruitore. Onorevole, per tutte le ragioni fin qui esposte, Le chiediamo di voler riconsiderare questa materia, forse licenziata troppo frettolosamente. La invitiamo a farsi promotore di un nuovo esame parlamentare dello schema legislativo e/o di una mozione di indirizzo che vincoli il Governo, nell'azione legislativa delegata, a inserire una serie di esclusioni e di contrappesi normativi nello schema. Le realtà della società civile impegnate su questi fronti saranno ben liete di confrontarsi con le forze parlamentari sul tema di un recepimento non dannoso della direttiva in questione. La salutiamo cordialmente. Martedì 11 marzo 2003. 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