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L'informazione italiana denunciata alle istituzioni europee
- Subject: L'informazione italiana denunciata alle istituzioni europee
- From: Carlo Gubitosa <c.gubitosa at peacelink.it>
- Date: Fri, 14 Mar 2003 15:21:00 +0100
Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it/2003%20DOCUMENTI/Unione%20Europea%20Articolo%2021.htm
CHIESTO ALL'UNIONE EUROPEA L'AVVIO DI UNA PROCEDURA DI INFRAZIONE NEI CONFRONTI DEL GOVERNO ITALIANO PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO FONDAMENTALE DEI CITTADINI ALLA LIBERTA' E AL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE - In base all'art. 7 del Trattato di Maastricht.
Pubblichiamo nella il testo integrale della denuncia con le norme e gli atti cui essa fa riferimento.
--- On. Costas SIMITIS Presidente del Consiglio dell'Unione Europea BRUXELLES Prof. Romano PRODI Presidente della Commissione Europea BRUXELLES On. Pat COX Presidente del Parlamento Europeo STRASBURGOOGGETTO: richiesta di applicazione dell'art. 7 del Trattato di Maastricht per la salvaguardia della liberta' d'informazione nella Repubblica Italiana
Signori,il diritto fondamentale alla liberta' e al pluralismo dell'informazione, garantito dai Trattati europei, e' oggetto di gravi attentati nel nostro Paese.
Il Parlamento europeo, nella risoluzione approvata il 15 gennaio 2003, ha rilevato che la situazione determinatasi in Italia, per il controllo esercitato dalla stessa persona su gran parte dei media e del mercato della pubblicita', potrebbe costituire una grave violazione dei diritti fondamentali tutelati dall'art. 7 del Trattato dell'Unione.
La relazione Swiebel, in base alla quale il Parlamento europeo si e' pronunciato, si ferma al 2001 e non prende percio' in considerazione il costante peggioramento verificatosi nel 2002 e all'inizio dell'anno in corso, in particolare nella gestione della emittente radio televisiva pubblica, con vicende quali:
1) l'allontanamento dagli schermi televisivi dei popolari giornalisti Enzo Biagi e Michele Santoro, perche' sgraditi al Presidente del Consiglio Berlusconi;
2) la discriminazione attuata in danno dei dirigenti dell'emittente pubblica ritenuti contrari agli orientamenti governativi;
3) la repressione, anche mediante provvedimenti disciplinari, della critica e della satira nei confronti di esponenti del Governo;
4) l'addomesticamento dell'informazione giornalistica in funzione degli interessi delle forze di Governo;
5) il depauperamento dei palinsesti RAI a vantaggio del gruppo Mediaset, controllato dal Presidente del Consiglio.
La gravita' della situazione determinatasi in Italia per la liberta' di informazione risulta anche da atti formali quali:
· la dichiarazione resa dal Presidente della Repubblica il 19 aprile 2002, ossia il giorno successivo alla richiesta pubblicamente avanzata dall'on. Berlusconi a Sofia di rimozione dei giornalisti Santoro e Biagi dai palinsesti televisivi della RAI; il Presidente ha detto: "La qualita' delle trasmissioni garantita dall'alta professionalita' dei protagonisti dell'informazione deve essere assicurata dall'autonomia editoriale che, al pari del pluralismo del sistema radiotelevisivo, e' elemento fondamentale per la vita di una moderna democrazia";
· la dichiarazione resa dal Presidente della Commissione Parlamentare dei Servizi Radiotelevisivi On. Claudio Petruccioli, nella seduta del 23 aprile 2002, con riferimento al predetto intervento del Presidente del Consiglio: "Il Governo e i suoi componenti a cominciare dal Presidente del Consiglio, non possono e non devono avanzare richieste - meno ancora ingiunzioni - concernenti l'attivita' del servizio pubblico. C'e' un solo caso (di richiesta naturalmente e non di ingiunzione) previsto dall'art. 22 della legge n. 103 del 1995 che, come sapete, riguarda la richiesta di trasmissione in diretta per trasmettere messaggi; in questo caso, come prevede la legge nell'articolo che ho citato, la richiesta deve essere trasmessa contemporaneamente anche a questa Commissione. Specificatamente l'impossibilita' di avanzare richieste e ingiunzioni da parte di componenti del Governo e del Presidente del Consiglio in particolare, vale per la produzione giornalistica e per il lavoro dei giornalisti. L'essere la Rai concessionaria del servizio pubblico rende ancora piu' cogente il rispetto dovuto in generale alla liberta' di informazione e alla liberta' della professione giornalistica come, su un altro versante, rende se possibile piu' cogente il rispetto dei principi deontologici di indipendenza, obiettivita' e responsabilita' da parte dei giornalisti. La segnalazione di due giornalisti e di un autore fatta con intenti di rivalsa dal Presidente del Consiglio va deplorata e respinta per gli elementari principi di liberta' e in omaggio alle leggi vigenti in Italia";
· la lettera di dimissioni del Consigliere di Amministrazione della RAI Carmine Donzelli in data 20 novembre 2002: "La crisi si manifesta in alcuni punti di evidenza materiale e simbolica che assumono particolare drammaticita'. Essi riguardano in primo luogo le garanzie del pluralismo e la liberta' di informazione e di opinione. E' ormai tristemente nota la vicenda delle trasmissioni di Enzo Biagi e Michele Santoro, da mesi incomprensibilmente espunte dai palinsesti ... E' ormai mia convinzione che questi due professionisti dell'informazione televisiva siano sottoposti dalla RAI ad una ingiustificata discriminazione politica, che trae la sua origine dal veto a suo tempo espresso, in modo gravemente improprio ed irrituale, dal Presidente del Consiglio";
· la lettera di dimissioni del Consigliere di Amministrazione della RAI Luigi Zanda in data 20 novembre 2002: "La situazione dell'azienda e' particolarmente critica. La qualita' dei programmi e' molto discutibile, il rispetto del pluralismo e' stato mortificato, a cominciare dall'indicazione che il numero dei dirigenti che fanno riferimento all'opposizione (!) sarebbe passato dal 7 al 14%, l'ingiustificata emarginazione di professionisti di valore e la loro fallimentare sostituzione sono sotto gli occhi di tutti, l'omologazione dei programmi con quelli della concorrenza e' sempre piu' vistosa".
La situazione si e' aggravata all'inizio dell'anno in corso.Il dirigente della RAI Andrea Salerno e' stato punito con il provvedimento disciplinare della sospensione per avere trasmesso un programma contenente riferimenti satirici al Ministro dell'Economia Tremonti.
Ai telegiornali della RAI e' stato imposto di trasmettere dichiarazioni preregistrate del Presidente Berlusconi sulle sue personali vicende giudiziarie.
Il direttore generale della RAI ha vietato la trasmissione televisiva in diretta del corteo per la pace svoltosi il 15 febbraio a Roma, motivando tale decisione con riferimento all'asserita necessita' di non esercitare un'influenza indebita sui lavori delle Camere. I Presidenti della Camera e del Senato hanno biasimato tale decisione.
Il Sindacato dei giornalisti ha chiesto, in base al contratto collettivo di lavoro, la diffusione da parte della RAI di un comunicato di protesta per la mancata trasmissione in diretta della manifestazione del 15 febbraio. La direzione generale della RAI ha rifiutato la pubblicazione di tale comunicato.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della RAI, in una dichiarazione riportata dal quotidiano La Repubblica il 14 febbraio 2003, ha definito il direttore generale dell'azienda, "esecutore puntuale delle volonta' televisive del centro destra".
La RAI non ha dato esecuzione all'ordine del Tribunale di Roma, emesso il 9 dicembre 2002, con il quale le e' stato ingiunto di far lavorare il giornalista Michele Santoro per la realizzazione di programmi di approfondimento informativo sugli avvenimenti di attualita'.
Ci riserviamo di fare pervenire ai Vostri uffici ulteriori informazioni.L'Unione Europea deve chiamare il Governo italiano a rendere conto dei comportamenti da noi denunciati e a tutti noti.
L'art. 6 del Trattato di Maastricht afferma che l'Unione si fonda sui principi di liberta', democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri, richiamando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
Tale Convenzione, all'art. 10, indica fra i diritti fondamentali quello alla liberta' di espressione ed esclude che esso possa essere oggetto di interferenze da parte di pubbliche autorita'.
L'art. 11 della Carta di Nizza firmata il 7 dicembre 2000 garantisce, nell'Unione Europea, la liberta' dei media e il loro pluralismo.
L'art. 7 del Trattato di Maastricht attribuisce al Consiglio dell'Unione il potere di constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi fondamentali di cui all'art. 6 e di adottare le conseguenti sanzioni.
In considerazione di quanto sopra C H I E D I A M Ol'apertura di una procedura di infrazione in base all'art. 7 del Trattato di Maastricht nei confronti del Governo italiano, per violazione del diritto fondamentale dei cittadini alla liberta' e al pluralismo dell'informazione.
Roma, 17 febbraio 2003 Associazione Articolo 21 Liberi diPer il Consiglio di Presidenza (Domenico d'Amati) (Tommaso Fulfaro) (Roberto Zaccaria)
Il Presidente (Federico Orlando) Il portavoce (Giuseppe Giulietti) ALLEGATI ---Relazione dell'on. Joke Swiebel al Parlamento Europeo sulla situazione dei diritto fondamentali nell'Unione Europea nell'anno 2001: "In Italia il controllo dei mezzi di informazione e' affidato ad un governo eletto democraticamente, ma soprattutto al primo ministro Berlusconi, proprietario di tre emittenti televisive private. Berlusconi si occupa anche indirettamente dei contenuti giornalistici della televisione di Stato (RAI). Nella fattispecie si tratta di un grave conflitto d'interessi non concepibile in un paese democratico. Nel 2001 il rappresentante della libera stampa dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha espresso preoccupazione per tale conflitto d'interessi."
---Risoluzione approvata dal Parlamento Europeo nella seduta del 15 gennaio 2003: "58. Sottolinea che bisogna controllare la costituzione di monopoli di fatto non solo usando indicatori economici ma anche in relazione al rispetto dei diritti fondamentali e in particolare della liberta' di espressione di cui all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, e' preoccupato per la situazione in Italia dove gran parte dei media e del mercato della pubblicita' e' controllato - in forme diverse - dalla stessa persona; ricorda che una tale situazione potrebbe costituire una grave violazione dei diritti fondamentali a norma dell'articolo 7 del trattato UE, modificato del trattato di Nizza."
--- Trattato sull'Unione Europea Maastricht 7 febbraio 1992:"Art. 6 - 1. L'Unione si fonda sui principi di liberta', democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri. 2. L'Unione e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
3. L'Unione rispetta l'identita' nazionale dei suoi Stati membri.4. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.
Art. 7 - 1. Il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, deliberando all'unanimita' su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, puo' constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'art. 6, par. 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni. 2. Qualora sia stata effettuata una siffatta constatazione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' successivamente decidere di modificare o revocare le misura adottate a norma del par. 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione. 4. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano dell'adozione delle decisione di cui al par. 1. Per maggioranza qualificata si intende una proposizione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalenti a quella prevista all'art. 205, par. 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea. Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del par. 2. 5. ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri."
---Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (firmata a Nizza il 7 dicembre 2000 ed entrata in vigore il 1 febbraio 2003):
"Art. 11 - Liberta' di espressione e d'informazione.1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' di espressione. Tale diritto include la liberta' di opinione e la liberta' di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorita' pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La liberta' dei media e il loro pluralismo sono rispettati." ---Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950):
"Art. 10 (Liberta' di espressione)1. Ogni persona ha diritto alla liberta' di espressione. Questo diritto comprende la liberta' di opinione e la liberta' di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorita' e senza riguardo alla nazionalita'. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre le imprese radiotelevisive e di cinema ad un regime di autorizzazioni. 2. L'esercizio di queste liberta' che importano dei doveri e delle responsabilita' puo' essere subordinato a determinate formalita', condizioni, restrizioni o sanzioni, previste dalla legge, che costituiscono misure necessarie, in una societa' democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrita' territoriale o per la sicurezza pubblica, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei delitti, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti di altri, per impedire la diffusione di informazioni riservate o per garantire l'autorita' e l'imparzialita' del potere giudiziario."
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