Comunicato stampa GLF - LA GUERRA ALL'IRAK E' ILLEGITTIMA



Il Genoa Legal Forum

RILEVATO

- che la guerra, come tale, e con esclusione della guerra di difesa, non è consentita né dai principi del diritto internazionale, né dalla Carta dell'ONU (art. 1 comma 1 e art. 2 comma 4), né dal Trattato NATO (art. 1), né, infine, dalla Costituzione italiana che, come è noto, all'art. 11 ripudia espressamente la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;

- che, in ogni caso, lo stato di guerra deve essere espressamente deliberato dalle Camere che conferiscono al Governo i poteri necessari (art. 78 Cost.) e che detto stato di guerra deve essere dichiarato dal Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.);

- che sono stati accertati ingenti spostamenti di armi e di materiale bellico, destinati dichiaratamente alla futura guerra all'IRAK, in base ad un provvedimento del Ministero della Difesa, secondo quanto comunicato dal Ministro della Difesa nella Commissione Difesa del Senato, in data 14/02/03,

- che una eventuale guerra contro l'IRAK lederebbe in modo gravissimo la Costituzione italiana (art. 11 e 78), nonchè la Carta delle Nazioni Unite (art.2 c. 4) e i principi del diritto internazionale e costituirebbe un crimine di aggressione provocando la morte di migliaia di civili innocenti,

- che alcuna copertura giuridica può essere desunta dal Trattato NATO (art. 5) che fa riferimento alla fattispecie del tutto differente della legittima difesa,

- che ogni comportamento atto ad agevolare la preparazione di tale guerra costituisce complicità nel crimine di aggressione summenzionato,

- che dunque i comportamenti volti ad opporsi all'uso delle basi e alla circolazione del materiale bellico non integrano interruzione di pubblico servizio, dato il carattere illegittimo dell'attività contrastata,

- che costituisce diritto - dovere del cittadino italiano opporsi alla circolazione del materiale bellico, qualora la circolazione sia finalizzata a porre in essere comportamenti vietati dalla Costituzione, dalla Carta dell'ONU, dal Trattato istitutivo della Nato,

- che la comunque la giurisprudenza in passato ha più volte riconosciuto, in casi assimilabili a quello presente, l'applicabilità delle esimenti dello stato di necessità (art. 54 c.p), della legittima difesa (art. 52 c.p.), e soprattutto dell'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.)

Tutto ciò premesso, il GLF

RIBADISCE
a. l'illegittimità della guerra all'IRAK;

b. l'illegittimità della libera circolazione delle armi in preparazione di tale guerra Riservandosi di impugnare nelle sedi competenti ogni provvedimento che sia finalizzato alla realizzazione di una clamorosa violazione del diritto interno ed internazionale.


Inoltre

AFFERMA

il diritto-dovere di ogni cittadino italiano di protestare pacificamente contro la predetta, illegittima circolazione, in base al principio, di diritto naturale, oltre che di diritto positivo, del ripudio della guerra, previsto dall'art. 11 Cost..


28 febbraio 2003

GENOA LEGAL FORUM