Illegale è la guerra e chi la fa (non i blocchi)



SAVERIO SENESE * http://www.ilmanifesto.it/

Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna fanno riferimento ad una nuova ed
originale categoria giuridica quando, nel tentativo di legittimare le
proprie scelte politico-militari contro l'Iraq, introducono il concetto di
«difesa legittima preventiva», ignoto al diritto internazionale. Ove mai
dovesse accadere che, svincolandosi dalle risoluzioni dell'Onu, ritenessero
di agire da soli, violerebbero le regole del diritto internazionale. Se poi
il governo italiano dovesse condividere una simile scelta consumerebbe
ulteriori gravi e pericolose violazioni delle norme penali e processuali
italiane oltre che della Costituzione. 1) Lo statuto delle Nazioni Unite ha
abrogato l'istituto giuridico della guerra quale esercizio lecito della
facoltà degli stati. L'articolo 51 della Carta dell'Onu costituisce l'unica
eccezione al fondamentale divieto di uso della forza armata nelle relazioni
internazionali (sancito dall'articolo 2, par. 4 della Carta stessa),
consentendo tale uso nella sola ipotesi di risposta ad un attacco armato già
sferrato.

2) Abusivamente si è fatto riferimento all'art. 5 del Patto Atlantico. Ma
l'articolo 5, paragrafo primo, del Trattato istitutivo della Nato consente
l'esercizio del diritto di legittima difesa, ai sensi dell'art. 51 della
Carta Onu, solo in caso di «attacco armato» contro uno o più stati membri
«avente luogo in Europa o in America del Nord», qualificandolo come «attacco
diretto contro tutti», e ammette «l'uso della forza armata» solo «per
ristabilire e garantire la sicurezza nella regione dell'Atlantico del Nord».

3) L'articolo 11 della Costituzione italiana ripudia solennemente la guerra.
E oltre a rendere illegittimi tutti gli atti incompatibili, esercita una
spinta in direzione pacifista nei confronti degli organi legislativi e di
quelli governativi.

4) Ai sensi dell'art. 78 della Costituzione soltanto le camere possono
deliberare lo stato di guerra, e sempre a condizione che la guerra stessa
abbia carattere difensivo.

5) Ai sensi dell'art. 80 della Costituzione le camere autorizzano con legge
la ratifica dei trattati internazionali, e l'autorizzazione non può che
essere subordinata ai principi ed ai valori di cui alla stessa Carta,
compreso l'art.11.

6) Il concetto di guerra preventiva è antinomico a quello di difesa, perché
non risponde a un'aggressione ma dovrebbe prevenirla, in forza di una
valutazione unilaterale ed arbitraria.

L'appoggio italiano potrebbe manifestarsi attraverso la messa a disposizione
di basi aeree e, più in generale, in un sostegno di carattere logistico,
sulla base di un voto a maggioranza del parlamento in forme diverse da
quelle dell'art. Tratterebbesi di una scelta destinata ad irrompere nel
quadro istituzionale interno con effetti deflagranti. Potrebbe accadere,
infatti, di dovere qualificare giuridicamente le distruzioni, le inevitabili
uccisioni di civili, ma anche di militari iracheni e, addirittura, quella di
Saddam Hussein, nel caso in cui esse avvengano nel corso di operazioni
militari illegittime, perché non scriminate da una formale dichiarazione di
guerra, né da deliberazioni di organismi internazionali che ne abbiano il
potere e, comunque, svolte nell'ambito di interventi «preventivi» ripudiati
dal nostro ordinamento. Tali eventi si possono qualificare soltanto come
devastazione, strage, omicidio. E il consapevole contributo fornito da
cittadini italiani si configura come concorso nel reato (art. 110 del codice
penale), sia per chi l'abbia autorizzato e ordinato che per chi l'abbia
eseguito. Ora, l'art. 9 c.p. prevede appunto che l'autorità giudiziaria
debba procedere contro il cittadino che abbia commesso reati comuni di una
consistente gravità all'estero. E' un quadro che può preludere a un
aggravamento del marasma istituzionale, nel caso non impossibile di
iniziative giudiziarie contro il governo. E un'insopportabile incertezza per
quanti saranno chiamati a eseguire gli ordini, per la prospettiva di vedersi
imputati di aver obbedito a comandi illegittimi fino a commettere reati da
ergastolo.

Esponenti del governo e i soliti opinionisti a gettone stanno molto
lagnandosi delle azioni di boicottaggio contro il trasporto di materiale
bellico. Eppure, per certi versi, il rifiuto di ferrovieri e portuali di
«concorrere» a tali trasporti è anche una manifestazione di autotutela.
Perché mai dovrebbero rischiare di essere incriminati in futuro? La
situazione non muterebbe neanche ritenendo gli eventuali reati «determinati
da motivi politici» e dunque perseguibili solo a richiesta del Ministro
della Giustizia (art. 8 c.p.). Infatti stiamo parlando di reati praticamente
imprescrittibili e, dunque, sempre a disposizione di una diversa maggioranza
che volesse attivare procedure d'inchiesta.

* avvocato penalista, Napoli

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