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Illegale è la guerra e chi la fa (non i blocchi)
- Subject: Illegale è la guerra e chi la fa (non i blocchi)
- From: "Nello Margiotta" <animarg at tin.it> (by way of Alessandro Marescotti <a.marescotti at peacelink.it>)
- Date: Thu, 27 Feb 2003 19:57:56 +0100
SAVERIO SENESE * http://www.ilmanifesto.it/ Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna fanno riferimento ad una nuova ed originale categoria giuridica quando, nel tentativo di legittimare le proprie scelte politico-militari contro l'Iraq, introducono il concetto di «difesa legittima preventiva», ignoto al diritto internazionale. Ove mai dovesse accadere che, svincolandosi dalle risoluzioni dell'Onu, ritenessero di agire da soli, violerebbero le regole del diritto internazionale. Se poi il governo italiano dovesse condividere una simile scelta consumerebbe ulteriori gravi e pericolose violazioni delle norme penali e processuali italiane oltre che della Costituzione. 1) Lo statuto delle Nazioni Unite ha abrogato l'istituto giuridico della guerra quale esercizio lecito della facoltà degli stati. L'articolo 51 della Carta dell'Onu costituisce l'unica eccezione al fondamentale divieto di uso della forza armata nelle relazioni internazionali (sancito dall'articolo 2, par. 4 della Carta stessa), consentendo tale uso nella sola ipotesi di risposta ad un attacco armato già sferrato. 2) Abusivamente si è fatto riferimento all'art. 5 del Patto Atlantico. Ma l'articolo 5, paragrafo primo, del Trattato istitutivo della Nato consente l'esercizio del diritto di legittima difesa, ai sensi dell'art. 51 della Carta Onu, solo in caso di «attacco armato» contro uno o più stati membri «avente luogo in Europa o in America del Nord», qualificandolo come «attacco diretto contro tutti», e ammette «l'uso della forza armata» solo «per ristabilire e garantire la sicurezza nella regione dell'Atlantico del Nord». 3) L'articolo 11 della Costituzione italiana ripudia solennemente la guerra. E oltre a rendere illegittimi tutti gli atti incompatibili, esercita una spinta in direzione pacifista nei confronti degli organi legislativi e di quelli governativi. 4) Ai sensi dell'art. 78 della Costituzione soltanto le camere possono deliberare lo stato di guerra, e sempre a condizione che la guerra stessa abbia carattere difensivo. 5) Ai sensi dell'art. 80 della Costituzione le camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali, e l'autorizzazione non può che essere subordinata ai principi ed ai valori di cui alla stessa Carta, compreso l'art.11. 6) Il concetto di guerra preventiva è antinomico a quello di difesa, perché non risponde a un'aggressione ma dovrebbe prevenirla, in forza di una valutazione unilaterale ed arbitraria. L'appoggio italiano potrebbe manifestarsi attraverso la messa a disposizione di basi aeree e, più in generale, in un sostegno di carattere logistico, sulla base di un voto a maggioranza del parlamento in forme diverse da quelle dell'art. Tratterebbesi di una scelta destinata ad irrompere nel quadro istituzionale interno con effetti deflagranti. Potrebbe accadere, infatti, di dovere qualificare giuridicamente le distruzioni, le inevitabili uccisioni di civili, ma anche di militari iracheni e, addirittura, quella di Saddam Hussein, nel caso in cui esse avvengano nel corso di operazioni militari illegittime, perché non scriminate da una formale dichiarazione di guerra, né da deliberazioni di organismi internazionali che ne abbiano il potere e, comunque, svolte nell'ambito di interventi «preventivi» ripudiati dal nostro ordinamento. Tali eventi si possono qualificare soltanto come devastazione, strage, omicidio. E il consapevole contributo fornito da cittadini italiani si configura come concorso nel reato (art. 110 del codice penale), sia per chi l'abbia autorizzato e ordinato che per chi l'abbia eseguito. Ora, l'art. 9 c.p. prevede appunto che l'autorità giudiziaria debba procedere contro il cittadino che abbia commesso reati comuni di una consistente gravità all'estero. E' un quadro che può preludere a un aggravamento del marasma istituzionale, nel caso non impossibile di iniziative giudiziarie contro il governo. E un'insopportabile incertezza per quanti saranno chiamati a eseguire gli ordini, per la prospettiva di vedersi imputati di aver obbedito a comandi illegittimi fino a commettere reati da ergastolo. Esponenti del governo e i soliti opinionisti a gettone stanno molto lagnandosi delle azioni di boicottaggio contro il trasporto di materiale bellico. Eppure, per certi versi, il rifiuto di ferrovieri e portuali di «concorrere» a tali trasporti è anche una manifestazione di autotutela. Perché mai dovrebbero rischiare di essere incriminati in futuro? La situazione non muterebbe neanche ritenendo gli eventuali reati «determinati da motivi politici» e dunque perseguibili solo a richiesta del Ministro della Giustizia (art. 8 c.p.). Infatti stiamo parlando di reati praticamente imprescrittibili e, dunque, sempre a disposizione di una diversa maggioranza che volesse attivare procedure d'inchiesta. * avvocato penalista, Napoli ************************************************** Nello change the world before the world changes you because another world is possible
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