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GRAVI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI ASILO IN PUGLIA
- Subject: GRAVI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI ASILO IN PUGLIA
- From: "ICS Roma" <icsuffroma at tin.it> (by way of Alessandro Marescotti <a.marescotti at peacelink.it>)
- Date: Wed, 20 Feb 2002 16:19:32 +0100
ICS - CONSORZIO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ MEDICI SENZA FRONTIERE NOTA STAMPA Roma, 18 febbario 2002 GRAVI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI ASILO IN PUGLIACon la presente ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà) e Medici Senza Frontiere Italia esprimono la propria fortissima preoccupazione ed allarme per la grave situazione di violazione del diritto di asilo che si sta verificando in questi giorni presso i centri di prima accoglienza della Puglia.
97 richiedenti asilo kurdi dalla Turchia, 48 richiedenti asilo kurdi dall¹Iraq, 2 richiedenti asilo dal Pakistan, 1 richiedente asilo dal Bangladesh e 2 richiedenti asilo dall¹Afghanistan, che hanno avuto audizione dinnanzi alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato nei giorni 13/14/15 c.m. presso il centro di prima accoglienza "L'Orizzonte", situato vicino a Lecce, sono stati coattivamente trasferiti al vicino centro "Regina Pacis", senza che se ne conoscesse la ragione, nel corso del giorno sabato 16 febbraio. A tali presenze andrebbero aggiunti 46 richiedenti asilo dallo Sri Lanka, trasferiti coattivamente al Regina Pacis dal centro di prima accoglienza di S. Anna di Crotone, dove, nei giorni scorsi sarebbe avvenuto l¹esame, con esito negativo, delle loro istanze di asilo.
La situazione sopra descritta solleva gravi preoccupazioni sotto diversi profili:
Risulta in primo luogo che ai suddetti richiedenti asilo trasferiti da L¹Orizzonte al Regina Pacis sia stato notificato il provvedimento di rigetto della domanda di asilo da parte della Commissione centrale e, contestualmente, un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dalla Prefettura di Lecce, solo nella serata di domenica 17 febbraio, ovvero circa 24 ore dopo il loro trasferimento nella nuova struttura; ciò appare in violazione delle vigenti norme in materia di condizione giuridica dello straniero in Italia, e segnatamente alle disposizioni inerenti la materia del trattenimento e delle espulsioni.
Si fa presente che l'asilo è un diritto soggettivo fondamentale, sancito dalla nostra Costituzione all art. 10. co.3 [1]. Il diritto dei richiedenti asilo che si vedano respingere la domanda di asilo ad adire all'Autorità Giudiziaria ordinaria per la tutela del proprio diritto fondamentale non può in alcun modo essere compresso od ostacolato. Pertanto non può essere ammesso in nessun caso che si verifichi un allontanamento coatto dello straniero dal territorio nazionale prima che all'interessato sia stata data la possibilità di appellarsi all¹Autorità Giudiziaria contro la decisione negativa.
Per inciso, non può in alcun modo essere sostenuta la tesi della possibilità, da parte del ricorrente, di presentare ricorso dall'estero, in quanto la materia del contendere riguarda proprio il timore di persecuzione che l'interessato lamenta nel suo paese di origine e pertanto la tutela del suo diritto non può che essere esercitata potendo permanere l'interessato nel nostro Paese. Ci si chiede pertanto come si intende agire da parte delle autorità competenti per garantire il rispetto pieno del diritto inalienabile alla difesa, principio che è alla base del nostro ordinamento giuridico (art. 24 della Costituzione).
Sulla base degli avvenimenti sopra indicati le sottoscritte associazioni ed enti esprimono il timore che l'autorità di PS possano ritenere di dare esecuzione ai decreti di espulsioni comminati mediante accompagnamento coattivo alla frontiera ed espulsione diretta verso il paese di origine (nella maggior parte dei casi in oggetto verso la Turchia). Si fa presente che l'assunzione di un tale provvedimento si porrebbe in gravissima violazione del principio di "non refoulement" (non respingimento) sancito dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra, nonché dall'art. 19 T.U. 286/98, che stabilisce il divieto assoluto di rimpatrio di una persona verso un territorio ove la sua vita e la sua sicurezza potrebbero essere in pericolo. In particolare la notissima situazione di persecuzione della minoranza kurda in Turchia ed in Irak configura senza dubbio tale situazione. Parimenti si verrebbe a violare l'art. 3 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo (protezione contro il rischio di essere sottoposto a trattamenti disumani o degradanti), vincolante per lItalia.
Sulla base degli elementi di preoccupazione sopra indicati ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà) e Medici Senza Frontiere chiedono alle Autorità italiane di adoperarsi per il rigoroso rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, e per il rispetto dei diritti basilari dei richiedenti asilo attualmente trattenuti presso il Centro Regina Pacis.
[1] Il riconoscimento dello status di rifugiato è da ricomprendersi, come chiarito da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, all¹interno di tale diritto soggettivo.
Per informazioni: ICS tel. 0685355081
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