media-attivisti: vademecum legale



Vademecum Legale per Media Attivisti
by Indymedia Italia - Studio Media 8:56am Sat Jun 30 '01
address: http://italy.indymedia.org j21 at indymedia.org

Vademecum Legale per Media Attivisti
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEDIA

Avv. Federico Micali
Avv. Giovambattista Giannangeli
Avv. Matteo Conticini
Dott. Valerio Marchetiello

VADEMECUM INDYMEDIA

Questo vademecum vuole dare una visione di insieme dei diritti dei media-attivisti durante le
manifestazioni di piazza, in particolar modo per chi opera in "zone calde".
Le aree del diritto da considerare sono molteplici e vanno da aspetti di diritto
costituzionale (libertà di manifestazione del pensiero), fino a fattispecie di
ordine penale.
I fatti purtroppo ci insegnano come, specialmente in occasioni di manifestazioni pubbliche, tali diritti vengano spesso compressi sulla base di un asserito quanto
generico potere di tutela dell'ordine pubblico: abbiamo dunque dovuto inserire
anche considerazioni che potrebbero essere utili a quanti si trovassero in
situazioni spiacevoli atte a compromettere il diritto di cronaca da loro
rappresentato, o addirittura la libertà personale.
Questo non sempre servirà ad ottenere un rispetto dei propri diritti, ma la
conoscenza e la consapevolezza di questi può essere spesso l'arma migliore, oltre
a dare la possibilità di ottenere, in seguito, giustizia per quanto accaduto.

UN'INTRO SCHEMATICA:

[] il diritto di cronaca è e rimane uno dei cardini fondamentali del nostro
ordinamento e non ammette in linea di massima restrizioni (allo stato attuale
nessuna ordinanza prefettizia vieta le riprese nelle zone gialla e rossa); non è
quindi necessario provvedere a richiedere permessi particolari, che riguardano
eventualmente il diritto di accesso a determinate aree piuttosto che il diritto di
effettuare riprese.

[] Allo stesso modo non vi sono limiti predeterminati agli oggetti delle
riprese che dunque possono essere utilizzate per rendere pubblico quanto accaduto
ed eventualmente anche per fungere da prova ove si proceda giudizialmente.

[] Il tesserino di giornalista non garantisce diritti maggiori a chi lo
possiede; può essere eventualmente utile per dimostrare l'intento lavorativo
piuttosto che facinoroso, ma difficilmente sarà tenuto in considerazione.

[] E' estremamente difficile opporsi al sequestro del nastro o della pellicola
proprio perchè può contenere immagini che mostrano fatti di reato e come tali
utilizzabili successivamente dal Pubblico Ministero: il sequestro però deve sempre essere motivato e l'interessato può successivamente opporsi e chiedere una copia
del materiale (ma i tempi non sono brevi)

[] Non sembra giustificabile invece il sequestro della telecamera o della
macchina fotografica proprio perchè non incarnano di per se' un reato

[] In ogni caso è utile contestare al sequestrante la validità del sequestro,
chiederne le motivazioni che non possono essere diverse da quelle esposte e in
caso contrario contestargliele, anche ipotizzando un abuso d'ufficio del Pubblico Ufficiali (art. 323 codice penale) . E' altresi utile non essere soli in modo da
poter avere testimonianze (e questa circostanza pu? essere fatta notare), cosi
come prendere gli estremi del sequestrante.

[] Per una maggiore garanzia di recuperare il materiale sequestrato sarà
opportuno contrassegnare in modo indelebile nastri e telecamere.

[] Durante le manifestazioni è necessario essere riconoscibili (quindi a volto
scoperto) ed identificabili mediante documento di identità valido e in buono
stato.

[] Nel caso in cui un agente di polizia voglia identificare un manifestante,
questi può insistere perchè l'accertamento sia fatto sul posto e mediante
presentazione di carta di identità: la conduzione in centrale infatti dovrebbe
avvenire solo per arresto o fermo in caso di commissione di reati. E' necessario
però ricordare che è reato anche il solo essere presente nelle zone il cui
ingresso è inibito per ordinanza.

[] Nel caso di arresto o fermo, purtroppo non c'è molto da fare se non
nominare un legale di fiducia il quale però a sua volta potrà solo assistervi per
l'interrogatorio davanti al Pubblico Ministero. Nei casi meno gravi tuttavia è
facile che verrete rilasciati dopo la compilazione di un verbale contenente le
motivazioni, salvo poi essere indagati in relazione al reato a voi ascritto.

NELLO SPECIFICO

1. La libertà di manifestazione del pensiero

Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
(Costituzione della Repubblica, art. 21 c.1)

Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare le informazioni e le
idee, senza ingerenze da parte di pubbliche autorità e senza considerazione di
frontiere.
(Convenzione Europea dei Diritti dell?Uomo, art.10)

Gli unici limiti alla libertà di manifestazione del pensiero possono essere
rilevati soltanto all'interno della stessa Costituzione, quando questa libertà si
ponga in contrasto con altri interessi egualmente rilevanti e tutelati.
Il contrasto più comune è quello che spesso si pone tra diritto di cronaca ed
alcuni diritti della personalità, come l'onore, l'immagine e la riservatezza
(quali limiti si trova un giornalista di fronte a possibili violazioni della
reputazione di un soggetto).
In questo senso la Corte Costituzionale è intervenuta a tutela del diritto di
cronaca, ritenuto prevalente anche nel caso di un contenuto ingiurioso o
diffamatorio, in presenza però di alcuni requisiti, quali la verità della notizia
(o la verità putativa connessa all'attendibilità della fonte), la sua utilità
sociale, e la forma civile dell?esposizione dei fatti e della loro valutazione.

2. Diritto all'immagine

Particolarmente importante è invece - per quello che ci riguarda ed in rapporto alle
riprese video - la relazione tra diritto di cronaca e diritto d'immagine del
soggetto ripreso o fotografato.
Anche in questo caso il diritto all'immagine cede di fronte al diritto di cronaca quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio
pubblico coperto, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici,
didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti,
cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (art. 97 legge diritto
d'autore 22.4.1941 n.633). In tutti questi casi, infatti, non è necessario il
consenso dell'interessato.
Non potrà quindi in ogni caso farsi riferimento al diritto all'immagine per
impedire o ostacolare la ripresa o la fotografia di eventi svoltisi in pubblico

3. Leggi di pubblica sicurezza e riunioni in luogo pubblico

L'articolo 17 della Costituzione garantisce il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senz'armi, tuttavia per le riunioni in luogo pubblico è richiesto
un mero preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati
motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Nel caso del G8 di Genova, opera infatti un divieto di manifestazione e di riunione per le zone gialla e rossa, giustificato appunto da motivi di sicurezza e incolumità pubblica.

Per quanto riguarda le norme che tutelano il mantenimento dell'ordine pubblico, sono tutt'ora operanti le vecchie norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza - familiarmente chiamato TULPS o anche solo Testo Unico - n.773 del
18.6.1931 (pieno regime fascista).
L'articolo 1 delega all'Autorità di pubblica sicurezza, sia essa provinciale o
locale, il mantenimento dell'ordine pubblico.
In occasione del G8, vista l'eccezionalità e la grave necessità pubblica della
circostanza, sarà probabilmente il Prefetto, che incarna l'autorità provinciale di
pubblica sicurezza, o il Questore su autorizzazione del Prefetto, ad assumere
temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza (restando cosi
sospesa la competenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza - capo
dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo, come questore nel capoluogo di
provincia e funzionari preposti al commissariato di polizia, o, in mancanza,
sindaco).

Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha poi facoltà di adottare (di solito con ordinanza) i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, provvedimenti che, per assumere efficacia
universale nell'ambito territoriale della circoscrizione amministrativa, hanno
bisogno di essere pubblicati, ai sensi dell'art. 2 del Testo Unico e in questo
senso si giustifica la divisione in zone della città di Genova.

L'articolo 18 del Testo Unico stabilisce le regole generali che devono tenersi in caso di "riunioni pubbliche": oltre al citato avviso si ribadisce il potere del
questore di impedire la manifestazione o di prescrivere modalità di tempo e di
luogo. E' necessario ricordare anche il quinto comma che prescrive la pena
dell'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire quattrocentomila ad un milione
per chi contravviene a tali prescrizione.
Anche nel caso di manifestazione autorizzata il Testo Unico tiene a precisare che è facoltà della forza pubblica sciogliere la riunione in vari e generici casi anche con l'uso della forza (ma solo formale invito e... dopo tre squilli di tromba!), nonchè perseguire legalmente le persone che si rifiutano di eseguire l'ordine di
discioglimento.
E' pleonastico ricordare come, infatti, l'uso della forza pubblica sia normalmente
attuato.

4. Poteri generali delle forze di pubblica sicurezza

Senza addentrarsi in questa sede nei diversi e molteplici poteri dell'autorità di pubblica sicurezza (alcuni peraltro già accennati), è invece utile soffermarsi su quelle che sono le circostanze che possono portare all'accompagnamento in caserma
o, nelle peggiori delle ipotesi, all'arresto o al fermo di polizia.

Identificazione - Innanzitutto - sempre ai sensi del Testo Unico, art. 4 - ogni
soggetto deve poter essere identificato ed è facoltà dell'autorità procedere a
rilievi segnaletici per coloro che non siano in grado di essere identificati: è quindi assolutamente consigliabile portare con se' un documento di riconoscimento
valido (Carta di Identità o Passaporto) ed in buono stato.
La persona accompagnata per l'identificazione può essere trattenuta negli uffici di polizia solo per il tempo effettivamente necessario all'identificazione e comunque
non oltre le 12 ore.
L'esigenza di identificazione può essere spesso utilizzata arbitrariamente al fine di condurre negli uffici di polizia soggetti potenzialmente scomodi; è utile in
questi casi, e dove non sia ipotizzabile altro reato, insistere per una
identificazione sul posto mediante i documenti citati.

Riconoscibilità - Ogni soggetto deve poi essere sempre riconoscibile, ed è dunque
vietato ai sensi dell'art.5 della legge 152 del 1975, l'uso di qualsiasi mezzo
idoneo a mascherare le persone (caschi, fazzoletti, sciarpe ecc.) in modo da
impedire o renderne difficoltoso il riconoscimento.

Arresto e fermo - Arresto e fermo vengono messi in atto nel caso di commissione di un'ipotesi di reato che ovviamente può essere di vario tipo (dal danneggiamento,
alle lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, delitti contro l'incolumità
pubblica, di devastazione e saccheggio etc. oltre alle citate violazioni del Testo
Unico)
E' utile ricordare in questo senso che non sussiste più il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ma rimane il reato pi? generale di ingiuria (anche se in caso
di ingiuria non è applicabile la misura dell'arresto o del fermo).

5. Diritti del fermato e abusi delle autorità

Dopo questa generica quanto allarmistica carrellata di possibili capi di
imputazione anche per chi solo intenda oltrepassare la fantomatica linea rossa o manifestare nella zona gialla, e prima di focalizzarci su telecamere e apparecchi
fotografici, può essere utile sapere quali siano i diritti di chi si trovi ad
essere fermato dalle forze dell'ordine e, pretestuosamente o meno, venga condotto
in caserma.

La persona accompagnata per l'identificazione, come già detto, può essere
trattenuta negli uffici di polizia solo per il tempo effettivamente necessario
all'identificazione e comunque non oltre le 12 ore.

Nei casi di arresto o fermo, quindi in casi più gravi, i film insegnano che è
possibile nominare un difensore di fiducia, cosi come di non rispondere. La
Polizia Giudiziaria dovrà a questo punto immediatamente avvertire il Pubblico
Ministero che a sua volta dovrà richiedere la convalida dell'arresto o del fermo
al Giudice entro 48 ore. Il Giudice avrà a sua volta 48 ore successive per
decidere (massimo 96 ore in tutto salvo i casi davvero gravi in cui verrà
applicata una misura cautelare o un processo per direttissima).
L'ipotesi piò probabile però potrà essere il rilascio subito dopo la
formalizzazione dei fatti commessi, salvo poi l'aprirsi di un procedimento penale
nei confronti del fermato.

Nel corso di operazioni di polizia, gli agenti possono oltre che identificare,
anche effettuare perquisizioni motivandole in modo generico. Delle perquisizioni
deve però essere redatto verbale che contenga le motivazioni ed una copia di
questo deve essere consegnata all'interessato.

Il Codice Penale contempla anche una serie di reati (delitti contro la libertà
personali, articoli 605 e seguenti), che possono essere commessi dalle forze
dell'ordine che abusano del loro potere (il problema sarà poi provarlo).
Il reato più grave è quello del sequestro di persona commesso da un pubblico
ufficiale con abuso dei suoi poteri (605 codice penale), all'arresto illegale
(606), all'abuso di autorità contro arrestati o detenuti (misure di rigore non
consentite dalla legge) fino alle perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie
(609) e al generico abuso d?ufficio (323).

6. Sequestro di attrezzature e materiale foto-video

Passate esperienze dei media attivisti riferiscono che non è infrequente l'ipotesi del sequestro di attrezzature e/o materiale foto e video, e anche in questo caso
il diritto di cronaca si scontra con poteri ampiamente generici concessi alle
forze dell'ordine per la tutela dell'ordine pubblico.

L'ipotesi di un tale sequestro ricadrebbe nell'art. 253 del codice di procedura penale (c.p.p.) - il c.d. sequestro probatorio - attuabile da parte dell'autorità di polizia giudiziaria in tutti i casi in cui sia necessario per acquisire dei mezzi di prova relativi ad un reato (si parla di cose pertinenti al reato oltre che di
corpo del reato, ma quest'ultimo non è il nostro caso a meno che la telecamera
stessa non venga tirata in testa a qualcuno).

Sequestro di video o pellicole - Purtroppo, nel caso di nastro video o pellicola
fotografica, il sequestro potrebbe venire convalidato dal fatto che il mezzo
stesso contenga immagini che l'Autorità potrebbe utilizzare per indagini di
possibili ipotesi delittuose (nei confronti di terzi piuttosto che del giornalista
es. immagini che riprendono saccheggi o assalti alle forze di polizia).

Stante l'immediata impossibilità di impedire il sequestro, è un diritto
dell'interessato - ai sensi dell'articolo 258 co.3 c.p.p. - farsi rilasciare copia
del verbale di sequestro contenente il motivo del provvedimento.
Il sequestro verrà poi convalidato, con decreto motivato, dal Pubblico Ministero
nelle 96 ore successive (se non dovesse convalidarlo il materiale verrà
restituito immediatamente): tale decreto verrà notificato all'interessato che
potrà di conseguenza opporsi in due modi:
- con istanza di dissequestro rivolta al Pubblico Ministero
- con richiesta di riesame diretta al Tribunale entro10 giorni dalla notifica
del decreto

All'interno della richiesta di riesame o con apposita istanza, l'interessato potrà chiedere che l'autorità giudiziaria estragga copia degli atti e ne restituisca gli originali, anche se appare improbabile che tale richiesta venga accolta quando le immagini vengano effettivamente utilizzate ai fini dell'inchiesta e di eventuali
processi.
Il sequestro probatorio non sarà, in ogni caso, definitivo essendo connesso alle esigenze della prova, ma i tempi di restituzione - anche in caso di accoglimento
delle istanze presentate - non saranno brevi.

Sequestro di telecamera o macchina fotografica - Non pare invece ammissibile a
termine di legge il sequestro della telecamera o della macchina fotografica,
strumenti inidonei di per se' ad essere considerati corpo del reato o cose
pertinenti il reato (almeno che un?ordinanza del Prefetto o del Questore non
proibisca fotografie e riprese all'interno delle aree definite: al momento
l'ordinanza del Prefetto che designa le zone rossa e gialla non ne fa menzione, e
dunque non le vieta).
Ovviamente nei fatti sarà probabile che le forze dell?ordine tendano a sequestrare
proprio l'apparato foto-video, come sarà altrettanto probabile che non vi sia
spazio per il dialogo e per l'esposizioni delle proprie ragioni.
In questo caso rimane valido quanto detto sopra relativamente alla copia del
verbale e alle successive istanze che relativamente al sequestro di telecamere e macchine fotografiche hanno sicuramente maggiori possibilit' di essere accolte.

Consigli pratici - Rimangono dei consigli pratici che possono essere utili per
recuperare il materiale sequestrato: in questo senso è buona norma marcare
apparecchi, nastri e pellicole in modo da renderli successivamente riconoscibili.
Nel caso di sequestro, ove questo sia possibile, cercare di identificare il
sequestrante anche per mezzo di cartellino o numero di matricola che dovrebbe
essere esposto; è anche importante cercare di non essere isolati e dunque aver
modo di contattare anche in seguito qualcuno che abbia visto la scena e possa
testimoniare.
Quando poi vi siano dei margini di dialogo chiedere sempre il motivo del sequestro, pretendere copia del verbale e cercare di dissuadere il sequestrante sulla base di
quanto sovra esposto e all'ipotesi dell'abuso d'ufficio del Pubblico Ufficiale
(art.323) in particolare nel caso in cui tenti di sequestrare la telecamera.

7. Conclusioni e consigli pratici

L'ampia fetta di diritto trattata (sia pur in maniera estremamente riassuntiva) costituisce il background minimo di conoscenze giuridiche che potrebbero venire
utili proprio per interloquire con chi tenta di effettuare prevaricazioni
indebite.
Il condizionale è ovviamente d'obbligo perchè non esistono rimedi immediati ma solo
successivi, ma proprio per questo è bene ridurre al minimo le occasioni di
contrasto.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti:
Indymedia Italia: j21 at indymedia.org
Studiomedia: studiomedia at studiomedia.it. (Saremo inoltre presenti al Social Forum per buona parte
della sua durata e disponibili per ogni evenienza al numero 328 611 56 93).

Augurandoci- ovviamente- che non ve ne sia bisogno.

italy.indymedia.org