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KOSOVO: quell'intervento e' stato illegittimo
- Subject: KOSOVO: quell'intervento e' stato illegittimo
- From: Alessandro Marescotti <kfqma at tin.it>
- Date: Tue, 07 Mar 2000 19:22:27 +0100
From: Carlo Gubitosa <c.gubitosa at peacelink.it> La Costituzione prevede che siano le camere a deliberare lo stato di guerra, ma cosi' non e' stato, ma per alcuni magistrati e' stato tutto regolare ... Invio in proposito un articolo apparso sul Manifesto. Alcune denunce presentate per abuso di potere sono state respinte perche' con il dibattito parlamentare avvenuto a bombardamenti in corso sembra che le cose siano andate a posto ... --------------------------------------------- KOSOVO Quell'intervento è stato illegittimo MICHELE DI SCHIENA * Durante la guerra nel Kosovo pervennero alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Roma diversi esposti e denunce di gruppi, associazioni e privati cittadini che facevano presente l'illegittimità costituzionale della scelta del nostro governo di partecipare nella primavera del '99 ai ripetuti attacchi aerei organizzati da alcuni paesi della Nato ai danni della Jugoslavia. L'illegittimità dell'operato del governo discendeva, secondo gli esponenti, dalla considerazione che gli attacchi aerei, pur se motivati da pretesi intenti umanitari, costituivano atti di guerra offensiva in aperta violazione dell'art. 11 della Costituzione per il quale "l'Italia ripudia la guerra... come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". I denunzianti sostenevano in particolare che sussisteva l'illegittimità costituzionale della decisione governativa sotto il profilo della violazione degli artt. 78 e 87 della Costituzione dal momento che, per il combinato disposto di tali norme, lo stato di guerra doveva essere dichiarato dal presidente della Repubblica previa deliberazione delle Camere che avrebbero dovuto conferire al governo i necessari poteri. Avendo il governo - sempre secondo gli esponenti - assunto l'iniziativa bellica in assenza di detti presupposti, andavano accertate eventuali responsabilità penali, con particolare riferimento al reato di usurpazione del potere politico previsto dall'art. 287 del Codice penale. Di recente si è avuto notizia che il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, con decisione del 26 ottobre scorso, ha archiviato il procedimento sulla base di inconsistenti e sorprendenti argomentazioni che mortificano lo spirito e la lettera di precise disposizioni costituzionali. Per quanto attiene alla mancata deliberazione dello stato di guerra da parte delle Camere, il citato Collegio riconosce, invero, che non vi fu la "autorizzazione formale dello stato di guerra da parte del Parlamento" ma dice che venne "sostanzialmente rispettata" la ratio dell'art. 78 della Costituzione per il quale "le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari". E ciò in considerazione del fatto che l'intervento militare, presentato dal governo come operazione umanitaria, ottenne il conforto del dibattito parlamentare e tenuto conto che tale intervento "non poteva non comportare l'impiego delle Forze armate della Repubblica... in una prospettiva di guerra offensiva". Quanto poi alla mancata dichiarazione da parte del presidente della Repubblica dello stato di guerra che avrebbero dovuto deliberare le Camere, afferma testualmente il Collegio che "tale omissione non comporta alcun sovvertimento o radicale deroga all'equilibrio dei poteri di governo delineati dalla carta fondamentale". E infine, con specifico riferimento al disposto dell'art. 287 c.p. che punisce, come si è detto, l'usurpazione di poteri politici, afferma lo stesso Collegio che la ricorrenza di tale fattispecie va esclusa "spettando al governo, a termini di Costituzione, il potere di impulso e di iniziativa circa l'inizio delle operazioni belliche, sicché nessun potere spettante ad altro organo costituzionale è stato illegittimamente esercitato". Siamo quindi di fronte ad un provvedimento che archivia la procedura mentre riconosce nella partecipazione dell'Italia alle operazioni militari nel Kosovo un vero e proprio "stato di guerra" in una prospettiva "offensiva", ammette la mancanza di una "formale" autorizzazione del Parlamento dello stato bellico e giudica sostanzialmente irrilevante, e quindi eludibile senza conseguenze giudiziarie, la mancata dichiarazione di tale stato da parte del presidente della Repubblica. Dimentica il Collegio che gli artt. 78 e 87 della Costituzione, i quali condizionano l'inizio di attività belliche all'emanazione di atti formali e quindi tecnicamente "solenni", sono norme rigorosamente precettive la cui finalità è quella di richiamare l'attenzione delle istituzioni, delle istanze democratiche e dell'intero paese sulla gravità di una scelta di guerra, sulle ragioni che la determinano e sulle responsabilità politiche che tale decisione può comportare. Il citato organo giudiziario trascura inoltre di considerare che per la sussistenza dell'elemento materiale del reato di "usurpazione di potere politico" non è necessario che sia stato arbitrariamente esercitato un potere spettante ad altro organo costituzionale con l'illegittima "invasione di altro potere dello stato" ma è sufficiente, come ritiene la dottrina e impone il comune buon senso, l'arrogarsi e cioè l'assumere arbitrariamente un potere che per legge non spetta. E certamente il governo non aveva, per la nostra Costituzione, il potere di fare la guerra senza che le Camere ne avessero deliberato lo "stato" conferendo anche formalmente al governo medesimo i poteri necessari; con la conseguenza che, in difetto di tale conferimento, la partecipazione alle operazioni belliche nel Kosovo ha assunto i caratteri dell'arbitrarietà e dell'"usurpazione". Non è allora possibile considerare chiuso in questo malinconico modo il discorso sulla legittimità costituzionale dell'intervento dell'Italia nella guerra del Kosovo dal momento che sono in gioco il prestigio e il rispetto di principi e di regole che costituiscono il fondamento dello stato di diritto. E poi, su di un piano diverso, non si può far finta di ignorare che il provvedimento di archiviazione del Collegio per i reati ministeriali costituisce oggettivamente, ben oltre le sue contraddizioni e le sue intenzioni, un atto di accusa di gravi responsabilità politiche che meritano rinnovata e preoccupata attenzione. * presidente onorario aggiunto Cassazione -------------------------------------------------------------------- Informazioni a cura di PEACELINK E' incoraggiata la libera diffusione (citando la fonte) web: http://www.peacelink.it e-mail: a.marescotti at peacelink.it -------------------------------------------------------------------- Indirizzo di posta convenzionale: PeaceLink, c.p.2009, 74100 Taranto (Italy) -------------------------------------------------------------------- Per sostenere PeaceLink: ccp 13403746 intestato ad Associazione PeaceLink, via Galuppi 15, 74010 Statte --------------------------------------------------------------------
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