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Rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri sottopostia tutela o affidati
- Subject: Rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri sottopostia tutela o affidati
- From: "as. int. mi ranchito" <miranchitoarci@yahoo.it>
- Date: Mon, 1 Mar 2004 17:25:10 +0100
Spett.li
Membri della Commissione bicamerale per l’Infanzia
Membri della Commissione Affari Costituzionali del Senato
Presidenti dei Gruppi Parlamentari del Senato
Membri della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati
Presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati
Sen. Tana De Zulueta
Sen. Maurizio Eufemi
Sen. Nuccio Jovene
Sen. Luigi Malabarba
Sen. Francesco Martone
Sen. Renzo Michelini
Sen. Luigi Viviani
On. Titti De Simone
On. Marcella Lucidi
On. Giovanni Russo Spena
On. Alba Sasso
On. Livia Turco
Roma, 1 Marzo 2004
Oggetto: Rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri sottoposti
a tutela o affidati, al compimento della maggiore età, in seguito alla
sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2003
Le organizzazioni scriventi intendono sollevare l’attenzione sulla
problematica relativa al rilascio del permesso di soggiorno, al compimento
del diciottesimo anno d’età, ai cittadini extracomunitari sottoposti da
minorenni a tutela, ai sensi dell’art. 343 e seguenti del Codice Civile,
ovvero affidati ai sensi della legge n. 184/83.
A questo proposito, abbiamo ricevuto da diverse associazioni che lavorano
nel campo dell’accoglienza e della tutela dei diritti dei minori stranieri,
l’indicazione che numerose Questure ad oggi non rilasciano il permesso di
soggiorno a questi minori al compimento del diciottesimo anno di età.
La questione è stata recentemente oggetto di una sentenza della Corte
Costituzionale (sentenza n. 198 del 5 giugno 2003). La Corte Costituzionale
è stata investita dal T.A.R. Emilia Romagna della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 32 T.U. d.lgs. 286/98, nella parte in cui non
prevede che al compimento della maggiore età possa essere rilasciato un
permesso di soggiorno nei confronti dei minori stranieri sottoposti a
tutela, ai sensi dell’art. 343 e seguenti del Codice Civile.
Il comma 1 dell’art. 32 del d.lgs. 286/98 prevede che "Al compimento della
maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le
disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque
affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può
essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso
al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di
cura."
.
L’interpretazione data a questa norma dalle Questure prevedeva il rilascio
del permesso di soggiorno al compimento del diciottesimo anno solo per quei
minori in possesso di un provvedimento di affidamento ex art. 4 legge
184/83.
La Corte, pur dichiarando non fondata la questione di legittimità
costituzionale, conclude che "la disposizione del comma 1 dell' art. 32 del
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va riferita anche ai minori stranieri
sottoposti a tutela, ai sensi del Titolo X del Libro primo del Codice
civile".
Secondo la Corte Costituzionale, infatti, "una interpretazione meramente
letterale dell’art 32, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286,
condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che
caratterizzano la nostra Costituzione ed in particolare con quanto previsto
dall’art. 30, secondo comma, e dall’art. 31, secondo comma, e
determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza".
Nel porre sullo stesso piano i provvedimenti di affidamento ex legge 184/83
e di tutela di cui all’art. 343 e seguenti del Codice Civile, la Corte
Costituzionale ha dunque dichiarato che la disparità di trattamento sarebbe
illegittima qualora l’art. 32, c. 1 fosse interpretato restrittivamente.
La decisione in merito sembrava aver chiarito definitivamente la questione,
ma una successiva circolare del Ministero dell’Interno ha sollevato
nuovamente dei dubbi interpretativi.
La recente circolare del Ministero dell’Interno avente ad oggetto la
conversione dei permessi di soggiorno per minore età afferma che a seguito
della sentenza della Corte Costituzionale sopracitata è stata parificata la
condizione dei minori affidati e di quelli sottoposti a tutela ai fini
della convertibilità del permesso di soggiorno al compimento della maggiore
età.
Il Ministero, dopo aver specificato che la sentenza fa riferimento alla
legislazione in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge
Bossi-Fini, esprime poi l’avviso che i permessi di soggiorno per minore età
rilasciati ai minori divenuti maggiorenni antecedentemente all'entrata in
vigore della legge n.189/2002 debbano essere convertiti.
Molte Questure hanno interpretato tale circolare nel senso che i permessi
di soggiorno per minore età rilasciati a minori che abbiano compiuto il
diciottesimo anno successivamente all’entrata in vigore della nuova legge
non debbano più essere convertiti in permessi di soggiorno per studio o
lavoro, e con tale motivazione hanno rigettato le istanze di rilascio del
permesso di soggiorno presentate da minori che si trovavano in tali
condizioni.
Risulta, inoltre, che diverse Questure richiedano, per il rilascio del
permesso di soggiorno ai minori affidati o sottoposti a tutela, al
compimento dei 18 anni, anche il soddisfacimento dei requisiti previsti dai
c. 1-bis e 1-ter dell’art. 32 d.lgs. 286/98, introdotti dalla legge
189/2002 (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un
progetto di integrazione da almeno due anni ecc.), interpretandoli dunque
come concorrenti anziché alternativi ai requisiti previsti dal comma 1
dello stesso articolo: sono state infatti rigettate istanze presentate da
minori che soddisfacevano i requisiti stabiliti dal comma 1, in quanto
affidati ai sensi della legge 184/83 o sottoposti a tutela, con la
motivazione dell’insussistenza dei requisiti previsti dai c. 1-bis e 1-ter .
Ora, tali interpretazioni restrittive (limitazione ai minori divenuti
maggiorenni prima dell’entrata in vigore della legge 189/2002 e concorrenza
dei requisiti previsti dal c. 1 e dai c. 1-bis e 1-ter) non trovano alcun
fondamento nella legge, e sono chiaramente escluse dalla sentenza della
Corte Costituzionale.
La legge n. 189/2002, infatti, ha effettivamente modificato l’art. 32 del
d.lgs. 286/98, ma tale nuova previsione normativa non ha modificato il
primo comma dell’art. 32, lo ha bensì integrato.
A conferma di ciò la stessa sentenza della Corte Costituzionale fa
riferimento all’art. 25 della legge n. 189/02, argomentando che esso
integra l’art. 32 del d.lgs. 286/98: "[...] l'art. 25 della legge 30 luglio
2002, n. 189, successiva all'ordinanza di rimessione, ha integrato l'art.
32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che il permesso di
soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche "ai
minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo
non inferiore a due anni in un progetto di integrazione [...]"" e conclude
che "sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il
rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena
descritta e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a
tutela."
La Corte ha dunque chiarito che i requisiti previsti dai c. 1-bis e 1-ter
dell’art. 32 (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un
progetto di integrazione da almeno due anni ecc.) sono da interpretarsi
come alternativi e non concorrenti rispetto ai requisiti previsti dal comma
1.
Infine, si ricorda che anche la nota del Comitato per i minori stranieri
del 14 ottobre 2002 "Art. 25 L. 30 luglio 2002 n. 189 - Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo" interpreta la nuova
normativa come parte integrativa e non modificativa della norma precedente
prevista dal d.lgs. 286/98.
Per questi motivi oggi i provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio
di permessi di soggiorno alla maggiore età sono oggetto di numerosi ricorsi
avanti ai tribunali amministrativi italiani.
I primi processi che si sono conclusi hanno annullato i predetti
provvedimenti di rigetto. Fra questi, il TAR Emilia-Romagna - sede di
Bologna, con la sentenza n. 2334 del 23 ottobre 2003, conferma
l’interpretazione data, qualificando le nuove previsioni dei commi 1-bis e
1-ter dell’art. 32 come requisito alternativo e non concorrente, ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno, ritenendo quindi il primo comma
dell’art. 32 d.lgs. 286/98 applicabile anche ai minori sottoposti a tutela
che compiano gli anni successivamente all’entrata in vigore della legge
189/02 e che non soddisfino i requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter:
"In definitiva, alla luce della sentenza n. 198/2003 della Corte
Costituzionale, al compimento della maggiore età il permesso di soggiorno
per studio o lavoro può essere rilasciato ai minori stranieri, divenuti
maggiorenni, che versino in una o l’altra delle seguenti situazioni: 1) nei
cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui all'!
articolo
31, commi 1 e 2 o siano stati comunque affidati ai sensi dell'articolo 2
della legge 4 maggio 1983, n. 184 (cfr. art. 32, comma 1); 2) che siano
stati sottoposti a tutela ai sensi del Titolo X del Libro I del Cod. Civ.
(sentenza interpretativa n. 198/2003 della Corte Costituzionale); 3)
qualora, se non accompagnati, si trovino sul territorio nazionale da non
meno di tre anni e siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due
anni in un progetto di integrazione sociale [...]".
Va notato, infine, che la sentenza della Corte Costituzionale non si limita
ad equiparare i minori sottoposti a tutela ai minori affidati, ai fini
della convertibilità del permesso di soggiorno al compimento della maggiore
età, ma afferma anche che la disposizione dell’art. 32, c. 1 d.lgs. 286/98
"viene pacificamente interpretata [...] come relativa ad ogni tipo di
affidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e cioè sia
all'affidamento "amministrativo" di cui al primo comma dell'art. 4, che
all'affidamento "giudiziario" di cui al secondo comma dello stesso articolo
4, sia anche all'affidamento di fatto, di cui all'art. 9 della medesima
legge."
La Corte Costituzionale chiarisce dunque che l’art. 32, c. 1 va
interpretato con riferimento non solo ai minori affidati con provvedimento
del Tribunale per i minorenni (affidamento "giudiziale"), ma anche ai
minori affidati con provvedimento disposto dai servizi sociali e reso
esecutivo dal Giudice Tutelare (affidamento "amministrativo"), nonché ai
minori legittimamente affidati dai genitori a parenti entro il quarto
grado, posto che ai sensi dell’art. 9, c. 4 della legge n. 184/83
l’affidamento a parenti entro il quarto grado non richiede alcun
provvedimento dell’autorità giudiziaria (affidamento "di fatto").
In conclusione, affinché la legge venga applicata nel senso dichiarato
legittimo dalla Corte Costituzionale e si ponga fine ai numerosi
contenziosi in atto e in predicato, Vi chiediamo di intervenire presso il
Ministero dell’Interno, affinché dia al più presto ai propri uffici
disposizioni che chiariscano che:
1) la previsione del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della
maggiore età, ai sensi dell’art. 32, c. 1 d.lgs. 286/98, si applica non
solo ai minori affidati con provvedimento disposto dal Tribunale per i
minorenni, ai sensi dell’art. 4, c. 2 legge 184/83, ma anche:
ai minori affidati con provvedimento disposto dai servizi sociali e reso
esecutivo dal Giudice Tutelare, ai sensi dell’art. 4, c. 1 legge 184/83;
ai minori sottoposti a tutela, ai sensi dell’art. 343 e seguenti del
Codice Civile, senza distinzioni tra coloro che hanno compiuto la maggiore
età prima dell’entrata in vigore della legge 189/2002 e coloro che hanno
compiuto il diciottesimo anno successivamente;
ai minori affidati "di fatto" a parenti entro il quarto grado, ai sensi
dell’art. 9, c. 4 della legge 184/83.
2) i requisiti previsti dal c. 1 dell’art. 32, d.lgs. 286/98 (affidamento o
tutela) e i requisiti previsti dai c. 1-bis e 1-ter dello stesso articolo
(ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di
integrazione da almeno due anni ecc.) sono da interpretarsi come
alternativi e non concorrenti.
Alleghiamo, per completezza, il testo della sentenza della Corte
Costituzionale n. 198/2003 cui si è fatto riferimento.
In attesa di una Vostra cortese risposta, cogliamo l’occasione per porgere
distinti saluti.
Save the Children Italia
UNICEF Italia
Caritas Italiana
Comunità di Sant'Egidio
Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana
SCS/Cnos (Servizi Civili e Sociali del Centro Nazionale Opere Salesiane) –
Federazione Nazionale
ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà)
Gruppo Abele
ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione)
ARCI
VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo)
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia / Servizio Rifugiati e Migranti
Coordinamento Romano Minori Stranieri
Casa dei diritti sociali
Coordinamento cittadino a favore dei minori stranieri di Milano
Comunità Nuova (Milano)
CNCA Regione Lombardia
Arciragazzi Comitato Lombardo
Asociacion Intercultural MI RANCHITO (Milano)
Ufficio Pastorale Migranti della Diocesi di Torino
Ags per il Territorio - Associazione giovanile salesiana per il Territorio
(Torino)
Cooperativa Sanabil (Torino)
Cooperativa CAT (Firenze)
Associazione interculturale delle donne Nosotras (Firenze)
Associazione Iride (Firenze)
Cooperativa Il Progetto (Pontedera)
Associazione Liberimigranti
Associazione "On The Road" (Teramo)
Cestim (Verona)
"Coordinamento per la Difesa dei Diritti dei Migranti" di Lecco
Les Cultures onlus (Lecco)
Per comunicazioni si prega di contattare:
Elena Rozzi
Save the Children Italia
v. Gaeta 19 - 00185 Roma
tel. 06.4740214 - fax 06.47883231
e-mail: elena@savethechildren.it
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