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ricerca sulla liberta' di insegnamento
Ricerca sulla libertà di insegnamento
di Alessandro Marescotti
Aspetti giuridici
La libertà di insegnamento è garantita dall' art.33 della Costituzione
Italiana, si esplica nell'ambito delle leggi vigenti e si realizza nel
rispetto della personalità dell'alunno.
Secondo l'Enciclopedia del Diritto De Agostini "la libertà di insegnamento
consiste nel garantire il docente contro ogni costrizione o condizionamento
da parte dei pubblici poteri. Deve, pertanto, essergli assicurata la
possibilità di manifestare il proprio pensiero, di comunicare le proprie
idee, di esporre le proprie teorie e di svolgere l'insegnamento secondo il
metodo che egli stesso ritenga opportuno adottare. Questo diritto viene
riconosciuto all'insegnante purché rispetti, a sua volta, la libertà di
opinione dello studente e ne stimoli il senso critico, esponendo
obiettivamente anche le tesi diverse dalle proprie".
La libertà di insegnamento è correlata alla più ampia sfera della libertà
di manifestazione e comunicazione del pensiero, che trova riconoscimento e
garanzia nell'articolo 21 della Costituzione. Sotto questo profilo la
Costituzione, si legge sull'Enciclopedia del Diritto De Agostini,
stabilisce che "eventuali limitazioni da parte della pubblica autorità di
diritti e libertà fondamentali non possono avvenire ad arbitrio del potere
politico, ma solo nei casi e nei modi previsti dalla legge, oppure in
seguito a un provvedimento dell'autorità giudiziaria". Evidenzia inoltre
che "tali diritti si dicono assoluti in quanto garantiscono al titolare un
potere che egli può far valere nei confronti di tutti". In tal senso il
singolo insegnante è titolare di un diritto individuale inalienabile che
prescinde dai criteri di maggioranza o minoranza che vigono nelle delibere
collegiali. Pertanto le delibere collegiali non possono porre limiti,
condizionamenti o divieti al singolo insegnante in materia di libertà di
insegnamento se essa è esercitata individualmente a norma di legge, ossia
secondo gli art.1 e art.2 del Decreto legislativo 297/94, riportato in
appendice. Tale decreto - che costituisce il Testo Unico di raccolta delle
norme sulla scuola - definisce la libertà di insegnamento come "autonomia
didattica e come libera espressione culturale del docente".
La libertà di insegnamento tocca quindi tutte le dimensioni della libera
espressione culturale della professionalità del docente: non è limitata
alla sola scelta dei metodi ma si estende anche ai contenuti della
programmazione didattica.
Essa si esplica nell'ambito del quadro di riferimento e degli obiettivi
fissati dal sistema formativo nazionale mediante i programmi ministerial e
i saperi di base.
La programmazione collegiale ha il compito di creare un raccordo della
pluralità delle competenze e delle sensibilità culturali espresse dai
singoli docenti in un quadro unitario che ne valorizzi le peculiarità e che
favorisca la sinergia delle diversità.
Le nuove norme sull'autonomia scolastica non hanno intaccato questo
principio ma al contrario ne hanno sottolineato il valore. L'articolo 1
comma 2 del "Regolamento in materia di autonomia scolastica" (varato nella
sua forma definitiva il 25/2/99 dal Consiglio dei Ministri) afferma
infatti: "L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà
di insegnamento e di pluralismo culturale...". Con tale sottolineatura si
evidenzia che alla base della programmazione non può esserci un principio
di omologazione e di uniformità ma di coesistenza, sinergia e convivialità
delle differenze derivanti dalle caratteristiche specifiche dei soggetti
coinvolti.
Un tale principio pluralistico e rispettoso della libertà di insegnamento
viene ripreso più volte nel "Regolamento in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche", lì dove si legge:
"Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento,
della libertà di scelta educativa delle famiglie - e delle finalità
generali del sistema, a norma dell'articolo 8 - concretizzano gli obiettivi
nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto
ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e
valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando
tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo". (art.4
comma 1)
Nel comma 3 dell'art.8 si legge: "Nell'integrazione tra la quota nazionale
del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere
unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale
e territoriale..."
In prospettiva i programmi e gli impianti orari in vigore verranno
gradualmente sostituiti da un mix curriculare dosato e innovato dalle
singole scuole con una parte comune nazionale e una progettata dalle
singole scuole.
Questo implica un incremento della creatività e del confronto, nel rispetto
di tutte le scelte individuali e nella valorizzazione delle competenze
offerte dai singoli docenti.
Ogni idea di autonomia scolastica che comprimesse la libertà di
insegnamento e il pluralismo culturale sarebbe quindi un modo maldestro per
venir meno alla lettera e allo spirito complessivo delle nuove norme che
intendono valorizzare le diversità, privilegiando il "pensiero divergente"
sul "pensiero convergente", incrementando la democrazia ed evitando ogni
tentazione di potere centralistico ed omologante.
Il mondo progredisce grazie all'interazione di persone che esprimono scelte
diverse (e che si arricchiscono grazie alla loro diversità), non in base
all'interazione di persone che esprimono scelte uguali.
Aspetti storici
La libertà di insegnamento è il frutto di un'esperienza storica che ha
potuto constatare gli effetti nefasti del conformismo culturale sullo
sviluppo delle conoscenze, le quali - secondo lo storico della scienza
Thomas Kuhn, autore dell'opera "La struttura delle rivoluzioni
scientifiche" - si sviluppano nella dialettica fra paradigmi in
competizione fra loro. Le rivoluzioni scientifiche sono state spesso frutto
di minoranze che hanno rotto i paradigmi dominanti accettati dalle
maggioranze (valga per tutti il caso di Galileo Galilei).
Ecco perché storicamente la libertà di insegnamento è inquadrabile nel
quadro delle garanzie riconosciute come inalienabili ai singoli insegnanti,
prescindendo dal grado di accettazione sociale delle loro teorie e scelte
culturali.
L'Enciclopedia Encarta così definisce la libertà di insegnamento:
"Diritto degli insegnanti e dei ricercatori, in particolare delle scuole
superiori e delle università, di effettuare studi nei propri settori
d'interesse e di esprimere le proprie opinioni senza timore di censura o di
licenziamento; in senso traslato, l'espressione indica la libertà
dell'insegnamento da condizionamenti politici o religiosi. Tale diritto si
basa sulla convinzione che una libera ricerca sia alla base dello sviluppo
della cultura e della pratica educativa. Attualmente questo diritto è
rispettato nei paesi in cui l'educazione non è concepita come semplice
mezzo per imporre delle opinioni, ma come strumento per l'ampliamento delle
conoscenze già esistenti (...) Durante la prima metà del XX secolo, la
libertà accademica fu riconosciuta nella maggior parte dei paesi
occidentali. Violazioni a questo diritto si verificarono con l'avvento di
governi basati sul totalitarismo, principalmente in Germania, Italia e
Unione Sovietica. In Italia, gli insegnanti furono costretti ad appoggiare
il regime fascista. Imposizioni analoghe, che arrivarono fino all'obbligo
dell'insegnamento di teorie sulla supremazia razziale, furono effettuate
nelle università tedesche sotto il nazionalsocialismo. In Unione Sovietica,
la libertà accademica fu limitata allo scopo di rendere l'istruzione e la
ricerca in ogni settore conformi ai principi del comunismo.
Violazioni del principio della libertà accademica furono perpetrate anche
negli Stati Uniti all'inizio del XX secolo. Un esempio importante fu il
"processo alle intenzioni" che si tenne a Dayton, nel Tennessee, nel 1925,
in cui un insegnante di scuola superiore fu accusato e condannato per aver
violato una legge dello stato che impediva l'insegnamento della teoria
dell'evoluzione nelle scuole pubbliche. Questa legislazione fondamentalista
fu abrogata nel 1967 (...) Gli anni Sessanta e Settanta sono stati segnati
da violente proteste nelle scuole, in particolare negli Stati Uniti, contro
l'intervento nella guerra del Vietnam. In alcuni casi, i professori sono
stati licenziati o arrestati per avere protestato contro la partecipazione
statunitense al conflitto (...) A lungo andare, tali dimostrazioni
portarono al riconoscimento della legittimità delle richieste degli
studenti di una qualità più elevata dell'istruzione e consentirono un
miglioramento del curriculum accademico, la possibilità da parte degli
studenti di essere propositivi in tal senso e, da parte degli insegnanti,
di esercitare la propria funzione educativa in completa libertà.
Minacce alla violazione della libertà accademica sono proseguite anche
negli anni Ottanta. In molte nazioni (tra le quali la Repubblica
Sudafricana, l'Unione Sovietica e la Polonia), gli insegnanti in disaccordo
con le posizioni governative venivano licenziati, attaccati o anche
imprigionati. A Pechino, in Cina, nel 1989, il mondo fu spettatore delle
manifestazioni studentesche di Tienanmen condotte dagli studenti a favore
della democrazia nelle scuole, che culminò con la morte di centinaia di
persone e portò alla condanna internazionale del governo cinese".
Fonte: "Libertà d'insegnamento," Enciclopedia Encarta
APPENDICE GIURIDICA
La libertà di insegnamento nella giurisprudenza
Il Testo Unico delle leggi sulla scuola (Decreto legislativo 297/94)
definisce la libertà di insegnamento così:
Art. 1 - Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento
1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola
stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di
insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione
culturale del docente.
2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un
confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della
personalità degli alunni.
3. E' garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività
didattica, scientifica e di ricerca.
Art.2
1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto
della coscienza morale e civile degli alunni.
Art.7
2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo
o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione
educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della
scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche
esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso
esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a
ciascun docente.
(...)
Anche la Carta dei Servizi (i cui principi e criteri di attuazione sono
stati emanati nel giugno del 1985) dedica un apposito punto alla libertà di
insegnamento:
6. LIBERTA' DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
6.1 La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento
dei docenti e garantisce la formazione dell'alunno, facilitandone le
potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della
personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari,
generali e specifici, recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo.
Infine su Internet si possono trovare alcune Carte dei Servizi realizzate
dalle scuole; fra queste è interessante leggere le seguenti:
Libertà d'insegnamento:
a) ai docenti è garantita la libertà d'insegnamento, intesa come autonomia
didattica e come libera espressione culturale;
b) l'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un
confronto aperto di posizioni culturali, la prima formazione della
personalità degli studenti;
c) l'azione di promozione è attuata nel rispetto della personalità e della
coscienza morale e civile degli studenti;
d) la libertà d'insegnamento si fonda sul presupposto della conoscenza
aggiornata delle teorie psico-pedagogiche, delle strategie didattiche,
delle moderne tecnologie educative e sul confronto collegiale;
e) l'aggiornamento dei docenti è un diritto-dovere fondamentale ed è inteso
come adeguamento delle conoscenze dello sviluppo delle scienze per le
singole discipline di insegnamento e nelle connessioni interdisciplinari,
come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione
alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
Fonte:
http://web.tiscalinet.it/liceopisticci/Carta%20dei%20Servizi%20.htm#ART.7
Programmazione
La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei
docenti e garantisce la formazione dell'alunno, facilitandone le
potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della
personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari,
generali e specifici, recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo.
Fonte: http://www.comune.livorno.it/itgbuontalenti/prilibe.html