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cassazione: non è reato occupare case se chi occupa è veramente povero
- Subject: cassazione: non è reato occupare case se chi occupa è veramente povero
- From: "ANDREA AGOSTINI" <lonanoda at tin.it>
- Date: Thu, 27 Sep 2007 23:10:45 +0200
da repubblica.it 26 settembre 2007
Ribaltati i verdetti di condanna emessi nei
confronti di una donnasola e con figlio a carico
"Non è perseguibile chi agisce sotto l'effetto di un vero stato di indigenza" Cassazione: "Se si è veramente poveri occupare case popolari non è reato" Secondo la Cassazione, occupare case popolari non sempre è reato ROMA - Occupare case popolari non sempre è reato. Lo dice la Cassazione. La casa è un bene primario come la vita o la salute, scrivono i giudici. Quindi non c'è reato se si agisce in uno stato di "reale indigenza". La suprema Corte ha accolto il ricorso di una 38enne romana, sola e con un figlio a carico, condannata dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Roma per il reato di occupazione abusiva di un immobile di proprietà dell'Iacp. Scrive il relatore Pietro Zappia: "Rientrano nel concetto di danno grave alla persona non solo la lesione della vita o dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, secondo la previsione contenuta nell'articolo 2 della Costituzione", quello che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. La Corte d'appello, "colpevole" di non aver svolto un'indagine sufficiente per verificare lo stato di necessità lamentato dalla donna, dovrà dunque riesaminare il caso. La donna era stata condannata dal Tribunale della capitale a 600 euro di multa, pena confermata dalla Corte d'appello nel dicembre scorso. Il pronunciamento della Cassazione congela il verdetto e rimanda alla corte di secondo grado il procedimento suggerendo ai giudici d'Appello di verificare, con "una più attenta e penetrante indagine giudiziaria", lo stato di povertà della ricorrente. Per i giudici della Cassazione, il "diritto all'abitazione" merita di essere annoverato tra i diritti fondamentali della persona. Spiega la Seconda sezione penale di piazza Cavour: "Rientrano nel concetto di danno grave alla persona anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona e l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona". |
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