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Approvata legge regionale contro i bocconi avvelenati - Toscana
Consiglio Regionale della Toscana
LEGGE REGIONALE N. 29/2001
(Atti del Consiglio)
Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.
Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 26 Luglio 2001
TESTO TRASMESSO AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Art. 1
(Finalità)
1. Ai fini della tutela della salute umana, dell'igiene pubblica e dell'
ambiente, è vietato
a chiunque l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche
o bocconi
contenenti sostanze velenose o nocive, come definiti al comma 2.
2. Il divieto si applica a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter
causare
intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce, fatte salve le
attività di
derattizzazione di cui all'articolo 2.
3. Sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 12 gennaio 1994,
n. 3
(Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 - Norme per la protezione
della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) concernenti il divieto di
uso dei
bocconi e delle esche avvelenate come mezzi di caccia e le sanzioni relative
alla
violazione di tale divieto.
Art. 2
(Derattizzazione)
1. Le attività di derattizzazione si effettuano esclusivamente secondo le
disposizioni
vigenti in materia e con prodotti specificamente destinati a tale scopo ed
utilizzati tal
quali.
2. Fermo restando il rispetto delle indicazioni del produttore delle
sostanze, le attività di
derattizzazione possono essere effettuate solo nell'ambito di locali,
fabbricati,
abitazioni, depositi, opifici o cantieri di lavoro e con l'esplicito
consenso dei proprietari
e di altri aventi diritto.
3. Al di fuori dei luoghi di cui al comma 2, il Comune può autorizzare
eventuali
interventi di derattizzazione indicando nell'atto di autorizzazione la
durata del
trattamento e le sostanze da utilizzare. Le aree interessate da tali
attività sono segnalate
con apposita tabellazione contenente l'indicazione della presenza del
ratticida e gli
elementi identificativi del responsabile del trattamento.
4. I Comuni sono tenuti alla costituzione e alla custodia di un registro dei
trattamenti di
derattizzazione in corso sul territorio comunale, sia da parte di enti
pubblici che di
privati. I soggetti responsabili dei trattamenti comunicano preventivamente
al Comune i
tempi del trattamento e il principio attivo utilizzato, usando la scheda
appositamente
predisposta dal Comune stesso
Art. 3
(Sanzioni amministrative)
1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa
nazionale,
chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è soggetto ad una
sanzione
amministrativa di Lire 3.000.000 (Euro 1549,37). E' altresì previsto il
sequestro
cautelare delle esche e bocconi avvelenati e la confisca amministrativa
degli stessi ai
sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n.689
(Modifiche al
sistema penale).
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 da parte
di soggetti titolari
di autorizzazioni o licenze regionali o provinciali inerenti attività
faunistiche, agrosilvo-
pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco è prevista la
sanzione
accessoria della sospensione per un anno dell'autorizzazione, del tesserino
o della
licenza; la reiterazione degli atti vietati dall'articolo 1 dà luogo alla
revoca
dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza.
3. Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui all'
articolo 1 rivesta
la qualifica di Guardia particolare giurata o di Guardia volontaria, la
sanzione
amministrativa pecuniaria viene raddoppiata ed è prevista la revoca
definitiva del
Decreto o della Nomina di Guardia particolare giurata o di Guardia
volontaria
4. Le sanzioni accessorie previste dal presente articolo sono obbligatorie.
Art. 4
(Applicazione delle sanzioni amministrative)
1. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la
Provincia nel
cui territorio sono avvenute le violazioni, con le modalità di cui alla
legge 689/1981.
2. Al fine dell'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo
3, commi 2 e 3,
la Provincia trasmette copia dell'ordinanza-ingiunzione all'ente o all'
autorità che ha
rilasciato l'autorizzazione, il tesserino, la licenza o che ha emanato l'
atto di nomina,
entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per proporre
opposizione
all'ordinanza-ingiunzione o, se questa è proposta, dal passaggio in
giudicato della
sentenza che decide sull'opposizione stessa. L'ente o l'autorità provvedono,
nei
successivi sessanta giorni, alla sospensione o alla revoca dei relativi
provvedimenti.
Art. 5
(Bonifica delle aree)
1. A seguito di accertamenti di violazioni del divieto di cui all'articolo1,
effettuati dagli
organi di vigilanza competenti, ovvero sulla base delle denunce o
segnalazioni degli
interessati o dei Medici veterinari, ai sensi dell'articolo 6 della presente
legge,
confermate dai risultati delle analisi eseguite dal laboratorio di cui all'
articolo 7 o da
altri Istituti competenti, anche nel caso in cui non vengano individuati i
responsabili
degli illeciti, il Comune attiva, con procedura d'urgenza, in collaborazione
con
l'Azienda unità sanitaria locale competente per la zona e la Polizia
Provinciale,
adeguate attività di bonifica dell'area colpita. A tali attività, sotto il
coordinamento della
Polizia Provinciale e della Polizia Comunale, possono collaborare le guardie
giurate
volontarie, di cui all'articolo 51 della legge regionale 3/1994, le Guardie
Ambientali
Volontarie, di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione
del servizio
volontario di vigilanza ambientale), nonché i proprietari o conduttori dei
fondi
interessati.
2. Qualora nell'ambito delle attività di cui al comma 1, siano rinvenute
altre esche
avvelenate, ovvero nel mese successivo al primo episodio si verifichino
nello stesso
areale uno o più ulteriori episodi di avvelenamento o di rinvenimento di
esche, la
Provincia, su richiesta del Comune territorialmente competente, dispone con
urgenza la
delimitazione dell'area perimetrale o dei punti di accesso, a seconda dell'
estensione e
morfologia della zona con avvisi segnalanti il pericolo.
3. Le attività di bonifica e di delimitazione delle aree o degli accessi non
dovranno
comunque comportare l'interruzione delle attività faunistiche,
agro-silvo-pastorali e di
raccolta dei prodotti spontanei del bosco.
Art. 6
(Compiti del Medico veterinario)
1. Il Medico veterinario, che nell'esercizio delle sue funzioni venga a
conoscenza di un
caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o
selvatica,
confermato da analisi strumentali ovvero semplicemente sospetto sulla base
dei dati
clinici, è tenuto a darne comunicazione, entro 24 ore, alla Polizia
provinciale e al
Comune di competenza mediante l'apposita scheda allegata alla presente
legge.
2. La suddetta scheda è distribuita ai Medici veterinari a cura delle
Province entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Il Medico veterinario, nei casi di cui al comma 1, qualora avvenga il
decesso
dell'animale, deve inviare un campione del contenuto gastrico dell'animale e
qualsiasi
altro campione utile per l'identificazione dell'eventuale veleno al
laboratorio di cui al
seguente articolo 7, secondo le modalità di cui allo stesso articolo.
4. Il mancato adempimento delle disposizioni di cui ai commi precedenti
comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa da Lire 50.000 (Euro 25,82) a
Lire
200.000 (Euro 103,29). In caso di reiterazione sarà fatta segnalazione all'
Ordine dei
Medici Veterinari competente per zona per eventuali provvedimenti
disciplinari.
Art. 7
(Analisi di laboratorio)
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge,
assicura, nell'ambito del sistema sanitario regionale, l'utilizzo di almeno
una struttura
dotata di laboratorio in grado di esaminare i campioni tissutali e di
contenuto gastrico
degli animali uccisi o eventuali parti di esche con possibilità di ricerca
almeno dei
seguenti veleni:
- Stricnina;
- Fosfuro di zinco;
- Organofosforici-carbammati
- Metaldeide
- Anticoagulanti
- Arsenico
- Cloralosio
- Crimidina
- Cianuri
- Erbicidi triazinici
- Clorati
- Paraquat
- DNOC
- Imidaclopride
anche ricorrendo alle strutture dell'Istituto Zooprofilattico di cui alla
legge regionale 29
luglio 1999, n. 44 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Regioni
Toscana e Lazio). Nello stesso termine individua le modalità d'accesso alla
struttura da
parte dei Medici veterinari e la copertura delle spese di spedizione e di
analisi.
2. La Giunta regionale informa contestualmente il Consiglio regionale degli
adempimenti di cui al comma 1.
Art. 8
(Termine per le analisi di laboratorio)
1. La struttura di cui all'articolo 7 è tenuta ad eseguire le analisi utili
all'individuazione
delle sostanze velenose utilizzate entro i dieci giorni dall'arrivo del
campione ovvero
entro i tempi congrui al tipo di analisi. Entro tale data il risultato degli
esami é
comunicato anche via fax al Medico veterinario responsabile dell'invio, alla
Polizia
Provinciale ed al Comune territorialmente competente.
Art. 9
(Cartografia)
1. Le Province, entro il 31 gennaio di ogni anno, rendono pubblica, con
apposita
cartografia, la distribuzione degli episodi di avvelenamento nell'anno
precedente,
nonché la loro localizzazione temporale.
Art. 10
(Lista delle sostanze)
1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,
indica, sulla
base della frequenza del loro utilizzo, una lista delle sostanze velenose,
che per finalità
propria, ovvero a causa del loro uso anche per la preparazione di esche e
bocconi
avvelenati, devono essere sottoposte a vendita in regime controllato tramite
registrazione.
2. La lista, di cui al comma 1, aggiornata ogni due anni sulla base di
eventuali variazioni
nelle sostanze utilizzate, così come indicato dai reperti tossicologici
relativi ai casi
esaminati, è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana
Art. 11
(Commissione tecnico-consultiva)
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a cura
dell'Assessorato
regionale competente in materia di sanità, è istituita una Commissione
tecnicoconsultiva
sul problema dell'avvelenamento degli animali e problematiche affini e
connesse, composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato, che
la
presiede;
b) un funzionario del dipartimento competente in materia di sanità con
funzioni di
segretario;
c) un rappresentante degli Ordini dei Medici veterinari presenti sul
territorio
regionale;
d) un rappresentante delle Facoltà di Medicina Veterinaria delle Università
Toscane;
e) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Regioni
Toscana e Lazio;
f) un rappresentante di Associazioni riconosciute ai sensi della legge
regionale 9
aprile 1990, n. 36 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo) aventi
finalità di
tutela degli animali.
2. La Commissione tecnico-consultiva ha funzione di indirizzo e verifica
dell'applicazione della presente legge e deve essere convocata a cadenza
almeno
trimestrale.
Art. 12
(Norma finanziaria)
1. Alla copertura degli oneri relativi all'attuazione della presente legge
provvede, per il
2001, la Regione, mediante la ripartizione tra le Province, in rapporto alla
superficie
agro-silvo-pastorale, della somma di lire 30.000.000 (pari a euro 15493,71)
sul
capitolo18200 (Oneri sostenuti dalla regione per le attività inerenti i
servizi di
sicurezza sociale).del bilancio regionale per il 2001. Per gli anni
successivi
provvedono le Province con i fondi derivanti dalla riscossione degli
introiti relativi
alle sanzioni di cui all'articolo 3.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Enrico Cecchetti Fabio Pacini
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
P.D.L. n. 45 del 31.10.2001
Proponente Consiglieri Fabio Roggiolani e Federico Gelli
Assegnata alla 4° Commissione Consiliare Permanente (esame in sede
referente)
Messaggio della Commissione in data 24.07.2001
Atto approvato dal C.R. in data 26.07.2001 divenuto N. 29/2001 (A.C.)
Atto vistato dal Governo in data ........................
Atto rinviato dal Governo in data ........................