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Finanziaria Verde



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Modifiche ottenute dai deputati verdi nella Finanziaria 2001




Detassazione investimenti ambientali delle imprese.
Articolo 5, commi 10-16. Vengono detassati gli investimenti ambientali - finalizzati a prevenire, ridurre o riparare danni causati all'ambiente - effettuati dalle piccole e medie imprese. Il Ministero dell'industria, il Ministero dell'ambiente e l'ANPA dovranno curare un censimento degli investimenti ambientali così realizzati. Per il finanziamento degli interventi previsti verrà costituito, presso il Ministero delle finanze, un apposito fondo.
Articolo 5, comma 14. Si riconosce nel Ministero dell'ambiente, d'intesa con l'Agenzia Nazionale di protezione dell'Ambiente un ruolo attivo nel censimento degli investimenti ambientali realizzati dalle imprese.

Agevolazioni carburanti ecologici.
Articolo 18. Si favorisce l'utilizzo di fonti energetiche a basso impatto ambientale. In particolare si autorizza il ministero delle finanze, di concerto con il ministero dell'ambiente, a ridurre l'accisa sui prodotti petroliferi meno inquinanti: bioetanolo, alcool destinato alla produzione di ETBE (etil terziario butil etere), riformulanti e additivi per benzine e gasolio per autotrazione, prodotti da biomasse. La riduzione deve essere motivata dall'effettivo minore impatto ambientale dei prodotti petroliferi.

Difesa del territorio
Articolo 29, comma 14. Viene precisato che gli interventi sul territorio da parte degli enti locali, su sollecitazione del Magistrato del Po, debbano essere di protezione civile.
Articolo 29, comma 15. Viene stabilito che gli interventi finanziati attraverso gli istituendi fondi regionali di protezione civile sono finalizzati alla prevenzione dei rischi.
Articolo 29, comma 16. Viene garantito che gli interventi di ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 saranno effettuati d'intesa con gli enti territoriali competenti.

Sviluppo sostenibile
Articolo 36. Incremento di 150 mld per l'anno 2001 del Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile.
Articolo 37. Istituzione di un fondo destinato al finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia.

Fonti rinnovabili.
Articolo 38. Si prevede l'assegnazione all'ENEA di un contributo di 200 ml nel triennio 2001-2003, per l'attuazione di un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa di energia elettrica derivante dall'utilizzo di fonti alternative, a partire da quella solare.

Dismissione beni immobiliari.

Articolo 41, comma 8. Si vincola l'alienazione dei beni immobiliari del Ministero della difesa al rispetto del D.P.R. 283/2000, recante la disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico.
Articolo 41, comma 8. Viene previsto che la stima del valore degli immobili oggetto di alienazione effettuata in sede di conferenza dei servizi deve tener conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni.

Articolo 70, comma 4. Ampliamento del periodo di applicazione dei benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Farmaci per automedicazione.
Articolo 74, comma 23. Prevede una più corretta definizione delle caratteristiche dei medicinali di automedicazione e l'adozione di campagne informative rivolte ai cittadini per un più corretto ricorso a questi medicinali.

Farmaci omeopatici.
Articolo 75, comma 31. in materia di farmaci omeopatici, viene prorogato al 31-12-03 il termine in scadenza relativo al commercio dei medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano nel 1995. Decorso tale termine viene applicata per i farmaci omeopatici, in sede di primo rinnovo dell’autorizzazione, la procedura semplificata di registrazione dietro versamento da parte delle imprese produttrici di quarantamila lire per ogni medicinale omeopatico notificato.

Studio degli effetti nocivi dei fitofarmaci.
Articolo 81, comma 13. Vengono stanziati 3 miliardi per il 2001 a favore del Ministero della Sanità per finanziare un programma per la tutela sanitaria dei consumatori, finalizzato in particolare a studiare gli effetti cumulativi sulla popolazione (in particolare nei bambini) derivanti dall’esposizione a residui negli alimenti e nelle bevande di sostanze attive di prodotti fitosanitari. Vengono inoltre finanziate iniziative del ministero della sanità su questo argomento finalizzate a una corretta informazione degli operatori e dei consumatori.

Contributo al CIRM
Articolo 82, comma 2. Viene concesso un contributo al Centro internazionale radio-medico – CIRM per il potenziamento della sua attività.

Inquinamento elettromagnetico.
Articolo 87. Stanziamento di oltre 250 miliardi a valere sulla vendita Umts, finalizzati alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento elettromagnetico, e alla realizzazione, tra l’altro, del catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi elettromagnetici; alla ricerca sugli effetti dell’inquinamento elettromagnetico; a incentivare la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale.

Sicurezza alimentare: agricoltura e zootecnia biologica.
Articolo 104. Viene migliorato l'impianto normativo dell'articolo 59 della finanziaria dello scorso anno, in materia di sicurezza alimentare e sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia biologica di qualità. In particolare viene fatto espresso divieto di utilizzazione delle farine animali negli allevamenti.

Concessioni autostradali
Articolo 106. Si precisa che la garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse dalle concessionarie autostradali deve intendersi riconosciuta solo per i periodi nei quali è risultata prevalente la partecipazione pubblica. Si stabilisce altresì che la rimodulazione dei debiti delle concessionarie avvenga senza oneri per lo Stato e senza aumenti delle tariffe.

Bonifica ambientale
Articolo 109, commi 5 e 6. Viene introdotto un meccanismo di incentivazione all'adozione delle procedure di bonifica e ripristino ambientale o alla stipula degli accordi di programma previsti dalla normativa ambientale (in particolare il d.lgs. 22/97, in materia di rifiuti).

Musei sommersi
Articolo 109, comma 7. Vengono assegnate risorse finanziarie per un importo complessivo di 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i "Musei sommersi" che si trovano nelle acque di Baia nel Golfo di Pozzuoli e di Giaiola nel Golfo di Napoli.

Bonifica area di Bagnoli
Articolo 109, comma 12. Si stabilisce che il corrispettivo per l'acquisizione di terreni e immobili dell'area di Bagnoli da parte del Comune di Napoli debba essere calcolato in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili, a cui viene detratto il 30% delle spese sostenute per l'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione delle aree di bonifica.

Tutela delle acque
Articolo 114, comma 3. Viene prevista l'elaborazione e l'approvazione di un programma di interventi urgenti per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione delle acque.

Veicoli meno inquinanti
Articolo 115, comma 6. Agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale (elettrici, metano e gpl).
Articolo 115, comma 7. Estende le agevolazioni per l’acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale per i comuni con popolazione superiori a 25 mila abitanti, anche ai comuni delle isole minori dove sono presenti aree marine protette e ai comuni che fanno parte delle aree naturali protette.

Specie in via di estinzione
Articolo 115, comma 37. Vengono aumentati del 50 per cento i diritti speciali di prelievo a carico di chi commercia o detiene esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione.

Aree protette
Articolo 115, comma 48. Viene istituito un Fondo finalizzato a favorire gli investimenti nei parchi nazionali, con una dotazione di 60 miliardi nel triennio.

Aumento della dotazione finanziaria per i seguenti provvedimenti:
Argomento
Tabella 2001 2002 2003
Legge 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo C + 4 mld + 4 mld  + 4 mld
Legge 549 del 1995: Contributi ai parchi nazionali. C  + 1 mld  + 3 mld  + 3 mld
Legge 59 del 1993: Commercio fauna e flora minacciati di estinzione (CITES) C  + 1 mld  + 1 mld  + 1 mld
Legge 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare C  + 5 mld  + 5 mld  -
Legge 662 del 1996: Finanziamento progetto "Antartide" C  + 10 mld  + 10 mld  + 10 mld
Accantonamento destinato all'istituzione del Servizio Civile Nazionale * A  + 25 mld  + 50 mld  + 60 mld
Legge 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica D  + 10 mld  + 10 mld  + 20 mld

* Risultato ottenuto grazie ad un'azione capillare dei Verdi, ma non solo dei Verdi


Sono stati inoltre accolti dal Governo gli ordini del giorno presentati dai Deputati Verdi su finanza etica, salario di attività sociale, mobilità ciclistica ed agevolazioni per i mezzi di trasporto meno inquinanti.

(1 dicembre 2000)


Fabio Quattrocchi mailto:FABIOCCHI@infinito.it
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