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mare senza nucleare: le norme da conoscere



Ciao,
ecco le norme da citare per richiedere alle prefetture le informazioni sui
rischi presi in considerazione e i piani di emergenza predisposti, connessi
al transito di unita' navali della NATO dotate di propulsione nucleare.

Alessandro

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Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (in Suppl. ordinario n. 74,
alla Gazz. Uff. n. 136, del 13 giugno). -- Attuazione delle direttive
Euratom  80/836,  84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di
radiazioni ionizzanti.


                             Art. 7.

  Definizioni concernenti particolari impianti nucleari e documenti
                              relativi.

  1.  Per  l'applicazione  del  presente  decreto valgono le seguenti
definizioni  di  particolari  impianti  nucleari, documenti e termini
relativi:
  --a)  reattore  nucleare:  ogni  apparato destinato ad usi pacifici
progettato  od  usato  per  produrre  una reazione nucleare a catena,
capace  di  autosostenersi in condizioni normali, anche in assenza di
sorgenti neutroniche;


                             Sezione I
                         Piani di emergenza.


                              Art. 115.

                         Emergenza nucleare.

  1.  L'emergenza  nucleare disciplinata nel presente capo e' riferita
alle  situazioni  determinate  da  eventi  incidentali negli impianti
nucleari  di  cui agli articoli 36 e 37, nonche' da eventi incidentali
che   diano   luogo   o  possano  dar  luogo  ad  una  immissione  di
radioattivita' nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di
riferimento  della  popolazione  superiori  ai valori stabiliti con i
provvedimenti di cui al comma 6 dell'art. 96 e che avvengano:

  --a) in impianti al di fuori del territorio nazionale;
  --b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
  --c) nel corso di trasporto di materie radioattive;
  ovvero
  --d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica
area del territorio nazionale.


                            Art. 120.

                Riesame, aggiornamento e annullamento
                   del piano di emergenza esterna.

  1.  Il  piano  di  emergenza  esterna  deve  essere riesaminato dal
prefetto  e  dal  Comitato provinciale di cui all'art. 118 in caso di
modifiche  rilevanti  dei  presupposti tecnici di cui all'art. 117, e
comunque  ogni triennio, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle
circostanze precedentemente valutate, e particolarmente nell'ambiente
fisico,   demografico  e  nelle  modalita'  per  l'impiego  dei  mezzi
previsti,  ed  allo  scopo  di  adeguarlo  alle mutate esigenze della
sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili. Gli
aggiornamenti   eventualmente   necessari   sono  effettuati  con  le
procedure di cui agli articoli 118 e 119.

                                Capo X
                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
                              Sezione II
                   Informazione della popolazione.


                              Art. 127.

                      Situazioni disciplinate.

  1.  Le  norme  della presente sezione disciplinano le attivita' e le
procedure   di   informazione   della  popolazione  sulle  misure  di
protezione  sanitaria  e  sul comportamento da adottare per i casi di
emergenza  radiologica e si applicano alle situazioni di emergenza di
cui  alla  sezione  I  del  presente  capo,  nonche'  ai casi previsti
all'art. 101, comma 3.



                                Capo X
                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
                              Sezione II
                   Informazione della popolazione.


                              Art. 128.

                            Definizioni.

  1.  Ferme  restando  le  definizioni  di  cui  al  capo II, ai fini
dell'applicazione  della  presente  sezione  valgono  le  definizioni
seguenti:
  --a)  popolazione  che rischia di essere interessata dall'emergenza
radiologica:  qualsiasi  gruppo  di  popolazione per il quale e' stato
stabilito  un  piano di intervento in previsione di casi di emergenza
radiologica;
  --b)    popolazione   effettivamente   interessata   dall'emergenza
radiologica:  qualsiasi  gruppo  di  popolazione  per  il  quale sono
previste  misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso
di emergenza radiologica;
  --c)  piano di intervento: i piani di emergenza di cui alla sezione
I  del  presente  capo,  ovvero i piani di cui alla legge 24 febbraio
1992,  n.  225,  che tengano conto delle situazioni previste all'art.
101, comma 3.



                              Art. 129.

                      Obbligo di informazione.

  1.  Le  informazioni  previste nella presente sezione devono essere
fornite alle popolazioni definite all'art. 128 senza che le stesse ne
debbano  fare richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al
pubblico,  sia  in condizioni normali, sia in fase di preallarme o di
emergenza radiologica.


                              Art. 130.

                      Informazione preventiva.

  1.  La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza
radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di
protezione  sanitaria  ad essa applicabili nei vari casi di emergenza
prevedibili,   nonche'  sul  comportamento  da  adottare  in  caso  di
emergenza radiologica.
  2. L'informazione comprende almeno i seguenti elementi:
  --a)  natura  e  caratteristiche della radioattivita' e suoi effetti
sulle persone e sull'ambiente;
  --b)  casi  di  emergenza  radiologica  presi  in  considerazione e
relative conseguenze per la popolazione e l'ambiente;
  --c) comportamento da adottare in tali eventualita';
  --d)  autorita'  ed  enti  responsabili  degli  interventi  e misure
urgenti previste per informare, avvertire, proteggere e soccorrere la
popolazione in caso di emergenza radiologica.
  3.  Informazioni  dettagliate  sono rivolte a particolari gruppi di
popolazione   in   relazione   alla   loro   attivita',   funzione   e
responsabilita'  nei  riguardi  della collettivita' nonche' al ruolo che
eventualmente debbano assumere in caso di emergenza.

                             Art. 133.

              Commissione permanente per l'informazione
     sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.

  1.  e'  istituita  presso  il Ministero della sanita' una commissione
permanente  per  l'informazione  sulla  protezione contro i rischi da
radiazioni ionizzanti, con il compito di:
  --a)  predisporre  ed  aggiornare le informazioni preventive di cui
agli  articoli 130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee
alla loro diffusione, nonche' la frequenza della diffusione stessa;
  --b)   predisporre   gli  schemi  generali  delle  informazioni  da
diffondere  in  caso  di  emergenza  di cui all'art. 131 e indicare i
criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione;
  --c) fornire consulenza agli organi di cui all'art. 134;
  --d)  studiare  le  modalita'  per  la  verifica  che l'informazione
preventiva   sia   giunta  alla  popolazione,  utilizzando  anche  le
strutture  del servizio sanitario nazionale ed il sistema informativo
sanitario.
  2. La commissione e' nominata con decreto del Ministro della sanita',
di  concerto  con i Ministri dell'interno, per il coordinamento della
protezione  civile  e dell'ambiente, sentita l'ANPA. La commissione e'
composta   da   quindici   esperti  in  materia  di  radioprotezione,
protezione  civile  e comunicazioni di massa. Con il medesimo decreto
sono stabilite le norme di funzionamento della commissione stessa.


                              Art. 134.

                      Procedure di attuazione.

  1.  Con  decreto del Ministro della sanita', d'intesa con i Ministri
dell'interno,   per   il  coordinamento  della  protezione  civile  e
dell'ambiente, sentita l'ANPA e le altre amministrazioni interessate,
sono  individuati  le autorita' e gli enti che provvedono o concorrono
alla  diffusione  dell'informazione  di  cui all'art. 130, i relativi
compiti   e   le  modalita'  operative  in  funzione  dei  destinatari
dell'informazione stessa.
  2.  Le  modalita'  operative  per la definizione e per la diffusione
delle informazioni di cui all'art. 131 vengono stabilite nei piani di
intervento.  A  tal fine i prefetti e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri  - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile
predispongono,  nell'ambito  dei  piani  di  intervento di rispettiva
competenza,  i  piani  di  informazione della popolazione, sulla base
degli schemi predisposti dalla commissione permanente di cui all'art.
133.



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