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mare senza nucleare: le norme da conoscere
Ciao,
ecco le norme da citare per richiedere alle prefetture le informazioni sui
rischi presi in considerazione e i piani di emergenza predisposti, connessi
al transito di unita' navali della NATO dotate di propulsione nucleare.
Alessandro
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Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (in Suppl. ordinario n. 74,
alla Gazz. Uff. n. 136, del 13 giugno). -- Attuazione delle direttive
Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di
radiazioni ionizzanti.
Art. 7.
Definizioni concernenti particolari impianti nucleari e documenti
relativi.
1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti
definizioni di particolari impianti nucleari, documenti e termini
relativi:
--a) reattore nucleare: ogni apparato destinato ad usi pacifici
progettato od usato per produrre una reazione nucleare a catena,
capace di autosostenersi in condizioni normali, anche in assenza di
sorgenti neutroniche;
Sezione I
Piani di emergenza.
Art. 115.
Emergenza nucleare.
1. L'emergenza nucleare disciplinata nel presente capo e' riferita
alle situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti
nucleari di cui agli articoli 36 e 37, nonche' da eventi incidentali
che diano luogo o possano dar luogo ad una immissione di
radioattivita' nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di
riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti con i
provvedimenti di cui al comma 6 dell'art. 96 e che avvengano:
--a) in impianti al di fuori del territorio nazionale;
--b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
--c) nel corso di trasporto di materie radioattive;
ovvero
--d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica
area del territorio nazionale.
Art. 120.
Riesame, aggiornamento e annullamento
del piano di emergenza esterna.
1. Il piano di emergenza esterna deve essere riesaminato dal
prefetto e dal Comitato provinciale di cui all'art. 118 in caso di
modifiche rilevanti dei presupposti tecnici di cui all'art. 117, e
comunque ogni triennio, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle
circostanze precedentemente valutate, e particolarmente nell'ambiente
fisico, demografico e nelle modalita' per l'impiego dei mezzi
previsti, ed allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze della
sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili. Gli
aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le
procedure di cui agli articoli 118 e 119.
Capo X
STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
Sezione II
Informazione della popolazione.
Art. 127.
Situazioni disciplinate.
1. Le norme della presente sezione disciplinano le attivita' e le
procedure di informazione della popolazione sulle misure di
protezione sanitaria e sul comportamento da adottare per i casi di
emergenza radiologica e si applicano alle situazioni di emergenza di
cui alla sezione I del presente capo, nonche' ai casi previsti
all'art. 101, comma 3.
Capo X
STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
Sezione II
Informazione della popolazione.
Art. 128.
Definizioni.
1. Ferme restando le definizioni di cui al capo II, ai fini
dell'applicazione della presente sezione valgono le definizioni
seguenti:
--a) popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza
radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale e' stato
stabilito un piano di intervento in previsione di casi di emergenza
radiologica;
--b) popolazione effettivamente interessata dall'emergenza
radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono
previste misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso
di emergenza radiologica;
--c) piano di intervento: i piani di emergenza di cui alla sezione
I del presente capo, ovvero i piani di cui alla legge 24 febbraio
1992, n. 225, che tengano conto delle situazioni previste all'art.
101, comma 3.
Art. 129.
Obbligo di informazione.
1. Le informazioni previste nella presente sezione devono essere
fornite alle popolazioni definite all'art. 128 senza che le stesse ne
debbano fare richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al
pubblico, sia in condizioni normali, sia in fase di preallarme o di
emergenza radiologica.
Art. 130.
Informazione preventiva.
1. La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza
radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di
protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza
prevedibili, nonche' sul comportamento da adottare in caso di
emergenza radiologica.
2. L'informazione comprende almeno i seguenti elementi:
--a) natura e caratteristiche della radioattivita' e suoi effetti
sulle persone e sull'ambiente;
--b) casi di emergenza radiologica presi in considerazione e
relative conseguenze per la popolazione e l'ambiente;
--c) comportamento da adottare in tali eventualita';
--d) autorita' ed enti responsabili degli interventi e misure
urgenti previste per informare, avvertire, proteggere e soccorrere la
popolazione in caso di emergenza radiologica.
3. Informazioni dettagliate sono rivolte a particolari gruppi di
popolazione in relazione alla loro attivita', funzione e
responsabilita' nei riguardi della collettivita' nonche' al ruolo che
eventualmente debbano assumere in caso di emergenza.
Art. 133.
Commissione permanente per l'informazione
sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.
1. e' istituita presso il Ministero della sanita' una commissione
permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da
radiazioni ionizzanti, con il compito di:
--a) predisporre ed aggiornare le informazioni preventive di cui
agli articoli 130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee
alla loro diffusione, nonche' la frequenza della diffusione stessa;
--b) predisporre gli schemi generali delle informazioni da
diffondere in caso di emergenza di cui all'art. 131 e indicare i
criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione;
--c) fornire consulenza agli organi di cui all'art. 134;
--d) studiare le modalita' per la verifica che l'informazione
preventiva sia giunta alla popolazione, utilizzando anche le
strutture del servizio sanitario nazionale ed il sistema informativo
sanitario.
2. La commissione e' nominata con decreto del Ministro della sanita',
di concerto con i Ministri dell'interno, per il coordinamento della
protezione civile e dell'ambiente, sentita l'ANPA. La commissione e'
composta da quindici esperti in materia di radioprotezione,
protezione civile e comunicazioni di massa. Con il medesimo decreto
sono stabilite le norme di funzionamento della commissione stessa.
Art. 134.
Procedure di attuazione.
1. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con i Ministri
dell'interno, per il coordinamento della protezione civile e
dell'ambiente, sentita l'ANPA e le altre amministrazioni interessate,
sono individuati le autorita' e gli enti che provvedono o concorrono
alla diffusione dell'informazione di cui all'art. 130, i relativi
compiti e le modalita' operative in funzione dei destinatari
dell'informazione stessa.
2. Le modalita' operative per la definizione e per la diffusione
delle informazioni di cui all'art. 131 vengono stabilite nei piani di
intervento. A tal fine i prefetti e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile
predispongono, nell'ambito dei piani di intervento di rispettiva
competenza, i piani di informazione della popolazione, sulla base
degli schemi predisposti dalla commissione permanente di cui all'art.
133.
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messaggio a cura di PeaceLink http://www.peacelink.it