[Ecologia] la Val Susa a rischio Fukushima
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- Date: Tue, 11 Mar 2014 15:08:34 +0100 (CET)
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N. 10392/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04973/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4973 del 2011, proposto da:
Comune di Villar Focchiardo, Federazione Nazionale Pro Natura e Movimento 5 Stelle, rappresentati e difesi dall’avv. Daniela Bauduin, con domicilio eletto presso
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Dell'Ambiente e Della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo Di Vercelli, Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo Di Torino, Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo Di Alessandria, Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo Di Novara, Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo Di Asti; Regione Piemonte, rappresentato e difeso dagli avv. Eugenia Salsotto, Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso Massimo Colarizi in Roma, via Panama, 12;
nei confronti di
Soc Trenitalia Spa, Soc Rfi Spa; Soc Mit Safetrans Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano D'Ercole, Nicola Palombi, con domicilio eletto presso Stefano D'Ercole in Roma, piazza di S. Andrea della Valle, 6;
per l'annullamento
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l0 febbraio 2006 (in Gazz. Uff. 22 febbraio 2006, n. 44) - Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni - per la parte in cui si pone in contrasto con l'art. 5, direttiva del Consiglio 27/11/1989, n. 618 – 89/618/Euratom (Gazz. UE 07/12/1989, n. 357) - Informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva - e con l'art. 130, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s. m.i. (in Suppl.ordinario alla Gazz. Uff. 13 giugno, n. 136) - Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;della deliberazione della Giunta della Regione Piemonte 19 gennaio 2011, n. 25-1404 - Piani provinciali di emergenza predisposti dalle Prefetture di Alessandria, Asti, Novara, Torino e Vercelli, per il trasporto di combustibile nucleare irraggiato dal Deposito Avogadro di Saluggia (VC) e dalla Centrale nucleare di Trino (VC) all'impianto Areva di
del Piano di emergenza provinciale adottato dall'Ufficio territoriale del Governo-Prefettura di Vercelli, allo stato non noto, relativo al trasporto di combustibile nucleare irraggiato dal Deposito Avogadro di Saluggia (VC) e dalla Centrale di Trino (VC) all'Impianto Areva di
del Piano di emergenza provinciale adottato dall'Ufficio territoriale del Governo-Prefettura di Novara, allo stato non noto, relativo al trasporto di combustibile nucleare irraggiato dal Deposito Avogadro di Saluggia (VC) e dalla Centrate di Trino (VC) all'Impianto Areva di
del Piano di emergenza provinciale adottato dall'Ufficio territoriale del Governo-Prefettura di Asti, allo stato non noto, relativo al trasporto di combustibile nucleare irraggiato dal Deposito Avogadro di Saluggia (VC) e dalla Centrale di Torino (VC) all'Impianto Areva di
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio Dei Ministri e di Ministero Dell'Interno e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero Dell'Ambiente E Della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti e di Regione Piemonte e di Soc Mit Safetrans Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 24 novembre 2006 è stato firmato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese l’accordo intergovernativo, perfezionato in data 2 maggio 2007, per il riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato depositato negli impianti nucleari italiani, del quale è previsto il trasferimento verso l’impianto Areva di
In forza dell’accordo summenzionato, è previsto che il territorio piemontese sia interessato da operazioni di trasporto del combustibile irraggiato attualmente stoccato presso il deposito Avogadro di Saluggia (VC) e
Conseguentemente, nell’ambito delle proprie prerogative,
Il 6 febbraio 2011, con inizio dalla stazione ferroviaria di Vercelli, è stato intrapreso il primo trasporto di combustibile irraggiato contenuto all’interno del Deposito Avogadro verso il centro di riprocessamento di
Deducono i ricorrenti la illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni interessate deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Si è costituita in giudizio anche
Alla udienza del 23 ottobre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Con una prima censura le odierne ricorrenti deducono la illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 5 Direttiva n. 618/1989/CEEA; violazione di legge in relazione all’art. 130 D.Lgs. n. 230/1995; violazione di legge in relazione all’art. 4, comma
Deducono i ricorrenti che nonostante la normativa europea (art. 5 Direttiva n. 618/1989/CEEA) e nazionale (art. 130 D.Lgs. n. 230/1995) prevedano una funzione di informazione preventiva delle popolazioni interessate dal transito di materiale radioattivo sul loro territorio, il D.P.C.M. 10 febbraio 2006, n. 21113 – Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell’art. 125 D.Lgs. n. 230/1992 – contempla esclusivamente un intervento di informazione della popolazione successivo ad un ipotetico incidente, omettendo in radice di dare attuazione ai criteri preventivi fissati dalla disciplina di rango primario.
Alla stesso modo, la impugnata deliberazione di Giunta regionale del Piemonte 19 gennaio 2011, n. 25-1404 – Piani provinciali di emergenza predisposti dalle Prefetture di Alessandria, Asti, Novara, Torino e Vercelli, per il trasporto di combustibile nucleare irraggiato dal Deposito Avocadro di Saluggia (VC) e dalla Centrale nucleare di Trino (VC) all’impianto Areva di
Parimenti risulterebbe totalmente sprovvisto di riferimenti alla prescritta informazione preventiva il Piano di emergenza provinciale adottato dall’Ufficio territoriale del Governo, approvato con il decreto prefettizio prot. n. 4210 cat. 14E Area V – Protezione Civile del 27 gennaio 2011.
Il ricorso è infondato.
Rileva il Collegio come le disposizioni di cui agli artt. 125 e 130 D.Lgs. n. 230/1995 – in linea con quanto stabilito dall’art. 5 della Direttiva n. 618/1989/CEEA – si inseriscono nel capo X del decreto legislativo richiamato e trovano applicazione, conseguentemente, alle “situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari di cui agli articoli 36 e 37, negli altri impianti di cui al capo VII, nelle installazioni di cui all'articolo 115-ter, comma 1, nonché da eventi incidentali che diano luogo o possano dar luogo ad una immissione di radioattività nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 2 e che avvengano: a) in impianti al di fuori del territorio nazionale; b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali; c) nel corso di trasporto di materie radioattive; d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del territorio nazionale”.
L’art. 125 D.Lgs. n. 230/1995, infatti, è volto a disciplinare il “Trasporto di materie radioattive” e, in particolare, “i casi e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente capo alle attività di trasporto di materie radioattive”.
In particolare, l’art. 125 D.Lgs. n. 230/1995 dispone che “1. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno, della difesa, della sanità, dei trasporti e della navigazione, sentita l'ANPA, sono stabiliti i casi e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente capo alle attività di trasporto di materie radioattive, anche in conformità alla normativa internazionale e comunitaria di settore.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve in particolare prevedere i casi per i quali i termini del trasporto e la relativa autorizzazione debbono essere preventivamente comunicati alle autorità chiamate ad intervenire nel corso dell'emergenza, nonché le relative modalità di comunicazione. L'ANPA è stata soppressa dall'art. 38, d.lg. 30 luglio 1999, n. 300 ed i suoi compiti trasferiti all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici”.
Il D.P.C.M. 10 febbraio 2006, del resto, è stato adottato al dichiarato fine di dare compiuta attuazione al dettato di cui all’art. 125 D.Lgs. n. 230/1995 con specifico riguardo alle “modalità di applicazione del capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni” (art. 1, D.P.C.M. 10 febbraio 2006), concernente, come rilevato, situazioni determinate da “eventi incidentali che diano luogo o possano dar luogo ad una immissione di radioattività nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 2 e che avvengano: (…) c) nel corso di trasporto di materie radioattive”.
Il punto n. 3.2 del D.P.C.M. 10 febbraio 2006, dispone, peraltro che “Il prefetto competente, per assicurare la protezione della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da un incidente che avvenga nel corso del trasporto di materie radioattive o di materie fissili predispone o aggiorna, sulla base del rapporto tecnico di cui al paragrafo successivo, un apposito piano provinciale di emergenza d'intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata, nelle sue componenti di protezione civile e sanità; le medesime amministrazioni regionali ovvero le province autonome interessate provvedono al rilascio dell'intesa dianzi richiamata sentite le amministrazioni locali interessate. Detto piano dovrà prevedere l'insieme coordinato delle eventuali misure da adottare, con la gradualità che le circostanze richiedono, per la mitigazione delle conseguenze dell'incidente, unitamente all'individuazione dei soggetti e delle amministrazioni chiamate ad intervenire, delle strutture, degli equipaggiamenti e della strumentazione necessari, nonché definire le relative procedure d'intervento secondo la struttura ed i contenuti riportati nell'allegato 2.
Il prefetto, successivamente all'approvazione, trasmetterà il piano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché a tutti gli enti ed alle amministrazioni interessate, e provvederà tempestivamente a porre in essere ogni adempimento necessario per assicurarne l'attuazione in caso di emergenza, garantendone l'integrazione e l'armonizzazione con le altre pianificazioni di emergenza necessarie per la gestione dei rischi sul territorio.
Qualora, poi, si possa prevedere l'estensione a più province del rischio in esame, tale piano di emergenza dovrà essere predisposto contemporaneamente per ciascuna provincia con le medesime modalità previste nel presente paragrafo e previa intesa tra i prefetti delle province interessate.
Tale piano stabilisce, altresì, le modalità operative per la definizione e la diffusione delle informazioni di cui al punto 5 delle presenti linee guida”.
Sulla base della richiamata normativa, dunque, sono stati predisposti i Piani di emergenza nazionali e provinciali con la partecipazione di tutte le Amministrazioni interessate.
Con delibera G.R. Piemonte n. 25/1404 in data 19 gennaio 2011, richiamato il D.P.C.M. 10 febbraio
Sulla base di tali atti e delibere, rileva il Collegio come si sia data puntuale osservanza al disposto di cui all’art. 125, comma 2, D.Lgs. n. 230/1995 - secondo cui, come rilevato, “Il decreto di cui al comma 1 deve in particolare prevedere i casi per i quali i termini del trasporto e la relativa autorizzazione debbono essere preventivamente comunicati alle autorità chiamate ad intervenire nel corso dell'emergenza, nonché le relative modalità di comunicazione” – e, in particolare, all’obbligo di preventiva informazione del trasporto alle Autorità competenti chiamate ad intervenire in caso di emergenza.
Né, del resto, la normativa europea e nazionale prevedono specifiche modalità e termini per la preventiva informazione della popolazione interessata in merito al mero transito di materiale radioattivo sul territorio interessato.
Sotto tale profilo, infatti, è necessario rilevare che l’art. 130 D.Lgs. n. 230/1995 – come già osservato – si inserisce nella Sezione II del capo X e deve essere coordinato con il disposto di cui agli artt. 115 e 127 D.Lgs. n. 230/1995.
In particolare, secondo l’art. 127 D.Lgs. n. 230/1995 “Le norme della presente sezione disciplinano le attività e le procedure di informazione della popolazione sulle misure di protezione sanitaria e sul comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica e si applicano alle situazioni di emergenza di cui alla sezione I del presente capo, nonché ai casi previsti all'articolo 115-ter”.
Non v’è dubbio, quindi, che anche la previsione di cui all’art. 130 D.Lgs n. 230/1995 – concernente l’informazione preventiva alla popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica: “1. La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica.
In tale ambito, dunque, appare infondato il primo motivo di ricorso in relazione alla legittimità degli atti impugnati sotto il profilo lamentato dalla ricorrente.
Quanto, poi, al secondo motivo di censura, osserva il Collegio che il richiamato obbligo di comunicazione alla Commissione delle attività relative allo smaltimento dei residui radioattivi non trova applicazione alla fattispecie in esame che concerne non già lo smaltimento dei rifiuti radioattivi – e, cioè, la collocazione dei rifiuti in deposito o in un determinato sito – quanto, piuttosto, la spedizione dei rifiuti ex art. 32 D.Lgs. n. 230/1995.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Allegato Rimosso
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