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Obbligo di un minimo di rinnovabili negli edifici.La legge c'e',riusciremo a sbloccarla nel 2012 ?
- Subject: Obbligo di un minimo di rinnovabili negli edifici.La legge c'e',riusciremo a sbloccarla nel 2012 ?
- From: marco palombo <elbano9 at yahoo.it>
- Date: Sat, 10 Sep 2011 08:51:00 +0100 (BST)
La legge di cui parla questo articolo di Qualenergia e' in vigore da qualche anno, ma sinora nel famoso decreto Milleproroghe di fine anno, ogni dicembre veniva bloccata per l' anno seguente. L' attuale congelamento della legge scade quindi il 31 dicembre 2011, dal 1 gennaio 2012 la legge entra in vigore, a meno di nuovi interventi legislativi.
Dovremmo prepararci a far pressione da subito verso il governo ...che sara' in carica in quel periodo, sia questo un governo tecnico ,un governo Berlusconi o diverso che porta alle elezioni, o un governo Berlusconi che continua a galleggiare.Nel pezzo riportato qui di seguito l' Assolterm, associazione delle imprese del solare termico, da qualche spiegazione su modifiche introdotte alla normativa. Ma l' importante e' sapere che gia' esiste e con la pressione di tutti potrebbe finalmente partire.
Obbligo di rinnovabili negli edifici e il solare termico (1a parte)
Un breve vademecum elaborato da Assolterm
per fornire chiarimenti sull'obbligo delle fonti rinnovabili, con
particolare riferimento al solare termico, negli edifici di nuova
costruzione e quelli esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante,
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 28/11.
Pubblichiamo la prima parte di queste note sintetiche.
09 settembre 2011
Pubblichiamo un breve vademecum realizzato da Assolterm, il primo di una serie, indirizzato agli operatori e agli utenti finali, con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti del D.Lgs. 28/11, soprattutto in riferimento al solare termico,
e rispondere, alle diverse domande legate alle numerose novità
introdotte dal Decreto che ha recepito la cosiddetta Direttiva 20-20-20
(2009/28/CE).
In questo prima parte, formulata secondo domanda e risposta, si introduce la questione dell'obbligo di rinnovabili negli edifici che il Decreto, all'art. 11 e nell'allegato 3, ha significativamente modificato rispetto alla disciplina previgente.
Di quale obbligo si tratta?
Il decreto prevede l'obbligo di utilizzo
di fonti rinnovabili per la copertura di una percentuale minima dei
fabbisogni di calore, elettricità e raffrescamento.
Qual è il campo di applicazione dell’obbligo?
L'obbligo si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante – Art. 11, comma 1.
Per “edificio di nuova costruzione”, si
intende un edificio per il quale la richiesta del relativo titolo
edilizio sia stata presentata successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto (29 marzo 2010) – Art. 2, comma 1, lettera “n”.
Per “edificio sottoposto a
ristrutturazione rilevante”, si intende un edificio esistente avente
superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti
l'involucro oppure un edificio esistente soggetto a demolizione e
ricostruzione anche in manutenzione straordinaria – Art. 2, comma 1, lettera “n”.
Quali fonti rinnovabili possono essere impiegate per soddisfare l’obbligo?
Il decreto definisce “energia da fonti
rinnovabili” l’energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili,
vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica
e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas – Art. 2, comma 1, lettera a.
Cosa accade se l’obbligo non viene rispettato?
L'inosservanza dell'obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio – Art. 11, comma 3.
Le Regioni possono legiferare in contrasto con quanto previsto dal decreto in materia di obbligo?
Le leggi regionali non possono legiferare
in contrasto con quanto previsto dal Decreto, ma possono prevedere
norme più restrittive. Un'opzione prevista esplicitamente dal decreto è
quella di prevedere percentuali minime di copertura più alte rispetto a
quelle previste dal decreto – Art. 11, comma 1. Per fare un
altro esempio, potrebbero estendere il campo di applicazione anche alle
ristrutturazioni degli impianti termici esistenti.
Le Regioni e le Province Autonome,
inoltre, possono prevedere che le percentuali minime debbano essere
assicurate, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti
rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò
risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e
mantenimento dei valori di qualità dell'aria – Art. 11, comma 6.
Un “impianto obbligato” può accedere a incentivi?
Gli impianti realizzati ai fini
dell'assolvimento degli obblighi accedono agli incentivi statali
previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla
quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi stessi.
Resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di
rotazione – Art. 11, comma 4.
Diversamente da quanto avveniva prima
della pubblicazione del Decreto, i certificati bianchi sono considerati a
tutti gli effetti incentivi e quindi anche ai certificati bianchi si
può accedere solo per la quota eccedente quella necessaria per il
rispetto dell'obbligo.
I progetti che assicurino una copertura
dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura
superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi
obbligatori beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un
bonus volumetrico del 5% – Art. 12, comma 1.
Ci sono dei requisiti tecnici specifici da rispettare?
Il decreto non prevede specifici requisiti tecnici per gli impianti che devono soddisfare l’obbligo.
Per quanto riguarda il posizionamento sui
tetti degli edifici, il decreto richiede che i pannelli solari termici o
fotovoltaici devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con
la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda – Allegato 3, comma 4.
Fonte www.qualenergia.it
Nelle prossime settimane seguiranno altri chiarimenti.
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