Quello che segue è il testo della proposta di legge di iniziativa popolare
che sarà depositata il 7 giugno (lunedi) in Cassazione dal Comitato "Si
alle Rinnovabili - No al Nucleare".
Su di essa bisognerà raccogliere le
50.000 firme necessarie per presentare
la proposta in Parlamento (in sei
mesi, contando dalla data del primo modulo
vidimato).
Tra i presentatori
ricordiamo: Alfiero Grandi, Gianni Mattioli, Massimo
Scalia, Mario
Agostinelli, Massimo Serafini.
Alfonso Navarra è tra i sottoscrittori su
mandato del Coordinamento
"Fermiamo chi scherza col Fuoco Atomico" (www.osmdpn.it)
proposta di
legge di iniziativa
popolare
SVILUPPO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E
DELLE
FONTI RINNOVABILI PER
LA SALVAGUARDIA DEL CLIMA
TITOLO I
Art.
1.(Finalità).
1. La necessità di salvaguardare la dinamica planetaria del
clima e l’insieme dei cicli bio-geo-chimici ad esso connessi richiedono un
impegno urgente per
recuperare il ritardo nell’adempimento degli obblighi già
previsti dall’accordo di Kyoto, dare piena attuazione alla direttiva comunitaria
2009/28 e ai regolamenti conseguenti al pacchetto clima, realizzare come soglia
minima gli obbiettivi "20-20-20" stabiliti dall’Unione Europea e sottoscritti
dall’Italia.
Tali accordi internazionali prevedono il raggiungimento entro l’anno 2020 dei
seguenti obiettivi nazionali:
a) aumento dell'efficienza energetica in
tutti i settori dell’economia nazionale, nessuno escluso, in modo da raggiungere
l'obiettivo di risparmio dei consumi di energia primaria del 20% rispetto alle
proiezioni al 2020
b) riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
del 13 % rispetto al 2005, con esclusione delle emissioni disciplinate dal
Sistema ETS – Sistema Europeo di Commercio delle Emissioni - come specificato
nella decisione n°406/2009/CE del parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione
Europea e le cui riduzioni sono disciplinate dalla direttiva 2003/87 CE e
successive decisioni UE;
c) raggiungimento della quota del 17 % di
energia da fonti rinnovabili sul consumo complessivo di energia;
d)
utilizzazione nei trasporti – individuali e collettivi - di una quota del 10 %
di energia da fonti rinnovabili, quali a titolo esemplificativo: biocarburanti,
biogas, biometano, idrogeno ed elettricità prodotta da fonti energetiche
rinnovabili e utilizzata da ferrovie, metropolitane, auto elettriche;
2.
La realizzazione della soglia minima di obiettivi di cui al comma 1 è una tappa
importante della lotta ai cambiamenti climatici e per la sicurezza
energetica
attraverso l’uso di tecnologie al livello più basso possibile di carbonio e per
avviare la transizione dell’Italia verso un sistema energetico sostenibile e
moderno fondato su fonti rinnovabili, efficienza ed uso razionale dell’energia,
superando l’uso dei combustibili fossili.
Art. 2. (Piano energetico
ambientale nazionale).
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’
articolo 1, il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d’intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Provincie autonome di Trento e Bolzano e
sentite le organizzazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative su base
nazionale, le Associazioni ambientaliste, l’ANCI entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano Energetico
Ambientale Nazionale - di seguito indicato "Piano"- redatto in conformità alle
prescrizioni dell’Unione Europea. Il piano dovrà escludere l’uso del nucleare
per produrre energia elettrica. Il Piano verrà presentato e discusso in una
conferenza nazionale sulle politiche energetiche e ambientali. Il Piano deve
stabilire gli obiettivi energetici al 2020 e le relative tappe intermedie ed è
sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari che si
pronunciano nei termini previsti dai loro regolamenti.
2. Entro 60 giorni
dall’adozione del Piano, le Regioni predispongono o adeguano i loro Piani
Regionali Energetici e Ambientali che, previa discussione nelle conferenze
regionali, verranno valutati e raccordati entro 30 giorni nella sede della
Conferenza Stato Regioni che proporrà le eventuali variazioni ritenute
concordemente necessarie per realizzare gli obiettivi nazionali che dovranno in
ogni caso essere definiti entro 6 mesi dall’entrata in vigore della
presente
legge.
3. Il Piano deve dare priorità alla ricerca su tutte
le tecnologie energetiche, escludere l’uso del nucleare per la produzione di
energia, prevedere la transizione verso un approvvigionamento energetico che
contempli il superamento dell’uso del carbone e che si ponga l’obiettivo a lungo
termine della produzione di energia al 100 %
da fonti rinnovabili.
4.
Successivamente entro il 31 marzo il Governo presenterà ogni anno un rapporto al
Parlamento sull’attuazione del Piano, con relative proposte di
miglioramento.
Art. 3. (Definizioni delle fonti rinnovabili di
energia).
1. Le fonti rinnovabili, che debbono essere con il risparmio
energetico fondamento del piano, sono il sole, il vento, l'energia idraulica, le
risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti
organici animali e vegetali.
2. Ai fini della presente legge, le fonti
energetiche rinnovabili sono distinte in sostenibili e non
sostenibili.
3. Si intendono fonti rinnovabili sostenibili quelle il cui
utilizzo non altera in modo significativo le dinamiche ambientali del territorio
in cui vengono realizzate, con particolare attenzione alla biodiversità; a tale
scopo con Decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro dello
Sviluppo Economico è prevista l’adozione entro 60 giorni dall’approvazione della
presente legge di specifiche linee guida per la minimizzazione dell’impatto
ambientale. In particolare è da considerarsi sostenibile - se adeguatamente e
correttamente realizzato – lo sfruttamento delle seguenti fonti: il solare
fotovoltaico, il solare termodinamico, il solare termico, l’eolico, il biogas,
le maree, il moto ondoso e - previa la certificazione prevista al successivo
comma 4 - i piccoli impianti idraulici.
4. oltre alle fonti rinnovabili
sostenibili indicate nel precedente comma 3 sono ammessi al beneficio dell’
incentivazione, previa certificazione di sostenibilità ambientale e sanitaria
rilasciata dai competenti organismi e/o agenzie: gli impianti idroelettrici e
geotermici, le filiere di produzione dell’energia da biomasse con particolare
riguardo alla filiera corta e di scarto anche in attuazione delle direttive
comunitarie in materia, i biocarburanti, quali il biodiesel, il bio-oil, il
bio-etanolo, l’ETBE e consimili.
5. In quanto risorsa limitata e pertanto
preziosa, l’impiego della biomassa per la sola produzione di energia elettrica,
senza cogenerazione, è da considerare non sostenibile e pertanto non beneficia
delle incentivazioni della presente legge.
6. In generale le biomasse
debbono essere prodotte senza riduzione dell’ attuale superficie forestale e
agricola. E’ vietata la loro importazione da aree sottoposte a
deforestazione.
7. Sono escluse le incentivazioni all’energia da rifiuti
tal quali contenenti una significativa frazione organica non biodegrabile, i
contributi definiti cip 6.
8. I criteri per la valutazione e
certificazione della sostenibilità ambientale sono stabiliti per ciascuna fonte
rinnovabile dall’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas, sulla base di studi
condotti da 3 diversi Istituti di Ricerca specializzati nella materia, di cui
almeno uno scelto in un altro Stato europeo che abbia maggiore esperienza nelle
fonti rinnovabili. Gli studi verranno pubblicati nel sito
dell’Autorità.
Art. 4. (Riconoscimento di pubblica utilità della
produzione di energia da fonti rinnovabili).
1. La produzione di
energia da fonti rinnovabili sostenibili, che contribuisce alla riduzione delle
emissioni inquinanti e di gas climalteranti, è riconosciuta di pubblica utilità
ai fini della premialità e delle agevolazioni procedurali nel rispetto dei
vincoli ambientali e paesaggistici esistenti e delle previsioni urbanistiche e
relative varianti di Comuni, Province, Regioni per l’attuazione dei piani di
produzione delle energie da fonti rinnovabili.
2. Le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano entro 4 mesi dall’ entrata in vigore della
presente legge definiscono gli obiettivi e le priorità della produzione di
energia con carattere di pubblica utilità nell’ambito regionale e le linee guida
per l’inserimento degli impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili
nel rispettivo territorio indicando le zone escluse, le zone in cui
l’inserimento è possibile nel rispetto di prescrizioni preventive di tutela e le
modalità con cui gli impianti dovranno essere sottoposti a
VIA.
Art. 5. (Priorità di allacciamento, di dispacciamento e di
ritiro dell’energia definita di pubblica utilità).
1. Tutti gli impianti
che utilizzano fonti rinnovabili sostenibili godono della priorità di
allacciamento alle reti energetiche (elettrica, gas metano, calore per
teleriscaldamento) e della priorità nel dispacciamento in attuazione
dell'obbligo di utilizzo prioritario dell'energia prodotta con carattere di
pubblica utilità.
2. Il Gestore della rete è obbligato al ritiro e alla
remunerazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili immessa in rete secondo
le modalità previste dalla presente legge.
Articolo 6. (Certezza del
diritto all’equa remunerazione).
1. Il riconoscimento di pubblica
utilità della produzione di energia da fonti rinnovabili sostenibili comporta il
diritto ad un’equa e congrua remunerazione dell’energia prodotta.
2. La
produzione di energia elettrica da ogni tipo di fonte rinnovabile sostenibile è
remunerata attraverso il meccanismo del conto energia, inteso come tariffa
minima garantita e omnicomprensiva. I valori della tariffa di ciascuna fonte
rinnovabile sostenibile sono stabiliti dall’Autorità per l’Energia e il Gas,
avvalendosi del parere di 3 Istituti di ricerca come definito al comma 7
dell’articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:
a. diversificazione
della tariffa per tipo di fonte rinnovabile per coprire lo specifico
differenziale di costo;
b. taglia d’impianto di produzione con tariffe
più favorevoli per gli impianti più piccoli, in modo da stimolare la piccola
generazione distribuita nel territorio, fermo restando comunque quanto stabilito
dal successivo comma 3;
c. premiare l’innovazione tecnologica;
d.
premiare la qualità ambientale degli interventi, compresa la rimozione e lo
smaltimento dell’amianto;
e. distinzione fra impianti nuovi, oppure
rifacimenti, ampliamenti, potenziamenti;
f. concessione di benefici
maggiori agli interventi in condizioni particolarmente disagiate come isole
minori, zone isolate, aree montane.
3. La tariffa incentivata per
ciascuna delle tipologie di intervento di cui al comma 2 è fissata dall’Autorità
per l’Energia elettrica e il Gas sulla base del differenziale di costo con la
produzione di energia elettrica nell’anno precedente.
4. La tariffa
incentivata, distinta per tipologia produttiva, è di importo decrescente,
stabilito anno per anno all’inizio dell’investimento, e di durata tali da
garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio per
tenere conto dell’andamento dei costi effettivi.
TITOLO
II
Articolo 7 (Obiettivi di efficienza nel residenziale, nel terziario,
nell’industria).
1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, adottato d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari per materia e per gli effetti economici, è definita la
disciplina nazionale in materia di incentivi (certificati bianchi, agevolazioni
fiscali, contributi in conto capitale, finanziamenti agevolati) per realizzare
efficienza energetica finalizzata al conseguimento dei seguenti
obiettivi:
a) miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici
per il riscaldamento invernale e per il raffrescamento estivo, sia nel caso di
edifici di nuova edificazione che nel caso di edifici da ristrutturare,
attraverso l’utilizzo contemporaneo di sistemi passivi e di fonti
rinnovabili;
b) applicazione della micro-cogenerazione e
trigenerazione;
c) applicazione di misure di efficienza energetica da
parte delle amministrazioni pubbliche sia per il patrimonio immobiliare in
proprietà che in gestione;
d) applicazione delle tecnologie informatiche
(smart-grids, smart meter, smart buildings, domotica ecc.) per scopi di
efficienza energetica;
e) miglioramento dell’efficienza dei sistemi di
illuminazione pubblica;
f) sostituzione di elettrodomestici e macchine
per uffici subordinate all’acquisto di dispositivi efficienti (classe di massima
efficienza);
g) sostituzione di motori elettrici più efficienti
nell’industria e nell’uso civile;
h) applicazione di azionamenti
(inverter) a frequenza variabile;
i) attuazione di interventi di
efficientamento negli impianti ad aria compressa, sistemi di pompaggio, di
ventilazione, produzione del freddo;
j) ottimizzazione energetica
nell’industria dei fluidi di processo, vapore, acqua surriscaldata,
forni;
k) riutilizzo delle aree di precedenti siti industriali dismessi
per la produzione di energia da fonti rinnovabili in quanto non destinate a
verde pubblico;
l) pianificazione urbana nell’ottica della riduzione
della domanda di mobilità e dell’ottimizzazione energetica.
m) modifiche
alla normativa vigente in materia di amministrazione condominiale per favorire
le decisioni in materia di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti
rinnovabili, nel rispetto dei diritti della proprietà individuale dei singoli
condomini.
2. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono adottate le
linee guida per gli Enti locali per la pianificazione del territorio nell’ottica
della riduzione della domanda di mobilità e dell’ottimizzazione dell’uso di
energia.
Articolo 8 (Fonti rinnovabili per la produzione di calore e
freddo)
1. Il sistema di incentivazione del calore e/o del freddo
prodotto da fonti rinnovabili sostenibili è basato su agevolazioni fiscali,
finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale, differenziati per fonte
e per taglia, tin modo da premiare la sostenibilità ambientale e l’innovazione
tecnologica, in particolare per l’energia da:
a) solare
termico;
b) biomasse compreso legna da ardere, briquettes, pellets,
cippato, solo se la materia prima è munita di certificazione di
sostenibilità;
c) geotermico per riscaldamento.
Articolo
9 (Biocarburanti).
1. I biocarburanti come biodiesel, bio-oil,
bio-etanolo, ETBE concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 1, e in particolare all’obiettivo per il 2020 di utilizzare nei
trasporti una quota del 10% di energia da fonti rinnovabili, comprendendo anche
biogas, bio-metano, idrogeno, e l’elettricità verde utilizzata da ferrovie,
metropolitane, tram, filobus ed auto elettriche.
2. Per tale scopo
occorre prevedere prescrizioni per la miscelazione ai carburanti di origine
fossile ed incentivi per lo sviluppo di filiere locali per la loro produzione,
con priorità per gli scarti di lavorazione agro-industriali (ad esempio oli
esausti) e da coltivazioni, e quando la materia prima è munita di certificazione
di sostenibilità con le modalità previste dalla presente
legge.
TITOLO III
Articolo 10 (Sviluppo e adeguamento della
rete elettrica).
1. La programmazione dell’adeguamento e dello sviluppo
della rete elettrica deve essere finalizzata a favorire l’allaccio della
generazione distribuita e in particolare delle fonti rinnovabili. E’ favorito in
particolare lo sviluppo delle cosiddette "Smart-Grid" (reti intelligenti),
degli "Smart-Meter" (contatori intelligenti) e dei sistemi d’utenza
intelligenti, delle stazioni di "Smart-charging" (ricarica intelligente) delle
auto elettriche, nonché l’adozione di sistemi di tariffazione volti a premiare
il risparmio energetico e a indurre l’ utenza ad evitare le ore di punta,
favorendo lo spostamento dei consumi differibili (lavatrice, lavastoviglie ecc.)
nelle ore di minore domanda elettrica.
2. Per garantire il fine di
pubblica utilità e di imparzialità nella gestione, regolazione, progettazione e
costruzione della rete di trasporto dell’energia elettrica in Italia, la società
Terna spa è trasformata in Agenzia pubblica - con la possibilità di
partecipazione delle Regioni, delle aree metropolitane - con il compito di
assicurare l'immissione in rete delle energie rinnovabili in sostituzione delle
centrali più obsolete ed inquinanti con particolare riferimento a quelle a
carbone e a derivati del petrolio (pet-coke). Il risparmio energetico e lo
sviluppo delle fonti rinnovabili deve servire a sostituire gradualmente l’uso
dei combustibili fossili.
Articolo11 (Sviluppo del
teleriscaldamento).
1. E’favorito lo sviluppo della telefornitura
del riscaldamento e del raffreddamento attraverso incentivi per lo sviluppo
delle reti di calore e/o freddo alimentate da impianti cogenerativi e/o
trigenerativi, partendo da piani calore elaborati dalle Regioni nell’ambito dei
loro Piani energetici e tenendo conto della mappatura della domanda di calore e
dell’offerta di fonti di calore refluo proveniente da processi industriali e da
produzioni termoelettriche. Il Ministro dello sviluppo economico con decreto,
d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in accordo con la
Conferenza delle Regioni, definisce una normativa idonea per garantire il
recupero degli investimenti, in particolare prevedendo certezza di allaccio -
anche utilizzando incentivi - per gli utenti servibili dalla rete, da attuare
entro due anni dalla data di disponibilità dell’
allaccio.
Articolo 12 (Sviluppo di sistemi di accumulo di
energia)
1. Per lo sviluppo di sistemi di accumulo di energia sono
previsti incentivi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo d’intesa
con il Ministro dell’Economia e d’intesa con la Conferenza delle Regioni. Lo
sviluppo e l’incremento di sistemi di accumulo energetico consente di bilanciare
la domanda e l’offerta energetica. In particolare vanno incentivati:
·
sistemi idroelettrici di pompaggio, ove possibile e comunque senza danno
ambientale derivante dalla nuova costruzione o espansione significativa di
invasi esistenti.
· sistemi di accumulo energetico ad aria
compressa,
· sistemi a batteria (accumulatori elettrochimici)
·
altri apparecchiature di accumulazione elettrici (Supercondensatori, sistemi a
volano ecc.)
· sistemi di accumulo calore
Articolo 13 (riduzione
dei consumi energetici nei trasporti)
1. Gli interventi di riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni inquinanti e climalteranti nel settore dei
trasporti debbono prevedere:
a) la riduzione della domanda di mobilità
automobilistica attraverso una pianificazione urbana integrata e moderna,
improntata a ridurre le distanze che i cittadini devono percorrere per
soddisfare le proprie esigenze quotidiane (scuola, lavoro, acquisti alimentari e
di prima necessità),
b) in generale in tutte le scelte urbanistiche
l’assegnazione di precedenza alla mobilità pedonale e ciclistica rispetto a
quella automobilistica.
c) la chiusure alla circolazione privata di parti
crescenti dei centri urbani, l’adozione di percorsi preferenziali per i mezzi
pubblici e l’ottimizzazione della circolazione attraverso l’ applicazione delle
tecnologie informatiche
d) un piano dei trasporti articolato per
Regioni
e) la sostituzione delle auto e dei mezzi di trasporto con mezzi
meno inquinanti, con minori consumi e minori emissioni di CO2
f)
l’incentivazione commisurata all’effettivo beneficio climatico-ambientale
dei mezzi di trasporto ibridi.
g) l’incentivazione di mezzi di trasporto
ad emissioni zero quali i mezzi elettrici e ad idrogeno (sia pubblici che
privati), prevedendo un bonus aggiuntivo per l’utilizzo (acquisto) di energia
prodotta da fonti rinnovabili certificate sostenibili.
h) il programma
infrastrutturale per l’incremento e il miglioramento dell’offerta di trasporto
pubblico efficiente e programmi di incentivazione per stimolare l’uso dei
trasporti pubblici
i) il programma per il recupero delle ferrovie
dismesse e per lo sviluppo del trasporto ferroviario, in particolare mirato a
favorire il trasporto merci intermodale e il trasporto dei pendolari su scala
locale e regionale
j) i programmi di incentivazione per lo sviluppo
dell’uso delle biciclette, per la realizzazione di reti capillari di piste
ciclabili adatti a garantire la sicurezza degli utenti ciclisti (compreso i
minori), posteggi di scambio per biciclette e relativi sistemi di sorveglianza,
ascensori e sistemi di sollevamento pubblici per agevolare la fruizione
ciclistica e pedonale su percorsi caratterizzati da salite e dislivelli,
realizzazione di sistemi di bike sharing e predisposizione di modalità per il
trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici.
k) un programma per lo
sviluppo delle autostrade del mare e del cabotaggio lungocosta, in grado di
offrire una alternativa credibile e conveniente alla viabilità ordinaria su
strada delle merci, per svolgere collegamenti tra il Nord e il Sud Italia e con
gli altri Stati europei che si affacciano sul mar
Mediterraneo.
Articolo 14 (programma di interventi sugli edifici
pubblici)
1. Anche in attuazione del decreto legislativo n°115 del
30/5/2008, ogni settore della pubblica amministrazione deve approntare un piano
che entro 5 anni preveda la totale messa in sicurezza, il risparmio e
l’efficienza energetici, l’uso delle energie rinnovabili negli edifici, attuando
quanto previsto dall’Energy Performance of Buildings Directive (2002/91/EC) e i
conseguenti piani concertati . Entro 3 anni verranno adeguate le strutture
scolastiche. Questi interventi verranno realizzati attraverso l’intervento di un
fondo di rotazione istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti.
2. Gli
obblighi e le facilitazioni del presente articolo sono estesi alle Aziende
controllate da enti pubblici o concessionarie di servizi pubblici. Le Aziende
debbono provvedere a utilizzare le sostanze organiche oggetto di trattamento per
la generazione di biogas. Le autorità locali che sovraintendono alla concessione
di queste attività devono adeguare i relativi contratti a questi vincoli pena la
decadenza del contratto.
Articolo 15 (diagnosi
energetiche)
1. E’ previsto un programma per l’incentivazione di audit
energetici nel settore residenziale, industriale e nel terziario per fornire
all’utenza informazioni qualificate ed imparziali sulle potenzialità di
efficientamento delle strutture ed a supporto delle relative scelte di
investimento. Questo intervento avviene con un contributo pubblico e
l’effettuazione avviene a prezzo garantito per l’utente. A questo fine è
previsto un albo regionale dei professionisti abilitati che si impegnano a
rispettare le condizioni poste dal presente articolo. La procedura di
qualificazione, le liste dei professionisti, le verifiche della correttezza
professionale e le relative procedure di sanzionamento sono organizzate e
gestite dalle agenzie locali per l’energia, in loro assenza dalle
Regioni.
Articolo 16 (ESCO, società dei servizi energetici)
1.
Con decreto il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con i Ministri
dell’Economia e dell’Ambiente, d’intesa con la Conferenza delle Regioni,
regolamenta il settore delle ESCO (Energy Service Company). Le agenzie per
l’energia degli Enti locali svolgeranno nei territori di competenza il ruolo di
guida ed orientamento per il settore e potranno svolgere servizi di arbitrato
qualificato tra operatori e utenti.
Articolo 17
(Semplificazioni)
1. In materia di autorizzazioni per interventi di
efficientamento e la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili occorre
provvedere ad una semplificazione normativa e procedurale, in particolare per
gli impianti di piccola taglia come definiti dalle linee guida di cui al
precedente art.3 comma 3. A questo fine vanno adeguati i regolamenti comunali e
le procedure degli altri organi pubblici. In assenza di vincoli per gli impianti
solari termici e fotovoltaici di piccola taglia installati sui tetti è
sufficiente una semplice comunicazione al Comune di appartenenza. Gli impianti
di piccola taglia, inoltre, non saranno soggetti alla VIA (valutazione di
impatto ambientale) a meno che non ubicati in aree di particolare pregio
naturale e storico. Per gli impianti installati a terra e con potenza fino a 1
MW è invece richiesta la DIA e valutazione di incidenza ambientale se ricadono
in aree protette SIC e ZPS.
2. Entro 180 giorni deve comunque essere
emesso il provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto dell’istanza.
Quando il procedimento riguarda aree soggette a vincoli storici, ambientali,
paesaggistici gli Enti preposti alla loro tutela debbono esprimere il loro
parere motivato entro 60 giorni.
3. La
Conferenza Stato Regioni
adotterà linee guida di drastica semplificazione delle procedure e la
possibilità di rigettare l’intervento solo per gravi motivi e in base al decreto
di cui all’ articolo 3 Le linee guida avranno valore di linee fondamentali di
indirizzo per i Comuni e gli altri organi dello Stato che debbono esprimere il
loro parere sulle richieste. La Conferenza deciderà le linee per la
predisposizione d piani territoriali per lo sviluppo della produzione di energia
da fonti rinnovabili.
TITOLO IV
Articolo 18 (Soppressioni)
1. Sono abrogate le norme e gli incentivi dannosi per l’ambiente e il clima,
a partire dalle normative che assegnano i finanziamenti in attuazione della
delibera del Comitato Interministeriale Prezzi del 29/4/1992 (G.U. 109 del
12/5/1992) e successive modifiche a favore delle assimilate e dei
termovalorizzatori (CIP 6).
2. Gli strumenti urbanistici che ostacolano
lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili debbono essere modificati
entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge. Nei casi in cui il
suddetto termine decorra inutilmente le Regioni competenti possono, previa
congrua diffida, nominare un commissario ad acta per l’ adeguamento degli
strumenti urbanistici.
3. La riscrittura delle procedure deve favorire e
stimolare l’applicazione delle tecnologie a basso contenuto di
carbonio.
4. Sono abrogati la legge 99/2009 e il relativo decreto
legislativo 8/3/2010 e tutti gli atti normativi che prevedono il ritorno al
nucleare in Italia.
Articolo 19 (Interventi diversi)
1. Con
Decreto del Ministro per lo Sviluppo di concerto con il Ministro dell’Economia e
dell’Istruzione sono definiti incentivi alla ricerca, azioni di accompagnamento,
programmi di formazione finalizzati all’attuazione della presente legge a
partire dalle scuole, campagne di informazione a favore delle fonti rinnovabili
e del risparmio energetico.
Articolo 20 (Agenzie energetiche e sportelli
locali)
1. Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto
con il Ministro dell’Economia, d’intesa con la Conferenza delle Regioni, viene
definito un programma per la creazione ed il mantenimento di una rete capillare
di agenzie regionali o locali e sportelli energetici degli Enti locali per
aiutare i cittadini e le piccole imprese, per aiutare la soluzione dei
contenziosi, per fornire assistenza tecnica qualificata agli enti locali nella
pianificazione e contabilizzazione dei consumi energetici sul territorio, per
promuovere l’efficienza energetica, l’uso razionale dell’energia e le fonti
locali rinnovabili, per favorire lo sviluppo del mercato locale dei servizi
energetici attraverso azioni di informazione, formazione, indirizzo,
pianificazione e contabilizzazione dei consumi energetici a livello locale,
guida, per la verifica e sorveglianza del mercato, delle ESCO, dei
professionisti e degli impiantisti operanti a livello locale, per la promozione
dell’attività di certificazione degli edifici e di diagnostica energetica, per
l’accrescimento di competenze tecniche in materia di energia presso Enti locali
e operatori, per lo sviluppo di attività di studio, ricerca ed elaborazione dati
in materia energetica.
2. Le agenzie e gli sportelli locali possono avvalersi della collaborazione
di Università, di centri di ricerca pubblici e privati, delle associazioni
professionali e di categoria del settore.
Articolo 21
(Controlli)
1. Per stabilire un sistema di controlli e verifiche dotato
di risorse adeguate, in particolare per assicurare l’effettiva attuazione da
parte degli organi ed operatori preposti, è predisposto dal Ministro dello
Sviluppo un progetto d’ intesa con le Regioni.
Articolo 22
(Sanzioni)
1. La Conferenza Stato Regioni definisce un sistema di
sanzioni efficaci ed adeguate per gli operatori inadempienti.
2. Il
Governo, Le Regioni, gli Enti locali con propri atti recepiscono le
deliberazioni della Conferenza di cui al comma 1.
Articolo 23 (Verifiche
periodiche)
1. Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il
Ministro dell’Economia definisce con decreto, sentite le commissioni
parlamentari, un sistema di verifiche periodiche con cadenza annuale
dell’attuazione della presente legge, i cui risultati saranno esaminati dalla
Conferenza Stato Regioni.
2. Il rapporto annuale verrà sottoposto ad un
dibattito pubblico allo scopo di proporre alla Conferenza Stato Regioni di
adottare o di proporre, ove non ne abbia direttamente i poteri, le misure
correttive per garantire la realizzazione degli obiettivi della presente
legge.
Articolo 24 (Finanziamento)
1. E’ istituita una imposta di
bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine (Tobin tax) la cui
aliquota è pari all’1 per mille del valore delle transazioni effettuate.
Dall’imposta sono esenti le operazioni relative a: transazioni tra Governi,
transazioni intracomunitarie, esportazione o importazione di beni, manufatti,
semilavorati e servizi, operazioni di cambio effettuate da persone fisiche entro
il limite di 12.500 euro. Il Governo promuove un’azione a livello europeo e
internazionale per realizzare i necessari accordi al fine dell’adozione di una
legislazione simile. Per le transazioni con gli Stati della cosiddetta black
list l’aliquota dell’imposta di bollo è decuplicata. Entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ Economia
stabilisce con DM le normative necessarie per l’attuazione dell’imposta di
bollo.
2. Il gettito derivante dalla presente imposta è versato ad un
fondo nazionale istituito nel bilancio del Ministero dello sviluppo per
l’attuazione della presente legge.
3. Tutte le previsioni di spesa
finalizzate allo sviluppo dell’energia nucleare ad uso civile sono abrogate e
confluiscono nel fondo di cui al comma 2.
4. Presso la Cassa Depositi e
Prestiti è istituito un fondo di rotazione di 3 miliardi di euro per gli
interventi su edifici della Pubblica Amministrazione previsti dall’ articolo 14
della presente legge, a partire dalle scuole e dalle strutture sanitarie. Con
Decreto il Ministro dell’Economia ne stabilisce l’operatività entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Il finanziamento dei
nuovi investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili sostenibili
previsti dalla presente legge avviene attraverso lo strumento del conto energia
destinando a tale scopo la componente A3 degli oneri presenti nella bolletta
elettrica e quindi con esclusione del cosiddetto CIP 6, il cui diritto
all’incentivazione pubblica sotto qualunque forma è abolito.
6. Gli
interventi volti a incentivare il risparmio energetico negli edifici, in
particolare la detrazione fiscale al 55%, sono confermati per un minimo di 10
anni.
Articolo 25 (Cabina di regia)
1. E’ istituita una cabina di
regia per l’attuazione della presente legge. La cabina di regia è composta da
Stato, Regioni, Enti locali e si avvale del contributo delle associazioni
ambientaliste, dei consumatori, delle organizzazioni maggiormente
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché delle Università e
dei centri di ricerca per questioni di specifica rilevanza tecnico
scientifica.
2. La Conferenza Stato Regioni definisce la composizione
della Cabina di regia senza oneri per lo Stato. Per il suo funzionamento la
Cabina di regia utilizza la segreteria del CIPE.
3. La Cabina di regia
provvederà alla ricognizione di tutti i contributi pubblici esistenti a
qualsiasi titolo e a qualunque livello istituzionale volti ad incentivare l’uso
dei combustibili fossili, sia alla produzione che al consumo, e ne proporrà al
Governo le modalità di superamento e abolizione.
Articolo 26 (Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.