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LA BRINDISI LNG NON HA PRESENTATO NEL TERMINE PRESCRITTO LO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE
- Subject: LA BRINDISI LNG NON HA PRESENTATO NEL TERMINE PRESCRITTO LO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE
- From: "No al Rigassificatore Brindisi" <norigassificabr at email.it>
- Date: Sat, 16 Feb 2008 11:49:04 +0100
? LETTERA APERTA Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale Via C. Colombo n. 44 00147 Roma e per specifica conoscenza a Brindisi LNG S.p.A. Viale Regina Margherita, 13 72100 Brindisi Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale per la qualità e la Tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee Via San Michele, 2 00153 Roma Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie - Ufficio D1 Via Molise, 2 00187 Roma Regione Puglia Assessorato Ecologia - Settore Ecologia Via delle Magnolie, 8 Z.I. (ex Enaip) 70056 Modugno (Bari) Provincia di Brindisi Piazza Santa Teresa, 2 72100 Brindisi Comune di Brindisi Piazza Matteotti, 1 72100 Brindisi Autorità Portuale di Brindisi Piazza Vittorio Emanuele II, 7 72100 Brindisi Comitato Tecnico Regionale Puglia e Basilicata Viale Japigia, 240 70126 Bari SNAM Rete Gas Direzione Costruzioni Via Martiri di Cefalonia, 67 20097 San Donato Milanese (MI) e per opportuna notizia al Signor Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Brindisi Oggetto: Procedura di valutazione dell'impatto ambientale ex art. 36 del D. Lgs. 152/2006, per il progetto di terminale di rigassificazione di GNL di Brindisi localizzato nel porto località Capobianco. LA BRINDISI LNG NON HA PRESENTATO NEL TERMINE PRESCRITTO LO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE: PRENDERNE ATTO E TRARNE LE CONCLUSIONI Con riferimento a quanto comunicato alla Brindisi LNG e, per conoscenza, agli Uffici suindicati da codesta Direzione con nota prot. DSA-2008-0003195 del 06/02/08, della quale abbiamo avuto indiretta notizia, rileviamo che il Direttore Generale, ing. Bruno Agricola, ha chiesto alla predetta società il "perfezionamento" degli adempimenti al fine della procedibilità dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto per la costruzione del rigassificatore di Brindisi localizzato nel porto in località Capobianco. Nella citata nota si afferma che la predetta istanza non è procedibile perché nello Studio di Impatto Ambientale presentato dalla società costruttrice nulla, proprio nulla, si dice in ordine ai rischi di incidenti rilevanti. In tale Studio manca inoltre qualsiasi riferimento al metanodotto di collegamento alla rete del gas e a qualsiasi coinvolgimento dell'Autorità portuale che avrebbe dovuto chiarire «quali siano gli atti e gli accordi che disciplinano i reciproci rapporti». E ciò per l'esigenza di conoscere se le attività proposte siano coerenti con le linee di sviluppo portuale tenendo specialmente presenti le «tematiche della sicurezza». In ordine al contenuto della nota ministeriale in argomento formuliamo i seguenti rilievi: Ø la nota richiama, per la procedura di valutazione di impatto ambientale in questione, l'art.36 del D.lgs 152/2006. Ebbene, né in tale norma né in altre disposizione sulla procedura di VIA è dato rinvenire La previsione di una "improcedibilità" dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale alla quale corrisponderebbe il dovere o il potere del Ministero dell'Ambiente di collaborare con la società istante sino al punto di indicare inadempienze che, nel caso in esame, riguardano - giova sottolinearlo - il nucleo essenziale della verifica di compatibilità e cioè i rischi di incidente industriale. Ne discende che il comportamento della Brindisi LNG si sostanzia, proprio per la centralità e l'essenzialità dei contenuti omessi, in una mancata presentazione dello Studio nel termine perentorio stabilito dal decreto ministeriale che aveva sospeso i lavori di costruzione del rigassificatore facultando la società inglese a chiedere una VIA postuma. La Brindisi LNG è insomma venuta meno ad un onere su di essa incombente omettendo di attuare il comportamento prescritto dalla legge come indispensabile per conseguire l'effetto utile perseguito. Ora, tale omissione avrebbe dovuto comportare la vanificazione dell'istanza e non invece la richiesta di un suo "perfezionamento" che non ha alcun senso perché siffatto perfezionamento si traduce in sostanza e contraddittoriamente nella richiesta di presentare una nuova istanza e un nuovo Studio di Impatto Ambientale. Né può sfuggire il rilievo che in questo caso non si è certo di fronte all'esigenza di semplici integrazioni dello Studio o di completamento della documentazione prodotta, situazioni queste che avrebbero potuto giustificare il cosiddetto "perfezionamento", ma si è in presenza di una assoluta mancanza dello "Studio" per difetto di qualsiasi prospettazione, argomentazione e documentazione concernenti il pericolo di incidenti industriali rilevanti ed altre questioni di decisiva importanza. Non si spiega allora questa sorta di "consulenza d'ufficio" che il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto di fornire alla Brindisi LNG società che ha dimostrato, sorvolando disinvoltamente su questioni essenziali, quanto sia insostenibile la compatibilità ambientale di un rigassificatore da costruire nel porto di Brindisi in area densa di insediamenti industriali pericolosi e a ridosso del centro abitato. Occorre quindi tenere presente che la disciplina in materia di VIA precedente alla riforma introdotta dal D. lgs n. 4 del 16/01/2008 e quella successiva a tale riforma parlano entrambe di integrazioni e di incompletezze della documentazione. Sicché, la prima implicitamente ma con estrema chiarezza e la seconda esplicitamente persino per l'ipotesi di semplici elementi mancanti («In tal caso - recita il comma 4 dell'art. 23 del citato D. lgs del 2008 - il progetto si intende non presentato»), stabiliscono che un'istanza non corredata da uno Studio di Impatto Ambientale, contenente le necessarie informazioni e valutazioni sul problema primario e fondamentale in ordine al quale è chiamato a pronunciarsi, si deve considerare come non presentata. Ne consegue che la Brindisi LNG non ha presentato, secondo quanto disposto dal citato decreto del 20 settembre 2007 del Ministro dello Sviluppo Economico e di quello dell'Ambiente, le "istanze relative" all'espletamento delle procedure di VIA e di consultazione delle popolazioni interessate entro il termine perentorio di «tre mesi dall'adozione» del medesimo Decreto con le conseguenze di decadenza che una simile evenienza comporta; Ø dalla citata nota ministeriale traspare poi una non corretta interpretazione della normativa applicabile in ordine alla consultazione delle popolazioni interessate. Sembra invero di capire che tale consultazione, secondo il Ministero dell'Ambiente, potrebbe esaurirsi solo negli eventuali contributi di opinione che possono giungere al predetto Ministero a seguito dell'avviso pubblicato sui giornali e a seguito di quanto il Ministero «provvederà a pubblicare sul proprio sito WEB». Si legge infatti nella nota ministeriale che copia della documentazione contenente le informazioni sul rischio da incidenti rilevanti dovrà essere depositata presso i competenti enti «al fine della consultazione da parte del pubblico ex art. 23 D.lsg 334/1999». Se questa impressione dovesse risultare esatta, dovremmo dire che non ci siamo proprio per i seguenti motivi: · nel citato D.M. del 20/09/07, col quale vengono sospesi i lavori di costruzione dell'impianto, si afferma che nell'ambito della VIA deve essere operata «la consultazione delle popolazioni interessate per i profili di sicurezza ai sensi dell'art. 23 nel D. Lgs n. 334/99»; · l'art. 23 del citato D. Lgs. n. 334 afferma nel secondo comma che tale parere «è espresso nell'ambito Š del procedimento di Valutazione dell'Impatto Ambientale con le modalità stabilite dalle Regioni o dal Ministro dell'Ambiente, secondo le rispettive competenze, che possono prevedere la possibilità di utilizzare la Conferenza di Servizi con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei lavoratori e della società civile, qualora si ravvisi la necessità di comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti»; · il citato art. 23 stabilisce quindi che il parere delle popolazioni interessate deve essere espresso con le modalità stabilite dal Ministro dell'Ambiente o dalle Regioni, secondo le loro competenze, e che tali norme «possono», non devono, «prevedere la possibilità dell'utilizzo della Conferenza dei Servizi». Ne discende che la normativa in questione può prevedere altre e più pregnanti modalità di consultazione popolare; · il Ministero dell'Interno, con nota del Dirigente superiore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco (allegata agli atti della Conferenza dei Servizi svoltasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico il 22 marzo 2007), richiamava l'attenzione del Ministero dell'Ambiente sia sul contenuto del citato art. 23 del D Lgs 334/99 e sia sull'art. 13 dello stesso Decreto per il quale «il Ministero dell'Ambiente Š deve individuare le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti - come è in effetti quella di Brindisi - e stabilire le procedure per la diffusione delle informazioni alla popolazione». Inoltre lo stesso Ministero dell'Interno, con nota a firma del capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, richiamava l'attenzione del predetto Ministero dell'Ambiente sul contenuto della normativa in questione affermando quanto segue: «nelle more del trasferimento delle competenze amministrative in materia di rischi di incidente rilevante da attuarsi a seguito di accordo di programma tra Stato ed ogni singola Regione per la verifica dei presupposti e per lo svolgimento delle funzioni, sulla base di quanto verrà stabilito dall'accordo-quadro attualmente in corso di definizione, si ritiene necessario che Codesto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provveda a definire il procedimento consultivo in argomento, individuando in maniera univoca e puntuale competenze, modalità, raccordo con altre procedure, tempi e sedi. Quanto sopra, in risposta alle legittime aspettative dei cittadini, soggetti attivi del procedimento ed al fine di evitare difficoltà e difformità nell'esercizio di un diritto espressamente riconosciuto dalla normativa nazionale emanata in recepimento di una direttiva comunitaria»; · manca quindi allo stato la regolamentazione delle modalità con le quali deve essere acquisito il parere delle popolazioni interessate. Ed in merito riteniamo che tale regolamentazione debba prevedere, almeno per casi particolarmente complessi come quello di Brindisi, forme di consultazione popolare che riflettano davvero le scelte e gli orientamenti delle collettività interessate; · nel caso del rigassificatore di Brindisi le Amministrazioni locali e la Regione Puglia con decisioni unanimi dei rispettivi organi consiliari (Consigli comunale e provinciale e Consiglio Regionale) hanno espresso la loro netta opposizione all'impianto. La consultazione delle popolazioni interessate dovrebbe perciò ragionevolmente avvenire mediante la presa d'atto di tali scelte le quali non potrebbero mai essere messe in discussione o superate, in termini di valore giuridico e democratico, dall'esito di qualsiasi altra forma di consultazione (inchiesta pubblica o pareri espressi in sede di Conferenze di Servizi) che non consista nell'opinione direttamente manifestata dai cittadini in un referendum popolare. Brindisi, 13 febbraio 2008 Italia Nostra, Legambiente, WWF, Coldiretti-TerraNostra, Fondazione "Dott. Antonio Di Giulio", Fondazione "Prof. Franco Rubino", A.I.C.S., ARCI, Forum ambiente salute e sviluppo, Medicina Democratica, Lipu, Comitato per la Tutela dell'Ambiente e della Salute del Cittadino, Comitato cittadino "Mo' Basta!", Comitato Brindisi Porta d'Oriente. ---- Email.it, the professional e-mail, gratis per te:<http://www.email.it/cgi-bin/start?sid=3>clicca qui Sponsor: Cerchi un gioiello speciale ad un prezzo davvero imbattibile? Sceglilo su A&A Diamonds.com e lo riceverai a casa tua in 24 ore! <http://adv.email.it/cgi-bin/foclick.cgi?mid=7477&d=13-2>Clicca qui
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