ANNULLAMENTO IMMEDIATO O UNA "VIA" APPROPRIATA CON RE FERENDUM



RIGASSIFICATORE A BRINDISI: ANNULLAMENTO IMMEDIATO
O UNA "VIA" APPROPRIATA CON REFERENDUM
Tutto il procedimento conclusosi col provvedimento ministeriale che ha
autorizzato il rigassificatore a Brindisi è stato caratterizzato, come
abbiamo in tutte le occasioni più volte affermato, da un coacervo di abusi,
macchinazioni e loschi affari che hanno deviato la volontà della Pubblica
Amministrazione inducendola per errore a concedere a suo tempo il
provvedimento autorizzativo. Comportamenti che hanno dato luogo ad una
complessa inchiesta penale che ha portato al sequestro della zona
interessata nonché a diversi arresti di amministratori locali e di
dirigenti della società costruttrice e che con ogni probabilità sfocerà a
breve in provvedimenti di rinvio a giudizio per gravi reati. Un
provvedimento, quello dell'autorizzazione relativa all'impianto,
illegittimo quindi non solo per le ormai scontate violazioni di legge
(difetto di VIA e mancata consultazioni delle popolazioni) ma anche e
soprattutto per un vistoso eccesso di potere determinato dallo sviamento
della volontà della P.A per errore causato dagli innumerevoli comportamenti
scorretti e contra legem sopra ricordati. Abbiamo perciò chiesto e
continuiamo a chiedere, nonostante il Decreto ministeriale del 20/09/2007
con il quale si è decisa la sospensione dei lavori e la Via postuma,
l'immediato annullamento in sede di autotutela di tale autorizzazione,
convinti come siamo che, contrariamente a quanto ritenuto nel citato
Decreto, sussistono i prescritti "presupposti di interesse pubblico"
consistenti anche nell'urgente ripristino della legalità gravemente violata
per come risulta dalle ammissioni e dalle pacificità emerse dall'inchiesta
penale che devono essere autonomamente valutate in sede amministrativa a
prescindere dal definitivo accertamento penale delle responsabilità
personali.
Il citato Decreto del 2007 fissava il termine di 3 mesi per la
presentazione da parte della LNG-Brindisi (versione locale della British
Gas) delle «istanze relative all'espletamento della procedura». Le nostre
Associazioni non sanno se la LNG ha già effettuato o si appresta ad
effettuare tale adempimento ma sanno benissimo che detta società, dopo aver
per anni affermato perentoriamente la sua contrarietà ad una VIA postuma
aggiungendo che si sarebbe opposta ad ogni procedura di revisione, ha di
recente operato una spettacolare inversione di marcia annunciando che si
adopererà per rendere possibile tale revisione. Lo avevamo previsto e si è
puntualmente verificato. Cosa è cambiato? Quale illuminazione ha avuto la
LNG? Quali fatti nuovi la inducono a questa rocambolesca manovra? Un
mistero che ci preoccupa perché la scelta in esso racchiusa si colloca
nell'alveo di una tortuosa vicenda che è sorta nelle conventicole di certi
Palazzi e che ha mortificato diritti essenziali delle nostre popolazioni e
delle loro rappresentanze democratiche. Un mistero che cercheremo di capire
e che intanto segnaliamo all'attenzione delle competenti autorità.
Le nostre Associazioni confermano quindi la richiesta dell'annullamento
anche perché ritengono che la incompatibilità ambientale risulta, alla luce
di fatti notori e delle regole di comune esperienza, di una evidenza tale
da non richiedere alcuna verifica tecnica. Ma, per il caso che si voglia
portare avanti la procedura di revisione attraverso la VIA, rilevano quanto
segue:
·        la procedura di VIA postuma per la verifica della incompatibilità
ambientale dell'impianto non può essere nel caso di Brindisi frammentata
nelle singole parti interessate ma deve sfociare in una valutazione
complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti e di tutte le
loro connessioni. Sarebbe quindi assolutamente inadeguata qualsiasi
suddivisione dei giudizi ed anche qualsiasi somma meccanica di essi perché
ciò che occorre è la stima di tutti i danni subiti dal nostro territorio e
di tutti i rischi cui esso è esposto nonché delle aspettative che la sua
popolazione coltiva per uscire, con una adeguata riforma del modello di
sviluppo economico, dalla situazione precaria nella quale drammaticamente
versa da tempo. Una situazione che verrebbe aggravata e resa irreversibile
dalla costruzione del rigassificatore nel porto ed a ridosso del centro
abitato. Né può sfuggire che il sito prescelto per la costruzione del
rigassificatore, impianto classificato a rischio di incidente rilevante,
insiste in un area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale ed
inserita fra le quattordici aree nazionali per la presenza di pericoli di
incidenti industriali;
·        nel citato D.M. del 20/09/07 si afferma giustamente che
nell'ambito della VIA deve essere operata «la consultazione delle
popolazioni interessate per i profili di sicurezza ai sensi dell'art. 23
nel D. Lgs n. 334/99»;
·        l'art. 23 del citato D. Lgs. N. 334 afferma nel secondo comma che
tale parere «è espresso nell'ambito Š del procedimento di Valutazione
dell'Impatto Ambientale con le modalità stabilite dalle Regioni o dal
Ministro dell'Ambiente, secondo le rispettive competenze, che possono
prevedere la possibilità di utilizzare la Conferenza di Servizi con la
partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei
lavoratori e della società civile, qualora si ravvisi la necessità di
comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti Š »;
·        il citato art. 23 afferma quindi che il parere delle popolazioni
interessate deve essere espresso con le modalità stabilite dal Ministro
dell'Ambiente o dalle Regioni, secondo le loro competenze, e che tali norme
«possono»,  non devono, «prevedere la possibilità dell'utilizzo della
Conferenza dei Servizi». Ne discende che la normativa ministeriale o
regionale in questione può prevedere altre e più pregnanti modalità di
consultazione popolare;
·        il Ministero dell'Interno, con nota del Dirigente superiore del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco (allegata agli atti della Conferenza dei
Servizi svoltasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico il 22 marzo
2007), richiamava l'attenzione del Ministero dell'Ambiente sia sul
contenuto del citato art. 23 del D Lgs 334/99 e sia sull'art. 13 dello
stesso Decreto per il quale «il Ministero dell'Ambiente Š deve individuare
le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti - come è in effetti
quella di Brindisi - e stabilire le procedure per la diffusione delle
informazioni alla popolazione». Inoltre lo stesso Ministero dell'Interno,
con nota a firma del capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, richiamava
l'attenzione del predetto Ministero dell'Ambiente sul contenuto della
normativa in questione affermando quanto segue: «nelle more del
trasferimento delle competenze amministrative in materia di rischi di
incidente rilevante da attuarsi a seguito di accordo di programma tra Stato
ed ogni singola Regione per la verifica dei presupposti e per lo
svolgimento delle funzioni, sulla base di quanto verrà stabilito
dall'accordo-quadro attualmente in corso di definizione, si ritiene
necessario che Codesto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare provveda a definire il procedimento consultivo in
argomento, individuando in maniera univoca e puntuale competenze, modalità,
raccordo con altre procedure, tempi e sedi. Quanto sopra, in risposta alle
legittime aspettative dei cittadini, soggetti attivi del procedimento ed al
fine di evitare difficoltà e difformità nell'esercizio di un diritto
espressamente riconosciuto dalla normativa nazionale emanata in recepimento
di una direttiva comunitaria»;
·        le nostre Associazioni ritengono, sulla base anche delle
osservazioni del Ministero dell'Interno, che allo stato manchi la
regolamentazione delle modalità con le quali deve essere acquisito il
parere delle popolazioni interessate e ritengono anche che questa normativa
debba stabilire che nelle procedure di consultazione va considerato
prevalente su ogni altra indicazione il concorde parere eventualmente già
espresso dagli organi deliberativi consiliari del Comune, della Provincia e
della Regione competenti per territorio. Con la precisazione che qualora si
ritenesse necessario, per la complessità del caso, un ulteriore
approfondimento, andrebbe fatto ricorso ad un referendum comunale
consultivo;
·        non può infatti sfuggire ad alcuno che nel caso del
rigassificatore di Brindisi le Amministrazioni locali e la Regione Puglia
con decisioni unanimi dei rispettivi organi consiliari (Consigli comunale e
provinciale e Consiglio Regionale) hanno espresso la loro netta opposizione
all'impianto e che la consultazione delle popolazioni interessate dovrebbe
perciò ragionevolmente avvenire mediante la presa d'atto di tali scelte le
quali non potrebbero mai essere messe in discussione o superate, in termini
di valore giuridico e democratico, dall'esito di qualsiasi altra forma di
consultazione (inchiesta pubblica o pareri espressi in sede di Conferenze
di Servizi) che non consista nella diretta opinione espressa dai cittadini
in un referendum popolare indetto con tutte le necessarie garanzie.
Per il caso si voglia dare corso ad una procedura di VIA postuma le nostre
Associazioni chiedono quindi che il Ministero dell'Ambiente proceda nel
corso di tale adempimento alla consultazione delle popolazioni interessate
mediante una formale presa d'atto delle deliberazioni in merito dei
Consigli comunale e provinciale di Brindisi e del Consiglio Regionale.
Brindisi, 30 novembre 2007
Italia Nostra, Legambiente, WWF, Coldiretti-TerraNostra, Fondazione "Dott.
Antonio Di Giulio", Fondazione "Prof. Franco Rubino", A.I.C.S., ARCI, Forum
ambiente salute e sviluppo, Medicina Democratica, Comitato per la Tutela
dell'Ambiente e della Salute del Cittadino, Comitato cittadino "Mo'
Basta!", Comitato Brindisi Porta d'Oriente.