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ANNULLAMENTO IMMEDIATO O UNA "VIA" APPROPRIATA CON RE FERENDUM
- Subject: ANNULLAMENTO IMMEDIATO O UNA "VIA" APPROPRIATA CON RE FERENDUM
- From: "No al Rigassificatore Brindisi" <norigassificabr at email.it>
- Date: Sat, 1 Dec 2007 15:56:12 +0100
RIGASSIFICATORE A BRINDISI: ANNULLAMENTO IMMEDIATO O UNA "VIA" APPROPRIATA CON REFERENDUM Tutto il procedimento conclusosi col provvedimento ministeriale che ha autorizzato il rigassificatore a Brindisi è stato caratterizzato, come abbiamo in tutte le occasioni più volte affermato, da un coacervo di abusi, macchinazioni e loschi affari che hanno deviato la volontà della Pubblica Amministrazione inducendola per errore a concedere a suo tempo il provvedimento autorizzativo. Comportamenti che hanno dato luogo ad una complessa inchiesta penale che ha portato al sequestro della zona interessata nonché a diversi arresti di amministratori locali e di dirigenti della società costruttrice e che con ogni probabilità sfocerà a breve in provvedimenti di rinvio a giudizio per gravi reati. Un provvedimento, quello dell'autorizzazione relativa all'impianto, illegittimo quindi non solo per le ormai scontate violazioni di legge (difetto di VIA e mancata consultazioni delle popolazioni) ma anche e soprattutto per un vistoso eccesso di potere determinato dallo sviamento della volontà della P.A per errore causato dagli innumerevoli comportamenti scorretti e contra legem sopra ricordati. Abbiamo perciò chiesto e continuiamo a chiedere, nonostante il Decreto ministeriale del 20/09/2007 con il quale si è decisa la sospensione dei lavori e la Via postuma, l'immediato annullamento in sede di autotutela di tale autorizzazione, convinti come siamo che, contrariamente a quanto ritenuto nel citato Decreto, sussistono i prescritti "presupposti di interesse pubblico" consistenti anche nell'urgente ripristino della legalità gravemente violata per come risulta dalle ammissioni e dalle pacificità emerse dall'inchiesta penale che devono essere autonomamente valutate in sede amministrativa a prescindere dal definitivo accertamento penale delle responsabilità personali. Il citato Decreto del 2007 fissava il termine di 3 mesi per la presentazione da parte della LNG-Brindisi (versione locale della British Gas) delle «istanze relative all'espletamento della procedura». Le nostre Associazioni non sanno se la LNG ha già effettuato o si appresta ad effettuare tale adempimento ma sanno benissimo che detta società, dopo aver per anni affermato perentoriamente la sua contrarietà ad una VIA postuma aggiungendo che si sarebbe opposta ad ogni procedura di revisione, ha di recente operato una spettacolare inversione di marcia annunciando che si adopererà per rendere possibile tale revisione. Lo avevamo previsto e si è puntualmente verificato. Cosa è cambiato? Quale illuminazione ha avuto la LNG? Quali fatti nuovi la inducono a questa rocambolesca manovra? Un mistero che ci preoccupa perché la scelta in esso racchiusa si colloca nell'alveo di una tortuosa vicenda che è sorta nelle conventicole di certi Palazzi e che ha mortificato diritti essenziali delle nostre popolazioni e delle loro rappresentanze democratiche. Un mistero che cercheremo di capire e che intanto segnaliamo all'attenzione delle competenti autorità. Le nostre Associazioni confermano quindi la richiesta dell'annullamento anche perché ritengono che la incompatibilità ambientale risulta, alla luce di fatti notori e delle regole di comune esperienza, di una evidenza tale da non richiedere alcuna verifica tecnica. Ma, per il caso che si voglia portare avanti la procedura di revisione attraverso la VIA, rilevano quanto segue: · la procedura di VIA postuma per la verifica della incompatibilità ambientale dell'impianto non può essere nel caso di Brindisi frammentata nelle singole parti interessate ma deve sfociare in una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti e di tutte le loro connessioni. Sarebbe quindi assolutamente inadeguata qualsiasi suddivisione dei giudizi ed anche qualsiasi somma meccanica di essi perché ciò che occorre è la stima di tutti i danni subiti dal nostro territorio e di tutti i rischi cui esso è esposto nonché delle aspettative che la sua popolazione coltiva per uscire, con una adeguata riforma del modello di sviluppo economico, dalla situazione precaria nella quale drammaticamente versa da tempo. Una situazione che verrebbe aggravata e resa irreversibile dalla costruzione del rigassificatore nel porto ed a ridosso del centro abitato. Né può sfuggire che il sito prescelto per la costruzione del rigassificatore, impianto classificato a rischio di incidente rilevante, insiste in un area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale ed inserita fra le quattordici aree nazionali per la presenza di pericoli di incidenti industriali; · nel citato D.M. del 20/09/07 si afferma giustamente che nell'ambito della VIA deve essere operata «la consultazione delle popolazioni interessate per i profili di sicurezza ai sensi dell'art. 23 nel D. Lgs n. 334/99»; · l'art. 23 del citato D. Lgs. N. 334 afferma nel secondo comma che tale parere «è espresso nell'ambito Š del procedimento di Valutazione dell'Impatto Ambientale con le modalità stabilite dalle Regioni o dal Ministro dell'Ambiente, secondo le rispettive competenze, che possono prevedere la possibilità di utilizzare la Conferenza di Servizi con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei lavoratori e della società civile, qualora si ravvisi la necessità di comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti Š »; · il citato art. 23 afferma quindi che il parere delle popolazioni interessate deve essere espresso con le modalità stabilite dal Ministro dell'Ambiente o dalle Regioni, secondo le loro competenze, e che tali norme «possono», non devono, «prevedere la possibilità dell'utilizzo della Conferenza dei Servizi». Ne discende che la normativa ministeriale o regionale in questione può prevedere altre e più pregnanti modalità di consultazione popolare; · il Ministero dell'Interno, con nota del Dirigente superiore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco (allegata agli atti della Conferenza dei Servizi svoltasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico il 22 marzo 2007), richiamava l'attenzione del Ministero dell'Ambiente sia sul contenuto del citato art. 23 del D Lgs 334/99 e sia sull'art. 13 dello stesso Decreto per il quale «il Ministero dell'Ambiente Š deve individuare le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti - come è in effetti quella di Brindisi - e stabilire le procedure per la diffusione delle informazioni alla popolazione». Inoltre lo stesso Ministero dell'Interno, con nota a firma del capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, richiamava l'attenzione del predetto Ministero dell'Ambiente sul contenuto della normativa in questione affermando quanto segue: «nelle more del trasferimento delle competenze amministrative in materia di rischi di incidente rilevante da attuarsi a seguito di accordo di programma tra Stato ed ogni singola Regione per la verifica dei presupposti e per lo svolgimento delle funzioni, sulla base di quanto verrà stabilito dall'accordo-quadro attualmente in corso di definizione, si ritiene necessario che Codesto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provveda a definire il procedimento consultivo in argomento, individuando in maniera univoca e puntuale competenze, modalità, raccordo con altre procedure, tempi e sedi. Quanto sopra, in risposta alle legittime aspettative dei cittadini, soggetti attivi del procedimento ed al fine di evitare difficoltà e difformità nell'esercizio di un diritto espressamente riconosciuto dalla normativa nazionale emanata in recepimento di una direttiva comunitaria»; · le nostre Associazioni ritengono, sulla base anche delle osservazioni del Ministero dell'Interno, che allo stato manchi la regolamentazione delle modalità con le quali deve essere acquisito il parere delle popolazioni interessate e ritengono anche che questa normativa debba stabilire che nelle procedure di consultazione va considerato prevalente su ogni altra indicazione il concorde parere eventualmente già espresso dagli organi deliberativi consiliari del Comune, della Provincia e della Regione competenti per territorio. Con la precisazione che qualora si ritenesse necessario, per la complessità del caso, un ulteriore approfondimento, andrebbe fatto ricorso ad un referendum comunale consultivo; · non può infatti sfuggire ad alcuno che nel caso del rigassificatore di Brindisi le Amministrazioni locali e la Regione Puglia con decisioni unanimi dei rispettivi organi consiliari (Consigli comunale e provinciale e Consiglio Regionale) hanno espresso la loro netta opposizione all'impianto e che la consultazione delle popolazioni interessate dovrebbe perciò ragionevolmente avvenire mediante la presa d'atto di tali scelte le quali non potrebbero mai essere messe in discussione o superate, in termini di valore giuridico e democratico, dall'esito di qualsiasi altra forma di consultazione (inchiesta pubblica o pareri espressi in sede di Conferenze di Servizi) che non consista nella diretta opinione espressa dai cittadini in un referendum popolare indetto con tutte le necessarie garanzie. Per il caso si voglia dare corso ad una procedura di VIA postuma le nostre Associazioni chiedono quindi che il Ministero dell'Ambiente proceda nel corso di tale adempimento alla consultazione delle popolazioni interessate mediante una formale presa d'atto delle deliberazioni in merito dei Consigli comunale e provinciale di Brindisi e del Consiglio Regionale. Brindisi, 30 novembre 2007 Italia Nostra, Legambiente, WWF, Coldiretti-TerraNostra, Fondazione "Dott. Antonio Di Giulio", Fondazione "Prof. Franco Rubino", A.I.C.S., ARCI, Forum ambiente salute e sviluppo, Medicina Democratica, Comitato per la Tutela dell'Ambiente e della Salute del Cittadino, Comitato cittadino "Mo' Basta!", Comitato Brindisi Porta d'Oriente.
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