DI SCHIENA Michele




Dopo la decisione del Governo

RIGASSIFICATORE: QUALCHE APPUNTO
PER EVITARE INSIDIE ED OSTACOLI

Dopo cinque grandi manifestazioni popolari e numerose iniziative di
protesta nonché dopo le perentorie prese di posizione delle Amministrazioni
locali e della Regione Puglia, la nostra comunità ottiene un significativo
successo nella lotta contro il rigassificatore con la decisione dei
Ministri per lo Sviluppo Economico Bersani e dell’Ambiente Pecoraro Scanio
che il 27 dicembre scorso si sono pronunciati per «la riapertura della
Conferenza dei Servizi per valutare in modo pieno ed esaustivo tutti i
profili ambientali» connessi alla realizzazione dell’impianto. Si tratta di
una precisa decisione politico-istituzionale che la competente burocrazia
ministeriale è ora chiamata a tradurre in una deliberazione amministrativa,
adeguatamente motivata, rivolta ad aprire la procedura con la
riconvocazione della Conferenza dei Servizi per procedere quindi alla
Valutazione d’Impatto Ambientale. E lo deve fare tenendo presente il
consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in caso di atti
invalidi per vizi di legittimità o di merito, «l’Amministrazione può sempre
rimuoverli nell’esercizio di una potestà di autotutela che è direttamente
fondata sul principio costituzionale di buon andamento che la impegna ad
adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed
autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati ove reso opportuno
da circostanze sopravvenute o per un diverso apprezzamento della
preesistente situazione, con l’obbligo, ovviamente, di dare esplicita e
puntuale contezza del potere esercitato».

Non può sfuggire poi che la Pubblica Amministrazione può sempre procedere
all’annullamento o alla revoca di un atto quando vi si ravvisino vizi che
ne avrebbero impedito o sconsigliato l’adozione, a nulla rilevando che tale
omessa valutazione sia dipesa o meno da colpa imputabile alla stessa
Amministrazione. Così come è stato precisato che l’avvio del procedimento
di riesame di un atto dell’Amministrazione deve sempre prevedere l’adozione
del provvedimento finale perché destinato all’instaurazione di un effettivo
contraddittorio che possa condurre ad un contenuto diverso o concordato
della determinazione finale od anche alla non assunzione di alcuna
determinazione. Ne discende che l’eventuale atto di annullamento o di
revoca deve essere sempre adottato con le medesime formalità procedimentali
osservate per l’adozione del provvedimento da rimuovere. E ciò perché la
funzione amministrativa deve in questo caso essere di contenuto identico,
seppur di segno opposto a quella esplicata in precedenza, e quindi deve
articolarsi secondo gli stessi moduli già adottati.

Alla notizia della decisone del Governo di riaprire la Conferenza dei
Servizi il Direttore Generale della Brindisi-LNG ha detto che la sua
società attende la comunicazione ufficiale di tale decisione per poi
regolare i propri comportamenti. La società inglese deve essere quindi
messa di fronte alla scelta o di pervenire ad una “rinuncia”
dell’originario progetto eventualmente “concordata” anche a fronte di
ragionevoli contropartite ovvero di dover prendere atto di un corretto
procedimento di riapertura della Conferenza della Servizi che, dopo
l’espletamento della VIA, può sfociare nel ritiro del provvedimento
autorizzativo. E’ necessario allora che la riapertura della procedura in
questione avvenga nella piena osservanza della legge, a partire dalla
notificazione alla LNG della prescritta comunicazione di avvio del
procedimento di revisione e ciò per evitare che il possibile atto di ritiro
dell’autorizzazione in sede di autotutela sia esposto a censure per vizi
procedurali. Una preoccupazione questa che può apparire eccessiva ma che è
giustificata dalle omissioni e dalle tortuosità alle quali si è dovuto
assistere durante le operazioni che si sono concluse con la contestata
autorizzazione. Ciò che si paventa è insomma che la netta decisione
governativa possa non essere trasfusa in procedure ed atti giuridicamente
corretti e giudizialmente inattaccabili a tutto vantaggio degli interessi
che puntano a lasciare le cose come stanno. La riapertura di un corretto
procedimento amministrativo e l’espletamento di una VIA al riparo da
qualsiasi tentativo di indebita interferenza sono le condizioni
indispensabili per rendere a questo territorio l’attesa giustizia.

C’è infine il problema della sospensione dei lavori in ordine al quale va
detto che la società inglese avrebbe già dovuto avvertire il dovere di
interrompere le attività in corso a fronte della nota decisione
governativa. Purtroppo non lo ha fatto finora e per l’ipotesi che non
intenda mutare atteggiamento, va ricordato che con la riapertura del
procedimento il competente Ministero ha il potere di disporre la
sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 21 quater secondo comma della
Legge n. 241/1990 il quale stabilisce che l’efficacia o l’esecuzione del
provvedimento amministrativo può essere sospesa per gravi ragioni e per il
tempo necessario dallo stesso organo che ha emanato l’atto. Abbiamo
considerato la recente decisione del Governo un importante riconoscimento
delle nostre ragioni senza abbandonarci a facili entusiasmi perché sappiamo
quanto siano forti i poteri che hanno a cuore il rifiutato progetto. Ed
anche perché siamo ben consapevoli di quali ostacoli ed insidie è ancora
disseminata la strada che porta alla soluzione positiva e definitiva del
problema. Sarà pure vero che “cane scottato teme l’acqua fredda” ma
dall’esperienza degli inganni e dei torti che Brindisi in questi anni ha
dovuto subire ci viene l’imperativo di “vigilare, vigilare, vigilare” per
denunciare tutto ciò che può vanificare i risultati finora ottenuti.

Brindisi, 3 gennaio 2007

Michele DI SCHIENA




----
Email.it, the professional e-mail, gratis per
te:<http://www.email.it/cgi-bin/start?sid=3>clicca qui

Sponsor:
Video-Corsi.com : Vuoi scoprire un modo rapido e veloce per imparare?
Scopri i nostri VideoCorsi professionali
<http://adv.email.it/cgi-bin/foclick.cgi?mid=5141&d=4-1>Clicca qui