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Re: VIA e rigassificatore di Taranto
- Subject: Re: VIA e rigassificatore di Taranto
- From: Giuseppe Palermo <peppe_palermo at aliceposta.it>
- Date: Mon, 17 Apr 2006 09:33:29 +0200
Alessandro Marescotti ha scritto:
Siamo tutti caduti dalle nuvole nell'apprendere che la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) relativa al rigassificatore di Taranto è "passata" senza che neppure sapessimo quando e dove consultarla.Caro amico, faccio qualche osservazioni da "esterno" alla vicenda, scusandomi in anticipo per qualche ovvietà che mi capiterà di dire. La prima domanda è: il parere di compatibilità è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della regione? Dal giorno della pubblicazione decorrono infatti i termini per un eventuale ricorso al Tar, e bisogna stare attenti a non far passare anche quelli. La questione della trasparenza è regolata dall'art. 5, commi 1-2 del Dpr 12.4.95, che a sua volta attua la direttiva 337/85 CE sulla VIA:Ci hanno considerato dei minchioni e come tali ci hanno trattato. Ma, attenzione, qui si rompono i rapporti di fiducia e di credibilità. La lettura dell'articolo di Michele Tursi sul Corriere del Giorno di oggi("Rigassificatore, nessuna obiezione" http://italy.peacelink.org/tarantosociale/articles/art_15978.html) getta un'ombra sull'operato delle istituzioni e sul "sabotaggio" (compiuto non so da chi ma compiuto da qualcuno) di ogni forma di cittadinanza attiva e trasparenza su una questione così delicata come quella del rigassificatore e del suo impatto ambientale.La cosa è così grave che mando in copia questo messaggio anche a Guglielmo Minervini, Assessore alla Trasparenza e alla cittadinanza attiva della Regione Puglia, e a Pietro Giacovelli, assessore alla trasparenza della Provincia di Taranto.C'è una cosa che mi ha fatto riflettere. Nonostante fossero scaduti i termini, Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia, è andato in Regione per vedere un po' questa VIA un po' "massonica" e così ben nascosta. Cosa ha scoperto?- che la VIA è composta di 7 faldoni;- che essi non erano stati neppure dissigillati (ossia in Regione non li avevano neppure sfogliati); - che, una volta dissigillati, essi non contenevano il CD-ROM per rendere "portatile" la consultazione, dato che non si possono portare a casa 7 faldoni.La cosa me l'ha riferita l'ottimo Franco Zerruso di Legambiente che si è subito attivato per capire come mai gli ecologisti e i cittadini in generale sono stati tenuti all'oscuro della Valutazione di Impatto Ambientale.Commenti? Spiegazioni? Giustificazioni? Alessandro Marescotti Cell. 3471463719
1. La domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale è trasmessa al committente o dall'autorità proponente all'autorità competente. 2. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1 il committente o l'autorità proponente trasmette la domanda completa di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale alla provincia ed ai comuni interessati, e nel caso di aree naturali protette di cui all'art. 1, comma 4, anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, anche in assenza dei predetti pareri.
nonché dall'art. 7, c. 3:3. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale devono essere comunicati ai soggetti del procedimento, a tutte le altre amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali, e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
e soprattutto dagli artt. 8 e 9, che ugualmente trascrivo: Art. 8 (Misure di pubblicità)1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'individuazione degli uffici presso i quali in via permanente o per casi specifici sono depositati i documenti e tutti gli atti inerenti procedimenti conclusi, ai fini della consultazione del pubblico. 2. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui all'art. 5, il committente o l'autorità proponente provvede a proprio carico alle misure di pubblicità minime che dovranno essere definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto delle seguenti indicazioni: a) deposito presso gli uffici, individuati ai sensi del comma 1, del progetto dell'opera, dello studio d'impatto ambientale e della sintesi non tecnica e, nel caso della richiesta di verifica di cui all'art. 10, di copia di quanto comunicato all'autorità competente; b) diffusione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'ambiente 11 agosto 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 agosto 1987, n. 201, e successive integrazioni. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori appropriate forme di pubblicità. 4. Per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o da piccole imprese, nonchè per le richieste di verifica di cui all'art. 10, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono modalità semplificate.
Art. 9 (Partecipazione al procedimento)1. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo può presentare, in forma scritta, all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta alla procedura di valutazione d'impatto ambientale nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 8, comma 2. Il giudizio di compatibilità ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni del pubblico. 2. L'autorità competente alla valutazione dell'impatto ambientale può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio presentato dal committente o dall'autorità proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. 3. L'inchiesta di cui al comma 2 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del giudizio di cui all'art. 7. 4. Il committente, o l'autorità proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 2, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio di cui all'art. 7. 5. Quando il committente o l'autorità proponente intende uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta alla autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della procedura che riprende il suo corso con il deposito del progetto così modificato.
Andrebbe poi letta con attenzione la legge regionale pugliese, che a sua volta recepisce il dpr citato, dove quanto sopra potrebbe essere ulteriormente particolareggiato (non però attenuato o disatteso). Se, come mi pare di capire, ci si è discostati da queste prescrizioni, c'è spazio per un bel ricorso al Tar, sollevando i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e, contestuamente per una denuncia alla Procura della Repubblica (abuso d'ufficio) e anche alla Procura della Corte dei Conti per il danno erariale. Attenzione a non far decorrere anche questi termini (due mesi per il ricorso al Tar). Purtroppo questi diritti spesso non son fatti valere, anche per l'insufficienza degli studi legali delle associazioni. Quello però che "chiunque" (come dice la legge) può e deve fare è farsi dare le carte, tutte e tempestivamente, e tenere d'occhio la Gazzetta Ufficiale. Qui dovrebbe essere pubblicato il testo del parere dell'Ufficio VIA regionale, pena la nullità del procedimento. Se è pubblicato in estratto, va recuperato il testo integrale, e controllato con attenzione. Il parere dell'ufficio, per giurisprudenza consolidata, non può essere impugnato nel merito una volta reso (rientra infatti nella discrezionalità tecnica dell'ufficio), ma possono benissimo essere sollevati vizi sul piano della legittimità (contraddittorietà, difetto d'istruttoria, mancanza di motivazioni ecc.). Scusami se forse sfondo porte aperte, fammi sapere come va e in bocca al lupo,
Peppe
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- La VIA "massonica" al rigassificatore di Taranto
- From: Alessandro Marescotti <a.marescotti at peacelink.it>
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